determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 533 DEL 09/04/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O
     ACCORPAMENTO    E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI DI CUOIO CONCIATO.
     DITTA: SICIT 2000 SPA (P.IVA 02821800246)
     SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA ARZIGNANO NN.80 – COMUNE DI CHIAMPO.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      •  la ditta SICIT 2000 spa, con sede legale e stabilimento in Via Arzignano n.80, in Comune di
        Chiampo, ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto approvato con
        provvedimento n.165 del 07/12/2015;
      • il procedimento di approvazione progetto è stata intrapreso contestualmente alla procedura
        di Valutazione d’Impatto ambientale a seguito della domanda presentata, agli atti con
        prot.n.43676, con successive integrazioni, che si è conclusa con parere favorevole di
        compatibilità ambientale n.29/2015 del 25/11/2015, allegato alla sopra citata determinazione
        n.165 del 07/12/2015.
     Considerato che
      •  la ditta con nota agli atti prot.n.6770 del 31/01/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
        provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in
        conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie
        ai sensi della DGRV 2721/2014;
      •  la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio, con nota agli atti con
        prot.53585 del 26/07/2017, richiedendo il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
        presentando il collaudo funzionale dell’impianto corredato dalla documentazione richiesta
        dalla Commissione VIA, firmato in data 18/07/2017 a cura dell’Ing. Massimo Neresini;
      •  la ditta, con nota agli atti con prot.n.11479 del 20/02/2018, ha presentato una richiesta di
        modifica non sostanziale per la realizzazione dell'attività residua di "installazione di una
        nuova sezione di filtrazione-spremitura, costituita da una ulteriore coppia di fitopresse a
        piastre", nonchè dell'installazione di un impianto di post combustione delle emissioni
        gassose e di un nuovo reparto di idrolisi alcalina rifili macinati;
      •  alla richiesta di cui sopra la Provincia ha dato riscontro e assenso formale in data 04/04/2018
        con prot.n.22152, fissando al contempo il termine entro cui completare le operazioni di
        collaudo definitivo, successivamente oggetto di proroga fino al 14/12/2018;




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       •  la ditta ha inviato il certificato integrativo del collaudo funzionale, con nota agli atti con
         prot.82730 del 17/12/2018, con riferimento agli ulteriori interventi assensiti dalla scrivente
         Amministrazione, firmato in data 13/12/2018 a cura dell’Ing. Massimo Neresini.
     Tenuto conto che
       • risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
         n. 29/2015;
       • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
         questione è stato comunicato con nota n. 709 del 07/01/2019;
       • in data 14/02/2019, prot.n.9059, e data 09/04/2019, prot.n.20513, sono state fornite ulteriori
         integrazioni riguardanti il lay-out e l’aggiornamento/verifica delle garanzie finanziarie.
     Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
     collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al
     lay out approvato.
     Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
     11/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
     collaudo presentata
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e
     dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
     (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                          DETERMINA

     Che la ditta SICIT 2000 spa è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva con
     eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento e recupero (R3) di rifiuti di cuoio
     conciato, sito in Via Arzignano n.80, in Comune di Chiampo.
     Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,



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     autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, lo scarico delle acque e le emissioni in
     atmosfera, con validità fino al 31/03/2029.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Delibera n.30 del 07.02.2007.
                          FA OBBLIGO
     Alla ditta SICIT 2000 spa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
     seguenti prescrizioni:
     Aspetti generali
      1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
        nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni
        del collaudo funzionale.
      2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dov essero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
        quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
        cui al presente provvedimento.
      5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
        MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell’impatto acustico, con cadenza triennale,
        al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di
        Classificazione Acustica comunale
       Gestione delle aree
      8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
        prevedendo una procedura gestionale atta a mantenere lo stato di integrità delle
        pavimentazioni.
      9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      10. I settori destinati alla messa in riserva dei rifiuti, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti
        prodotti dal ciclo di lavorazione dell’impianto.
      11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
       Gestione dei rifiuti
      12. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
        C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
        a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 43.300 tonnellate;




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          b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 400 tonnellate;
          c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 400 tonnellate;
          d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 150 tonnellate;
          e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 42.900 tonnellate.
       13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
          s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
          - Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
          produzione di M.P.S.;
         - Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili)       di
     rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
     19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo      quanto   persamente
     indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita      dovranno essere destinati
     ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle
     frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere     avviate a smaltimento;
         - attività di recupero R3 di produzione di M.P.S./EoW, denominato “idrolizzato proteico”,
         così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
       14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
         indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
       15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
         DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
         Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
         di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
         restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
         essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
         “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
         mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
         Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente
         provvedimento.
       Gestione degli scarichi idrici
       16. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
         indicati dal Gestore della fognatura, Acque del Chiampo spa.
       17. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
         acque prelevate esclusivamente allo scopo.
       18. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
         recettore dello scarico e segnalare tempestivamente al Gestore ed all’A.R.P.A.V. di Vicenza
         eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di trattamento.
       19. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
         periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
       Gestione delle emissioni in atmosfera
       20. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

           Camino     Quota (m)  Portata (Nm3/h)*   Parametri     Limiti (mg/Nm3)
                                   Ammoniaca         50
           CM 01
         (Postcombustore)   16.5      38000     Carbonio organico
                                                20
                                   totale (COT)
                                   Ammoniaca        250
           CM 12 *
          (Scrubber n.1)    11      9500
                                  Carbonio organico
                                                50
                                   totale (COT)
           CM 17 *      11      18500      Ammoniaca        250




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          Camino      Quota (m)    Portata (Nm3/h)*        Parametri         Limiti (mg/Nm3)

         (Scrubber n.2)                        Carbonio organico
                                                           50
                                         totale (COT)

           CM 18
          (Silos calce)     18         1000           Polveri             10

           CM 37
           (Caldaia)      16         9500         Ossidi di azoto           350

        * I camini CM 12 e CM 17 andranno monitorati solo in caso di mancato funzionamento dell’impianto di abbattimento del
        camino CM 01.
        La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri analitici
        con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula
        indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
      21. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
        sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su
        apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a
        disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
        registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli
        devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e
        dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli
        inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far
        riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
      22. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
        di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
        www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-
        analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L’azienda potrà
        altresì proporre metodiche analitiche perse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si
        esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei persi
        parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e
        smi.
      23. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
        alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
        presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
        di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
        passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
        allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
        alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
        riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-
        1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in
        sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
      24. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
        competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
        essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
        dall'accertamento.
      25. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
        abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
        mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
        funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
        straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
        di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
        schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
        D.Lgs 152/06.
        La presente prescrizione comprende anche la strumentazione di controllo e gestione del
        post-combustore, ivi compresa l’acquisizione e la registrazione dei dati analitici acquisiti.




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      26. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
        ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
        di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
        dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
        rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
        devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
      27. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
        diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
      28. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

      29. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
       In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
         - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
         provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
         - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         s.m.i..
         In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione
         della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione
         prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere,
         trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile
         attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
         In caso di cambio del legale rappresentante:
         a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
         prevista
         b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
         la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
         requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
         ambientale.
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo.
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti, etc..
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.



copia informatica per consultazione
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Chiampo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8 Berica,
     alla società Acque del Chiampo spa.

     Vicenza, 09/04/2019



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 533 DEL 09/04/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O
     ACCORPAMENTO [R12] E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI DI CUOIO CONCIATO.
     DITTA:    SICIT   2000   SPA    (P.IVA  02821800246)
     SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA ARZIGNANO NN.80 – COMUNE DI CHIAMPO.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 10/04/2019.


     Vicenza, 10/04/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                         (PONZIO DESIREE)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
   Ditta Sicit 2000 spa – Via Arzignano n.80 – Chiampo
   Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

      CODICE C.E.R.          DESCRIZIONE        OPERAZIONE          NOTE             CODIFICA E GESTIONE DEL
                       (eventuale)                                      MATERIALE IN USCITA
                                                             Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri
                                      R13        Messa in riserva          di lucidatura) contenenti cromo
                                                                     (C.E.R. 04.01.08)


                                                             Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri
                                              Messa in riserva con         di lucidatura) contenenti cromo
                                    R13/R12       selezione, cernita e             (C.E.R. 04.01.08)
       04 01 08                                    raggruppamento          Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
    Cuoio conciato (scarti,                                                      ( C.E.R. 19.12.xx)
   cascami, ritagli, polveri di         \\\
    lucidatura) contenenti                                                      Idrolizzato proteico
        cromo                                                   (Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica e/o
                                                             chimica di epitelio animale cosi come indicato
                                                              nel Decreto Legislativo n.75/2010 – Allegato
                                              Trattamenti chimici e       1.5.1.1.6 Concimi organici azotati fluidi)
                                     R13/R3
                                                chimico-fisici
                                                              Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
                                                               effluenti, persi da quelli di cui alla voce
                                                                        07 02 11
                                                                     ( C.E.R. 07.02.12)




        Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
        all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle
        voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.




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