determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 400 DEL 10/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI COSTABISSARA:
APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E GESTIONE POST
OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITÀ
PILASTRO IN COMUNE DI COSTABISSARA.
DITTA: BEDIN S.R.L.
SEDE LEGALE STRADA CAPERSE, 271 VICENZA
SEDE IMPIANTO: LOC. PILASTRO COMUNE DI COSTABISSARA
IL DIRIGENTE
Premesso che
1. nel Comune di Costabissara, in località Pilastro in area di ex cava, nel 1993 (decreto n. 4821
del 17.11.1993) è stato approvato un progetto di discarica per rifiuti inerti il cui esercizio è
stato successivamente autorizzato con decreto n. 5612 del 18.8.1994;
2. la discarica in questione ha più volte interrotto il suo esercizio;
3. la volumetria residua anzidetta non è stata utilizzata anche per mancata operatività
dell’autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 1353 del 13.7.1999 mai completata con la
prestazione delle garanzie finanziarie.
Considerato che, stante la situazione anzidetta, all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 la
discarica, ancorchè non in esercizio, era da considerarsi tra quelle per cui vigeva l’obbligo della
presentazione del Piano di adeguamento.
Preso atto che il piano di adeguamento sottoposto alla valutazione della CTPA in data 20/05/2005 è
stato ritenuto non meritevole di approvazione, data l’impossibilità di derogare alle previsioni del
d.lgs. 36/2003 relative all’adeguamento strutturale della copertura, in quanto intervento
tecnicamente possibile e, con delibera di giunta provinciale nn. 38263/231 del 15/06/2005, è stato
disposto il diniego di approvazione del piano di adeguamento e date disposizioni in ordine alla
chiusura della discarica.
Tenuto conto che in data 16/02/2015, prot. n. 11316, la Provincia, ha invitato la ditta a presentare
formale domanda di approvazione progetto comprovando la disponibilità dell’area di intervento
rilevando che:
1. la discarica, pur essendo cessati i conferimenti dei rifiuti autorizzati, non risulta formalmente
chiusa;
2. con D.G.P. n. 231 del 15/6/2005, non essendo possibile approvare il Piano di adeguamento
presentato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003 perchè mancante degli elementi tecnici
previsti dalla normativa, si è disposta la sistemazione dell'area con l'apporto di materiale da
scavo nel rispetto delle disposizioni normative allora vigenti;
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3. in accordo con la proprietà dell'area, la ditta Bedin S.r.l., tramite il proprio consulente dott.
Pier Andrea Vorlicek, ha presentato in data 27/6/2014 un progetto per il ripristino dell'area
interessata dalla discarica in oggetto.
Atteso che la società Bedin s.r.l. in data 03/05/2016, prot. nn. 29897/29777, ha presentato domanda
di approvazione del progetto per il ripristino ambientale al fine di ricostruire la conformazione
originaria del profilo dell’ex discarica per rifiuti inerti denominata “Pilastro” nel comune di
Costabissara.
Tenuto conto che la Commissione Tecnica Provinciale (CTPA) nella seduta del 09/11/2017 ha
sospeso la pratica con richiesta di revisione del progetto.
Dato atto che la ditta ha presentato un nuovo progetto con Pec in data 12/02/2018, prot. n. 9269 e
supporto cartaceo prot. n. 13742 in pari data, integrato successivamente con le tavole corrette, in
data 09/04/2018, prot. n. 23042 che è stato sottoposto alla CTPA nella seduta del 03/05/2018 nella
quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni ivi riportate:
1. entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta Bedin s.r.l. dovrà
presentare un progetto di inserimento paesaggistico, che sarà oggetto di esame da parte
della CTPA, che preveda:
• un’attenuazione della pendenza della base della scarpata;
• l’utilizzo di essenze arbustive e arboree a mitigazione dell’impatto visivo;
• la verifica sulla fattibilità di un ulteriore abbassamento della sommità del capping;
2. integrazione delle analisi annuali per singolo piezometro con i seguenti parametri: livello
di falda, pH, temperatura, ossidabilità di Kubel;
3. la ditta dovrà tenere un Registro per i carichi in ingresso con indicazione della loro
provenienza;
4. entro il 30 aprile di ogni anno la ditta dovrà presentare a Provincia, Arpav e Comune di
Costabissara, una relazione tecnica delle attività svolte nell’anno solare precedente
corredata dalle risultanze dei campionamenti analitici previsti con le relative conclusioni;
5. entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino ambientale la ditta dovrà
presentare il collaudo funzionale degli interventi, corredato da una relazione tecnica
descrittiva dei lavori effettuati;
6. il periodo di post gestione, fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento
Provinciale, potrà essere ridefinito sulla base degli impatti ambientali riscontrati;
7. una volta ripristinata la morfologia dell’area come da progetto approvato e trascorso il
periodo di gestione post operativa, la stessa potrà essere coltivata a cereali o a prato che
non potranno essere destinati a produzioni alimentari, umane o zootecniche.
Tenuto conto del parere del Consorzio Alta Pianura Veneta pervenuto il 04/04/20018 e assunto al
prot. provinciale al n. 22155 che evidenzia la necessità da parte della ditta di rapportarsi con il
Consorzio medesimo in relazione alla compatibilità idraulica relativa allo scarico delle acque
meteoriche in corso d’acqua superficiale.
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza in data 13/04/2018, prot. n. 9023
pervenuto in data 17/04/2018 e assunto al n. 25137 del protocollo provinciale.
Ritenuto di fare proprio il citato parere favorevole n. 02/0518 espresso dalla CTPA nella seduta del
03/05/2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento con le seguenti
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs. 36/2003.
Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
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DETERMINA
1. L’approvazione del progetto di ripristino ambientale e gestione post operativa della discarica
di rifiuti inerti denominata Pilastro, sita in località Pilastro nel comune di Costabissara,
catastalmente censita in comune di Costabissara al fog. 1, mapp. 266 parte, 286 parte, 511 e
256 presentato dalla società Bedin s.r.l. con sede legale in via Ca perse, 271 nel comune di
Vicenza, come indicato nel parere della Commissione Tecnica per l’Ambiente n. 02/0518
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle seguenti
prescrizioni ivi riportate:
a) entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta Bedin s.r.l. dovrà
presentare un progetto di inserimento paesaggistico, che sarà oggetto di esame da parte
della CTPA, che preveda:
• un’attenuazione della pendenza della base della scarpata;
• l’utilizzo di essenze arbustive e arboree;
• la verifica sulla fattibilità di un ulteriore abbassamento della sommità del capping.
• integrazione delle analisi annuali per singolo piezometro con i seguenti parametri: livello
di falda, pH, temperatura, ossidabilità di Kubel;
• la ditta dovrà tenere un Registro per i carichi in ingresso con indicazione della loro
provenienza;
b) entro il 30 aprile di ogni anno la ditta dovrà presentare a Provincia, Arpav e Comune di
Costabissara, una relazione tecnica delle attività svolte nell’anno solare precedente
corredata dalle risultanze dei campionamenti analitici previsti con le relative conclusioni;
c) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino ambientale la ditta dovrà
presentare il collaudo funzionale degli interventi e corredato da una relazione tecnica
descrittiva dei lavori effettuati;
d) il periodo di post gestione, fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento
Provinciale potrà essere ridefinito sulla base degli impatti ambientali riscontrati;
e) una volta ripristinata la morfologia dell’area come da progetto approvato e trascorso il
periodo di gestione post operativa, la stessa potrà essere coltivata a cereali o a prato che
non potranno essere destinati a produzioni alimentari, umane o zootecniche.
2. I lavori dovranno essere conclusi entro 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento,
come previsto dal progetto approvato.
3. Prima di avviare i lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà presentare le garanzie
finanziarie ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 36/2003 nelle modalità previste dalla nuova D.G.R.
Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
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Il presente provvedimento viene inviato alla società Bedin s.r.l., alla sig.ra Tessaro Annamaria, al
Sindaco pro tempore del Comune di Costabissara, al Direttore del Dipartimento Provinciale di
Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, all’ULSS n. 8 Berica.
Vicenza, 10/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 400 DEL 10/05/2018
OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI COSTABISSARA:
APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E GESTIONE POST
OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITÀ
PILASTRO IN COMUNE DI COSTABISSARA.
DITTA: BEDIN S.R.L. - SEDE LEGALE STRADA CAPERSE, 271 VICENZA
SEDE IMPIANTO: LOC. PILASTRO COMUNE DI COSTABISSARA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 10/05/2018.
Vicenza, 10/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
DITTA BEDIN S.R.L.
PARERE CTPA N. 02/0518
La Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, riunitasi a seguito di regolare convocazione il
giorno 03/05/2018 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, n. 1, esamina il progetto di ripristino am-
bientale e gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti sita in località Pilastro in comune
di Costabissara presentato a seguito di richiesta integrazioni da parte della medesima Commissione
nella seduta del 09/11/2017.
Relazione Istruttoria
PROPONENTE: BEDIN S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Caperse, 271 – Vicenza
SEDE INTERVENTO: Discarica inerti denominata Pilastro – comune di Costabissara, loc.
Pilastro.
TIPOLOGIA ATTIVITA’: Ripristino ambientale e gestione post operativa discarica rifiuti inerti
COMUNE INTERESSATO: Costabissara
DATA INTEGRAZIONI: 28/02/2018 prot. n. 13742 – 09/04/2018, prot. n. 23042
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
• Dichiarazione di non necessità della VINCA
• Relazione tecnica integrativa di ripristino ambientale
• Nuove Tav. 3 – 4 – 5 - 8
Il presente progetto riguarda la modifica delle pendenze del capping della discarica come richiesto
dalla CTPA del 09/11/2017.
Considerata quindi valida la documentazione già presentata e valutata nell’ambito della citata
CTPA del 09/11/2017 che ha sospeso la valutazione con richiesta delle seguenti integrazioni:
1) revisione del progetto presentato con una proposta di inserimento ambientale che tenga conto
del tessuto agrario circostante garantendo comunque una pendenza minima delle superfici
sgrondanti del 3%.
2) presentazione del piano finanziario sulla base delle disposizioni contenute nella DGRV n. 2721
del 29/12/2014, tenuto conto della gestione post operativa di 5 (cinque) anni;
Nell’ambito della discussione era anche emersa la necessità di prescrivere quanto segue:
1) una volta ripristinata la morfologia dell’area come da progetto approvato, la stessa potrà essere
coltivata a cereali o a prato che non potranno essere destinati a produzioni alimentari, umane o
zootecniche.
2) la ditta dovrà tenere un Registro per i carichi in ingresso con indicazione della loro
provenienza.
PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto presentato prevede di effettuare il ripristino ambientale per il recupero e la sistemazione
dell’area della discarica e chiusura della stessa con la conformazione originaria del profilo,
Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA
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attraverso l’apporto di terreno da scavi edili esterni, con successiva stesa e inerbimento della
superficie.
La conformazione proposta tiene conto del gravoso problema che si verifica nelle discariche dove a
causa della limitata pendenza delle superficie finale si assiste a fenomeni di ristagno e percolazione
dell’acqua nel corpo della discarica con le conseguenti problematiche gestionali.
Il progetto prevede:
• l’apporto di terreno di scavo di cui agli artt. 41 e 41 bis della legge n. 98 del 09/08/2013 e
DPR 120/2017 con valori nei limiti di tabella B Allegato V al Titolo V della Parte IV del
d.lgs. 152/06 e di realizzazione nella porzione sovrastante di almeno 1 metro di materiale
vegetale con valori nei limiti di Tabella A dell’Allegato V al TItolo V della Parte IV del
d.lgs. 152/06;
• realizzazione della superficie finale con pendenze medie di poco superiori al 3%, localmente
del 2,5% ed in una porzione del 6,20% in modo da ottenere il duplice obiettivo di realizzare
una conformazione meno invasiva ai fini paesaggistici e garantire una pendenza minima del
3%, come richiesto dalla CTPA al fine di evitare infiltrazioni di acque nel corpo della
discarica;
• le pendenze permetteranno il deflusso delle acque meteoriche verso la roggia Pozzolo;
• superficie dell’area interessata dal ripristino ambientale 22.965,29 mq;
• apporto di materiale pari ad un volume di 53.770 mc così sudpiso:
1.materiale di scavo (tabella B) circa 37.235 mc;
2.almeno un metro di terreno vegetale (tabella A) 16.535 mc;
Deflusso acque meteoriche
• realizzazione di un fosso di guardia perimetrale alla discarica ricomposta avente un volume
d’invaso di 1.734 mc (volume di invaso necessario per ettaro di intervento è risultato pari a
122 mc/ha per un totale di 280 mc - (i calcoli sono basati su un tempo di ritorno di 50 anni;
• regolazione della portata in uscita pari a circa 11,5 l/s con realizzazione di un manufatto di
laminazione che tenga conto dell’intasamento avente diametro pari a 200 mm;
Viabilità
L’accesso all’area avverrà dalla strada Pasubio percorrendo via Montegrappa e via Martiri delle
Foibe per poi procedere per via Trento all’inserimento della carrareccia, già utilizzata per i
conferimenti dei rifiuti, fino a raggiungere la discarica;
Dalle risultanze dello studio sulla viabilità è stato stimato il passaggio di 2 veicoli al giorno a fronte
di una ricomposizione dell’area stimata in 10 anni. Considerato però che il tempo previsto per la
ricomposizione è di 6 anni si può ipotizzare un incremento del passaggio giornaliero, che in ogni
caso era stato previsto nello studio stante la concentrazione dei flussi in determinati giorni lavorativi
senza comunque modificarne le conclusioni secondo le quali “la rete viaria esistente è più che
idonea a sopportare il transito ipotizzato”.
Modalità operative di intervento
• realizzazione recinzione perimetrale
• distribuzione e spianamento sul fondo discarica del materiale di scavo, via via apportato
mediante escavatore e ruspa, in relazione all’esigua superficie di ricomposizione non si
prevede una sequenza di lotti ma la distribuzione e lo spianamento del materiale su tutta
l’area e la realizzazione delle pendenze previste
• realizzazione della strada perimetrale di servizio
• realizzazione fosso perimetrale di sgrondo
• realizzazione manufatto di laminazione per lo scarico delle acque in roggia.
Tempistica
• il progetto di ricomposizione avrà durata di 6 anni;
• il periodo di post gestione è fissato in 5 anni in relazione alla localizzazione dell’area e in
conformità agli orientamenti assunti dalla Provincia per analoghi progetti di ricomposizione
di discariche di inerti.
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Monitoraggi Ambientali
Monitoraggi sul materiale di scavo in entrata:
Verranno seguite le linee guida dettate da ARPAV e trattandosi di riempimento con terre e rocce da
scavo il set minimo analitico dovrà riferirsi all'allegato 4° del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 per le
terre e rocce da scavo, con incremento di alcuni parametri:
1) Materiale per il riempimento (limiti di tabella B dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV
del d.lgs. 152/06)
• Terreni che in fase di caratterizzazione preventiva rientrano nella tabella A dell’Allegato V al
Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06: aggiunta dei parametri Be, Co e V sul tal quale, se non
già analizzati
• Terreni che in fase di caratterizzazione preventiva rientrano nella tabella B dell’Allegato V al
Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06: (derivante da fondi geochimici naturali ai sensi della
Pubblicazione ARPAV del 2016); aggiunta dei parametri Be, Co e V sul tal quale, se non già
analizzati
• Terreni che in fase di caratterizzazione preventiva rientrano nella tabella B dell’Allegato V al
Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06: (non derivante da fondi geochimici naturali ai sensi della
Pubblicazione ARPAV del 2016)
a. aggiunta dei parametri Be, Co, Hg e V sul tal quale, se non già analizzati
b. esecuzione del test di cessione ai sensi dell’appendice a norma UNI 10802 – norma UNI-EN
12457-2 per i seguenti parametri Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot, Cromo VI,
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Vanadio (limiti di riferimento Tabella 2, allegato 5 al titolo V,
parte IV) (D.Lgs. 152/06)
2) Terreno vegetale (limiti di tabella A dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs.
152/06)
• Terreni che in fase di caratterizzazione preventiva rientrano nella tabella A dell’Allegato V al
Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06: aggiunta dei parametri Be, Co e V sul tal quale, se non
già analizzati.
Qualora i materiali non rispettino i requisiti richiesti dovranno essere rifiutati preliminarmente al
conferimento.
Monitoraggio acque sotterranee
Nella proposta progettuale di ripristino ambientale presentata nel 2013 erano inpiduati alcuni
piezometri (Pz1,Pz2,Pz3,Pz4) (fig.1) utilizzati a suo tempo per l’analisi delle acqua sotterranee.
L’attuale progetto propone la realizzazione di nuovi piezometri in quanto non è possibile l’utilizzo
di quelli precedenti dato che il diametro non è appropriato per campionamenti ambientali
rappresentativi (1”).
In ogni caso dal sopralluogo congiunto tra Provincia, Comune e Arpav si è verificato che alcuni
sono stati eliminati.
Il nuovo progetto prevede di realizzare n°3 Piezometri con le seguenti modalità e
caratteristiche:
· Profondità : 10 metri
· Diametro interno : 3”
· Completamento: da valutare durante la perforazione a seconda delle litologie incontrare;
· Posizione (vedi fig.1 – PZA, PZB, PZC) – che sarà successivamente georeferenziata
Monitoraggio gestione operativa
n°1 campionamento annuale per singolo piezometro;
1. Campionamento dinamico a basso flusso delle acque relative ai piezometri dopo spurgo di circa 3
volumi di acqua dal singolo piezometro;
2. Stoccaggio dell’acqua in cisterne da 1 mc ed deposito presso l’area di cantiere in attesa delle
risultanze analitiche;
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3. Trasporto in laboratorio ed analisi chimica dei parametri indicati nella tabella 1) sotto riportata.
Valori limite D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V allegato 5 tab 2 - Concentrazione di soglia di
contaminazione nelle acque sotterranee al superamento dei quali vi è l’obbligo della
comunicazione agli organi di controllo competenti.
Le date della realizzazione dei piezometri e dei successivi campionamenti saranno comunicate agli
enti con un preavviso di almeno 15 giorni
GESTIONE POST OPERATIVA
La fase di gestione post operativa comprendere i seguenti controlli ed interventi:
Verifiche mensili
• verifica di recinzioni e cancelli (stato delle recinzioni, e ripristino di varchi o danneggiamenti per
precludere l’accesso all’area, stato dei cancelli, e ripristino di manomissioni o deterioramenti).
Verifiche quadrimestrali
• manutenzione del verde con sfalcio dell’erba presente sulle sponde e sulla baulatura. Da intensificare
qualora necessario;
• efficienza della rete di deflusso superficiale delle acque meteoriche, pulizia delle canalette, pulizia
dei pozzetti;
• verifica assenza di ristagni e avvallamenti;
Verifiche annuali
• verifica viabilità interne ed esterna della discarica con l’effettuazione delle manutenzioni
che si rendessero necessarie;
• verifiche dei rilievi plano-altimetrici di dettaglio annuali del capping con eventuali interventi
di ripristino come da progetto;
• verifica dei pozzi/piezometri di monitoraggio falda PZA, PZB, PZC;
• campionamento analitico con modalità analoghe alla gestione operativa e analisi chimica
dei parametri indicati nella tabella 1) sotto riportata.
Valori limite D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V allegato 5 tab 2 - Concentrazione di soglia di
contaminazione nelle acque sotterranee al superamento dei quali vi è l’obbligo della
comunicazione agli organi di controllo competenti.
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Tabella 1)
Parametri da analizzare per singolo piezometro e la relativa frequenza
Arsenico Annuale
Berillio Annuale
Cadmio Annuale
Cobalto Annuale
Cromo totale Annuale
Cromo VI Annuale
Mercurio Annuale
Nichel Annuale
Piombo Annuale
Rame Annuale
Vanadio Annuale
Zinco Annuale
Idrocarburi totali Annuale
I parametri proposti devono essere integrati come di seguito riportato
Livello della falda Annuale
PH Annuale
Temperatura Annuale
Ossidabilità Kubel Annuale
Destinazione finale dell’area: l’area potrà essere coltivata a cereali o a prato con esclusione della
possibilità di utilizzazione delle specie per consumo umano.
Dato atto che il Consorzio di Bonifica con comunicazione del 04/04/2018, prot. n. 22155 ha
rilevato che la ditta dovrà rapportarsi con il Consorzio stesso per le valutazioni relative alla
compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprindendenza con nota del 13/04/2018, prot.
n. 9023, assunto al protocollo provinciale al n. 25137 del 17/04/2018.
Atteso che l’area oggetto di intervento era classificata secondo il Piano degli Interventi vigente
come ZTO E2 “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva” e il Comune con
deliberazione di Consiglio del 19/12/2015 ha accolto la richiesta della sig.ra Tessaro Annamaria di
variante al Piano degli Interventi identificando il sito di discarica come tale al fine di conferire
terreni nei limiti di tabella B dell’Allegato V al titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 e con la
coltivazione a cereali o a prato senza possibilità di consumo umano delle specie, utilizzata per la
produzione di biomasse o parco pertimenti;ha anticipato verbalmente l’invio di una
comunicazione scritta contenente dei vincoli da inserire nel provvedimento di approvazione
progetto.
Preso atto che il Comune di Costabissara ha già avviato la procedura di variante al Piano degli
Interventi relativa all’area in questione, ad oggi censita come Zona Territoriale Omogenea di tipo
E2-Primaria importanza per la funzione agricola produttiva, al fine di renderla coltivabile a cerali o
prato per la produzione di biomasse o parco pertimenti.
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Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, della Regione
del Veneto – Dipartimento Ambiente e del Genio Civile.
Visto l’art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 49, comma 2, del D.L.
31/5/2010, n. 78, che recita “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
Tenuto conto che il progetto presentato non costituisce variante urbanistica puntuale essendo già
stata avviata la procedura dal Comune di Costabissara per la variante definitiva.
Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione.
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE all’unanimità al progetto presentato con le seguenti prescrizioni:
1. entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento provinciale di recepimento del presente
parere dovrà essere presentato un progetto di inserimento paesaggistico, che sarà oggetto
di esame da parte della CTPA, che preveda:
• un’attenuazione della pendenza della base della scarpata;
• l’utilizzo di essenze arbustive e arboree a mitigazione dell’impatto visivo;
• la verifica sulla fattibilità di un ulteriore abbassamento della sommità del capping.
2. integrazione delle analisi annuali per singolo piezometro con i seguenti parametri: livello
di falda, pH, temperatura, ossidabilità di Kubel;
3. la ditta dovrà tenere un Registro per i carichi in ingresso con indicazione della loro
provenienza;
4. entro il 30 aprile di ogni anno la ditta dovrà presentare a Provincia, Arpav e Comune di
Costabissara, una relazione tecnica delle attività svolte nell’anno solare precedente
corredata dalle risultanze dei campionamenti analitici previsti con le relative conclusioni;
5. entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino ambientale la ditta dovrà
presentare il collaudo funzionale degli interventi, corredato da una relazione tecnica
descrittiva dei lavori effettuati;
6. il periodo di post gestione, fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento
Provinciale, potrà essere ridefinito sulla base degli impatti ambientali riscontrati;
7. una volta ripristinata la morfologia dell’area come da progetto approvato e trascorso il
periodo di gestione post operativa, la stessa potrà essere coltivata a cereali o a prato che
non potranno essere destinati a produzioni alimentari, umane o zootecniche.
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
dott.ssa Cristina Del Sal Andrea Baldisseri
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