determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 771 DEL 16/07/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO
     (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE METALLICA FERROSA E NON
     FERROSA.
     DITTA: SOCIETA' LA.CO.ME.TA S.R.L.
     SEDE LEGALE VIA CAVOUR, 57 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
     STABILIMENTO: VIA SAN GIUSEPPE, 1 - MUSSOLENTE

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che il progetto presentato dalla società LA.CO,ME.TA. s.r.l. riguarda l’ampliamento
     dell’attività di messa in riserva (R13), già autorizzata con provvedimento provinciale AUA n.
     515/20047 del 20/12/2017, ricompreso nel provvedimento finale AUA n. 3704/08-01-2018, con
     l’introduzione dell’attività di recupero mediante selezione, cernita e accorpamento (R12) dei rifiuti
     non pericolosi a matrice ferrosa e non ferrosa, presso il sito produttivo di via San Giuseppe, 1 nel
     comune di Mussolente.
     Dato atto che l’attività richiesta non è soggetta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
     in relazione alla tipologia di recupero richiesta.

     Rilevato che il progetto presentato dalla Società LA.CO,ME.TA s.r.l. è stato esaminato in data
     12/07/2018 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, e che la stessa ha espresso
     all’unanimità parere favorevole, con prescrizioni contenute nel parere n° 02/0817, allegato alla
     presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

     Tenuto conto che nella medesima data si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del
     D.Lgs. 152/06 che ha approvato il progetto presentato confermando le prescrizioni espresse dalla
     CTPA.

     Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel rispetto delle
     condizioni inpiduate dal parere della CTPA n° 02/0817 e sulla base delle risultanze della
     conferenza di servizi del 12/07/2018.
     Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
     autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
     richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.
     Dato atto quindi che la presente approvazione progetto disciplinata le attività di recupero rifiuti e
     rumore ad oggi rientranti nel provvedimento di AUA provinciale n. 515/2017 del 20/12/2017 (e
     allegato certificato n. 4/2017 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti) le quali, a far data dall’avvio impianto dovranno essere svolte sulla base



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     di quanto previsto dalla presente approvazione progetto.
     Rilevato quindi che alla data di avvio dell’impianto di recupero rifiuti, decade il citato
     provvedimento provinciale n. 515/2017 per le tematiche ambientali rifiuti e rumore.
     Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata
     in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
     Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e
     bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le
     competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e
     6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
     Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
     Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
     Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”:
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

                          DETERMINA

      1. Di approvare il progetto presentato dalla società LA.CO.ME.TA s.r.l., con sede legale in
        comune di San Martino di Lupari (PD) e sede operativa in via San Giuseppe, 1 nel comune
        di Mussolente, per l’attività di messa in riserva R13 e recupero R12 mediante selezione,
        cernita e accorpamento di rifiuti non pericolosi a matrice ferrosa e non ferrosa,, come
        descritta nel parere n. 02/0817 espresso in data 12/07/2018 dalla Commissione Tecnica
        Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del
        presente provvedimento e sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi
        dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, tenutasi in pari data.
      2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
        effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
        3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
        oggetto del presente provvedimento;
      3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
        dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
        12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
        provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
      4. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
        DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al
        Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
        di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
        restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
        essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
        “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la




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         mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
        5. La comunicazione di avvio dell’impianto costituisce revoca del provvedimento provinciale
         di AUA n. 515/2017 del 20/12/20187 in materia di rifiuti e rumore con conseguente revoca
         del certificato n. 4/2017 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
         attività di recupero rifiuti.
        6. Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
         sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
         TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
        7. Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
         on line.

                            AVVERTE CHE

     Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell’allegato
     parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13,
     del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del medesimo decreto;
     Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
     durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di
     Vicenza per le valutazioni di competenza;

                            INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta LA.CO.ME.TA. s.r.l., al Sindaco pro tempore
     del Comune di Mussolente, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
     all’Ulss n.7 Pedemontana ed allo Sportello Unico per le attività produttive.


     Vicenza, 16/07/2018

                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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     OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO
     (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE METALLICA FERROSA E NON
     FERROSA.
     DITTA:      SOCIETA'      LA.CO.ME.TA   S.R.L.
     SEDE LEGALE VIA CAVOUR, 57 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
     STABILIMENTO: VIA SAN GIUSEPPE, 1 - MUSSOLENTE




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 17/07/2018.


     Vicenza, 17/07/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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                    AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                    SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
                 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net




             COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
                    (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
                     LA.CO.ME.TA S.R.L.
            ATTIVITA': VIA SAN GIUSEPPE, 1 - COMUNE DI MUSSOLENTE
                             PARERE N. 02/0718
     La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di convocazione, il 12 luglio 2018
     presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per l’approvazione, in
     procedura ordinaria, per l’impianto di recupero rifiuti a matrice metallica ferrosa e non ferrosa a seguito
     dell’inserimento delle operazioni di recupero R12 e aumento della potenzialità dell’impianto.

                         RELAZIONE ISTRUTTORIA

     Oggetto: approvazione progetto impianto di messa in riserva R13 e recupero R12 di rifiuti non perico-
     losi a matrice metallica ferrosa e non ferrosa.
     PROPONENTE:           LA.CO.ME.TA S.R.L.
     SEDE LEGALE:          Comune di San Martino di Lupari (PD) - via Cavour, 57
     SEDE INTERVENTO:        Comune di Mussolente, Via San Giuseppe, 1
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ:       Impianto di recupero rifiuti speciali di matrice ferrosa e non ferrosa
     DATA DOMANDA:         SUAP 25/01/2018 prot. n.. 5311
     INTEGRAZIONI          28/05/2018, prot. n. 35117
     DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
      1. Relazione tecnica
      2. Dichiarazione di esclusione dalla procedura di VIA;
      3. Piano di gestione operativa
      4. Relazione di compatibilità ambientale
      5. Piano di ripristino
      6. Piano di sicurezza
      7. Relazione previsionale impatto acustico
      8. Istruzioni operative si sorveglianza radiometrica
      9. Tavola 1 - Estratto P.I.
      10. Tavola 2 - Lay out Stato di fatto
      11. Tavola 4 – Piantina Lay out – Aree funzionali stato di progetto
      12. Tavola 4 – Piante di lay out e schema scarichi stato di progetto

     La Società LA.CO.ME.TA s.r.l. svolge attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di matrice
     metallica ferrosa e non ferrosa interamente effettuata all’interno di un fabbricato ubicato in via San
     Giuseppe, 1 nel comune di Mussolente, come da autorizzazione unica ambientale SUAP n. 3704/08-01-2018
     e provvedimento AUA Provincia n. 515 del 20/12/2017 con iscrizione al n. 4/2017 del Registro provinciale
     delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Con il progetto presentato viene chiesta l’introduzione dell’attività di recupero R12 per tutti i CER già
     autorizzati per la messa in riserva e l’ampliamento della potenzialità dell’impianto.
     L’attività richiesta non è soggetta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in relazione alla
     tipologia di recupero effettuata.


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                               UBICAZIONE
     Il sito produttivo della ditta si inserisce nella zona artigianale di Casoni identificata dal PRG come “ZTO
     D.1 - Zone industriali e artigianali di completamento del comune di Mussolente” catastalmente censito al
     Foglio 10, mappale n. 518 del comune di Mussolente.

     STATO DI PROGETTO

     La ditta ha presentato domanda di approvazione progetto per il passaggio alla procedura ordinaria di cui
     all’art. 208 del d.lgs. 152/06 a seguito di aumento delle quantità massime di rifiuti trattabili e conseguente
     aggiornamento del lay out dell’impianto nonché per l’introduzione delle operazioni R12 di selezione, cernita
     e R12 di accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER di ingresso.
     I rifiuti oggetto di attività di recupero e le relative operazioni di recupero richieste, vengono riportati nella
     seguente tabella:




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     Lo stoccaggio dei rifiuti verrà effettuato con le seguenti modalità:
     - In cumulo a terra: i cumuli avranno estensione variabile ma raggiungeranno un’altezza massima pari a 3 m;
     - In big-bags: realizzati in materiale polimerico, presentano volumetria variabile da 0,5 a 3 mc;
     - Contaniers e cassoni: realizzati in materiali metallico, presentano una volumetria
     variabile da 0,5 a 30 mc.
     - Ceste: aventi maglie metalliche, caratterizzate da una volumetria variabile da 0,5 a 5 mc;I contenitori
     utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti saranno posizionati a terra per file parallele eventualmente
     sovrapponibili per un massimo di due file, nel rispetto della sicurezza degli lavoratori
     Potenzialità impianto
       a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 2.620 t
       b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 30 t
       c)quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti primari dall’attività): 40 t
      (CER metallici 191202, 191203)
      d) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti secondari dall’attività): 4 t
       (CER non metallici 191201, 191204, 191205, 191207, 191212)
       e) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:8 t
       f) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.120
     Attività di recupero
     Rifiuti sottoposti alla sola R13
     Rifiuti sottoposti a R12 – selezione/cernita finalizzate alla produzione di frazioni omogenee
     accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER.
     Le operazioni R12 di selezione e cernita vengono effettuate manualmente con l’impiego di piccoli utensili
     quali cacciaviti, trapano, pinze, trancia per metalli, ecc.
     L’attività di recupero già autorizzata prevede l’uso di un muletto elettrico e un mezzo semovente con benna
     a polipo.
     Al momento l’impianto non è dotato di mezzo munito di benna a polipo, tuttavia, è intenzione della ditta di
     introdurlo qualora lo richiedano le esigenze gestionali.
     L’impianto non rispetta le distanze minime indicate dall’elaborato D dell’allegato A del Piano Rifiuti della
     Regione Veneto approvato con delibera di consiglio n. 30 del 29 aprile 2015.
     L’attività di recupero è la messa in riserva con R13 per i rifiuti raccolti con singolo codice o R12 di
     accorpamento, selezione e cernita e, di conseguenza, l’attività R12 non comporta nessuna attività operativa
                                                             Pag. 3 di 7


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     tale da ritenere applicabili i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
     all’Allegato A della DCR n.30 del 29 Apr 2015 – Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

     GESTIONE E CONTROLLO RIFIUTI
     Ingresso impianto: la procedura viene descritta nel piano di gestione operativa.
     In presenza di rifiuti con codice CER “a specchio” verrà richiesta un’analisi chimico-fisica per la
     caratterizzazione del rifiuto oppure le schede tecniche dei prodotti che hanno generato i rifiuti al fine di
     escluderne la pericolosità.
     Al momento del conferimento, su tutti i rifiuti di metalli ferrosi, non ferrosi si effettua il controllo
     radiometrico mediante monitor portatile. In caso di presenza di rifiuti radioattivi oltre i limiti previsti (pari al
     doppio della radioattività di fondo), verrà contattato il produttore, il Comune, il settore fisico dell’ARPAV di
     Vicenza, il Prefetto, i Vigili del Fuoco e un Esperto Qualificato incaricato per la gestione dell’emergenza.
     Le procedure di sorveglianza radiometrica e modalità operative vengono descritte nell’allegato alla domanda
     “Sorveglianza radiometrica di carichi di rottami metallici”.
     Le definizioni acquisite in fase istruttoria, comprensive di analoga richiesta formulata dall’azienda all’Albo
     Gestori Ambientali, in termini di specifica dei codice CER generici (xx.xx.99) risultano essere le seguenti:
     - [10.02.99] rifiuti costituiti dallo smantellamento di lingottiere e siviere esauste e dalla dismissione - di
     forme di ghisa e acciaio utilizzate per la produzione di lingotti in acciaio - scarti di bramma di acciaio a
     monte del processo di laminazione;
     - [10.08.99] rifiuti costituiti da sbavature e difetti quali prodotto di scarto dei processi di fusione - dei
     metalli non ferrosi in getti, ad esclusione di scorie, impurità e schiumature;
     - [11.05.99] pezzi metallici di ferro ed acciaio che non hanno subito in modo completo il processo di
     zincatura - a seguito di galvanizzazione a caldo.
     - [12.01.99] spuntature di lamiere e scarti di laminazione, quali lamiere, lamieroni, spuntature, teste e code
     metalliche.
     Rifiuti prodotti dalle attività di recupero
     Rifiuti prodotti dall’attività di recupero sono codificati con i CER 191202 Metalli ferrosi, CER 191203 Me-
     talli non ferrosi, CER 191201 Carta e cartone, CER 191204 plastica e gomma, CER 191205 vetro e CER
     191212 “altri rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti persi da quelli di cui alla voce
     191211”.
     GESTIONE ACQUE METEORICHE
     L’attività non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento) e
     nemmeno di acque meteoriche di dilavamento posto che non vengono effettuate lavorazioni in area scoperta
     e gli stoccaggi dei rifiuti e di altro materiale sono effettuati in area pavimentata coperte.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
     L’impianto tratta rifiuti metallici non pericolosi, per i quali sono previste operazioni di messa in riserva e
     accorpamento, che non producono emissioni convogliate di sorta.
     Per le tipologie di rifiuti di limatura e polveri (120101, 120102, 120103, 120104 la ditta ha dichiarato di
     ritirare solo materiale con pezzatura superiore di 1 cm.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
     Considerando la tipologia e le modalità delle lavorazioni svolte, il posizionamento delle sorgenti di rumore, i
     confini di proprietà e delle zona, natura e dimensioni degli ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore
     verso i ricettori, distanze con gli altri insediamenti ed il tipo di zona in cui sono inpiduati i ricettori, la
     ditta prevede che in seguito all’avvio della nuova attività saranno rispettati, presso i ricettori sensibili, i
     limiti di immissione (differenziale ed assoluto) ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalle
     zonizzazioni acustiche previste dal comune di Mussolente.
     Si ritiene comunque opportuna, una volta insediata l’attività, effettuare una verifica dei livelli di emissione
     riscontrabili in condizioni di esercizio al fine di verificarne l’effettiva conformità ai valori limite.
                                                             Pag. 4 di 7


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         Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
     Rilevato che risultano assenti i rappresentanti della Regione Veneto, del Genio Civile e del Comune.
     Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
     Tenuto contro del parere favorevole espresso dal Comune di Mussolente pervenuto in data 03/07/2018, prot.
     n. 44058, con le seguenti prescrizioni:
         le operazioni di carico e scarico dei rottami ferrosi e le operazioni di selezione e cernita, se
     effettuate con mezzi meccanici, dovranno avvenire all’interno del fabbricato industriale e a portoni chiusi;
         entro 60 giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere eseguita un’indagine fonometrica sperimentale
     per verificare l’effettivo rispetto dei limiti acustici, i cui esiti dovranno essere comunicati al Comune di
     Mussolente. La data di effettuazione della verifica dovrà essere preventivamente comunicata.
     Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione

                             ESPRIME PARERE
     Favorevole all’unanimità all’approvazione del progetto presentato dalla ditta LA.CO,ME.TA s.r.l. per la
     messa in riserva (R13), accorpamento, selezione (R12) di rifiuti speciali a base metallica in San Giuseppe, n.
     1, in Comune di Mussolente (VI) con le seguenti prescrizioni:

     Rifiuti
     I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati nella tabella
     allegata. Sono indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti (elenco non
     esaustivo).
     Potenzialità impianto
     a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 2.620 t
     b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 30 t
     c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti primari dall’attività): 40 t
      (CER metallici 191202, 191203)
     d) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti secondari dall’attività): 4 t
      (CER non metallici 191201, 191204, 191205, 191207, 191212)
     e) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:8 t
     f) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.120
     Avvio impianto:
     L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
     - comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
     - comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi previsti, che
     dovranno essere documentati da apposita tavola grafica.
     Alle seguenti prescrizioni:
     - comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile dell’impianto (in
     possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. 3/2000, che dovranno
     essere documentate mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e
     presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014
     del 29.12.2014.
     Verifica dei livelli di emissione riscontrabili in condizioni di esercizio al fine di verificarne l’effettiva
     conformità ai valori limite.



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                       PROVINCIA DI VICENZA
                     AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                    SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
                             Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                  Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
                  Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net




     Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase
     di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di
     Valdagno e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.

                            Esercizio provvisorio:
     a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni organizzative di
     stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli
     elaborati tecnici presentati.
     b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare
     alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di Valdagno e l’A.R.P.A.V.
     di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
     c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme
     vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro,
     emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
     d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare
     possibili inquinamenti al terreno sottostante.
     e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli
     spanti in genere, occorsi durante l’attività.
     f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     g) Dovranno essere identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
     h) Entro 60 giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere eseguita un’indagine fonometrica sperimentale per
     verificare l’effettivo rispetto dei limiti acustici, i cui esiti dovranno essere comunicati alla Provincia, al
     Comune di Mussolente e all’Arpav. La data di effettuazione della verifica dovrà essere preventivamente
     comunicata.
     i) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione proposta, gestionale ed
     impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di
     inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche
     al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il
     rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
     l) in caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica, dovrà essere
     comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
     m) le operazioni di carico e scarico dei rottami ferrosi e le operazioni di selezione e cernita, se effettuate con
     mezzi meccanici, dovranno avvenire all’interno del fabbricato industriale e a portoni chiusi;
                              Collaudo:
     a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall’art. 25, comma
     8, della L.R. 3/2000 e s.m.i.;
     b) contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out che tenga conto
     di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute
     dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale;
     c) Nell’ambito della procedura di collaudo potranno essere definite ulteriori caratteristiche di dettaglio per
     i codici aventi definizione generica, quali i CER xx.xx.99;
     d) dovrà essere presentata una procedura per il mantenimento di un’adeguata impermeabilizzazione delle
     pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
     perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;

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                       PROVINCIA DI VICENZA
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                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
                 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net




     e) l’evidenza sull’effettuazione del controllo radiometrico dei rottami e degli altri materiali metallici ai
     sensi dell’art.157 del D.Lgs n. 230/95, modificato D.Lgs. n.100/2011.
     Le modalità di esecuzione del controllo sono di seguito elencate:
        la ditta deve dotarsi di strumentazione per la rilevazione della radioattività con sensibilità maggiore
         o uguale a 600 cps/microSv/ora (UNI 10897:2016);
        per tutto il periodo di attività;
        è necessario che sia conferito un incarico scritto ad un esperto qualificato di II o III grado dal
         parte della ditta L’esperto qualificato deve redarre una procedura che descriva la gestione e le
         modalità con cui vengono effettuati i controlli radiometrici in situazioni routinarie, nei casi in cui
         venga rilevata la presenza di una anomalia radiometrica (falso allarme) e nei casi in cui tale
         anomalia venga confermata;
        sia attestata periodicamente l’avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell’esperto qualificato.
         La periodicità di tale attestazione deve essere dichiarata nella procedura.


          Il Segretario della Commissione                    Il Presidente della Commissione
           f.to dott.ssa Cristina Del Sal                     f.to Ing. Filippo Squarcina




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