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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA , CERNITA E
RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società LUCA F.lli Srl - con sede legale e operativa in Strada Pasubio 427 nel
Comune di Vicenza - è autorizzata all’esercizio provvisorio di un impianto di autodemolizione di
veicoli fuori uso, a seguito dell’approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto, avvenuto
con il provvedimento n° 145/2015 del 10.11.2015.
Considerando che:
- i lavori di ampliamento dell'impianto sono stati avviati in data 14.12.2015 e terminati in
26.04.2016;
- con documentazione trasmessa dallo SUAP del Comune di Vicenza in data 20.12.2016 prot.
151679 e registrata al protocollo provinciale al n. 85295/2016 del 21.12 è stato trasmesso il
collaudo funzionale con esito positivo, firmato in data 19.12.2016 a cura dell’Ing. Gianluca Antonio
Rigoni;
- la nota di avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione, con nota n.10442 del 10.02.2017.
Dato atto che Acque Vicentine, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato con nota n.
2683/2017 del 28.02.2017, agli atti con prot.n. 10972 del 28.02.2017, ha comunicato le proprie
prescrizioni da inserire nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio, riguardanti le acque
meteoriche di dilavamento piazzali scaricate in pubblica fognatura.
Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Evidenziato che dalla documentazione di collaudo emerge la seguente modifica, che si ritiene non
sostanziale in quanto riguardante l’organizzazione interna dell’impianto e non modificante l’assetto
impiantistico nel suo complesso, e di seguito riportata:
“si è constatata l’opportunità di migliorare la logistica interna mediante la modifica del settore
“messa in sicurezza” in modo da potervi conferire gli autoveicoli da trattare anche dal lato
prospicente la nuova area pavimentata, molto più ampia e agevole per la movimentazione con
carrelli elevatori; questa modifica, ritenuta non sostanziale e concordata con il sottoscritto
Collaudatore, è stata realizzata ricavando dei varchi di accesso in corrispondenza del muretto di
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tamponamento affacciato sulla nuova area pavimentata. La compartimentazione idraulica è stata
quindi ripristinata mediante dossi in c.a. di opportuna altezza e sigillature con apposita resina.”
Vista la precedente nota della Provincia con prot.n.41467 del 08.06.2017, con la quale si rettificava
parzialmente, a seguito di errore materiale, quanto indicato alla prescrizione di cui alla lettera n)
della determina n.414/2017.
Vista la richiesta presentata dalla ditta Luca F.lli srl, agli atti con prot.n.44295 del 19.06.2017, con
cui si chiedeva l’aggiornamento del quantitativo massimo annuo di veicoli conferibili all’impianto,
senza variazioni sulle tipologie di rifiuti accettabili, sulle operazioni di recupero effettuate ed alla
capacità giornaliera di trattamento.
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al rilascio di un nuovo provvedimento, a modifica ed
integrazione dell’attuale autorizzazione all’esercizio, che recepisca le suddette variazioni.
Considerati:
- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
- le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 –
842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del
testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone
le modalità di prestazione.
Visti:
- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di autorizzare la Società LUCA F.lli Srl all’esercizio dell’impianto di autodemolizione, sito
in Strada Pasubio 427 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresi allo scarico di acque reflue ed ha
validità fino al 22.05.2027.
2. Di obbligare la Società LUCA F.lli Srl di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto
nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
collaudo funzionale.
b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
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previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che
si intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia
e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in
conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate
dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigereuna relazione sintetica
sull’attività effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti
all’impianto, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo
impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove
possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili,
dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e
ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese
le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel
caso essi comunque abbiano a formarsi
Gestione delle aree
h) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle
pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività,
calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al
terreno sottostante.
k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti
da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo
di lavorazione dell’impianto.
j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e
dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in
ingresso all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
l) predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una
procedura gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna,
fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di
prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
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Gestione dei rifiuti
m) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi
codici C.E.R. 16 01 04 - 16 01 17 - 16 01 22 con le relative operazioni e quantità consentite,
riportate nell’allegato 1.
n) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
- rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione identificati con C.E.R.
16.01.04*: 43 autoveicoli.
- rifiuti non pericolosi stoccati in ingresso da attività di terzi (autofficine – carrozzerie) con
C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22: 20 Tonnellate
- rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 532 Tonnellate di cui:
414 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati e in parte
pressati – identificati con C.E.R. 16.01.06);
97 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
21 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e
relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.
o) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
ricevibili dall’impianto, sia pericolosi che non pericolosi, viene stabilita pari a 63
Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo
per n.43 veicoli in ingresso, con una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli
pari a 3.000 Tonnellate/anno, corrispondenti al trattamento di 3.000 autovetture.
p) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010,
nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di
gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
q) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli,
bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
r) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati
dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del
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capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel
caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
s) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano
così pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
del D.Lgs n. 152/2006;
t) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
u) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014. La stessa deve eventualmente adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di
calcolo (punto o) entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
v) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine n. 2683 del
28.02.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n. 10972 del 28.02.2017, e di seguito
riportate:
- il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- solo a valle del pozzetto di campionamento sarà possibile l’eventuale riunione degli
scarichi;
- la pulizia e la manutenzione periodica degli impianti di pretrattamento saranno a cura del
titolare dell’attività, come stabilito dall’art. 37 del Regolamento di fognatura e depurazione;
- si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento delle
acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori,
allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente ad Acque Vicentine SpA eventuali anomalie o
disfunzioni che si dovessero verificare;
- con cadenza annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica accredita dello scarico delle
acque reflue per i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, COD,
SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Nitrico, Azoto
Nitroso, Azoto Ammoniacale, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro
quindici giorni dalla data della refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli
uffici di Acque Vicentine S.p.A.;
- in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno
2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della
strumentazione;
- la portata massima di scarico non dovrà superare i 12 m3/h.
w) La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti
al controllo;
x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione
con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
y) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel
corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di
Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo
scarico e all’impianto di trattamento;
z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno
essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
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3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità.
4. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 414/2017.
5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
informaticamente agli atti della Provincia.
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di
Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore
Generale dell’Ulss n.8 Berica, al Direttore della Società Acque Vicentine S.p.A. e all’Ufficio
Territoriale di Vicenza dell’Aci – Automobile Club d’Italia.
Vicenza, 29/12/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017
OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12]
E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.
Vicenza, 29/12/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
ALLEGATO 1
CODIFICA TIPOLOGIA DI RIFIUTO Origine Q.TÀ (kg) Q.TÀ (n.)
06 13 02* Carbone attivo esaurito Prodotto 1.000
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
13 02 05* Prodotto 1.800
clorurati
13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel1 Prodotto 1.000
13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele)2 Prodotto 400
13 08 02* Altre emulsioni (spanti e colaticci) Prodotto 5.600
13 08 02* Altre emulsioni (disoleazione acque di dilavamento) Prodotto 5.200
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze Prodotto 200
pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Prodotto 6.800
16 01 04* Veicoli fuori uso - R13 / R12 / R3 / R43 Ingresso 43.000 43 veicoli
16 01 06 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose Prodotto 364.000 519 veicoli
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
16 01 06 Prodotto 50.000 100 pacchi
ma sottoposto a riduzione volumetrica
16 01 07* Filtri dell’olio Prodotto 300
16 01 08* Componenti contenenti mercurio Prodotto 10
16 01 09* Condensatori contenenti PCB Prodotto 10
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto Prodotto 50
16.01.12 Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11* Prodotto 200
16.01.13* Liquidi per freni Prodotto 500
16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Prodotto 2˙000
16.01.16 Serbatoi per gas liquido Prodotto 1˙000
16.01.17 Metalli ferrosi (propri) Prodotto 20˙000
16.01.17 Metalli ferrosi (ritirati da terzi - R13)4 Ingresso Max 20.000
16.01.18 Alluminio Prodotto 2˙500
Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie
16.01.19 plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli Prodotto 6˙000
auto, etc.etc.
16.01.20 Vetri e parabrezza Prodotto 10˙000
16.01.22 Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.) Prodotto 50˙000
Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.)
16.01.22 Ingresso Max 20.000
ritirati da terzi - R134
16.06.01* Batterie al piombo Prodotto 3˙000
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, palladio,iridio,
16.08.01 Prodotto 500
platino
* rifiuti pericolosi
1 Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
2 Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
3 Parti di ricambio per auto o autovetture o loro parti per uso didattico
4 Somma totale rifiuti 16.01.17 e 16.01.22 pari a 20.000 Kg complessivi
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