determina

                PROVINCIA DI VICENZA
               Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




            DETERMINAZIONE N° 759 DEL 22/08/2017


                  Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO S.R.L. (P.I.: 01331410249) –
STABILIMENTO DI VIA VITTORIO VENETO N. 169 IN COMUNE DI GRISIGNANO DI
ZOCCO (VI).


                         IL DIRIGENTE

  Premesso che:
  1) la Ditta Trevisan Roberto e Giancarlo S.r.l. (p.i.: 01331410249) per lo stabilimento di via Vittorio
Veneto n. 169 in Comune di Grisignano di Zocco (VI), risulta iscritta al n. 13/2011 del Registro Provinciale
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
121/Suolo Rifiuti/11 prot. n. 59595 del 26/08/2011, per la tipologia di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.6 (R13-
R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 28/08/2016 compreso;
  2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 86918 del 23/12/2015, la ditta ha
presentato la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dichiarando che non è
variata in alcun modo l'attività di cui al vigente provvedimento di iscrizione al registro provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
  3) con nota prot. n. 39122 del 08/06/2016 lo scrivente Servizio ha comunicato la sospensione del
procedimento per il rilascio dell’A.U.A. in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica di V.I.A.
(Valutazione di Impatto Ambientale) come previsto dall’art. 13 della L.R. del Veneto n. 4/2016.
  4) con nota acquisita agli atti con prot. n. 50296 del 25/07/2016 la ditta ha richiesto una proroga della
scadenza dell’iscrizione e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
  5) con nota prot. n. 53524 del 05/08/2016 la Provincia ha concesso una proroga dell’iscrizione fino al
28/02/2017,
  6) con nota prot. n. 76386 del 14/11/2016 la Provincia ha sollecitato la ditta a presentare la
documentazione per l’espletamento delle procedure di verifica di V.I.A.,
  7) con nota acquisita agli atti con prot. n. 13085 del 21/02/2017 la ditta ha richiesto una ulteriore proroga
fino al 29/08/2017 per l’espletamento delle procedure di verifica di V.I.A.,
  8) con nota prot. n. 14019 del 24/02/2017 la Provincia ha concesso una proroga dell’iscrizione fino al
28/08/2017,
  9) con nota acquisita agli atti con prot. n. 52396 del 20/07/2017 la ditta ha richiesto una ulteriore proroga
fino al 28/11/2017 per l’espletamento delle procedure di verifica di V.I.A.,
  10) con nota acquisita agli atti con prot. n. 56469 del 08/08/2017 la ditta ha inviato le integrazioni
richieste per le procedure di verifica di V.I.A.,
  Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.6 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub
allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla
normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per una proroga dell’iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
 Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
  Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 29/08/2018, per
gli stoccaggi a servizio dell'impianto.
  Visti:
  D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
  D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
  D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
  D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
  L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
 L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
  Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
  Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione
dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;
  Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
  Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
  Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di
recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216
D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).–
indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti“;
  Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
  Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

                        DETERMINA
1) di prorogare alla ditta Ditta Trevisan Roberto e Giancarlo S.r.l. (p.i.: 01331410249), per lo stabilimento di
via Vittorio Veneto n. 169 in Comune di Grisignano di Zocco (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle
Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti
tipologie, attività ed operazioni:
   Tipologia             7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1 traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e
                    frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
   Codice C.E.R.             101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
   Attività di recupero         R13 - R5
   (D.M. 05/02/98)
                      7.1.3 a) messa   in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia,
1)                     mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
                      granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni
                      inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto
                      previsto in allegato 3 al presente decreto
   Q.tà max di messa in riserva     1˙500 t
   istantanea (espressa in tonnellate)
   Q.tà max trattata all’impianto    49˙999 t/anno
   (espressa in tonnellate/anno)


   Tipologia               7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.             170302 200301
   Attività di recupero         R13 - R5
   (D.M. 05/02/98)
                      7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva
2)                     (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte
                      vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto
   Q.tà max di messa in riserva     60 t
   istantanea (espressa in tonnellate)
   Q.tà max trattata all’impianto    4˙000 t/anno
   (espressa in tonnellate/anno)

con le seguenti prescrizioni:
  a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva istantanea
  funzionale all’attività di recupero è pari a 1560 tonnellate.
  b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell'art.
  183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 10 tonnellate.
  e) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’A.U.A. e comunque non oltre il 31/12/2017
  compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
                                 INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
Provincia, per via telematica, tramite pec e con firma digitale, il file di di rinnovo delle polizze ai fini
della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione ; la copia del rinnovo della polizza
RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che,
come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del
29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune
ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.


Vicenza, 22/08/2017

                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale

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Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri