determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 411 DEL 22/05/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..
DITTA PIZZATO FRANCESCO S.N.C. DI PIZZATO BARBARA & C. (P.I.: 00329100242) –
STABILIMENTO DI VIA GIARETTE, 10 IN COMUNE DI LUSIANA (VI)
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta Pizzato Francesco S.n.c. Di Pizzato Barbara & C. (p.i.: 00329100242) per lo stabilimento
di via Giarette, 10 in Comune di Lusiana (VI), risulta iscritta al n. 3/2012 del Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
140/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 29/08/2013 prot. n. 61503, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13)
dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 23/05/2017 compreso;
2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 6849 del 31/01/2017, la ditta ha
presentato la “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata” al fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione, dichiarando che non è variata in alcun modo
l'attività di cui al provvedimento di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di
recupero rifiuti in procedura semplificata;
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto
previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 24/11/2017,
acquisita agli atti con prot. n. 25476 del 03/04/2008;
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
copia informatica per consultazione
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di
recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di
recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216
D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).–
indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti“;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio
dell'anno 2017;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
DETERMINA
1. di rinnovare alla Ditta Pizzato Francesco S.n.c. Di Pizzato Barbara & C. (p.i.: 00329100242) per lo
stabilimento di via Giarette, 10 in Comune di Lusiana (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle
Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le
seguenti tipologie, attività ed operazioni:
Tipologia 7.1
D.M. 05/02/98 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
allegato 1, suball. 1 ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi di amianto
Codice C.E.R. 170107-170802
Attività di recupero Messa in riserva
(D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva 65 t (operazioni: R13)
istantanea (espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto 2950 t/anno (operazioni: R13)
(espressa in tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene
effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 65 tonnellate.
b) Il presente provvedimento ha validità fino al 23/05/2022 compreso.
2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i.,
delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV
copia informatica per consultazione
n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia
almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la
copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato
A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio
dell'attività o la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata
ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e
deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui
la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti
soggetti a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti
distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce
variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni,
concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla
Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di
giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 22/05/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 411 DEL 22/05/2017
OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..
DITTA PIZZATO FRANCESCO S.N.C. DI PIZZATO BARBARA & C. (P.I.: 00329100242) –
STABILIMENTO DI VIA GIARETTE, 10 IN COMUNE DI LUSIANA (VI)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 25/05/2017.
Vicenza, 25/05/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione