determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 413 DEL 22/05/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA




     OGGETTO: OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
     DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
     PROCEDURA SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..
     DITTA FACCIN SILVANO (P.I.: 01515370243) – STABILIMENTO DI   VIA MONTE
     NOVEGNO N. 36 IN COMUNE DI ZANÈ (VI).


                            IL DIRIGENTE

         Premesso che:
         1) la Ditta Faccin Silvano (p.i.: 01515370243) per lo stabilimento di via Monte Novegno n.
     36 in Comune di Zanè (VI), risulta iscritta al n. 11/2012 del Registro Provinciale delle imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 133 / Servizio
     Suolo Rifiuti/12 del 30/10/2012 prot. n. 81649, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13)
     dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 17/06/2017
     compreso;
         2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 19638 del 16/03/2017, la
     ditta ha presentato la “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non
     pericolosi in procedura semplificata” al fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione;
         Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato
     1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente
     a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo
     dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
     procedura semplificata.
         Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati
     dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
         Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al
     18/06/2019, acquisita agli atti con prot. n. 73487 del 03/10/2012;
         Visti:
         D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
         D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
     semplificate di recupero” e s.m.i.;




copia informatica per consultazione
         D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
     iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
     di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
         D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di
     competenza regionale”;
         L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
         L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
     ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
         Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in
     ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero
     ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per
     l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
         Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per
     la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 ,
     L.R. 3/2000”;
         Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei
     rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000
     e s.m.i.”;
         Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema
     di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
         Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008
     “Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura
     semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria
     (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la
     messa in riserva di rifiuti inerti“;
         Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità
     della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
         Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2016;
         Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
     provvisorio dell'anno 2017;
         Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli
     incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

                                     DETERMINA
        1. Di rinnovare alla Ditta Faccin Silvano (p.i.: 01515370243) per lo stabilimento di via Monte
         Novegno n. 36 in Comune di Zanè (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
         che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le
         seguenti tipologie, attività ed operazioni:

     Tipologia               7.1
     D.M. 05/02/98             rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
     allegato 1, suball. 1         ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
                        rivestimenti stradali, purché privi di amianto
     Codice C.E.R.             170107
     Attività di recupero         Messa in riserva
     (D.M. 05/02/98)

     Q.tà max di messa in riserva     25 t (operazioni: R13)
     istantanea (espressa in tonnellate)
     Q.tà max trattata all’impianto    2900 t/anno (operazioni: R13)
     (espressa in tonnellate/anno)




copia informatica per consultazione
     con le seguenti prescrizioni:
     a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene
     effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 25 tonnellate;
     b) Il presente provvedimento ha validità fino al 17/06/2022 compreso.

       2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

       3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                             INFORMA CHE

     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e
     s.m.i., delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
     DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
     Provincia almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e
     successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
     essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
     “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti
     distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
     provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
     sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
     comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in




copia informatica per consultazione
     possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
     legge vigente ai fini dell’attività.
     10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione
     alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).


     Vicenza, 22/05/2017



                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 413 DEL 22/05/2017


     OGGETTO: OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
     DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
     PROCEDURA SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..
     DITTA FACCIN SILVANO (P.I.: 01515370243) – STABILIMENTO DI   VIA MONTE
     NOVEGNO N. 36 IN COMUNE DI ZANÈ (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 25/05/2017.


     Vicenza, 25/05/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione