determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 673 DEL 26/07/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.    214     D.LGS.    152/2006.
     DITTA SANDRI RECUPERI S.R.L. (P.I.: 03594990248) – STABILIMENTO DI VIA
     BONOMINI N. 1 IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI).


                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta Sandri Recuperi S.r.l. (p.i.: 03594990248) per lo stabilimento di via Bonomini n. 1 in
     Comune di Recoaro Terme (VI), risulta iscritta al n. 3/2012 del Registro Provinciale delle imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 89 /
     Servizio Suolo Rifiuti / 13 del 24/06/2013 prot. n. 46505, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13)
     dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 23/05/2017
     compreso;
     2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 28305 del 14/04/2017, la ditta ha presentato la
     “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
     semplificata” al fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione;
     3) con nota acquisita gli atti con prot. n. 50433 del 12/07/2017 la ditta ha inviato le integrazioni
     richieste dalla Provincia con nota prot. n. 48319 del 04/07/2017, dichiarando che le modalità
     operative e gestionali dell’impianto sono invariate rispetto a quanto dichiarato per l’ottenimento
     dell’iscrizione in vigore.
     Rilevato che la ditta effettua la sola operazione di messa in riserva (R13) e che pertanto non
     effettua alcuna operazione di recupero che comporti l’ottenimento di materiali “End of Waste”.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 7.1 e 9.1
     (attività di sola messa in riserva R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
     oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla
     normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al
     Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
     semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 24/11/2017,
     acquisita agli atti con prot. n. 25476 del 03/04/2008 e la polizza RCI acquisita agli atti con prot. n.
     50433 del 12/07/2017.




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     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
     gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
     3/2000”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
     di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
     (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
     D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
     riserva di rifiuti inerti“;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
     il Bilancio di Previsione 2016;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio
     dell'anno 2017;
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                            DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta Sandri Recuperi S.r.l. (p.i.: 03594990248) per lo stabilimento di via Bonomini n.
     1 in Comune di Recoaro Terme (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività
     di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed
     operazioni:con le seguenti prescrizioni:




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        Tipologia                       1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                     150101 150105 150106 200101
       Attività di recupero                   Messa in riserva (R13)
     1) (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  3t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      100 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                       2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                     150107 160120 170202 191205 200102
       Attività di recupero                   Messa in riserva (R13)
     2) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  3t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      50 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                       3.1  rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           identificati dai codici ...
        Codice C.E.R.                     120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140
       Attività di recupero                   Messa in riserva (R13)
     3) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  7,5 t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      700 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                       3.2  rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           rifiuti inpiduati dai seguenti codici
        Codice C.E.R.                     110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406
                                   170407 191002 191203 200140
     4)  Attività di recupero                 Messa in riserva (R13)
        (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  49 t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      200 t/anno
        tonnellate/anno)




        Tipologia                       5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                     160122 160118 160216 170401 170411
       Attività di recupero                   Messa in riserva (R13)
     5) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  3t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      50 t/anno
        tonnellate/anno)




     6) Tipologia                        5.19  apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti




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       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
       Codice C.E.R.                     160214 160216 200136
       Attività di recupero                  Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)
       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  4t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      500 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                       6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
       Codice C.E.R.                     020104 150102 170203 191204 200139
       Attività di recupero                  Messa in riserva (R13)
     7) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  1,6 t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      100 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                       6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                     070213 120105 160119 160216 160306 170203
       Attività di recupero                  Messa in riserva (R13)
     8) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  1,6 t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      100 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                       7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
                                   ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
                                   amianto
       Codice C.E.R.                     101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
     9) Attività di recupero                  Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  10 t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      200 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                       9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                     030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301
       Attività di recupero                  Messa in riserva (R13)
     10 (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  2,3 t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      200 t/anno
       tonnellate/anno)


      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene
      effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 85 tonnellate.
      b) Il presente provvedimento ha validità fino al 05/08/2022 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o




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     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                           INFORMA CHE
     1) Nel caso la ditta intendesse procedere con l’effettuazione di operazioni di recupero (R4), nella
     richiesta di modifica della presente iscrizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto
     di quanto espressamente previsto dai Regolamenti Europei in materia di “End of Waste”.
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
     DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
     Provincia almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e
     successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
     essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
     “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     8) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
     provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
     sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
     comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
     possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
     legge vigente ai fini dell’attività.
     9) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla
     Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.



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     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 26/07/2017

                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                   (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 673 DEL 26/07/2017


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.    214     D.LGS.    152/2006.
     DITTA SANDRI RECUPERI S.R.L. (P.I.: 03594990248) – STABILIMENTO DI VIA
     BONOMINI N. 1 IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 27/07/2017.


     Vicenza, 27/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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