su_1155_2019_dete.pdf
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1155 DEL 31/07/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA , SMONTAGGIO E
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
DITTA: AUTODEMOLIZIONI CEOLATO GIULIO (P.IVA 00764670246)
STABILIMENTO: VIA SPIAZZO N.48, IN COMUNE DI VAL LIONA (VI)
IL DIRIGENTE
Premesso che la società Autodemolizioni Ceolato Giulio - con sede legale e operativa in via
Spiazzo n.48 nel Comune di Val Liona - è autorizzata all’esercizio di un impianto di
autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 63/2008 del 30.06.2008,
successivamente prorogata, da ultimo con determina n.928 del 25/06/2019 con scadenza al
31.07.2019.
Considerato che:
- con documentazione presentata in data 26.07.2018, prot. n.49531, la ditta citata in oggetto ha
chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
- con domanda presentata in data 30.05.2018, prot. n.35698, la ditta citata in oggetto ha chiesto il
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
- con provvedimento n. 231 del 08.02.2019 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 04/2016, con le prescrizioni riportate nel parere
n. 01/2019 allegato al citato provvedimento;
- con nota n.43658 del 02.07.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti interessati dalla
suddetta nota di avvio procedimento n.43658 del 02.07.2018, inviata per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Considerati:
- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
copia informatica per consultazione
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
- gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
DETERMINA
Di autorizzare la società Autodemolizioni Ceolato Giulio all’esercizio dell’impianto di
autodemolizione, sito in Via Spiazzo n.48 in Comune di Val Liona. Ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo
scarico di acque reflue ed ha validità fino al 31.07.2029.
Di obbligare la società Autodemolizioni Ceolato Giulio di procedere all’esercizio dell’impianto
in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
1. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
5. La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
copia informatica per consultazione
7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.29551 del 28/05/2019.
8. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
9. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
12. Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) capacità massima di trattamento: 200 veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): n.12
autoveicoli;
c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 82,00 Tonnellate di cui:
- n.70 veicoli messi in sicurezza;
- 29,00 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- 4,00 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
allegato 1.
Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il
peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo
per il codice CER 160106.
13. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva smontaggio/cernita (per separazione di componenti
recuperabili) di rifiuti : l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al
relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto
salvo quanto persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in
uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da
R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno
essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero ) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
14. Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
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- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
15. In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e
demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in
“pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente
private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti
“pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di
qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che
aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice
F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i
“pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno
espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e
parti ad alta densità di metallo.
Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti,
all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito
spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione:
“carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di
parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate,
con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate
e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi
dell'appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.
16. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14.
17. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
19. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014; entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dovranno essere
presentate le garanzie aggiornate, sulla base dei quantitativi indicati nell’allegato 1.
Gestione degli scarichi idrici
20. In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di
dilavamento dovrà rispettare le caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità
della tabella 1 dell’Allegato C (colonna “scarico sul suolo”) alle N.T.A. del P.T.A. della
Regione Veneto, con verifiche periodiche semestrali.
21. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
controllo.
22. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
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acque prelevate esclusivamente allo scopo.
23. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di trattamento
24. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
Altro
25. Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le
modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico.
26. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
piovana;
b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
delle aree interessate da dette attività;
d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
27. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
28. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti.
INFORMA CHE
copia informatica per consultazione
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
informaticamente agli atti della Provincia.
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Val
Liona, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’ULLS n.8
Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e all’Ufficio Territoriale di Vicenza
dell’ACI – Automobile Club d’Italia.
Vicenza, 31/07/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1155 DEL 31/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13],
SMONTAGGIO [R12] E RECUPERO [R3] [R4] DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI.
DITTA: AUTODEMOLIZIONI CEOLATO GIULIO (P.IVA 00764670246)
STABILIMENTO: VIA SPIAZZO N.48, IN COMUNE DI VAL LIONA (VI)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 31/07/2019.
Vicenza, 31/07/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA AUTODEMOLIZIONI CEOLATO GIULIO - VIA SPIAZZO N.48 - COMUNE DI VAL LIONA
Ingresso Quantità max. stoccabile (kg)
C.E.R. Descrizione Rifiuto NOTE
Uscita Unità Peso (Kg)
Scarti di olio minerale, per motori, ingranaggi e lubrificanti, non
13 02 05*
clorurati
\\\ /// 440
13 07 03* Altri carburanti \\\ /// 200
Uscita
13 08 02* Altre emuslsioni Disoleazione acque di dilavamento /// 1.500
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze \\\ /// 100
pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Ingresso/Uscita \\\ /// 1.400
16 01 04* Veicoli fuori uso Ingresso Veicoli da trattare 12 auto 12.000
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 06 Ingresso/Uscita Autoveicoli soggetti a recupero 70 auto 49.000
(trattati con messa in sicurezza)
16 01 07* Filtri dell’olio \\\ /// 105
16 01 08* Componenti contenenti mercurio \\\ /// 5
Uscita
16 01 09* Componenti contenenti PCB \\\ /// 5
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto \\\ /// 15
16 01 12 Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11* Ingresso/Uscita \\\ /// 120
16 01 13* Liquidi per freni \\\ /// 30
Uscita
16 01 14* Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose Liquidi antigelo e lavavetri /// 1.000
16 01 16 Serbatoi per gas liquido \\\ /// 300
16 01 17 Metalli ferrosi \\\ /// 6.000
16 01 18 Metalli non ferrosi Alluminio, rame e otttone /// 600
Ingresso/Uscita
16 01 19 Plastica Componenti in plastica pressati /// 2.000
16 01 20 Vetro Vetri e parabrezza /// 2.000
Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti Ingresso/Uscita
non pericolosità del rifiuto /// 16.000
16 06 01* Batterie al piombo Uscita \\\ /// 600
Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
16 08 01
iridio o platino (tranne 16 08 07*)
Ingresso/Uscita \\\ /// 50
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle di cui alla voce 161001 Uscita Liquidi tergivetro /// 30
19 12 07 Legno perso di quello di cui alla voce 91206 Uscita Provenienti dai furgoni /// 500
TOTALE RIFIUTI 94.000
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI 78.000
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 16.000
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