determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 180 DEL 02/03/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: SOCIETA' DE BIASI SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA,
NEL SITO IN VIA MAROSTICANA N. 172/U - VICENZA
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con provvedimento n.22/2011 del 16/02/2011, la Provincia di Vicenza, per l'impianto sito in via
Via Marosticana n. 172/U - Vicenza, ha autorizzato l'esercizio dell'impianto per gli aspetti legati
all’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
regime semplificato;
- con documentazione agli atti con prot. nn. 63800/63801/63802 del 23 settembre 2016 la Società
ha chiesto di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale,
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006, considerato il passaggio dalla procedura semplificata alla
procedura ordinaria dell’attività di recupero rifiuti;
- con Determinazione del Dirigente n. 231 del 13 marzo 2017, detto progetto è stato escluso - con
prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n.152/06 e alla
L.R. 04/16 e ss.mm.ii.;
- la società De Biasi srl ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.
24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 32540/32541 del 05 maggio
2017 per l’approvazione del progetto di messa in riserva e recupero rifiuti in regime ordinario;
- il Comune di Vicenza non ha fatto pervenire osservazioni e/o pareri di carattere ostativo;
- la società Acque Vicentine spa (ora Viacqua spa) ha inviato una nota, agli atti con prot.n.75212 del
06 novembre 2017, con cui si chiede l’aggiornamento delle prescrizioni relative alla gestione degli
scarichi in fognatura.
Considerato che:
- la potenzialità massima già autorizzata (e non oggetto di modifica) è pari a 8˙300 Tonn/anno di
rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 Tonn/anno di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dei
metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale riduzione volumetrica (cesoiatura). Con la
conversione dell’impianto alla procedura ordinaria, la ditta prevede di effettuare sui rifiuti conferiti
anche l’operazione di cernita manuale, qualificata come attività di recupero R12, per la rimozione di
eventuali componenti indesiderati e per la preparazione di partite omogenee di rifiuti metallici da
avviare a recupero (R4) presso altri impianti autorizzati. Si evidenzia che i rifiuti identificati con
codice C.E.R. 16 02 14 e 16 02 16, costituiti principalmente da motori, l’operazione di cernita R12
è principalmente finalizzata alla rimozione di componentistica accessoria come carter, flange, tubi,
ecc., indesiderata per alcuni impianti destinatari con cui lavora il proponente. L’operazione è diretta
copia informatica per consultazione
a migliorare le caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola, valorizzandoli maggiormente dal
punto di vista commerciale e ambientale. I citati rifiuti manterranno, dopo l’operazione R12, il
medesimo codice C.E.R. (16 02 14 o 16 02 16), in ragione del fatto che mantengono le stesse
caratteristiche costitutive/tipologiche originarie. Tutti gli altri rifiuti esitati dalle operazioni di
selezione e cernita R12, verranno invece allontanati dall’impianto con un codice della categoria 19
12 XX;
- è stata preliminarmente attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., avviata con
la pubblicazione avvenuta in 04 ottobre 2016 e conclusasi in data 08 marzo 2017, con determina di
esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. n.231, a seguito del parere del Comitato V.I.A.
n.08/2017.
Visto che il progetto presentato dalla De Biasi srl è stato esaminato in data 22 febbraio 2018 dalla
Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all’unanimità parere favorevole
all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.02/0218, allegato alla presente
Determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
condizioni inpiduate dal citato parere n. 02/0218.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/19;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla società De Biasi srl, con sede legale in Via
Marosticana n. 172/U – Vicenza, per la modifica dell’attività di messa in riserva (R13/R12)
e recupero (R4) di rifiuti a base metallica, mediante conversione dell’impianto alla
procedura ordinaria, da realizzarsi presso il sito produttivo di Via Marosticana n. 172/U -
Vicenza, come descritto nel parere n. 02/0218 espresso in data 22 febbraio 2018 dalla
Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
oggetto del presente provvedimento;
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 08/2017
ricompreso nella determinazione dirigenziale n.231 del 13/03/2017 che prevede:
- l’azienda dovrà procedere ad inpiduare ed attuare un’idonea procedura di formazione del
personale addetto al ricevimento-selezione-trattamento dei rifiuti, tenendo conto degli
aspetti ambientali e di sicurezza/rischio segnalati (chimico e rumore); di tale definizione
dovrà essere dato riscontro in occasione della presentazione del certificato di collaudo
finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.
6. Lo scarico delle acque in fognatura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento delle
acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori,
allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente a Viacqua eventuali anomalie o disfunzioni che
si dovessero verificare;
- la ditta dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione
programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
- dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata, dello
scarico delle acque reflue di dilavamento, per i seguenti parametri: pH, conducibilità
elettrica, potenziale redox, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, grassi e
olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione
l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua spa;
- in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
misuratore di portata allo scarico e del misuratore al prelievo sul pozzo, la ditta dovrà
contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di
intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale dovranno essere scaricate in pubblica
fognatura con una portata massima di 2,5 l/s ed un tempo di ritardo di inizio scarico di 16
ore dal termine dell’ultimo evento piovoso;
- lo svuotamento delle “vasche di accumulo acque di dilavamento” dovrà essere garantito
dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la
sospensione dello scarico in fognatura;
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- Limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009.
7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
medesimo decreto;
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49
del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
on line.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla società De Biasi srl, al Sindaco del
comune di Vicenza, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al
Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ed alla società Viacqua spa.
Vicenza, 02/03/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 180 DEL 02/03/2018
OGGETTO: SOCIETA' DE BIASI SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA,
NEL SITO IN VIA MAROSTICANA N. 172/U - VICENZA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 05/03/2018.
Vicenza, 05/03/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
DE BIASI SRL
STRADA MAROSTICANA 172/U - VICENZA
PARERE N. 02/0218
La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi
ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e smi, a seguito di
convocazione, il 22 febbraio 2018 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il
progetto presentato per l’approvazione progetto in procedura ordinaria per l’impianto di messa in
riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica.
Relazione Istruttoria
PROPONENTE: DE BIASI SRL
SEDE LEGALE: Via Marosticana n. 172/U - Vicenza
SEDE INTERVENTO: Via Marosticana n. 172/U - Vicenza
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
COMUNE INTERESSATO: Vicenza
DATA DOMANDA: 05/05/2017 prot.n. 32540/32541
DATA INTEGRAZIONI: 19/10/2017 prot.n.71972
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
• Relazione tecnica
• Compatibilità del progetto rispetto a Piani Territoriali e di Programmazione
• Verifica dell’impatto acustico esterno
• Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
• Piano di sicurezza e procedure di emergenza
• Piano di gestione operativa
ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:
• Inquadramento territoriale
• Lay-out con reti fognarie
• Documentazione fotografica.
PREMESSE
La ditta DE BIASI s.r.l. è insediata in Comune di Vicenza in Via Marosticana, 172/U dove esercita
un’attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del
D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e, per ragioni di mercato la ditta ha deciso di proseguire l’attività
attraverso il regime autorizzativo ordinario disciplinato ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e
ss.mm.ii.., mantenendo le operazioni R13 - R4 in essere; non è prevista, pertanto, alcuna modifica
strutturale e/o impiantistica, né alcuna variazione delle operazioni di recupero già autorizzate e/o
delle tipologie (e codici C.E.R.) dei rifiuti già trattati, né della potenzialità di recupero e delle
capacità di stoccaggio già legittimate.
Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA
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STATO DI PROGETTO
Le operazioni di recupero svolte nell’impianto (autorizzate / che si confermano) sono:
- la messa in riserva dei rifiuti (R13), separati per tipologia, in cumuli, casse e container (scarrabili);
- il recupero di metalli (R4) mediante operazioni di cernita su apposita linea di selezione manuale e
a terra con l’ausilio di caricatore a polipo (selezione in cumulo);
- la riduzione volumetrica (eventuale) mediante cesoiatura.
Il piazzale, interamente pavimentato con massetto di calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm,
protetto con delle piastre di acciaio in corrispondenza delle zone di transito e manovra degli
automezzi pesanti, è opportunamente sagomato con pendenze atte a favorire lo sgrondo delle acque
meteoriche “di dilavamento” verso caditoie grigliate collettate ad un impianto di depurazione con
recapito (delle acque trattate) in
pubblica fognatura.
L’involucro edilizio (“capannone”) ospita al suo interno gli uffici dell’attività, i servizi per il
personale e il deposito di taluni metalli non ferrosi selezionati.
Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli ed in container, in prevalenza dislocati sul piazzale
scoperto e marginalmente all’interno del capannone. I cumuli sono pisi per singola tipologia di
rifiuti, identificati con apposita cartellonistica e separati tra loro mediante elementi modulari in
c.a.v. (elementi prefabbricati tipo “new jersey”).
L’area di deposito rifiuti occupa gran parte dell’insediamento di DE BIASI s.r.l. e si sviluppa
principalmente nella porzione nord-orientale della proprietà.
Tutta l’area è recintata e in gran parte perimetrata da una fitta ed alta barriera arborea (di protezione
ambientale).
Inoltre, lungo i confini nord ed est e su una porzione del confine sud, per una lunghezza
complessiva di 130 m, è stata posta in opera una barriera acustica alta 5 m, al fine di mitigare
l’impatto acustico sui recettori residenziali limitrofi all’impianto di recupero.
Ubicazione sito di messa in riserva
L’impianto ricade in un’area di tessuto urbano consolidato, catastalmente censita in Comune di
Vicenza, al Foglio n. 69, mappali nn. 83 e 754. Con riferimento al vigente P.I. di Vicenza
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2013), l’area ricade parte in Z.T.O.
D1 “zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento”, parte in Z.T.O.
B6/7 “zona residenziale e mista esistente e di completamento” e parte marginale in Z.T.O. E “zona
rurale periurbana interclusa”.
L’impianto, che si estende su una superficie complessivamente pari a circa 4˙500 m2, comprende
un piazzale (scoperto) interamente pavimentato in c.a. avente una superficie pari a circa 4˙000 m2 e
un capannone avente una superficie coperta di circa 500 m2.
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO
Le attività di recupero attualmente svolte sono di seguito riportate:
Tipologia DM 05.02.98 Codici Operazione
10 02 10, 10 02 99, 12 01 01, 15 01 04, 19 01 02, 19 01 18, 20 01 40 R13
3.1
12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02 R13 / R4
17 04 03 R13
3.2 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 19
R13 / R4
10 02, 19 12 03, 20 01 40
3.5 15 01 04, 20 01 40 R13
5.6 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 20 01 40 R13
5.7 16 02 16, 17 04 02, 17 04 11 R13
5.8 16 01 18, 16 01 22, 16 02 16, 17 04 01,17 04 11 R13
5.19 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 R13 R13
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La potenzialità massima già autorizzata (e non oggetto di modifica) pari a 8˙300 Tonn/anno di
rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 Tonn/anno di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dei
metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale riduzione volumetrica (cesoiatura).
Con la conversione dell’impianto alla procedura ordinaria, la ditta prevede di effettuare sui rifiuti
conferiti anche l’operazione di cernita manuale, qualificata come attività di recupero R12, per la
rimozione di eventuali componenti indesiderati e per la preparazione di partite omogenee di rifiuti
metallici da avviare a recupero (R4) presso altri impianti autorizzati. Si evidenzi che i rifiuti
identificati con codice C.E.R. 16 02 14 e 16 02 16, costituiti principalmente da motori, l’operazione
di cernita R12 è principalmente finalizzata alla rimozione di componentistica accessoria come
carter, flange, tubi, ecc., indesiderata per alcuni impianti destinatari con cui lavora il proponente.
L’operazione è diretta a migliorare le caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola,
valorizzandoli maggiormente dal punto di vista commerciale e ambientale. I citati rifiuti
manterranno, dopo l’operazione R12, il medesimo codice C.E.R. (16 02 14 o 16 02 16), in ragione
del fattoche mantengono le stesse caratteristiche costitutive/tipologiche originarie e non potrebbero
essere correttamente o meglio inpiduati da alcun altro codice del capitolo 19 del Catalogo
Europeo dei Rifiuti. Tutti gli altri rifiuti esitati dalle operazioni di selezione e cernita R12, verranno
invece allontanati dall’impianto con un codice della categoria 19 12 XX.
Con l’autorizzazione in regime ordinaria la ditta conferma i codici CER e le operazioni di recupero
già svolte dalla ditta, eccetto i codici CER 10 02 99, 12 01 99, 16 01 18, 16 01 22 20 01 36, ai quali
la ditta espressamente rinuncia.
Le attività di recupero proposte dalla ditta e oggetto di domanda, vengono di seguito riportate:
Tipologia DM 05.02.98 Codici Operazione
10 02 10 R13
10 02 10, 10 02 99, 12 01 01, 15 01 04, 19 01 02, 19 01 18, 20 01 40, 12 01 01, 15 01 04, 19
3.1 R13 / R12
01 02, 19 01 18, 20 01 40
12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02 R13 / R12 / R4
17 04 03 R13 / R12
3.2 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40 R13 / R12 / R4
17 04 04, 17 04 06 R13 / R4
3.5 15 01 04, 20 01 40 R13
5.6 – 5.19 16 02 14, 16 02 16, R13 / R12
5.7 17 04 02 R13
5.7 – 5.8 17 04 11 R13 / R12
Per l’impianto di recupero di DE BIASI s.r.l. si conferma la potenzialità massima già autorizzata (in
regime “semplificato”) pari a 8˙300 t/anno di rifiuti in ingresso, di cui fino a 4˙800 t/anno di rifiuti
sottoposti a operazioni di recupero dei metalli (R4) mediante cernita/selezione con eventuale
riduzione volumetrica (cesoiatura).
Si rileva come, a seguito dell’emanazione dei Regolamenti Europei n.333/2011e n.715/2013, le
operazioni di recupero di specifici metalli dovrà rispettare la procedura EoW, anziché quella
prevista dal DM 05.02.98 in tema di produzione di MPS.
Per quanto riguarda le aree di deposito dell’impianto, si propone una riorganizzazione del lay-out
come rappresentato nella planimetria argomento della Tavola 2. La capacità massima complessiva
delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso sarà ridotta di circa 4 t rispetto a quanto
attualmente autorizzato. In corrispondenza del lato nord-est dell’impianto, si prevedono due box
delimitati da elementi prefabbricati new-jersey per il deposito differenziato dei rifiuti metallici
(ferrosi e non ferrosi) prodotti dalle operazioni di selezione e cernita R12, per una capacità di 100
Tonn cadauna.
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La capacità complessiva di stoccaggio dell’impianto, è calcolata pari 1˙148,5 Tonn così sudpisi:
• 935,5 Tonn di messa in riserva dei rifiuti in ingresso;
• 213 Tonn di deposito temporaneo di rifiuti prodotti (di cui fino a 1,6 Tonn di rifiuti pericolosi).
La capacità di deposito delle M.P.S. metalliche prodotte dalle operazioni di recupero ammonterà
complessivamente a 516 Tonn, come nell’attuale configurazione autorizzata.
Cod. Cer Tipologia materiali Volume (m3) Capacità max [Tonn.]
19 12 02 Metalli ferrosi da R12 172,5 100
19 12 03 Metalli non ferrosi da R12 172,5 100
19 12 07 Legno 20 3,5
19 12 04 Plastica / gomma 20 6,7
19 12 01 Carta / cartone 1,50 0,15
19 12 08 Prodotti tessili 1,50 0,45
19 12 12 Altri rifiuti 1,50 0,6
19 12 11* Altri rifiuti 3,00 1,6
Tot. 392,5 213
* rifiuti pericolosi
GESTIONE ACQUE METEORICHE
L’attività di recupero di rifiuti non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali. Gli unici scarichi
idrici prodotti dall’attività sono quelli dei servizi igienici (reflui assimilati a domestici) e delle acque
meteoriche di dilavamento del piazzale (scoperto). L’impianto esistente non subisce modifiche
rispetto a quanto già autorizzato e si evidenzia che l’acqua trattata viene recapitata in fognatura con
un ritardo prestabilito rispetto alla cessazione dell’evento meteorico. In caso di pioggia eccessiva
viene attivato lo scarico di “emergenza” in corso d’acqua superficiale (la Roggia Garzadora a nord
dell’impianto). Tale attivazione avviene nel caso di riempimento delle vasche interrate e dell’invaso
del piazzale e di tubazioni e pozzetti, corrispondente ad un volume complessivo di circa 400 m3.
GESTIONE DELLE EMISSIONI
IL’impianto di DE BIASI s.r.l. tratta rifiuti metallici non pericolosi, per i quali sono previste
operazioni di messa in riserva e di selezione/cernita con eventuale riduzione volumetrica tramite
cesoiatura, operazioni effettuate all’aperto e non sono presenti emissioni convogliate.
La movimentazione dei rifiuti può tuttavia determinare la formazione e la dispersione di polveri
(emissioni diffuse), contenute rispetto alle aree esterne all’impianto sia dalla barriera acustica (alta
5 m), sia soprattutto dalla fitta barriera arborea perimetrale alta circa 6 m, che rappresenta una
valida misura di mitigazione per gli edifici abitativi contermini al piazzale.
In ogni caso, date la tipologia di rifiuti trattati e le operazioni di recupero effettuate, la formazione
di polverosità aerodispersa (e, conseguentemente, di emissioni diffuse) rappresenta una circostanza
occasionale / accidentale, la cui incidenza è peraltro sicuramente trascurabile rispetto a quella
attribuibile all’intenso traffico veicolare, anche pesante, insistente sulla Via Marosticana.
GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
In ragione del tipo di attività svolta e della presenza di recettori abitativi nelle immediate vicinanze,
oltre una dozzina di anni fa, è stata progettata, approvata e realizzata una barriera acustica lungo il
perimetro, su tutti i lati “esposti” (nord - est - sud) dell’area di impianto, al fine di limitare la
propagazione delle emissioni acustiche all’esterno del sito.
La ditta si rende disponibile a completare la barriera acustica anche sul lato est, al fine di schermare
l’abitazione confinante, di proprietà del Sig. Domenico De Biasi, proprietario della
AUTODEMOLIZIONE DE BIASI confinante con il richiedente. L’intervento proposto prevede il
completamento della recinzione cieca esistente, per un tratto di 12 m, con lastre trasparenti di
PMMA (sorrette da una struttura metallica) fino alla quota massima di 5 m dal suolo, già in parte
raggiunta dal muro di recinzione che ha altezze variabili.
L’unica sorgente di rumore fissa dell’impianto in discussione è costituita dalla cesoia, recentemente
sostituita con una macchina di moderna concezione, per la quale è stato pure previsto (come
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ulteriore misura di mitigazione) un intervento di incapsulamento del motore con pannellatura fono
assorbente verso l’interno.
Con nota agli atti in data 27.12.2017, prot.n.86862, l’azienda ha proposto ulteriori azioni di
mitigazione, sia di tipo gestionale (modalità di scarico dei mezzi), che impiantistiche (sostituzione
della cesoia con altro macchinario dotato di motore elettrico).
Il traffico medio indotto dall’esercizio dell’attività equivale pertanto ad una dozzina di passaggi di
mezzi Al fine di evitare che altri mezzi conferitori sostino sul ciglio della Strada Marosticana in
attesa di poter accedere all’impianto, con intralcio per il traffico stradale, è stata predisposta una
specifica procedura operativa (riportata in allegato 3) che prevede la sosta di detti mezzi in un’area
di parcheggio inpiduata presso il cantiere di Vibetonbrenta s.r.l. in Via Marosticana n. 480, circa 2
km a nord dell’impianto. Quando l’impianto di DE BIASI s.r.l. è in grado di ricevere il mezzo, il
conducente viene avvertito telefonicamente e autorizzato ad accedere all’area della ditta.
PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
Il progettista ipotizza l’unico rischio ipotizzabile quale causa di “incidente grave” che possa
coinvolgere l’area anche oltre il perimetro dell’impianto è il “rischio incendio”, peraltro
oggettivamente basso in relazione alla natura incombustibile dei rifiuti trattati (rottami metallici).
Le cause d’incendio sono inpiduate nei seguenti fattori:
a) Cause elettriche
Tra le principali cause d’incendio viene annoverato il corto circuito ed il surriscaldamento di
impianti ed apparecchiature elettrici. Al fine di prevenire l’incendio per cause elettriche, l’impianto
elettrico viene progettato e realizzato (a regola d’arte) conformemente alle norme CEI e al D.M.
22/01/08, n.37.
Tutte le attrezzature dell’impianto rispettano la Direttiva bassa tensione CEI EN 60204/1 e le
relative norme tecniche di prodotto. È inoltre prevista una manutenzione periodica programmata in
relazione a quanto indicato dai manuali d’uso e manutenzione degli impianti ed il pronto intervento
manutentivo in caso di guasti. La verifica dell’impianto di terra è programmata con cadenza
biennale.
b) cause da fumo
Gli incendi generati dai fumatori sono al secondo posto nella classifica delle cause d’incendio dopo
i guasti elettrici. E’ stata intrapresa una politica aziendale sul fumo mirata al pieto di fumare in
tutta l’area di impianto.
c) cause da operazioni a caldo
Le operazioni a caldo sono causa di almeno il 5% degli incendi nelle attività produttive. Tra le
operazioni a caldo rientrano operazioni quali la saldatura (ad elettrodo ed ossiacetilenica), il taglio
di metalli mediante fiamma ossidrica o dischi flessibili. Ogni operazione a caldo nell’area
dell’impianto deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile della Gestione
dell’impianto o da un suo addetto delegato.
A meno di preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Tecnico della Gestione
dell’impianto, È FATTO DIVIETO di:
• accedere in altri luoghi dell’impianto che non siano quelli strettamente legati allo svolgimento
delle opere o dei lavori affidati e seguire percorsi persi da quelli indicati, per l’entrata/uscita;
• effettuare qualsiasi lavoro sui macchinari in funzione;
• utilizzare fiamme libere, saldatrici ad elettrodo o altre attrezzature che possono provocare incendi
senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnico dell’impianto;
• usare qualsiasi attrezzo, materiale, ecc. dell’impianto;
• lasciare attrezzi o materiali che possono costituire pericolo o intralcio in luoghi di transito;
• abbandonare attrezzature o materiali in posizioni di equilibrio instabile; qualora ciò fosse
indispensabile, si dovrà segnalarne la presenza avvertendo tempestivamente il Responsabile
Tecnico della Gestione dell’impianto.
Le anomalie più gravi che hanno, comunque ripercussioni sull’impianto, riguardano essenzialmente
i guasti alla cesoia, alla linea di selezione ed al caricatore a polipo. Ogni qualvolta si verifichi
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un’anomalia nel normale ciclo di lavoro, l’Addetto o gli Addetti interessati attuano le seguenti
disposizioni:
• disattivare l’apparecchiatura interessata dall’anomalia,
• fermare l’attività se questo non comporta rischi maggiori,
• avvisare il Responsabile Tecnico della Gestione dell’impianto,
• circoscrivere la zona in caso di perdita di liquidi (ad esempio oli lubrificanti) in modo che questi
non si propaghino utilizzando idoneo materiale assorbente,
• bloccare la perdita,
• raccogliere e stoccare il materiale disperso in condizioni di sicurezza secondo le disposizioni del
Responsabile Tecnico della Gestione dell’impianto,
• comunicare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta quanto accaduto.
Il responsabile del controllo sulla corretta esecuzione di tali procedure è il Responsabile Tecnico
della Gestione dell’impianto.
A seguito delle condizioni stabilite dal parere di assoggettabilità alla V.I.A., la ditta a messo in atto
quanto richiesto in tema di controllo radiometrico, la cui attuazione sarà oggetto di una specifica
prescrizione nell’ambito dei provvedimenti di autorizzazione.
PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
Il piano di ripristino dell’area, stante la situazione urbanistica dell’area e non essendo allo stato
prevedibile una riconversione del sito con conseguente necessità di interventi di demolizione delle
strutture edilizie, il Piano di Ripristino Ambientale è principalmente identificabile con un “piano di
caratterizzazione” dell’area, come per qualsiasi altro insediamento produttivo.
Il Progettista pertanto ha fornito una traccia per strutturare il piano di caratterizzazione del sito e
l’eventuale ripristino dei luoghi in relazione alla sua destinazione d’uso secondo la distinzione
prevista dalla normativa attuale.
Il piano prevede comunque lo smontaggio delle barriere acustiche e alla rimozione della pressa
cesoia, della rulliera di selezione e del portale radiometrico, stante il fatto è necessaria alcuna
attività di demolizione di strutture edilizie, in quanto il fabbricato esistente è stato realizzato in
conformità allo strumento urbanistico comunale e può pertanto “sopravvivere” all’attività di
recupero rifiuti avendo caratteristiche tecnico-dimensionali tali da poter essere facilmente convertito
ad altri usi consentiti.
Rimane da valutare il ripristino dell’esigua porzione di piazzale in zona agricola in corrispondenza
dell’angolo nord-est dell’area della ditta. Nell’ipotesi più gravosa la ditta propone di provvedere alla
demolizione e all’asporto della pavimentazione in calcestruzzo e del sottofondo, alla pulizia,
svuotamento e rimozione delle sottostrutture (pozzetti, tubazioni, caditoie, etc ...) degli impianti di
trattamento delle acque meteoriche e al riporto di terreno naturale per i rinterri e per il ripristino del
terreno alla quota originaria. La ditta rammenta che l’area della ditta sia già attualmente sottoposta
ad una procedura approvata di bonifica (M.I.S.O.), attivata a seguito del rinvenimento di composti
organo-alogenati (ancorché non correlati alla tipologia di attività svolta da DE BIASI s.r.l.) nelle
acque sotterranee.
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell’art.
23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;
Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Genio Civile di Vicenza e di Viacqua spa.
Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che
recita “Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
Dato atto che
- la ditta, nell’ambito del procedimento di Screening ha proceduto ad alcuni chiarimenti e
integrazioni al progetto presentato che sostituiscono i corrispondenti atti presentati nella domanda di
copia informatica per consultazione
autorizzazione sopra riportata e che le prescrizioni rilasciate dal Comitato Via saranno ricomprese
nel provvedimento di approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione all’esercizio.
Valutata l’opportunità, stante la collocazione dell’attività in un contesto territoriale fortemente
urbanizzato e la difficoltà di operare mitigazioni strutturalmente risolutive delle criticità riscontrate,
di prevedere, nel medio termine, uno spostamento dell’attività in altro sito.
Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;
ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta De Biasi srl per la messa in riserva
(R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica in Via Marosticana n. 172/U, in Comune di
Malo (VI) con le seguenti prescrizioni:
1. Rifiuti
I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
rifiuti (elenco non esaustivo).
a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 935.5 Tonn.
b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 216 Tonn di cui 1,6 Tonn.
Pericolosi
c) quantità massima di rifiuti in trattamento: 8.300 Tonn./anno di cui 4.800 Tonn/anno
sottoposte a operazioni R13/R12/R4
d) lo stoccaggio dei rifiuti cod. CER 16 02 14 – 16 02 16 (appartenenti alla categoria dei
rifiuti RAEE) dovra essere conforme a quanto dettato dal D.Lgs 49/2014.
2. Avvio impianto:
L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
- comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
- comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi
previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica;
- comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile
dell’impianto (in possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1,
della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate
secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.
3. Esercizio provvisorio:
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree
indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il
Comune di Vicenza e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che
dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
copia informatica per consultazione
e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
indicante il codice C.E.R..
h) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione
proposta, gestionale ed impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai
limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato,
oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della
Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
i) In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
4. Collaudo:
a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti
dall’art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out
che tenga conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di
collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
5. Raccomandazioni:
a) In considerazione del contesto territoriale su cui insiste l’azienda, si raccomanda alla
stessa di attivarsi per il trasferimento e prescrive alla stessa di riportare, nell’ambito della
relazione annuale prevista dalla normativa, lo stato di avanzamento del relativo progetto.
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
f. todott.ssa Cristina Del Sal f.to ing. Filippo Squarcina
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