determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1063 DEL 27/11/2017
                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.    214      D.LGS.     152/2006.
     DITTA DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.I.: 02171830249) – STABILIMENTO DI VIA
     MASO N. 43 IN COMUNE DI ZUGLIANO (VI).

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta Dalla Riva Antonio S.r.l. (p.i.: 02171830249) per lo stabilimento di via Maso n. 43 in
     Comune di Zugliano (VI), risulta iscritta al n. 335 del Registro Provinciale delle imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
     211/AcquaSuoloRifiuti/2016 del 14/12/2016, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13, R5)
     dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 17/12/2017
     compreso;
     2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 78125 del 16/11/2017, la ditta ha chiesto una proroga della
     validità dell’iscrizione in procedura semplificata in attesa di espletare l’iter amministrativo per il
     passaggio in regime ordinario e relativa pratica di V.I.A.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 (R13, R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del
     D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
     quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga
     dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
     procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;


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     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
     gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
     3/2000”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
     di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
     (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
     D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
     riserva di rifiuti inerti“;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
     il Bilancio di Previsione 2016;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio
     dell'anno 2017;
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                     DETERMINA
     1) di prorogare alla ditta Ditta Dalla Riva Antonio S.r.l. (p.i.: 02171830249), per lo stabilimento di
     via Maso n. 43 in Comune di Zugliano (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti
     tipologie, attività ed operazioni:
        Tipologia                       7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
                                   ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
                                   amianto
        Codice C.E.R.                     170904
        Attività di recupero                  R13 – R5 (7.1.3 a): messa in riserva di rifiuti inerti   per la produzione di materie prime
        (D.M. 05/02/98)                    secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
     1)
                                   macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della
                                   frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura
                                   lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a
                                   quanto previsto in allegato 3 al presente decreto ;
        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  5˙250 t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      59˙999 t/anno
        tonnellate/anno)




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     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva
       istantanea funzionale all’attività di recupero è pari a 5250 tonnellate.
       b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
       dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 40 tonnellate.
       c) Il presente provvedimento ha validità fino al 17/06/2018 compreso.
       d) La Ditta è tenuta a presentare la documentazione relativa al passaggio in regime
       ordinario e relativa procedura di V.I.A. entro 60 giorni dal ricevimento della presente; non
       saranno concesse ulteriori proroghe.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                           INFORMA CHE
     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
     DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore
     Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo
     delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la
     copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
     elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
     dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
     consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere


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     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
     provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
     sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
     comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
     possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
     legge vigente ai fini dell’attività.
     10) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 211/AcquaSuoloRifiuti/2016 del
     14/12/2016.
     11) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.

     Vicenza, 27/11/2017

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



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     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1063 DEL 27/11/2017


     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.    214      D.LGS.     152/2006.
     DITTA DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.I.: 02171830249) – STABILIMENTO DI VIA
     MASO N. 43 IN COMUNE DI ZUGLIANO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 27/11/2017.


     Vicenza, 27/11/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (BERTACCHE CRISTINA)
                                           con firma digitale




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