determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 180 DEL 02/03/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: SOCIETA' DE BIASI SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA,
     NEL SITO IN VIA MAROSTICANA N. 172/U - VICENZA

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
     - con provvedimento n.22/2011 del 16/02/2011, la Provincia di Vicenza, per l'impianto sito in via
     Via Marosticana n. 172/U - Vicenza, ha autorizzato l'esercizio dell'impianto per gli aspetti legati
     all’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
     regime semplificato;
     - con documentazione agli atti con prot. nn. 63800/63801/63802 del 23 settembre 2016 la Società
     ha chiesto di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale,
     ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006, considerato il passaggio dalla procedura semplificata alla
     procedura ordinaria dell’attività di recupero rifiuti;
     - con Determinazione del Dirigente n. 231 del 13 marzo 2017, detto progetto è stato escluso - con
     prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n.152/06 e alla
     L.R. 04/16 e ss.mm.ii.;
     - la società De Biasi srl ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.
     24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 32540/32541 del 05 maggio
     2017 per l’approvazione del progetto di messa in riserva e recupero rifiuti in regime ordinario;
     - il Comune di Vicenza non ha fatto pervenire osservazioni e/o pareri di carattere ostativo;
     - la società Acque Vicentine spa (ora Viacqua spa) ha inviato una nota, agli atti con prot.n.75212 del
     06 novembre 2017, con cui si chiede l’aggiornamento delle prescrizioni relative alla gestione degli
     scarichi in fognatura.
     Considerato che:
     - la potenzialità massima già autorizzata (e non oggetto di modifica) è pari a 8˙300 Tonn/anno di
     rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 Tonn/anno di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dei
     metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale riduzione volumetrica (cesoiatura). Con la
     conversione dell’impianto alla procedura ordinaria, la ditta prevede di effettuare sui rifiuti conferiti
     anche l’operazione di cernita manuale, qualificata come attività di recupero R12, per la rimozione di
     eventuali componenti indesiderati e per la preparazione di partite omogenee di rifiuti metallici da
     avviare a recupero (R4) presso altri impianti autorizzati. Si evidenzia che i rifiuti identificati con
     codice C.E.R. 16 02 14 e 16 02 16, costituiti principalmente da motori, l’operazione di cernita R12
     è principalmente finalizzata alla rimozione di componentistica accessoria come carter, flange, tubi,
     ecc., indesiderata per alcuni impianti destinatari con cui lavora il proponente. L’operazione è diretta



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     a migliorare le caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola, valorizzandoli maggiormente dal
     punto di vista commerciale e ambientale. I citati rifiuti manterranno, dopo l’operazione R12, il
     medesimo codice C.E.R. (16 02 14 o 16 02 16), in ragione del fatto che mantengono le stesse
     caratteristiche costitutive/tipologiche originarie. Tutti gli altri rifiuti esitati dalle operazioni di
     selezione e cernita R12, verranno invece allontanati dall’impianto con un codice della categoria 19
     12 XX;
     - è stata preliminarmente attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., avviata con
     la pubblicazione avvenuta in 04 ottobre 2016 e conclusasi in data 08 marzo 2017, con determina di
     esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. n.231, a seguito del parere del Comitato V.I.A.
     n.08/2017.
     Visto che il progetto presentato dalla De Biasi srl è stato esaminato in data 22 febbraio 2018 dalla
     Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai
     sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all’unanimità parere favorevole
     all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.02/0218, allegato alla presente
     Determinazione quale parte integrante e sostanziale.
     Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
     condizioni inpiduate dal citato parere n. 02/0218.
     Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
     autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
     richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
     Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
     all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
     Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
     dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
     nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
     articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
     Visti:
         - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
         - la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
         - la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
     Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2017/19;

                           DETERMINA

       1. Di approvare il progetto presentato dalla società De Biasi srl, con sede legale in Via
        Marosticana n. 172/U – Vicenza, per la modifica dell’attività di messa in riserva (R13/R12)
        e recupero (R4) di rifiuti a base metallica, mediante conversione dell’impianto alla
        procedura ordinaria, da realizzarsi presso il sito produttivo di Via Marosticana n. 172/U -
        Vicenza, come descritto nel parere n. 02/0218 espresso in data 22 febbraio 2018 dalla
        Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante
        e sostanziale del presente provvedimento;




copia informatica per consultazione
      2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
        effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
        3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
        oggetto del presente provvedimento;
      3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
        dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
        12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
        provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
      4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
        configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
        della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
        allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
        inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
        delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
      5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
        funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
        3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 08/2017
        ricompreso nella determinazione dirigenziale n.231 del 13/03/2017 che prevede:
        - l’azienda dovrà procedere ad inpiduare ed attuare un’idonea procedura di formazione del
        personale addetto al ricevimento-selezione-trattamento dei rifiuti, tenendo conto degli
        aspetti ambientali e di sicurezza/rischio segnalati (chimico e rumore); di tale definizione
        dovrà essere dato riscontro in occasione della presentazione del certificato di collaudo
        finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.
      6. Lo scarico delle acque in fognatura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
        - il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
        - si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento delle
        acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori,
        allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente a Viacqua eventuali anomalie o disfunzioni che
        si dovessero verificare;
        - la ditta dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione
        programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
        eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
        annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
        - dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata, dello
        scarico delle acque reflue di dilavamento, per i seguenti parametri: pH, conducibilità
        elettrica, potenziale redox, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, grassi e
        olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione
        l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua spa;
        - in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
        misuratore di portata allo scarico e del misuratore al prelievo sul pozzo, la ditta dovrà
        contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di
        intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
        - le acque meteoriche di dilavamento piazzale dovranno essere scaricate in pubblica
        fognatura con una portata massima di 2,5 l/s ed un tempo di ritardo di inizio scarico di 16
        ore dal termine dell’ultimo evento piovoso;
        - lo svuotamento delle “vasche di accumulo acque di dilavamento” dovrà essere garantito
        dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la
        sospensione dello scarico in fognatura;




copia informatica per consultazione
         - Limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme
         Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del
         Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009.
        7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
         diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
         sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
        8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
         all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
         Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
         nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
         dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
         medesimo decreto;
         Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
         durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
         Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

                            INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
         sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49
         del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);
         Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
         on line.
         Copia del presente provvedimento viene inviata alla società De Biasi srl, al Sindaco del
         comune di Vicenza, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al
         Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del
         Fuoco, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ed alla società Viacqua spa.

     Vicenza, 02/03/2018



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 180 DEL 02/03/2018


     OGGETTO: SOCIETA' DE BIASI SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA,
     NEL SITO IN VIA MAROSTICANA N. 172/U - VICENZA




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 05/03/2018.


     Vicenza, 05/03/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




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                                   PROVINCIA DI VICENZA
                               AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                                           SETTORE AMBIENTE

                                      Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                           Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

                             Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



           COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
                        (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
                                       DE BIASI SRL
                            STRADA MAROSTICANA 172/U - VICENZA

                                       PARERE N. 02/0218
     La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi
     ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e smi, a seguito di
     convocazione, il 22 febbraio 2018 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il
     progetto presentato per l’approvazione progetto in procedura ordinaria per l’impianto di messa in
     riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica.
                                       Relazione Istruttoria
     PROPONENTE:     DE BIASI SRL
     SEDE LEGALE:    Via Marosticana n. 172/U - Vicenza
     SEDE INTERVENTO:  Via Marosticana n. 172/U - Vicenza
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
     COMUNE INTERESSATO: Vicenza
     DATA DOMANDA:    05/05/2017 prot.n. 32540/32541
     DATA INTEGRAZIONI: 19/10/2017 prot.n.71972

     DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
      • Relazione tecnica
      • Compatibilità del progetto rispetto a Piani Territoriali e di Programmazione
      • Verifica dell’impatto acustico esterno
      • Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
      • Piano di sicurezza e procedure di emergenza
      • Piano di gestione operativa
     ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:
      • Inquadramento territoriale
      • Lay-out con reti fognarie
      • Documentazione fotografica.

                                         PREMESSE
     La ditta DE BIASI s.r.l. è insediata in Comune di Vicenza in Via Marosticana, 172/U dove esercita
     un’attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del
     D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e, per ragioni di mercato la ditta ha deciso di proseguire l’attività
     attraverso il regime autorizzativo ordinario disciplinato ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e
     ss.mm.ii.., mantenendo le operazioni R13 - R4 in essere; non è prevista, pertanto, alcuna modifica
     strutturale e/o impiantistica, né alcuna variazione delle operazioni di recupero già autorizzate e/o
     delle tipologie (e codici C.E.R.) dei rifiuti già trattati, né della potenzialità di recupero e delle
     capacità di stoccaggio già legittimate.
     Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
     Settore Ambiente.
     Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA



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     STATO DI PROGETTO
     Le operazioni di recupero svolte nell’impianto (autorizzate / che si confermano) sono:
     - la messa in riserva dei rifiuti (R13), separati per tipologia, in cumuli, casse e container (scarrabili);
     - il recupero di metalli (R4) mediante operazioni di cernita su apposita linea di selezione manuale e
     a terra con l’ausilio di caricatore a polipo (selezione in cumulo);
     - la riduzione volumetrica (eventuale) mediante cesoiatura.
     Il piazzale, interamente pavimentato con massetto di calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm,
     protetto con delle piastre di acciaio in corrispondenza delle zone di transito e manovra degli
     automezzi pesanti, è opportunamente sagomato con pendenze atte a favorire lo sgrondo delle acque
     meteoriche “di dilavamento” verso caditoie grigliate collettate ad un impianto di depurazione con
     recapito (delle acque trattate) in
     pubblica fognatura.
     L’involucro edilizio (“capannone”) ospita al suo interno gli uffici dell’attività, i servizi per il
     personale e il deposito di taluni metalli non ferrosi selezionati.
     Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli ed in container, in prevalenza dislocati sul piazzale
     scoperto e marginalmente all’interno del capannone. I cumuli sono pisi per singola tipologia di
     rifiuti, identificati con apposita cartellonistica e separati tra loro mediante elementi modulari in
     c.a.v. (elementi prefabbricati tipo “new jersey”).
     L’area di deposito rifiuti occupa gran parte dell’insediamento di DE BIASI s.r.l. e si sviluppa
     principalmente nella porzione nord-orientale della proprietà.
     Tutta l’area è recintata e in gran parte perimetrata da una fitta ed alta barriera arborea (di protezione
     ambientale).
     Inoltre, lungo i confini nord ed est e su una porzione del confine sud, per una lunghezza
     complessiva di 130 m, è stata posta in opera una barriera acustica alta 5 m, al fine di mitigare
     l’impatto acustico sui recettori residenziali limitrofi all’impianto di recupero.
                      Ubicazione sito di messa in riserva
     L’impianto ricade in un’area di tessuto urbano consolidato, catastalmente censita in Comune di
     Vicenza, al Foglio n. 69, mappali nn. 83 e 754. Con riferimento al vigente P.I. di Vicenza
     (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2013), l’area ricade parte in Z.T.O.
     D1 “zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento”, parte in Z.T.O.
     B6/7 “zona residenziale e mista esistente e di completamento” e parte marginale in Z.T.O. E “zona
     rurale periurbana interclusa”.
     L’impianto, che si estende su una superficie complessivamente pari a circa 4˙500 m2, comprende
     un piazzale (scoperto) interamente pavimentato in c.a. avente una superficie pari a circa 4˙000 m2 e
     un capannone avente una superficie coperta di circa 500 m2.
     POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO
     Le attività di recupero attualmente svolte sono di seguito riportate:
     Tipologia DM 05.02.98                       Codici                        Operazione
                       10 02 10, 10 02 99, 12 01 01, 15 01 04, 19 01 02, 19 01 18, 20 01 40          R13
          3.1
                            12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02              R13 / R4
                                      17 04 03                         R13
          3.2      12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 19
                                                                 R13 / R4
                                  10 02, 19 12 03, 20 01 40
          3.5                        15 01 04, 20 01 40                      R13
          5.6                    16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 40                 R13
          5.7                      16 02 16, 17 04 02, 17 04 11                   R13
          5.8                 16 01 18, 16 01 22, 16 02 16, 17 04 01,17 04 11               R13
         5.19                     16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 R13                   R13




copia informatica per consultazione
     La potenzialità massima già autorizzata (e non oggetto di modifica) pari a 8˙300 Tonn/anno di
     rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 Tonn/anno di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dei
     metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale riduzione volumetrica (cesoiatura).
     Con la conversione dell’impianto alla procedura ordinaria, la ditta prevede di effettuare sui rifiuti
     conferiti anche l’operazione di cernita manuale, qualificata come attività di recupero R12, per la
     rimozione di eventuali componenti indesiderati e per la preparazione di partite omogenee di rifiuti
     metallici da avviare a recupero (R4) presso altri impianti autorizzati. Si evidenzi che i rifiuti
     identificati con codice C.E.R. 16 02 14 e 16 02 16, costituiti principalmente da motori, l’operazione
     di cernita R12 è principalmente finalizzata alla rimozione di componentistica accessoria come
     carter, flange, tubi, ecc., indesiderata per alcuni impianti destinatari con cui lavora il proponente.
     L’operazione è diretta a migliorare le caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola,
     valorizzandoli maggiormente dal punto di vista commerciale e ambientale. I citati rifiuti
     manterranno, dopo l’operazione R12, il medesimo codice C.E.R. (16 02 14 o 16 02 16), in ragione
     del fattoche mantengono le stesse caratteristiche costitutive/tipologiche originarie e non potrebbero
     essere correttamente o meglio inpiduati da alcun altro codice del capitolo 19 del Catalogo
     Europeo dei Rifiuti. Tutti gli altri rifiuti esitati dalle operazioni di selezione e cernita R12, verranno
     invece allontanati dall’impianto con un codice della categoria 19 12 XX.
     Con l’autorizzazione in regime ordinaria la ditta conferma i codici CER e le operazioni di recupero
     già svolte dalla ditta, eccetto i codici CER 10 02 99, 12 01 99, 16 01 18, 16 01 22 20 01 36, ai quali
     la ditta espressamente rinuncia.
     Le attività di recupero proposte dalla ditta e oggetto di domanda, vengono di seguito riportate:
     Tipologia DM 05.02.98                       Codici                        Operazione
                                      10 02 10                          R13
                 10 02 10, 10 02 99, 12 01 01, 15 01 04, 19 01 02, 19 01 18, 20 01 40, 12 01 01, 15 01 04, 19
          3.1                                                       R13 / R12
                                  01 02, 19 01 18, 20 01 40
                            12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02             R13 / R12 / R4
                                      17 04 03                        R13 / R12
          3.2       12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40   R13 / R12 / R4
                                   17 04 04, 17 04 06                      R13 / R4
          3.5                        15 01 04, 20 01 40                       R13
        5.6 – 5.19                      16 02 14, 16 02 16,                     R13 / R12
          5.7                           17 04 02                          R13
        5.7 – 5.8                         17 04 11                        R13 / R12

     Per l’impianto di recupero di DE BIASI s.r.l. si conferma la potenzialità massima già autorizzata (in
     regime “semplificato”) pari a 8˙300 t/anno di rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 t/anno di rifiuti
     sottoposti a operazioni di recupero dei metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale
     riduzione volumetrica (cesoiatura).
     Si rileva come, a seguito dell’emanazione dei Regolamenti Europei n.333/2011e n.715/2013, le
     operazioni di recupero di specifici metalli dovrà rispettare la procedura EoW, anziché quella
     prevista dal DM 05.02.98 in tema di produzione di MPS.
     Per quanto riguarda le aree di deposito dell’impianto, si propone una riorganizzazione del lay-out
     come rappresentato nella planimetria argomento della Tavola 2. La capacità massima complessiva
     delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso sarà ridotta di circa 4 t rispetto a quanto
     attualmente autorizzato. In corrispondenza del lato nord-est dell’impianto, si prevedono due box
     delimitati da elementi prefabbricati new-jersey per il deposito differenziato dei rifiuti metallici
     (ferrosi e non ferrosi) prodotti dalle operazioni di selezione e cernita R12, per una capacità di 100
     Tonn cadauna.




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     La capacità complessiva di stoccaggio dell’impianto, è calcolata pari 1˙148,5 Tonn così sudpisi:
     • 935,5 Tonn di messa in riserva dei rifiuti in ingresso;
     • 213 Tonn di deposito temporaneo di rifiuti prodotti (di cui fino a 1,6 Tonn di rifiuti pericolosi).
     La capacità di deposito delle M.P.S. metalliche prodotte dalle operazioni di recupero ammonterà
     complessivamente a 516 Tonn, come nell’attuale configurazione autorizzata.
      Cod. Cer        Tipologia materiali    Volume (m3)  Capacità max [Tonn.]
      19 12 02       Metalli ferrosi da R12    172,5        100
      19 12 03      Metalli non ferrosi da R12   172,5        100
      19 12 07           Legno          20        3,5
      19 12 04        Plastica / gomma       20        6,7
      19 12 01         Carta / cartone      1,50        0,15
      19 12 08         Prodotti tessili      1,50        0,45
      19 12 12          Altri rifiuti      1,50        0,6
      19 12 11*          Altri rifiuti      3,00        1,6
                      Tot.        392,5        213
     * rifiuti pericolosi
     GESTIONE ACQUE METEORICHE
     L’attività di recupero di rifiuti non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali. Gli unici scarichi
     idrici prodotti dall’attività sono quelli dei servizi igienici (reflui assimilati a domestici) e delle acque
     meteoriche di dilavamento del piazzale (scoperto). L’impianto esistente non subisce modifiche
     rispetto a quanto già autorizzato e si evidenzia che l’acqua trattata viene recapitata in fognatura con
     un ritardo prestabilito rispetto alla cessazione dell’evento meteorico. In caso di pioggia eccessiva
     viene attivato lo scarico di “emergenza” in corso d’acqua superficiale (la Roggia Garzadora a nord
     dell’impianto). Tale attivazione avviene nel caso di riempimento delle vasche interrate e dell’invaso
     del piazzale e di tubazioni e pozzetti, corrispondente ad un volume complessivo di circa 400 m3.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI
     IL’impianto di DE BIASI s.r.l. tratta rifiuti metallici non pericolosi, per i quali sono previste
     operazioni di messa in riserva e di selezione/cernita con eventuale riduzione volumetrica tramite
     cesoiatura, operazioni effettuate all’aperto e non sono presenti emissioni convogliate.
     La movimentazione dei rifiuti può tuttavia determinare la formazione e la dispersione di polveri
     (emissioni diffuse), contenute rispetto alle aree esterne all’impianto sia dalla barriera acustica (alta
     5 m), sia soprattutto dalla fitta barriera arborea perimetrale alta circa 6 m, che rappresenta una
     valida misura di mitigazione per gli edifici abitativi contermini al piazzale.
     In ogni caso, date la tipologia di rifiuti trattati e le operazioni di recupero effettuate, la formazione
     di polverosità aerodispersa (e, conseguentemente, di emissioni diffuse) rappresenta una circostanza
     occasionale / accidentale, la cui incidenza è peraltro sicuramente trascurabile rispetto a quella
     attribuibile all’intenso traffico veicolare, anche pesante, insistente sulla Via Marosticana.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
     In ragione del tipo di attività svolta e della presenza di recettori abitativi nelle immediate vicinanze,
     oltre una dozzina di anni fa, è stata progettata, approvata e realizzata una barriera acustica lungo il
     perimetro, su tutti i lati “esposti” (nord - est - sud) dell’area di impianto, al fine di limitare la
     propagazione delle emissioni acustiche all’esterno del sito.
     La ditta si rende disponibile a completare la barriera acustica anche sul lato est, al fine di schermare
     l’abitazione confinante, di proprietà del Sig. Domenico De Biasi, proprietario della
     AUTODEMOLIZIONE DE BIASI confinante con il richiedente. L’intervento proposto prevede il
     completamento della recinzione cieca esistente, per un tratto di 12 m, con lastre trasparenti di
     PMMA (sorrette da una struttura metallica) fino alla quota massima di 5 m dal suolo, già in parte
     raggiunta dal muro di recinzione che ha altezze variabili.
     L’unica sorgente di rumore fissa dell’impianto in discussione è costituita dalla cesoia, recentemente
     sostituita con una macchina di moderna concezione, per la quale è stato pure previsto (come


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     ulteriore misura di mitigazione) un intervento di incapsulamento del motore con pannellatura fono
     assorbente verso l’interno.
     Con nota agli atti in data 27.12.2017, prot.n.86862, l’azienda ha proposto ulteriori azioni di
     mitigazione, sia di tipo gestionale (modalità di scarico dei mezzi), che impiantistiche (sostituzione
     della cesoia con altro macchinario dotato di motore elettrico).
     Il traffico medio indotto dall’esercizio dell’attività equivale pertanto ad una dozzina di passaggi di
     mezzi Al fine di evitare che altri mezzi conferitori sostino sul ciglio della Strada Marosticana in
     attesa di poter accedere all’impianto, con intralcio per il traffico stradale, è stata predisposta una
     specifica procedura operativa (riportata in allegato 3) che prevede la sosta di detti mezzi in un’area
     di parcheggio inpiduata presso il cantiere di Vibetonbrenta s.r.l. in Via Marosticana n. 480, circa 2
     km a nord dell’impianto. Quando l’impianto di DE BIASI s.r.l. è in grado di ricevere il mezzo, il
     conducente viene avvertito telefonicamente e autorizzato ad accedere all’area della ditta.
     PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
     Il progettista ipotizza l’unico rischio ipotizzabile quale causa di “incidente grave” che possa
     coinvolgere l’area anche oltre il perimetro dell’impianto è il “rischio incendio”, peraltro
     oggettivamente basso in relazione alla natura incombustibile dei rifiuti trattati (rottami metallici).
     Le cause d’incendio sono inpiduate nei seguenti fattori:
     a) Cause elettriche
     Tra le principali cause d’incendio viene annoverato il corto circuito ed il surriscaldamento di
     impianti ed apparecchiature elettrici. Al fine di prevenire l’incendio per cause elettriche, l’impianto
     elettrico viene progettato e realizzato (a regola d’arte) conformemente alle norme CEI e al D.M.
     22/01/08, n.37.
     Tutte le attrezzature dell’impianto rispettano la Direttiva bassa tensione CEI EN 60204/1 e le
     relative norme tecniche di prodotto. È inoltre prevista una manutenzione periodica programmata in
     relazione a quanto indicato dai manuali d’uso e manutenzione degli impianti ed il pronto intervento
     manutentivo in caso di guasti. La verifica dell’impianto di terra è programmata con cadenza
     biennale.
     b) cause da fumo
     Gli incendi generati dai fumatori sono al secondo posto nella classifica delle cause d’incendio dopo
     i guasti elettrici. E’ stata intrapresa una politica aziendale sul fumo mirata al pieto di fumare in
     tutta l’area di impianto.
     c) cause da operazioni a caldo
     Le operazioni a caldo sono causa di almeno il 5% degli incendi nelle attività produttive. Tra le
     operazioni a caldo rientrano operazioni quali la saldatura (ad elettrodo ed ossiacetilenica), il taglio
     di metalli mediante fiamma ossidrica o dischi flessibili. Ogni operazione a caldo nell’area
     dell’impianto deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile della Gestione
     dell’impianto o da un suo addetto delegato.
     A meno di preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Tecnico della Gestione
     dell’impianto, È FATTO DIVIETO di:
     • accedere in altri luoghi dell’impianto che non siano quelli strettamente legati allo svolgimento
     delle opere o dei lavori affidati e seguire percorsi persi da quelli indicati, per l’entrata/uscita;
     • effettuare qualsiasi lavoro sui macchinari in funzione;
     • utilizzare fiamme libere, saldatrici ad elettrodo o altre attrezzature che possono provocare incendi
     senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnico dell’impianto;
     • usare qualsiasi attrezzo, materiale, ecc. dell’impianto;
     • lasciare attrezzi o materiali che possono costituire pericolo o intralcio in luoghi di transito;
     • abbandonare attrezzature o materiali in posizioni di equilibrio instabile; qualora ciò fosse
     indispensabile, si dovrà segnalarne la presenza avvertendo tempestivamente il Responsabile
     Tecnico della Gestione dell’impianto.
     Le anomalie più gravi che hanno, comunque ripercussioni sull’impianto, riguardano essenzialmente
     i guasti alla cesoia, alla linea di selezione ed al caricatore a polipo. Ogni qualvolta si verifichi



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     un’anomalia nel normale ciclo di lavoro, l’Addetto o gli Addetti interessati attuano le seguenti
     disposizioni:
     • disattivare l’apparecchiatura interessata dall’anomalia,
     • fermare l’attività se questo non comporta rischi maggiori,
     • avvisare il Responsabile Tecnico della Gestione dell’impianto,
     • circoscrivere la zona in caso di perdita di liquidi (ad esempio oli lubrificanti) in modo che questi
     non si propaghino utilizzando idoneo materiale assorbente,
     • bloccare la perdita,
     • raccogliere e stoccare il materiale disperso in condizioni di sicurezza secondo le disposizioni del
     Responsabile Tecnico della Gestione dell’impianto,
     • comunicare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta quanto accaduto.
     Il responsabile del controllo sulla corretta esecuzione di tali procedure è il Responsabile Tecnico
     della Gestione dell’impianto.
     A seguito delle condizioni stabilite dal parere di assoggettabilità alla V.I.A., la ditta a messo in atto
     quanto richiesto in tema di controllo radiometrico, la cui attuazione sarà oggetto di una specifica
     prescrizione nell’ambito dei provvedimenti di autorizzazione.
     PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
     Il piano di ripristino dell’area, stante la situazione urbanistica dell’area e non essendo allo stato
     prevedibile una riconversione del sito con conseguente necessità di interventi di demolizione delle
     strutture edilizie, il Piano di Ripristino Ambientale è principalmente identificabile con un “piano di
     caratterizzazione” dell’area, come per qualsiasi altro insediamento produttivo.
     Il Progettista pertanto ha fornito una traccia per strutturare il piano di caratterizzazione del sito e
     l’eventuale ripristino dei luoghi in relazione alla sua destinazione d’uso secondo la distinzione
     prevista dalla normativa attuale.
     Il piano prevede comunque lo smontaggio delle barriere acustiche e alla rimozione della pressa
     cesoia, della rulliera di selezione e del portale radiometrico, stante il fatto è necessaria alcuna
     attività di demolizione di strutture edilizie, in quanto il fabbricato esistente è stato realizzato in
     conformità allo strumento urbanistico comunale e può pertanto “sopravvivere” all’attività di
     recupero rifiuti avendo caratteristiche tecnico-dimensionali tali da poter essere facilmente convertito
     ad altri usi consentiti.
     Rimane da valutare il ripristino dell’esigua porzione di piazzale in zona agricola in corrispondenza
     dell’angolo nord-est dell’area della ditta. Nell’ipotesi più gravosa la ditta propone di provvedere alla
     demolizione e all’asporto della pavimentazione in calcestruzzo e del sottofondo, alla pulizia,
     svuotamento e rimozione delle sottostrutture (pozzetti, tubazioni, caditoie, etc ...) degli impianti di
     trattamento delle acque meteoriche e al riporto di terreno naturale per i rinterri e per il ripristino del
     terreno alla quota originaria. La ditta rammenta che l’area della ditta sia già attualmente sottoposta
     ad una procedura approvata di bonifica (M.I.S.O.), attivata a seguito del rinvenimento di composti
     organo-alogenati (ancorché non correlati alla tipologia di attività svolta da DE BIASI s.r.l.) nelle
     acque sotterranee.
       Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
     Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell’art.
     23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;
     Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Genio Civile di Vicenza e di Viacqua spa.
     Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che
     recita “Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
     non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
     comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
     questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
     Dato atto che
     - la ditta, nell’ambito del procedimento di Screening ha proceduto ad alcuni chiarimenti e
     integrazioni al progetto presentato che sostituiscono i corrispondenti atti presentati nella domanda di


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     autorizzazione sopra riportata e che le prescrizioni rilasciate dal Comitato Via saranno ricomprese
     nel provvedimento di approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del
     provvedimento di autorizzazione all’esercizio.
     Valutata l’opportunità, stante la collocazione dell’attività in un contesto territoriale fortemente
     urbanizzato e la difficoltà di operare mitigazioni strutturalmente risolutive delle criticità riscontrate,
     di prevedere, nel medio termine, uno spostamento dell’attività in altro sito.
     Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;
                         ESPRIME PARERE
     Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta De Biasi srl per la messa in riserva
     (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica in Via Marosticana n. 172/U, in Comune di
     Malo (VI) con le seguenti prescrizioni:
       1. Rifiuti
     I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
     premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
     rifiuti (elenco non esaustivo).
       a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 935.5 Tonn.
       b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 216 Tonn di cui 1,6 Tonn.
         Pericolosi
       c) quantità massima di rifiuti in trattamento: 8.300 Tonn./anno di cui 4.800 Tonn/anno
             sottoposte a operazioni R13/R12/R4
       d) lo stoccaggio dei rifiuti cod. CER 16 02 14 – 16 02 16 (appartenenti alla categoria dei
             rifiuti RAEE) dovra essere conforme a quanto dettato dal D.Lgs 49/2014.
      2. Avvio impianto:
        L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
        - comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
        - comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi
        previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica;
        - comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile
        dell’impianto (in possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1,
        della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai
        sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate
        secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
        Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
        durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
        Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.
      3. Esercizio provvisorio:
        a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree
        indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
        b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il
        Comune di Vicenza e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che
        dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
        c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
        d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
        modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.




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        e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
        f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
        un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
        g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
        indicante il codice C.E.R..
        h) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione
        proposta, gestionale ed impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai
        limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato,
        oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della
        Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei
        limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
        i) In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
        dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
      4. Collaudo:
        a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti
        dall’art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
        b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out
        che tenga conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di
        collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
      5. Raccomandazioni:
        a) In considerazione del contesto territoriale su cui insiste l’azienda, si raccomanda alla
        stessa di attivarsi per il trasferimento e prescrive alla stessa di riportare, nell’ambito della
        relazione annuale prevista dalla normativa, lo stato di avanzamento del relativo progetto.

         Il Segretario della Commissione          Il Presidente della Commissione
          f. todott.ssa Cristina Del Sal           f.to ing. Filippo Squarcina




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