determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 617 DEL 29/04/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA
     R13 – DEPOSITO PRELIMINARE D15, DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI CER
     17 05 04 TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03.
     PROPONENTE: CONSORZIO STABILE SIS SCPA
     SEDE INTERVENTO: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - AREA 01 PK -3+050 3
     -2+850 E IN AREA 02 PK -0+890 E -0+640.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      • la ditta Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale nel comune di Torino in via Invorio,
        24/a ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto dell’impianto di
        messa in riserva R13 – deposito preliminare D15, di rifiuti speciali, non pericolosi CER 17
        05 04 terra e rocce, perse da quelle di cui alla voce 17 05 03 nell’area area 01 pk -3+050 3
        -2+850 e in area 02 pk -0+890 e -0+640 approvato con provvedimento n° 1238 del
        23/10/2018;
      • il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e
        con determinazione n. 1477 del 06/12/2018 che fa proprio il parere del comitato VIA n.
        25/2018 è stata disposta l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
     Considerato che
      •  la ditta con nota prot. 18383 del 29/03/2019 ha presentato domanda di autorizzazione
        all’esercizio.
      •  con la medesima nota di cui al punto precedente, sulla base di quanto previsto dal punto 3.
        del dispositivo della citata determina di approvazione progetto, è stata trasmessa la
        documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato,
        firmato in data 26/03/2019 dal Direttore dei Lavori ing. Adriano Turso e sottoscritto dal
        contraente generale SIS s.c.p.a. Direttore di cantiere geom Luigi Cordaro e dal Responsabile
        Ambientale dott. Stefano Reniero;
      •  dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica rispetto al progetto
        approvato.
     Tenuto conto che
      • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
        questione è stato comunicato con nota n. 20260 del 08/04/2019.
     Considerato che:
       • in data 11/04/2019, prot. n. 20997 il Comune di Montecchio Maggiore ha confermato le
        osservazioni/prescrizioni di cui al parere comunale emesso in sede di istruttoria della pratica
        alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.




copia informatica per consultazione
       •  non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
         trasmessa agli enti interessati nella citata nota di avvio procedimento.
     Rilevato che come previsto dalla lettera g) dell’art. 2 del d.lgs. 36/2003, lo stoccaggio di rifiuti in
     attesa di recupero o trattamento deve essere inferiore a tre anni e lo stoccaggio di rifiuti in attesa
     di smaltimento deve essere inferiore ad un anno, al fine di non essere identificati come
     “discarica”.
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
        stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque.
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                          DETERMINA

       1. Che la ditta Consorzio Stabile SIS scpa è autorizzata all’esercizio dell’impianto di di messa
        in riserva R13 – deposito preliminare D15, di rifiuti speciali, non pericolosi CER 17 05 04
        terra e rocce, perse da quelle di cui alla voce 17 05 03, sito in comune di Montecchio
        Maggiore - area 01 pk -3+050 3 -2+850 e in area 02 pk -0+890 e -0+640.
       2. Che la ditta dovrà preventivamente comunicare alla Provincia di Vicenza la data di avio
        dell’impianto.
       3. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
        s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, con validità fino al 24/04/2022
        per la messa in riserva R13 e fino al 24/04/2020 per il deposito preliminare D15

                          FA OBBLIGO
     Alla ditta Consorzio Stabile SIS scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
     rispetto delle seguenti prescrizioni:




copia informatica per consultazione
     Aspetti generali
     1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
      organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
      relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato all’approvazione progetto.
     2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
      tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
      ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
      preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
      presente provvedimento.
     3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
      intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
      l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
      dell’attività.
     4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
      quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
      presente provvedimento.
     5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
      norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
      igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
     Gestione delle aree
     6. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
      caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività e adeguate coperture dei cumuli
      in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, come previsto dal certificato di
      collaudo del 26/03/2019 citato in premessa.
     7. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
      tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
     8. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
      apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R.,
     Gestione dei rifiuti
     9. Potenzialità dell'impianto
       Il volume complessivo del rifiuto da gestire ammonta a 26.350 mc che, considerando un peso
       specifico di 1,7 t/mc, corrisponde a 44.795 t.
       In corrispondenza dei due siti inpiduati si prevede lo stoccaggio istantaneo delle seguenti
       quantità di rifiuto:
       • AREA 01 (TR1A002S): 3.500 mc corrispondenti a 5.950 t;
       • AREA 02 (TR1A006N): 4.500 mc corrispondenti a 7.650 t.
        Totale           8.000 mc corrispondenti a 13.600 t
     10. In ottemperanza alle condizioni di esercizio in conformità con quanto previsto dagli allegati B e
       C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le
       seguenti attività di gestione rifiuti:
       a) Messa in riserva (R13) di rifiuti. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti
       legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R12;
       b) Deposito preliminare: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e
       dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da D1 a D14.
     11. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
       indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
     12. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
       termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
       andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.




copia informatica per consultazione
                          AVVERTE CHE
        In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
        a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
          provvedimento, istanza motivata di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello
          stesso;
        b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
          s.m.i.
        In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
        ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
        congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
        tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
        variazione sociale della Società.
        In caso di cambio del legale rappresentante:
        a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
        b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
        dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
        soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
        condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
        nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
        di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
        conformità degli impianti, ecc.
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Montecchio Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
     all’Ulss n. 8 Berica.

     Vicenza, 29/04/2019

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 617 DEL 29/04/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA
     R13 – DEPOSITO PRELIMINARE D15, DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI CER
     17 05 04 TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03.
     PROPONENTE: CONSORZIO STABILE SIS SCPA
     SEDE INTERVENTO: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - AREA 01 PK -3+050 3
     -2+850 E IN AREA 02 PK -0+890 E -0+640.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 29/04/2019.


     Vicenza, 29/04/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione