determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1201 DEL 28/12/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: SOCIETA' SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL - PROGETTO DI MESSA
     IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NEL SITO IN VIA CAL DE GUÀ,
     63, IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.
     APPROVAZIONE DI MODIFICA PROGETTUALE DELL’ATTIVITA' GIA’ OGGETTO
     DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 17 DEL 08/02/2016


                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
      •  con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 392 del 23 novembre 2010 la Provincia di
        Vicenza ha approvato il progetto di impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali,
        anche pericolosi, sito in via Cal de Guà, 63 – Montecchio Maggiore – della società Scutaro
        Vincenzo & Figlio s.r.l.;
      •  con provvedimento Registro n. 150/Suolo Rifiuti/2011 del 21 ottobre 2014, prot. N. 74391
        la Provincia di Vicenza, per l'impianto sito in via Cal de Guà, 63 – Montecchio Maggiore ha
        autorizzato l'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13) e la selezione (R12) di
        rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
      •  con documentazione agli atti con prot. n. 35425 del 25 maggio 2015 la Società ha chiesto di
        attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale, ai
        sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006, considerata la capacità complessiva del processo di
        recupero superiore a 10 t/giorno;
      •  con Determinazione del Dirigente n. 659 del 5 ottobre 2015, detto progetto è stato escluso -
        con prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs.
        n.152/06 e alla L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
      •  la società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l. ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del
        D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale
        con n. 52571 del 4 agosto 2015 per attivare un impianto di triturazione e lavaggio dei fusti in
        plastica per l’ottenimento di Materia Prima Seconda (MPS);
      •  il Comune di Montecchio Maggiore si è espresso con parere datato 4/11/2015 (agli atti con
        prot 74570 del 05/11/2015);
      •  la Società Acque del Chiampo Spa non ha rilevato motivi ostativi allo scarico in fognatura
        acque nere delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali
        dell'insediamento in oggetto; copia informatica per consultazione




copia informatica per consultazione
       •  il progetto presentato dalla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l. è stato esaminato in data
         28 gennaio 2016 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.), riunitasi
         con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 23 della L. R. 3/2000 e della D.G.P.
         55509/538 del 19/10/2000, e che la stessa ha espresso all’unanimità parere favorevole, con
         prescrizioni, all’approvazione del progetto;
       •  il progetto è stato infine approvato con decreto del Presidente della Provincia n°17 del
         08/02/2016 e risulta attualmente in fase di esercizio provvisorio, in attesa del
         completamento delle operazioni di collaudo.
     Considerato che:
       •  in sede di esercizio provvisorio è emersa la necessità di integrare l’elenco delle tipologie di
         rifiuti e le quantità di rifiuti conferibili all’impianto, senza alcuna modifica di potenzialità di
         trattamento, impiantistica o di processo, e, conseguente, sono state avviate le necessarie
         procedure per l’integrazione della suddetta approvazione progetto;
       •  è stata preliminarmente attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.,
         avviata con la pubblicazione avvenuta in 04 aprile 2017 e conclusasi in data 05 maggio
         2017, con determina di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. n.426 del 24
         maggio 2017, a seguito del parere del Comitato V.I.A. n.10/2016;
       •  in data 18 settembre 2017, con prot.n.63909, è pervenuta la richiesta di approvazione
         progetto per la modifica sopra evidenziata, ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006.
     Visti:
       •  il progetto presentato dalla Società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l, che è stato esaminato in
         data 09 novembre 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con
         funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha
         espresso all’unanimità parere favorevole, senza prescrizioni aggiuntive rispetto al
         precedente parere, all’approvazione del progetto come descritte nel parere n° 04/1117,
         allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
       •  il parere espresso dal Comune di Montecchio Maggiore, pervenuto con nota agli atti con
         prot.n.72615 del 24 ottobre 2017;
       •  la dichiarazione di non aggravio, relativa pratica di prevenzione incendi n.42612, depositata
         presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli atti con prot.n.75402 del 06
         novembre 2017.
     Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel rispetto delle
     condizioni inpiduate dal citato parere n° 04/1117, nonché del decreto del Presidente della
     Provincia n°17 del 08/02/2016.
     Considerato che, per mero errore materiale, alcuni quantitativi di rifiuti prodotti ed indicati
     nell’allegato della determina n. 1062/2017 risultano non esatti e che, pertanto, risulta necessario
     correggere il predetto errore.
     Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
     autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
     richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.
     Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
     all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
     Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
     dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
     nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
     articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”.
     Visti:



copia informatica per consultazione
      •  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
      •  la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
      •  la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

                          DETERMINA
      1. Di approvare il progetto presentato dalla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l., con sede
        legale in Via Nuova Francesca, 15 – Santa Croce sull’Arno (PI) e, per l’attività di messa in
        riserva (R13/R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da
        realizzarsi presso il sito produttivo produttiva di Via Cal de Guà, 63 – Montecchio
        Maggiore, come descritto nel parere n. 04/1117 espresso in data 09 novembre 2017 dalla
        Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante
        e sostanziale del presente provvedimento.
      2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
        effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
        3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
        oggetto del presente provvedimento.
      3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
        dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
        12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
        provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
      4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
        configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
        della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
        allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
        inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
        delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
      5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
        funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
        3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 25/2015
        ricompreso nella determinazione dirigenziale n. 874 dell’11/12/2015 che prevede:
        “in sede di collaudo dell’impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa,
        dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del
        criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e
        mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto:
        - le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale
        (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi
        di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
        - nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari,
        mediante una specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed
        ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi”;
      6. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 1062/2017.
      7. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).




copia informatica per consultazione
        8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
         all'albo pretorio on line.
                            AVVERTE CHE
         Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
         nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
         dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
         medesimo decreto;
         Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
         durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
         Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

                            INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
         sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49
         del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);
         Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
         on line.
         Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.,
         al Sindaco del comune di Montecchio Maggiore, al Dirigente del Dipartimento Provinciale
         di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al
         Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla società Acque del Chiampo spa.



     Vicenza, 28/12/2017



                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1201 DEL 28/12/2017


     OGGETTO: SOCIETA' SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL - PROGETTO DI MESSA
     IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NEL SITO IN VIA CAL DE GUÀ,
     63, IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.
     APPROVAZIONE DI MODIFICA PROGETTUALE DELL’ATTIVITA' GIA’ OGGETTO
     DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 17 DEL 08/02/2016




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.


     Vicenza, 29/12/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
                                   PROVINCIA DI VICENZA
                               AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                                           SETTORE AMBIENTE

                                      Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                           Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

                             Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



           COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
                        (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
                          SCUTARO VINCENZO E FIGLIO SRL
                       VIA CAL DEL GUÀ N. 63 – MONTECCHIO MAGGIORE

                                       PARERE N. 04/1117
     La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi
     ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e smi, a seguito di
     convocazione, il 09 novembre 2017 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il
     progetto presentato per l’approvazione progetto in procedura ordinaria per la modifica dell’impianto
     di messa in riserva (R13/R12) e recupero (R3) mediante inserimento codici in ingresso con CER
     191211 e 191212, con modifica delle quantità nelle attività già previste.
                                       Relazione Istruttoria
     PROPONENTE:     SCUTARO VINCENZO E FIGLIO SRL
     SEDE LEGALE:    Via Nuova Francesca n. 15 - Santa Croce sull'Arno (PI)
     SEDE INTERVENTO:  Via Cal del Guà n. 63 - Montecchio Maggiore
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
     COMUNE INTERESSATO: Montecchio Maggiore
     DATA DOMANDA:    18/09/2017 prot.n. 63909
     DATA INTEGRAZIONI: \\\

     DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
      • Relazione tecnica
      • Studio preliminare ambientale
      • Verifica dell’impatto acustico esterno
      • Gestione delle acque di dilavamento piazzali
      • Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
      • Piano di sicurezza e procedure di emergenza
      • Piano di ripristino.

                                         PREMESSE
     La ditta Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l., con sede in Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) in via
     N. Francesca 15, opera nel settore del ritiro, recupero e vendita del prodotto ricondizionati degli
     imballaggi industriali quali cisterne in plastica, fusti e imballaggi di vario genere.
     La ditta, inoltre, svolge l’attività di messa in riserva, selezione e triturazione di imballaggi
     industriali (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) anche presso il sito operativo di Montecchio
     Maggiore (VI) in via Cal del Guà 63, secondo le modalità contenute nelle autorizzazioni DGP n. 17
     del 08.02.2016 e DGP n. 80 del 03.08.2016 della Provincia di Vicenza – Servizio acqua suolo e
     rifiuti.
     A seguito delle risultanze operative e gestionali emerse durante la fase di esercizio provvisorio,
     intende apportare modifiche non sostanziali al layout approvato, aggiornare la classificazione e
     Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
     Settore Ambiente.
     Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA



copia informatica per consultazione
     rimodulare i quantitativi di rifiuti in ingresso, fermo restando gli attuali quantitativi complessivi
     autorizzati in trattamento.
     STATO DI PROGETTO
     La ditta opera nel settore del recupero e selezione di imballi pericolosi e non, con un impianto per il
     lavaggio e la rigenerazione di fusti in plastica, metallo e cisternette di recupero nonché stoccaggio
     con operazioni di messa in riserva R13 ed eventuale selezione R12, cui poi seguen il il ciclo di
     recupero con l’operazione R3, costituita da attività di triturazione e lavaggio degli imballi in
     plastica pericolosi (CER 150110*) e non pericolosi (CER 150102) con produzione di Materia Prima
     Seconda (MPS).
     L’impianto installato nel corso del 2016, a seguito di verifica di assoggettabilità, ha una potenzialità
     di 300 kg/h, con una capacità di trattamento R3 stimata di 2.5 t./g pari a 500 t./anno e prevede il
     trattamento con riduzione volumetrica gli imballi in plastica che contengono sostanze pericolose e
     non con successiva produzione di MPS.
     In sede di esercizio è emerso che i rifiuti prodotti dall’attività di trattamento ad umido degli imballi
     (scarti presenti nei bidoni tolti prima del trattamento e carte con altre plastiche estratti dai
     lavatori ) risultano essere pericolosi con classificazione 191211 (e non 191212 come previsto in
     sede di domanda) ed inoltre sono prodotti altri rifiuti che risultano non recuperabili come
     manufatti per mancanza di mercato (come inizialmente ipotizzato) e relativi alle cerniere di ferro
     di chiusura dei bidoni (classificati quindi 191202) ed alle tenute dei coperchi estratte prima
     della triturazione (classificati con il codice 191204).
     Inoltre la gestione degli imballaggi di plastica ha subito in questo periodo un buon interesse sul
     recupero R3 come MPS a discapito del recupero come manufatto rigenerato e da qui la richiesta di
     modificare la gestione dei rifiuti sulla finalità del recupero (minor manufatti e maggior MPS)
     passando da 500 t/anno a 800 ton/anno di rifiuti da inviare alla triturazione (mantenendo come
     limite massimo i 500 ton/anno di rifiuti pericolosi).
     Questo in particolare per i fusti in plastica e relativi alla difficoltà di attuare recuperi finalizzati alla
     rigenerazione dell’imballo nell’ambito degli imballi in ADR (con relativa normativa - che
     rappresentano un requisito fondamentale per gli imballi per prodotti chimici). Questo comporta che
     questi imballi, non trovando eventuale mercato fuori dall’ambito ADR (dove non è richiesta
     l’approvazione dell’imballo), possono essere convenientemente recuperati solo come fonte di MPS;
     sono inoltre presenti nel mercato rifiuti provenienti dalla selezione di rifiuti costituiti da
     imballaggi e codificati con il CER 191211* per i rifiuti pericolosi in plastica e rifiuti
     formati da più materiali (esempio cisterne in plastica con gabbia in ferro) non codificabili
     con codici specifici del capitolo 1912 e quindi codificati con il codice 191212.
     Complessivamente con il progetto di modifica si propone :
     a) un incremento della capacità massima di trattamento da 2,4 t/g a 4 t/g e da 500 ton/anno a 800
     ton/anno mantenendo il limite di 1000 ton/anno di rifiuti in ingresso ed il limite di 500 ton max di
     rifiuti pericolosi trattati;
     b) possibilità di accettare rifiuti di plastica e metallo provenienti da impianti di trattamento e
     codificati con 191211* e 191212.
     L’incremento indicato al punto a) relativo alla capacità giornaliera è resa possibile grazie al
     miglioramento della funzionalità delle operazioni di lavaggio.
     Le attività previste rimangono (in ordine di importanza):
     - R13 per l’invio poi alla sede di S.Croce sull’Arno (PI) per il recupero R3 ed R4 mediante
     rigenerazione degli imballi (per gli imballi plastici e metallici);
     - R3 per il recupero di plastica secondo la norma UNI 10667 (per gli imballi di plastica);
     - R13 per il recupero poi come MPS (principalmente per gli imballi metallici).




copia informatica per consultazione
                      Ubicazione sito di messa in riserva
     Il sito aziendale è ubicato all’interno della zona produttiva di Montecchio Maggiore, classificata
     come Zona Territoriale Omogenea D1 dallo strumento urbanistico vigente comunale, destinata ad
     insediamenti di edifici e complessi produttivi, appartenenti ai rami di attività economica delle
     industrie.
     L’immobile aziendale ricade ad una quota di circa 66 m s.l.m., e risulta direttamente confinante
     con:
     • a Sud e Ovest con un’azienda per la produzione di prodotti per la cura, la pulizia e la protezione
     della pelle, del tessuto e del legno
     • a Est con un’azienda che opera nel settore della meccanica di precisione e nello stampaggio delle
     materie plastiche
     • a Nord con via Cal del Guà oltre la quale sono presenti due abitazioni.
     L’area industriale è direttamente servita dalla S.P. 246 “Recoaro”, che attraversa il territorio
     amministrativo di Montecchio Maggiore da Sud-Est a Nord-Ovest sulla direttrice Vicenza –
     Montecchio Maggiore - Valdagno – Recoaro, direttamente connessa all’autostrada A4.
     GESTIONE ACQUE METEORICHE
     Il progetto prevede una soluzione migliorativa, rispetto allo stato attuale, per quanto riguarda la
     gestione delle acque di dilavamento dei piazzali destinati alla movimentazione di rifiuti. In
     particolare le acque di prima pioggia di dilavamento saranno raccolte, trattate e inviate alla
     fognatura delle acque nere consortile.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI
     ll progetto in esame non prevede l’attivazione di nuove fonti di emissioni in atmosfera rispetto a
     quanto autorizzato..
     GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
     La configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l’impianto,
     senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.
     PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
     ILa configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l’impianto,
     senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.
     PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
     La configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l’impianto,
     senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.
       Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
     Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell’art.
     23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;
     Rilevato che risulta assente il Comune di Montecchio Maggiore (assenza comunicata con nota prot.
     n. 75951 del 08/11/2017);
     Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che
     recita “Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
     non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
     comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
     questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
     Dato atto che l’impatto complessivo della ditta è stato valutato nell’ambito del procedimento di
     Screening e che le prescrizioni rilasciate dal Comitato Via saranno ricomprese nel provvedimento di
     approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di
     autorizzazione all’esercizio.
     Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;




copia informatica per consultazione
                         ESPRIMERE PARERE
     Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta Scutaro Vincenzo e Figlio srl per la
     messa in riserva (R13/R12) e recupero (R3) di imballaggi industriali in Via Cal del Guà n.63, in
     Comune di Montecchio Maggiore (VI) con le seguenti prescrizioni:
       1. Rifiuti
     I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
     premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
     rifiuti (elenco non esaustivo).
       a) quantità massima annuale di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.000 Tonn.
       b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 16,2 Tonn di cui 7,5 Tonn.
        Pericolosi
      c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 37,5 Tonn di cui 32 Tonn.
        Pericolosi
      d) quantità massima di rifiuti in trattamento (R3) : 800 Tonn./anno di cui 500 Tonn/anno di rifiuti
        pericolosi.
      2. Esercizio provvisorio:
        a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate,
        come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
        b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono
        apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di
        Vicenza e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi
        nell’esercizio corrente dell’attività.
        c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino
        le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
        igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
        e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
        tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
        f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
        movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
        g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il
        codice C.E.R..
        h) Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di
        inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all’Amministrazione Comunale e ad
        Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare
        per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
      3. Collaudo:
        a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall’art. 25,
        comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
        b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out che tenga
        conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di collaudo ed
        esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
        c) Trattandosi di procedura già in corso per l’attività in essere, all’interno del documento di collaudo
        dovranno essere considerate anche le modifiche assentite con il presente parere.

         Il Segretario della Commissione             Il Presidente della Commissione
          f.to dott.ssa Cristina Del Sal              f.to ing. Filippo Squarcina




copia informatica per consultazione