determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 995 DEL 08/07/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
     AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA , SMONTAGGIO E
     RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
     DITTA: MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONE S.R.L. (P.IVA 03218810244)
     STABILIMENTO: VIA DELL’ARTIGIANATO N.43, IN COMUNE DI BRESSANVIDO (VI)

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la Società MG Marostica Autodemolizione srl - con sede legale e operativa in via
     dell’Artigianato n.43 nel Comune di Bressanvido - è autorizzata all’esercizio di un impianto di
     autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 137/2009 del 15.07.2009
     con scadenza il 15.07.2019.
     Considerato che:
     - con documentazione presentata in data 15.01.2019, prot. n.2543, la ditta citata in oggetto ha
     chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
     all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
     - con domanda presentata in data 15.01.2019, prot. n.2543, la ditta citata in oggetto ha chiesto il
     rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
     - con provvedimento n. 573 del 17.04.2019 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
     impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n.
     08/2019 allegato al citato provvedimento;
     - con nota n.4155 del 22.01.2019, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti interessati dalla
     suddetta nota di avvio procedimento n.4155 del 22.01.2019, inviata per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
     - la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
     stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;




copia informatica per consultazione
     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
     modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
     - gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                         DETERMINA
      Di autorizzare la Società MG Marostica Autodemolizione srl all’esercizio dell’impianto di
      autodemolizione, sito in Via dell’Artigianato n.43 in Comune di Bressanvido. Ai sensi dell’art.
      208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì
      autorizzazione allo scarico di acque reflue ed ha validità fino al 30.06.2029.
      Di obbligare la Società MG Marostica Autodemolizione srl di procedere all’esercizio
      dell’impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      1. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
        domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
      2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      5. La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
        Gestione delle aree
      7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di




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        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
        con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.2543 del 15/01/2019 (Verifica
        di Assoggettabilità alla V.I.A.).
      8. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      9. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
        Gestione dei rifiuti
      11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
        C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      12. Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) capacità massima di trattamento: 800 veicoli/anno;
        b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): n.26
        autoveicoli e n.1 autocarro;
        c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 716,34 Tonnellate di cui:
        - n.270 veicoli messi in sicurezza;
        - n.6 autocarri leggeri oppure e n.2 autocarri pesanti;
        - 74,10 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        - 16,93 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.
        Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il
        peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo
        per il codice CER 160106.
      13. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva smontaggio/cernita (per separazione di componenti
        recuperabili) di rifiuti : l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al
        relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto
        salvo quanto persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in
        uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da
        R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno
        essere avviate a smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero ) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
      14. Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
        e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;



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        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      15. In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e
        demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in
        “pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente
        private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti
        “pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di
        qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che
        aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice
        F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i
        “pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno
        espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e
        parti ad alta densità di metallo.
        Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti,
        all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito
        spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione:
        “carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di
        parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
        Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate,
        con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate
        e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi
        dell'appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.
      16. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14.
      17. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
        nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
      18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
      19. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014.
        Gestione degli scarichi idrici
      20. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare i seguenti limiti e prescrizioni
        gestionali:
        a) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella
        3, Allegato 5, colonna “scarico in corso d’acqua superficiale” alla parte III del D.Lgs.
        n.152/2006. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione
        con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
        b) lo scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia) nella condotta “acque
        bianche” deve avvenire attraverso idoneo pozzetto di ispezione e campionamento, che dovrà
        essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
        c) si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento e della



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        strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando
        tempestivamente a Provincia ed Arpav eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero
        verificare;
        d) la ditta dovrà registrare su supporto cartaceo/informatico le operazioni di manutenzione
        programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
        eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
        annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
        e) dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata, dello
        scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia), per i seguenti parametri: pH,
        conducibilità elettrica, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, grassi e olii
        animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi totali"; in considerazione delle
        concentrazioni rilevate per il parametro Fe, se ne chiede un controllo semestrale.
      21. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
        Altro
      22. Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le
        modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico e con le prescrizioni riportate nel
        parere di non assoggettabilità a V.I.A. n.08/2019.
      23. Entro il 31.10.2019 dovranno essere realizzate gli interventi mitigativi proposti e presctitti
        con il parere del Comitato V.I.A. n.08/2019, in tema di potenziamento della barriera di
        mitigazione ambientale, ristrutturazione del sistema di illuminazione e parziale rifacimento
        delle pavimentazioni; di tali interventi dovrà essere data evidenza, con relazione tecnica
        descrittiva comprensiva di idoneo riscontro fotografico.
      24. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      25. Entro 30 giorni dovrà essere presentata una proposta operativa per una separazione fisica
        definita del confine con l’attività di recupero adiacente.
      26. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n.137/2019 del
        15.07.2019.
      27. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      28. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                           AVVERTE CHE

        In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
        obbligata:
        - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
        provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;



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        - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii.
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
        delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
        ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
        controllo.
        Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
        altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
        dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
        idrogeologica, conformità degli impianti.

                           INFORMA CHE

        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
        entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
        giorni.
        Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
        informaticamente agli atti della Provincia.
        Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di
        Bressanvido, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al
        Consorzio di Bonifica Brenta, all’ULLS n.8 Berica e all’Ufficio Territoriale di Vicenza
        dell’ACI – Automobile Club d’Italia.

        Vicenza, 08/07/2019

                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 995 DEL 08/07/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
     AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13],
     SMONTAGGIO [R12] E RECUPERO [R3] [R4] DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
     NON              PERICOLOSI.
     DITTA: MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONE S.R.L. (P.IVA 03218810244)
     STABILIMENTO: VIA DELL’ARTIGIANATO N.43, IN COMUNE DI BRESSANVIDO (VI)




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 08/07/2019.


     Vicenza, 08/07/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                         (PONZIO DESIREE)
                                          con firma digitale




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     ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE
     DITTA D MG Marostica Autodemolizione srl - Via dell’Artigianato n.43 - Bressanvido


                                                   Ingresso                             Quantità max. stoccabile (kg)
      C.E.R.                Descrizione Rifiuto                                NOTE
                                                   Uscita                              Unità       Peso (Kg)
     13 01 10*        Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati                      Servosterzo               ///        400

     13 02 08*        Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione                                           ///        2.300
                                                        Se non utilizzabili come carburanti per mezzi
     13 07 01*           Olio combustibile e carburante diesel
                                                                   aziendali              ///        400
                                                        Se non utilizzabili come carburanti per mezzi
     13 07 03*           Altri carburanti (comprese le miscele)
                                                                   aziendali              ///        400
                                                   Uscita
                                                               Spanti e colaticci             ///        1.850
     13 08 02*                 Altre emulsioni
                                                           Disoleazione acque di dilavamento          ///        7.000
             Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
     15 02 02*   altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze                                       ///        300
                            pericolose
      16 01 03                Pneumatici fuori uso                                                  ///        2.000

                                                                                    26 auto       26.000
     16 01 04*                 Veicoli fuori uso                Ingresso         Veicoli da trattare
                                                                                   1 autocarro      16.000

                                                               Carcasse bonificate            258 auto      180.600

            Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose          Da sottoporre a riduzione volumetrica       12 pacchi       8.400
      16 01 06
                      (trattati con messa in sicurezza)                                           6 autocarri leggeri
                                                           Carcasse bonificate di autocarri          o        32.000
                                                                                 2 autocarri pesanti
     16 01 07*                 Filtri dell’olio                                                   ///        540

     16 01 08*            Componenti contenenti mercurio                                                 ///        10

     16 01 09*             Componenti contenenti PCB                                                  ///        10

      16 01 11*          Pastiglie per freni, contenenti amianto                                              ///        20

      16 01 12    Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11*                                       ///        200

     16 01 13*                 Liquidi per freni                                                   ///        200

     16 01 14*        Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose                   Liquidi antigelo e lavavetri           ///        1.000

      16 01 16               Serbatoi per gas liquido
                                                   Uscita
                                                                                     ///        500

      16 01 17                 Metalli ferrosi                                                   ///       20.000

      16 01 18                Metalli non ferrosi                                                  ///        1.000

                                                        (fibre sintetiche, paraurti e plance in materie
      16 01 19                   Plastica                         plastiche, imbottiture sedili in poliuretano       ///        3.000
                                                          espanso, pannelli sportelli auto, etc.etc.

      16 01 20                    Vetro                               Vetri e parabrezza              ///       15.000

                                                         Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
      16 01 22           Componenti non specificati altrimenti
                                                             non pericolosità del rifiuto           ///       30.000

     16 06 01*                Batterie al piombo                                                   ///        2.500

      16 06 05                  Altre batterie                                                   ///        1.000
            Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
      16 08 01
                     iridio o platino (tranne 16 08 07*)                                               ///        400

      19 12 07                    Legno                              Da smontaggio autocarri             ///        1.000

                                                                                 TOTALE RIFIUTI      354.030

                                                                      TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI          295.100

                                                                          TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI        58.930




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