determina

                PROVINCIA DI VICENZA
               Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




            DETERMINAZIONE N° 513 DEL 20/06/2017

                  Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: VOLTURAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA.   ART.   214 E  216 D.LGS.   152/2006  E  S.M.I.;
DITTA AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.R.L. (P.I.: 04269850261) – STABILIMENTO DI
VIA DEI TULIPANI N. 17 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

                         IL DIRIGENTE

Premesso che:
1) la Ditta Metsol S.r.l. (p.i.: 07912491219) per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di
Bassano del Grappa (VI), risulta iscritta al n. 5/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 111/Servizio Acqua Suolo
Rifiuti/15 del 10/07/2015 prot. n. 47444, per la tipologia di cui ai punti 3.1 e 3.2 (R13 - R4) dell’Allegato 1
sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 10/02/2020 compreso;
2) la Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), con nota acquisita agli atti con prot. n. 33449
del 09/05/2017, per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), ha
presentato la “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata” al fine di ottenere la volturazione dell’iscrizione rilasciata alla ditta Metalcom S.r.l.,
dichiarando che le modalità operative e gestionali dell’impianto di recupero rifiuti risultano conformi e
invariate rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione richiamata in oggetto per la quale si presenta
istanza di subentro;
Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n.
715/2013 che comportano l’ottenimento di materiali “End of Waste” ed, in parte, soggette al D.M.
05/02/1998.
Ritenuto che, per le operazioni oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto
previsto dalla normativa di settore e pertanto sussistono i presupposti per la volturazione dell’iscrizione al
Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 acquisita agli atti con prot.
n.37062 del 23/05/2017.
Vista la certificazione del sistema di gestione della qualità in accordo ai requisiti dei Regolamenti UE n.
333/2011 e n. 715/2013.
Visti:
Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio”;
Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - “rottami di vetro”;
Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
2017;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                DETERMINA
1) di volturare alla Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), per lo stabilimento di via Dei
Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie,
attività ed operazioni:
  Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
  D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
  Codici C.E.R.                 100210 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190118 191202
                         200140
1) Q.tà max di messa in riserva istantanea    20 t (operazioni: R13)
  (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  500 t/anno (operazioni: R13)
  tonnellate/anno)
  Note                     Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                         riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


  Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
  Regolamento UE n. 333/2011
  Codici C.E.R.                 100210 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190118 191202
                         200140
2) Q.tà max di messa in riserva istantanea
                         20 t (operazioni: R13 - R4)
  (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  500 t/anno (operazioni: R13 - R4)
  tonnellate/anno)
  Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO
  Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
  D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
  Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404
                         170406 170407 191002 191203 200140
  Q.tà max di messa in riserva istantanea    25 t (operazioni: R13)
3) (espressa in tonnellate)
                         37,5 t (operazioni: R13 - R4) *
  Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  2250 t/anno (operazioni: R13)
  tonnellate/anno)
                         1750 t/anno (operazioni: R13 - R4) *
  Note                     Si applica il punto 3.2 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                         riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


  Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
  Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013
  Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404
                         170406 170407 191002 191203 200140
4) Q.tà max di messa in riserva istantanea    * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
  (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
  tonnellate/anno)
  Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami
                         di RAME

con le seguenti prescrizioni:
  a) il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 102,5 tonnellate;
  b) trattandosi di attività di recupero (R4) soggetta a persi tipi di regolamento (Regolamenti UE in
  materia di End of Waste e D.M. 05/02/1998), le quantità di rifiuti indicate nelle suddette tabelle devono
  intendersi come quantitativo cumulato per l’intera attività;
  c) il presente provvedimento ha validità fino al 10/02/2020 compreso.
2) Di cancellare la Ditta Metsol S.r.l. (p.i.: 07912491219) dal Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per lo stabilimento di via Dei
Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI).
3) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
4) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
                               INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto dei Regolamenti Europei in materia di “End of
Waste, ove previsto, delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni
tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3
copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica
certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o
la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta,
al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
11) Si ricorda che la Legge Regionale n. 4/2016 all'art. 13 prevede che “Le domande di rinnovo di
autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata
effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di
VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere
o di attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’inpiduazione di eventuali misure
idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità
economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano
alle attività soggette ad AIA”. L'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 sottopone, tra l'altro, a
verifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere
da R1 a R9”.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
N° 391).


Vicenza, 20/06/2017

                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri