determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 618 DEL 29/04/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
(R5) NON PERICOLOSI (CER 170504) PROVENIENTI DALLA MESSA IN RISERVA
(R13) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 23/10/2018, LUNGO IL
CANTIERE DELLA SPV.
PROPONENTE: CONSORZIO STABILE SIS SCPA
SEDE INTERVENTO: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - LOTTO 1 TRATTA A
DALLA PK -4+558 ALLA PK 0+250.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale nel comune di Torino in via Invorio,
24/a ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti
speciali, non pericolosi CER 17 05 04 terra e rocce, perse da quelle di cui alla voce 17 05
03 - Lotto 1 tratta A dalla pk -4+558 alla pk 0+250 approvato con provvedimento n° 1508
dell’11/12/2018;
• l’impianto è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA che si è
conclusa con provvedimento n. 1477 del 06/12/2018 di esclusione del progetto dalla
procedura di VIA che recepisce il parere del Comitato VIA n. 25/2018 con le prescrizioni in
esso contenute.
• I rifiuti dell’attività di recupero (R5) saranno provenienti dalla Messa in riserva (R13)
approvata con determinazione dirigenziale n. 1238 del 23/10/2018 con la quale sono stati
disciplinati gli aspetti correlati alle garanzie finanziarie.
Considerato che
• la ditta con nota prot. 18391 del 29/03/2019 ha presentato domanda di autorizzazione
all’esercizio.
• con nota del 29/03/2019, prot. n. 18383 la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica
relativa al collaudo funzionale del citato impianto di Messa in riserva , conforme con il
progetto approvato, firmato in data 26/03/2019 dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Turso e
sottoscritto dal contraente generale SIS s.c.p.a. Direttore di cantiere geom Luigi Cordaro e
dal Responsabile Ambientale dott. Stefano Reniero.
• dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica rispetto al progetto
approvato.
Tenuto conto che
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 09/04/2019 del 20431.
Considerato che:
• con nota pervenuta in data 11/04/2019, prot. n. 21012 il comune di Montecchio Maggiore
ha confermato le osservazioni/prescrizioni inviate in sede di istruttoria di verifica di
copia informatica per consultazione
assoggettabilità alla VIA e comunicato che la Società SIS ha depositato la pratica SUAP n.
65384/19032019 di richiesta di autorizazione in deroga temporanea agli orari e ai valori
limite di rumorosità per le attività di cantiere necessarie alla realizzazione del tratto di
Superstrada a pedaggio pedemontana Veneta – Lotto 1 Tratta A in comune di Montecchio
Maggiore;
• non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Dato atto che la presente attività di recupero viene rilasciata per un periodo inferiore a quanto
previsto dall’art.208 del D.lgs. n.152/2006 in quanto direttamente collegata all’attività di messa in
riserva (R13) approvata con determinazione n. 1238 del 23/10/2018 e autorizzata all’esercizio
fino al 24/04/2022.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque.
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
DETERMINA
1. Che la ditta Consorzio Stabile SIS scpa è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero
(R5) rifiuti speciali non pericolosi CER 17 05 04 terra e rocce, perse da quelle di cui alla
voce 17 05 03 nel Lotto 1 tratta A dalla pk -4+558 alla pk 0+250 in comune di Montecchio
Maggiore, approvato con provvedimento n° 1508 dell’11/12/2018, di cui alla Messa in
riserva R13 approvata con determinazione n. 1238 del 23/10/2018.
2. Che la ditta dovrà preventivamente comunicare alla Provincia di Vicenza la data di avvio
dell’impianto.
3. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, con validità fino al 24/07/2022
4. L’efficacia del presente provvedimento è vincolata dall’aggiornamento dell’autorizzazione
in deroga per l’impatto acustico dell’attività, rilasciata dal Comune.
copia informatica per consultazione
FA OBBLIGO
Alla ditta Consorzio Stabile SIS scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato all’approvazione progetto.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
Gestione delle aree
6. Si dovrà provvedere costantemente alla prevista azione di ricopertura dei cumuli di rifiuti che
dovrà essere effettuata con idonei teli contenimento.
7. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
Gestione dei rifiuti
8. attività di recupero R5 avverranno in corrispondenza della WBS – aree di cantiere di
seguito elencate:
9. L'attività di recupero effettuata per un quantitativo massimo di 26.350 mc – 44.795 t - viene di
seguito descritta:
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE NOTE CODIFICA E GESTIONE DEL
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
MPS per l’edilizia conforme alle
17 05 04 specifiche di cui al punto 7.1.3. lettera c)
terra e rocce, perse da Provenienti da messa in riserva R13 del DM 05.02.1998
approvata con determina n. 1238 del Messa in riserva con recupero di con caratteristiche conformi all’allegato C
quelle di cui alla voce 17 R5
23/10/2018 materia della circolare del Ministero dell’ambiente
05 03 e della tutela del territorio 15/07/2005, n,
UL/2005/5205
copia informatica per consultazione
10. In ottemperanza alle condizioni di esercizio in conformità con quanto previsto dagli allegati B e
C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le
seguenti attività di gestione rifiuti:
c) attività di recupero (operazione R5) di produzione di M.P.S. così come indicato al precedente
punto 10.
11. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
12. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
Rumore
13. Con gli impianti di frantumazione installati e funzionanti a pieno regime dovrà essere effettuato
un monitoraggio acustico al fine di evidenziare la bontà della stima previsionale ed
eventualmente inpiduare ulteriori modalità operative o interventi strutturali finalizzati alla
limitazione delle criticità laddove si potessero riscontrare livelli di emissione acustica superiori a
quanto eventualmente indicato nell’autorizzazione in deroga.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza motivata di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello
stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
copia informatica per consultazione
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Montecchio Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
all’ULSS 8 Berica.
Vicenza, 29/04/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 618 DEL 29/04/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
(R5) NON PERICOLOSI (CER 170504) PROVENIENTI DALLA MESSA IN RISERVA
(R13) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 23/10/2018, LUNGO IL
CANTIERE DELLA SPV.
PROPONENTE: CONSORZIO STABILE SIS SCPA
SEDE INTERVENTO: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - LOTTO 1 TRATTA A
DALLA PK -4+558 ALLA PK 0+250.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 29/04/2019.
Vicenza, 29/04/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione