su_1155_2019_dete.pdf

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1155 DEL 31/07/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
     AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA , SMONTAGGIO E
     RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
     DITTA: AUTODEMOLIZIONI   CEOLATO   GIULIO  (P.IVA  00764670246)
     STABILIMENTO: VIA SPIAZZO N.48, IN COMUNE DI VAL LIONA (VI)

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la società Autodemolizioni Ceolato Giulio - con sede legale e operativa in via
     Spiazzo n.48 nel Comune di Val Liona - è autorizzata all’esercizio di un impianto di
     autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 63/2008 del 30.06.2008,
     successivamente prorogata, da ultimo con determina n.928 del 25/06/2019 con scadenza al
     31.07.2019.
     Considerato che:
     - con documentazione presentata in data 26.07.2018, prot. n.49531, la ditta citata in oggetto ha
     chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
     all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
     - con domanda presentata in data 30.05.2018, prot. n.35698, la ditta citata in oggetto ha chiesto il
     rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
     - con provvedimento n. 231 del 08.02.2019 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
     impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 04/2016, con le prescrizioni riportate nel parere
     n. 01/2019 allegato al citato provvedimento;
     - con nota n.43658 del 02.07.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti interessati dalla
     suddetta nota di avvio procedimento n.43658 del 02.07.2018, inviata per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
     - la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
     stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;




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     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
     modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
     - gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
     - Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                         DETERMINA
      Di autorizzare la società Autodemolizioni Ceolato Giulio all’esercizio dell’impianto di
      autodemolizione, sito in Via Spiazzo n.48 in Comune di Val Liona. Ai sensi dell’art. 208 del
      D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo
      scarico di acque reflue ed ha validità fino al 31.07.2029.
      Di obbligare la società Autodemolizioni Ceolato Giulio di procedere all’esercizio dell’impianto
      in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      1. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
        domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
      2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      5. La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      Gestione delle aree



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      7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
        con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.29551 del 28/05/2019.
      8. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      9. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      Gestione dei rifiuti
      11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
        C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      12. Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) capacità massima di trattamento: 200 veicoli/anno;
        b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): n.12
        autoveicoli;
        c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 82,00 Tonnellate di cui:
        - n.70 veicoli messi in sicurezza;
        - 29,00 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        - 4,00 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.
        Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il
        peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo
        per il codice CER 160106.
      13. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva smontaggio/cernita (per separazione di componenti
        recuperabili) di rifiuti : l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al
        relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto
        salvo quanto persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in
        uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da
        R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno
        essere avviate a smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero ) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
      14. Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
        e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;



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        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      15. In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e
        demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in
        “pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente
        private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti
        “pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di
        qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che
        aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice
        F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i
        “pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno
        espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e
        parti ad alta densità di metallo.
        Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti,
        all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito
        spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione:
        “carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di
        parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
        Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate,
        con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate
        e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi
        dell'appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.
      16. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14.
      17. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
        nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
      18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
      19. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014; entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dovranno essere
        presentate le garanzie aggiornate, sulla base dei quantitativi indicati nell’allegato 1.
      Gestione degli scarichi idrici
      20. In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di
        dilavamento dovrà rispettare le caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità
        della tabella 1 dell’Allegato C (colonna “scarico sul suolo”) alle N.T.A. del P.T.A. della
        Regione Veneto, con verifiche periodiche semestrali.
      21. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
        manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
        meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
        controllo.
      22. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con



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        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      23. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
        recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
        eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di trattamento
      24. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      Altro
      25. Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le
        modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico.
      26. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      27. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      28. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                           AVVERTE CHE

        In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
        obbligata:
        - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
        provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
        - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii.
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
        delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
        ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
        controllo;
        Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
        altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
        dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
        idrogeologica, conformità degli impianti.

                           INFORMA CHE



copia informatica per consultazione
        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
        entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
        giorni.
        Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
        informaticamente agli atti della Provincia.
        Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Val
        Liona, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’ULLS n.8
        Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e all’Ufficio Territoriale di Vicenza
        dell’ACI – Automobile Club d’Italia.


     Vicenza, 31/07/2019



                                   Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                     con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1155 DEL 31/07/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
     AUTODEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13],
     SMONTAGGIO [R12] E RECUPERO [R3] [R4] DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
     NON               PERICOLOSI.
     DITTA: AUTODEMOLIZIONI   CEOLATO   GIULIO  (P.IVA  00764670246)
     STABILIMENTO: VIA SPIAZZO N.48, IN COMUNE DI VAL LIONA (VI)




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 31/07/2019.


     Vicenza, 31/07/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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     ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA AUTODEMOLIZIONI CEOLATO GIULIO - VIA SPIAZZO N.48 - COMUNE DI VAL LIONA


                                                  Ingresso                            Quantità max. stoccabile (kg)
      C.E.R.               Descrizione Rifiuto                                   NOTE
                                                   Uscita                              Unità       Peso (Kg)
           Scarti di olio minerale, per motori, ingranaggi e lubrificanti, non
     13 02 05*
           clorurati
                                                                     \\\             ///         440

     13 07 03*  Altri carburanti                                                   \\\             ///         200
                                                   Uscita
     13 08 02*  Altre emuslsioni                                       Disoleazione acque di dilavamento          ///        1.500
           Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
     15 02 02*  altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze                         \\\             ///         100
           pericolose
     16 01 03  Pneumatici fuori uso                            Ingresso/Uscita             \\\             ///        1.400

     16 01 04*  Veicoli fuori uso                               Ingresso    Veicoli da trattare                12 auto       12.000
           Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
     16 01 06                                        Ingresso/Uscita  Autoveicoli soggetti a recupero          70 auto       49.000
           (trattati con messa in sicurezza)
     16 01 07*  Filtri dell’olio                                                   \\\             ///         105

     16 01 08*  Componenti contenenti mercurio                                            \\\             ///         5
                                                   Uscita
     16 01 09*  Componenti contenenti PCB                                              \\\             ///         5

     16 01 11*  Pastiglie per freni, contenenti amianto                                       \\\             ///         15

     16 01 12  Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11*      Ingresso/Uscita             \\\             ///         120

     16 01 13*  Liquidi per freni                                                  \\\             ///         30
                                                   Uscita
     16 01 14*  Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose                       Liquidi antigelo e lavavetri            ///        1.000

     16 01 16  Serbatoi per gas liquido                                               \\\             ///         300

     16 01 17  Metalli ferrosi                                                   \\\             ///        6.000

     16 01 18  Metalli non ferrosi                                      Alluminio, rame e otttone              ///         600
                                                 Ingresso/Uscita

     16 01 19  Plastica                                           Componenti in plastica pressati           ///        2.000


     16 01 20  Vetro                                             Vetri e parabrezza                 ///        2.000
                                                          Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
     16 01 22  Componenti non specificati altrimenti                    Ingresso/Uscita
                                                          non pericolosità del rifiuto            ///        16.000

     16 06 01*  Batterie al piombo                               Uscita                \\\             ///         600
           Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
     16 08 01
           iridio o platino (tranne 16 08 07*)
                                                 Ingresso/Uscita             \\\             ///         50

     16 10 02  Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle di cui alla voce 161001     Uscita    Liquidi tergivetro                 ///         30

     19 12 07  Legno perso di quello di cui alla voce 91206                 Uscita    Provenienti dai furgoni               ///         500
                                                                                 TOTALE RIFIUTI     94.000
                                                                        TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI      78.000
                                                                           TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI      16.000




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