determina

                PROVINCIA DI VICENZA
               Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




            DETERMINAZIONE N° 515 DEL 20/06/2017

                  Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..
DITTA VIBETONBRENTA S.R.L. (P.I.: 04877980286) – STABILIMENTO DI VIA
GALILEI, SN. IN COMUNE DI ZANÈ (VI).

                         IL DIRIGENTE

Premesso che:
1) la Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286) per lo stabilimento pia Galilei, sn. in Comune di Zanè
(VI), risulta iscritta al n. 3/2012 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 140/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 29/08/2013 prot. n.
61503, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
con validità fino al 23/05/2017 compreso;
2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 36824 del 22/05/2017, la ditta ha presentato la
“Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” al
fine di ottenere il rinnovo dell’iscrizione;
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 13.1 (R13 - R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto
dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014, acquisita agli atti con prot. n.
23095 del 29/03/2017 con validità fino al 31/01/2018.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
2017;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                         DETERMINA
1) di rinnovare alla Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286) per lo stabilimento pia Galilei, sn. in
Comune di Zanè (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
Tipologia               13.1
D.M. 05/02/98             ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con
allegato 1, suball. 1         esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale

                   100102 100117
Codice C.E.R.
Attività di recupero         13.1.3.b
(D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva     70 t (operazioni: R13 - R5)
istantanea (espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto    2950 t/anno (operazioni: R13 - R5)
(espressa in tonnellate/anno)

con le seguenti prescrizioni:
  a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 70 tonnellate;
  b) Il presente provvedimento ha validità fino al 20/06/2022 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
                                INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., delle altre norme
di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3
copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica
certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o
la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta,
al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
N° 391).



Vicenza, 20/06/2017



                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri