determina-n-1212-del-29-12-17.pdf

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA:
     VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN
     IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA , CERNITA E
     RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la Società LUCA F.lli Srl - con sede legale e operativa in Strada Pasubio 427 nel
     Comune di Vicenza - è autorizzata all’esercizio provvisorio di un impianto di autodemolizione di
     veicoli fuori uso, a seguito dell’approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto, avvenuto
     con il provvedimento n° 145/2015 del 10.11.2015.
     Considerando che:
     - i lavori di ampliamento dell'impianto sono stati avviati in data 14.12.2015 e terminati in
     26.04.2016;
     - con documentazione trasmessa dallo SUAP del Comune di Vicenza in data 20.12.2016 prot.
     151679 e registrata al protocollo provinciale al n. 85295/2016 del 21.12 è stato trasmesso il
     collaudo funzionale con esito positivo, firmato in data 19.12.2016 a cura dell’Ing. Gianluca Antonio
     Rigoni;
     - la nota di avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
     questione, con nota n.10442 del 10.02.2017.
     Dato atto che Acque Vicentine, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato con nota n.
     2683/2017 del 28.02.2017, agli atti con prot.n. 10972 del 28.02.2017, ha comunicato le proprie
     prescrizioni da inserire nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio, riguardanti le acque
     meteoriche di dilavamento piazzali scaricate in pubblica fognatura.
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
     collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Evidenziato che dalla documentazione di collaudo emerge la seguente modifica, che si ritiene non
     sostanziale in quanto riguardante l’organizzazione interna dell’impianto e non modificante l’assetto
     impiantistico nel suo complesso, e di seguito riportata:
     “si è constatata l’opportunità di migliorare la logistica interna mediante la modifica del settore
     “messa in sicurezza” in modo da potervi conferire gli autoveicoli da trattare anche dal lato
     prospicente la nuova area pavimentata, molto più ampia e agevole per la movimentazione con
     carrelli elevatori; questa modifica, ritenuta non sostanziale e concordata con il sottoscritto
     Collaudatore, è stata realizzata ricavando dei varchi di accesso in corrispondenza del muretto di




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     tamponamento affacciato sulla nuova area pavimentata. La compartimentazione idraulica è stata
     quindi ripristinata mediante dossi in c.a. di opportuna altezza e sigillature con apposita resina.”
     Vista la precedente nota della Provincia con prot.n.41467 del 08.06.2017, con la quale si rettificava
     parzialmente, a seguito di errore materiale, quanto indicato alla prescrizione di cui alla lettera n)
     della determina n.414/2017.
     Vista la richiesta presentata dalla ditta Luca F.lli srl, agli atti con prot.n.44295 del 19.06.2017, con
     cui si chiedeva l’aggiornamento del quantitativo massimo annuo di veicoli conferibili all’impianto,
     senza variazioni sulle tipologie di rifiuti accettabili, sulle operazioni di recupero effettuate ed alla
     capacità giornaliera di trattamento.
     Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al rilascio di un nuovo provvedimento, a modifica ed
     integrazione dell’attuale autorizzazione all’esercizio, che recepisca le suddette variazioni.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
     - le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
     approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 –
     842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del
     testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone
     le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e successive modifiche ed integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

                          DETERMINA


      1. Di autorizzare la Società LUCA F.lli Srl all’esercizio dell’impianto di autodemolizione, sito
        in Strada Pasubio 427 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresi allo scarico di acque reflue ed ha
        validità fino al 22.05.2027.
      2. Di obbligare la Società LUCA F.lli Srl di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto
        nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
        Aspetti generali
        a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
        collaudo funzionale.
        b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,




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        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
        c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che
        si intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia
        e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
        d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in
        conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate
        dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
        e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
        f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigereuna relazione sintetica
        sull’attività effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti
        all’impianto, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
        g)    In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
             - conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
             piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con        telo
             impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove
             possa raccogliersi acqua piovana;
             - eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili,
             dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
             - procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e
             ottobre, delle aree interessate da dette attività;
             - avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese
             le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel
             caso essi comunque abbiano a formarsi
        Gestione delle aree
        h)   La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle
        pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività,
        calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al
        terreno sottostante.
        k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
        i)   I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti
        da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo
        di lavorazione dell’impianto.
        j)   Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e
        dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in
        ingresso all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
        l)   predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una
        procedura gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna,
        fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di
        prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.




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        Gestione dei rifiuti
        m) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi
        codici C.E.R. 16 01 04 - 16 01 17 - 16 01 22 con le relative operazioni e quantità consentite,
        riportate nell’allegato 1.
        n) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
        - rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione identificati con C.E.R.
        16.01.04*: 43 autoveicoli.
        - rifiuti non pericolosi stoccati in ingresso da attività di terzi (autofficine – carrozzerie) con
        C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22: 20 Tonnellate
        - rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 532 Tonnellate di cui:
        414 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati e in parte
        pressati – identificati con C.E.R. 16.01.06);
        97 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        21 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e
        relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.
        o) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
        ricevibili dall’impianto, sia pericolosi che non pericolosi, viene stabilita pari a 63
        Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo
        per n.43 veicoli in ingresso, con una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli
        pari a 3.000 Tonnellate/anno, corrispondenti al trattamento di 3.000 autovetture.
        p) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010,
        nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs.
        152/2006 e ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di
        gestione rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
        rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
        capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
        persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
        essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
        q) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli,
        bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;
        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
        r) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati
        dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del




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        capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel
        caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
        s) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano
        così pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
        del D.Lgs n. 152/2006;
        t) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
        u) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014. La stessa deve eventualmente adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di
        calcolo (punto o) entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
        Gestione degli scarichi idrici
        v) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine n. 2683 del
        28.02.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n. 10972 del 28.02.2017, e di seguito
        riportate:
        - il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
        - solo a valle del pozzetto di campionamento sarà possibile l’eventuale riunione degli
        scarichi;
        - la pulizia e la manutenzione periodica degli impianti di pretrattamento saranno a cura del
        titolare dell’attività, come stabilito dall’art. 37 del Regolamento di fognatura e depurazione;
        - si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento delle
        acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori,
        allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente ad Acque Vicentine SpA eventuali anomalie o
        disfunzioni che si dovessero verificare;
        - con cadenza annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica accredita dello scarico delle
        acque reflue per i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, COD,
        SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Nitrico, Azoto
        Nitroso, Azoto Ammoniacale, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro
        quindici giorni dalla data della refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli
        uffici di Acque Vicentine S.p.A.;
        - in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
        misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno
        2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della
        strumentazione;
        - la portata massima di scarico non dovrà superare i 12 m3/h.
        w) La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni
        di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
        meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti
        al controllo;
        x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione
        con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
        y) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel
        corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di
        Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo
        scarico e all’impianto di trattamento;
        z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno
        essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.




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        3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
         stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
         codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità.
        4. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 414/2017.
        5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
         diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
         sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
        6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
         all'albo pretorio on line.
                             AVVERTE CHE
         In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
         obbligata:
         - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
         provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
         - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
         ambientale;
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo;
         Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
         altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti.
                            INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
         informaticamente agli atti della Provincia.
         Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di
         Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore
         Generale dell’Ulss n.8 Berica, al Direttore della Società Acque Vicentine S.p.A. e all’Ufficio
         Territoriale di Vicenza dell’Aci – Automobile Club d’Italia.

     Vicenza, 29/12/2017
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale


     ---
     Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017


     OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA:
     VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN
     IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12]
     E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.


     Vicenza, 29/12/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




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                                                   ALLEGATO 1

     CODIFICA                           TIPOLOGIA DI RIFIUTO            Origine  Q.TÀ (kg)  Q.TÀ (n.)
       06 13 02*                           Carbone attivo esaurito        Prodotto   1.000

                  Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
       13 02 05*                                              Prodotto   1.800
                                 clorurati

       13 07 01*                    Olio combustibile e carburante diesel1        Prodotto   1.000

       13 07 03*                    Altri carburanti (comprese le miscele)2       Prodotto   400

       13 08 02*                     Altre emulsioni (spanti e colaticci)       Prodotto   5.600

       13 08 02*              Altre emulsioni (disoleazione acque di dilavamento)       Prodotto   5.200

                  Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
       15 02 02*       altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze     Prodotto   200
                                 pericolose

       16 01 03                            Pneumatici fuori uso         Prodotto   6.800

       16 01 04*                   Veicoli fuori uso - R13 / R12 / R3 / R43       Ingresso   43.000   43 veicoli

       16 01 06      Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose      Prodotto  364.000   519 veicoli

                Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
       16 01 06                                               Prodotto   50.000   100 pacchi
                         ma sottoposto a riduzione volumetrica

       16 01 07*                               Filtri dell’olio        Prodotto   300

       16 01 08*                      Componenti contenenti mercurio         Prodotto   10

       16 01 09*                        Condensatori contenenti PCB         Prodotto   10

       16 01 11*                    Pastiglie per freni, contenenti amianto       Prodotto   50

       16.01.12          Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11*     Prodotto   200

       16.01.13*                              Liquidi per freni        Prodotto   500

       16.01.14*                Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose       Prodotto   2˙000

       16.01.16                           Serbatoi per gas liquido        Prodotto   1˙000

       16.01.17                           Metalli ferrosi (propri)        Prodotto  20˙000

       16.01.17                     Metalli ferrosi (ritirati da terzi - R13)4     Ingresso  Max 20.000

       16.01.18                                  Alluminio        Prodotto   2˙500
                   Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie
       16.01.19       plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli    Prodotto   6˙000
                                auto, etc.etc.
       16.01.20                             Vetri e parabrezza         Prodotto   10˙000

       16.01.22        Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.)     Prodotto   50˙000
                   Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.)
       16.01.22                                               Ingresso  Max 20.000
                             ritirati da terzi - R134

       16.06.01*                             Batterie al piombo         Prodotto   3˙000

                  Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, palladio,iridio,
       16.08.01                                               Prodotto   500
                                 platino
     * rifiuti pericolosi



     1   Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
     2   Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
     3   Parti di ricambio per auto o autovetture o loro parti per uso didattico
     4   Somma totale rifiuti 16.01.17 e 16.01.22 pari a 20.000 Kg complessivi




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