determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 907 DEL 20/06/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (INERTI) CON MESSA IN RISERVA , CERNITA
     E RIDUZIONE VOLUMETRICA[R12] E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON
     PERICOLOSI
     DITTA: B TECH S.R.L. (P.IVA 04628800288)
     SEDE LEGALE: VIA MAROSTICANA, 380 – COMUNE DI DUEVILLE
     STABILIMENTO: VIA ASTICO, 1 – SANDRIGO

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
      • con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 255 del 20.11.2013 è stato approvato il
        progetto ed autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impianto di messa in riserva e recupero
        di rifiuti speciali, non pericolosi, con scarico di acque meteoriche, sito in via Astico, 1 in
        comune di Sandrigo (VI) della ditta S.I.G. S.p.A. (ora B Tech S.r.l.);
      • con nota del 14.10.2014, agli atti con prot. n° 71665 del 15.10.2014 la ditta S.I.G. S.p.A. ha
        comunicato l'inizio lavori e con nota del 12.11.2014, agli atti con prot. n° 78944, la fine dei
        lavori;
      • con nota del 18.12.2014 la ditta ha comunicato di non voler procedere con l'ampliamento
        della messa in riserva e l'avvio impianto;
      • con nota del 12.5.2015, agli atti con prot. n° 32193, la ditta S.I.G. S.p.A. ha trasmesso il
        certificato di collaudo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000 a firma dell'ing. Gianluigi
        Mosele ed ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio;
      • con nota pervenuta in data 2.11.2015 è stata richiesta la voltura del provvedimento di
        autorizzazione dalla ditta S.I.G. SpA alla ditta B Tech S.r.l.;
      • con nota del 3.10.2016, agli atti con prot. n° 65860, la ditta Btech S.r.l., ha presentato nuova
        relazione di collaudo, a firma del dott. Giuseppe Darteni;
      • con note del 14.12.2016, del 14.4.2017 e del 17.8.2018 sono state concesse delle proroghe
        per la fine dei lavori e la messa in esercizio relativamente agli impianti di recupero di rifiuti
        non pericolosi, CER 170302, fino al 30.10.2018;
      • con nota pervenuta in data 31.10.2018 (prot. n. 71818, 71819 e 71869 del 2.11.2018) è
        pervenuto il collaudo del 3° ed ultimo stralcio del progetto a firma del dott. Giuseppe
        Darteni;
      • con nota pervenuta il 23.4.2019 (prot. 22907) è pervenuta comunicazione di modifica non
        sostanziale con eliminazione dello scarico delle acque di seconda pioggia;




copia informatica per consultazione
     Ritenuto pertanto di procedere - ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3/2000 - al rilascio
     dell’autorizzazione definitiva all’esercizio dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel
     presente provvedimento;
     Richiamati:
      •   il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”.
      •   la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato
        approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e le successive delibere di modifica delle
        Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
      •   la D.G.R. Veneto n° 2229/2011 - successivamente integrata dalla D.G.R. n° 346/2013 e
        modificata dalla D.G.R. n° 1347/2014 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n°
        2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie
        previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
     Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
     Visto il D.M. 28.03.2018 n.69;
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                          DETERMINA
     Che la ditta B. Tech s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva [R13]cernita e
     riduzione volumetrica e recupero di rifiuti speciali, non pericolosisito in via Astico, n. 1 in comune
     di Sandrigo.
     Che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
     autorizzazione all’esercizio e allo allo scarico delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera ed
     ha validità fino al 30.06.2029.
     Per le motivazioni in premessa, con il presente provvedimento si cancella l’iscrizione n. 247 della
     Società B Tech S.r.l. per lo stabilimento di via Astico, 1 in comune di Sandrigo dal Registro
     Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime
     semplificato.
                           FA OBBLIGO
     Alla Soc. Soc.B Tech S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
     seguenti prescrizioni:
     Aspetti generali.
     1. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni di
       stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come
       richiamato nel lay out dell’impianto allegato alla relazione di collaudo, acquisito con prot. n°
       71818 del 2.11.2018 (tavola U).
     2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti
       accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse, previa
       preventiva comunicazione alla Provincia, modifiche nella organizzazione impiantistica e nello
       stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni del presente provvedimento.
     3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono



copia informatica per consultazione
      apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di
      eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività, ivi
      compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.
     4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
      quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
      presente provvedimento.
     5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
      norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
      igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
     6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta
      Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull’attività effettuata nell’anno precedente,
      indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall’azienda), distinti per
      singolo codice C.E.R., ed i quantitativi di materiali “End of waste” prodotti.
     Gestione delle aree.
     7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
      caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
      perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; a
      tal fine dovrà essere presentata, entro 60 giorni, una specifica procedura gestionale.
     8. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate da quelle destinate al
      trattamento; dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea
      cartellonistica indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
       a) rifiuti (distinti tra quelli in ingresso all’impianto e quelli eventualmente prodotti
         dall’attività);
       b) materiale lavorato in attesa di caratterizzazione prima della sua definitiva qualifica di “end
         of waste”;
       c) materiali recuperati qualificati “End of Waste” dopo caratterizzazione.
     Gestione dei rifiuti.
     9. Nell’impianto in oggetto potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni
      consentite, inpiduati come segue:
        CODICE C.E.R.        DESCRIZIONE       OPERAZIONE          NOTE          CODIFICA E GESTIONE DEL
                      (eventuale)                                  MATERIALE IN USCITA
                                                             Miscele bituminose perse da
                                     R13        Messa in riserva      quelle di cui alla voce 17.03.01*
                                                                (C.E.R. 17.03.02)

                                                             Miscele bituminose perse da
                                                            quelle di cui alla voce 17.03.01*
                                             Messa in riserva con          (C.E.R. 17.03.02)
          17 03 02                     R13/R12       selezione, cernita e
       Miscele bituminose                            adeguamento volumetrico      Rifiuti prodotti dall’attività di
                    Previa verifica di non
       perse da quelle di                                                 recupero
                       pericolosità
         cui alla voce                                                 ( C.E.R. 19.12.xx)
          17.03.01*
                                                              End of Waste conformi alle
                                             Cernita manuale o       specifiche di cui al D.M. n.69 del
                                             meccanica, riduzione            28/03/2018
                                    R13/R5
                                              volumetrica con        Rifiuti prodotti dall’attività di
                                            produzione di “M.P.S.”            recupero
                                                                ( C.E.R. 19.12.xx)


      Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in
      ingresso all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso
      all’interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.




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     10. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
       a) Quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):     59.000 tonnellate;
       b) Quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):    502 tonnellate;
       c) Quantitativo massimo giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:   207 tonnellate;
       d) Quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:       59.000 tonnellate.
     11. In conformità con quanto previsto in fase di approvazione progetto e sulla base degli allegati B e
       C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le
       seguenti attività di gestione rifiuti:
       - Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
       produzione di EoW;
       - Messa in riserva e successiva cernita con eventuale riduzione volumetrica di rifiuti senza
       alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di
       ingresso e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni
       da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno
       essere avviate a smaltimento;
       - Attività di recupero di produzione di EoW così come indicato nell'allegato 1 al presente
       provvedimento ed in conformità alle procedure descritte nel documento di collaudo presentato
       (prot n. 71818 del 02/11/2018) ed a quanto previsto dal DM n.69/018.
     12. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
       indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
     13. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà adeguare le garanzie
       finanziarie attualmente in essere sulla base dei nuovi quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti
       autorizzati secondo la nuova configurazione dell’impianto.
     14. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
       termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
       andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
     Gestione degli scarichi idrici
     15. La Società dovrà gestire l’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
       secondo le seguenti modalità:
       a) la rete di collettamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento, con i relativi
         pozzetti di campionamento, è inpiduata dalla planimetria allegata alla relazione di
         collaudo, acquisito con prot. n° 71818 del 2.11.2018 (tavola U);
       b) il pozzetto fiscale (PF2) per le verifiche e gli autocontrolli delle acque di dilavamento di
         prima pioggia da parte dell'azienda deve essere realizzato immediatamente a valle
         dell’impianto di trattamento/depurazione;
       c) i pozzetti fiscali di prelievo campioni devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo
         da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore),
         devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono
         essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da altri
         eventuali apporti di acque reflue;
       d) al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, si dovrà far effettuare da un
         laboratorio analisi allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento presso i l pozzetto
         fiscale indicato al precedente punto b), indicando il metodo di campionamento e le
         metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all’anno,
         indicativamente alla distanza di sei mesi l’una dall’altra, dopo un periodo di secco
         ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità,
         Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali. Il
         prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche
         un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà
         essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute
         dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno
         essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i
         relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle




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        autorità competenti al controllo;
      e) il volume massimo di scarico in fognatura per ogni evento piovoso non potrà essere
        superiore a pari a 16 mc e la portata massima scaricata non potrà essere superiore 1 l/s;
        dovrà essere installato un contatore per la quantificazione delle acque scaricate;
      f) la ditta dovrà provvedere, con frequenza almeno semestrale per i primi due anni ed a seguire
        annuale (in base ai risultati del primo biennio), alla pulizia e alla manutenzione delle
        condotte del sistema di collettamento, dei pozzetti e delle sezioni di trattamento delle acque
        meteoriche;
      g) provvedere all’attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, segnalando
        tempestivamente alla Provincia e al gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si
        dovessero verificare all'impianto;
      h) registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e
        straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno dovrà
        essere messo a disposizione dell’autorità di controllo;
      i) registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni
        delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la
        data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
      j) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dovrà rispettare per l'aliquota
        di prima pioggia i limiti definiti nella tabella 1, allegato B – scarico in fognatura - del Piano
        di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n° 107 del
        5.11.2009;
      k) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
     Gestione delle emissioni in atmosfera.
     16. Nell’esercizio delle attività non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la
       riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come
       inpiduate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non devono
       altresì essere utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52,
       come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai
       quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
     17. Gli impianti devono essere chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento oppure
       dispositivi (quali ugelli spruzzatori) atti a prevenire l’insorgere di problematiche relative alle
       emissioni di sostanze polverulente.
     18. Nello stoccaggio e movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi
       devono essere previsti accorgimenti atti a prevenire l’insorgere di problematiche relative alle
       emissioni di sostanze polverulente.
     19. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di contenimento dovrà
       essere preventivamente comunicata alla Provincia per le valutazioni di competenza.
     20. L’esercizio dell’attività dovrà essere condotta nel rispetto delle condizioni vigenti per il rispetto
       delle normativa sull’inquinamento acustico e comunque dovranno essere evitati i rumori
       molesti.
     Monitoraggi.
     21. In ottemperanza a quanto prescritto dal parere 06/2013 della Commissione Provinciale V.I.A.,
       allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario n° 255 del 20.11.2013, la Società
       dovrà effettuare il monitoraggio triennale delle emissioni acustiche ed almeno annuale della
       qualità delle acque tramite analisi chimiche dei parametri indicati nel documento di collaudo. La
       Società, previa conpisione con il Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. potrà
       richiedere un perso e più ristretto set di parametri in relazione all'attività svolta.
     22. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti
       o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art
       49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     23. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
       all'albo pretorio on line.




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                         AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
     In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
     ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
     congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
     tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
     variazione sociale della Società.
     In caso di cambio del legale rappresentante:
     a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
     b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
     dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
     soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione
     delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di reflui ed emissioni in atmosfera.
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti, ecc.

                         INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta B.Tech srl, al Sindaco pro tempore del
     Comune di Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
     all’ULSS n. 8 Berica ed alla società Viacqua spa.


     Vicenza, 20/06/2019
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale


     ---
     Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo SQUARCINA




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 907 DEL 20/06/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (INERTI) CON MESSA IN RISERVA [R13],
     CERNITA E RIDUZIONE VOLUMETRICA[R12] E RECUPERO [R5] DI RIFIUTI
     SPECIALI NON PERICOLOSI
     DITTA: B TECH S.R.L. (P.IVA 04628800288)
     SEDE LEGALE: VIA MAROSTICANA, 380 – COMUNE DI DUEVILLE
     STABILIMENTO: VIA ASTICO, 1 – SANDRIGO




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 21/06/2019.


     Vicenza, 21/06/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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