determina

                    PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DETERMINAZIONE N° 560 DEL 30/06/2017

                      Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; DITTA SAVIABONA EDILIZIA S.R.L. (P.I.:
     00160950242) – STABILIMENTO DI VIA SAVIABONA N. 268 IN COMUNE DI VICENZA.


                             IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta Saviabona Edilizia S.r.l. (p.i.: 00160950242) per lo stabilimento di via Saviabona n. 268 in
     Comune di Vicenza, risulta iscritta al n. 9/2012 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività
     di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 103/ServizioSuolo Rifiuti/12 del
     26/07/2012 prot. n. 57201, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 11/07/2017 compreso;
     2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 13627 e n. 13629 del 23/02/2017, la ditta ha
     presentato la “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
     semplificata” al fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione.
     La ditta ha comunicato le seguenti modifiche all’attività di recupero rifiuti:
     • in futuro tali rifiuti saranno conferiti solo se provenienti da demolizione selettiva e quindi con il codice
      CER 17 01 07 – miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, persi da quelli di cui alla voce
      17 01 06,
     • inserimento del solo stoccaggio di rifiuti R13 pari a 5 t costituiti da cartongesso CER 17 08 02 – materiali
      da costruzione a base di gesso, persi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (compreso nella tipologia 7.1 del
      D.M. 05/02/1998) in cassone al coperto, all’interno dello stabile destinato a magazzino di materiale
      edilizio,
     • inserimento del solo stoccaggio di rifiuti R13 pari a 2 t costituiti da legno proveniente da attività di
      demolizione CER 17 02 01 – legno (compreso nella tipologia 9.1 del D.M. 05/02/1998) in cassone al
      coperto, a fianco di quello per il cartongesso all’interno dello stabile destinato a magazzino di materiale
      edilizio.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 e 9.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto
     dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al Registro
     Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
     ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 10/01/2018, acquisita
     agli atti con prot. n. 55216 del 23/07/2012.




copia informatica per consultazione
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
     s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
     appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
     degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
     competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
     applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
     216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
     rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione dei
     rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
     speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
     finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
     integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di
     recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216
     D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).–
     indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti“;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
     art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
     2017;
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
     già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                      DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta Saviabona Edilizia S.r.l. (p.i.: 00160950242) per lo stabilimento di via
     Saviabona n. 268 in Comune di Vicenza, l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed
     operazioni:
     Tipologia               7.1
     D.M. 05/02/98             rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
     allegato 1, suball. 1         ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
                        rivestimenti stradali, purché privi di amianto
     Codice C.E.R.             170107 170802
     Attività di recupero         Messa in riserva
     (D.M. 05/02/98)

     Q.tà max di messa in riserva     155 t (operazioni: R13)
     istantanea (espressa in tonnellate)
     Q.tà max trattata all’impianto    5900 t/anno (operazioni: R13)
     (espressa in tonnellate/anno)




copia informatica per consultazione
     Tipologia               9.1
     D.M. 05/02/98             scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
     allegato 1, suball. 1
     Codice C.E.R.             170201
     Attività di recupero         Messa in riserva
     (D.M. 05/02/98)

     Q.tà max di messa in riserva     2 t (operazioni: R13)
     istantanea (espressa in tonnellate)
     Q.tà max trattata all’impianto    90 t/anno (operazioni: R13)
     (espressa in tonnellate/anno)

     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la
      sola messa in riserva (R13), è pari a 157 tonnellate.
      b) Il presente provvedimento ha validità fino al 11/07/2022 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
     sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
     pretorio on line.
                                     INFORMA CHE
     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
     152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
     ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
     del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3
     copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
     rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica
     certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
     D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o
     la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
     In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
     esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
     recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
     come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
     temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
     segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
     cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
     riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
     utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
     a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
     materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.




copia informatica per consultazione
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
     approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
     strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
     ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
     10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta,
     al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
     ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
     competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
     N° 391).

     Vicenza, 30/06/2017
                                        Sottoscritta dal Dirigente
                                         (MACCHIA ANGELO)
                                          con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Baldisseri Andrea




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 560 DEL 30/06/2017


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; DITTA SAVIABONA EDILIZIA S.R.L. (P.I.:
     00160950242) – STABILIMENTO DI VIA SAVIABONA N. 268 IN COMUNE DI VICENZA.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/07/2017.


     Vicenza, 04/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




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