determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 891 DEL 02/10/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: DITTA CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN CLAUDIO E ANDREA (P.I.:
     03384250241) – STABILIMENTO DI VIA CÀ BERTA N. 11 IN COMUNE DI IN COMUNE
     DI SOSSANO (VI). PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
     IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta Corradin S.n.c. di Corradin Claudio e Andrea (p.i.: 03384250241) per lo stabilimento di
     via Cà Berta n. 11 in Comune di in Comune di Sossano (VI), risulta iscritta al n. 8/2008 del
     Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
     semplificata, con provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770, per
     la tipologia di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e
     s.m.i., con validità fino al 18/10/2017 compreso;
     2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 39549 e n. 39553 del 01/06/2017, la ditta ha presentato la
     domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e “Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” al fine di ottenere il
     rinnovo dell’iscrizione;
     3) con nota acquisita agli atti con prot. n. 50802 del 13/07/2017 la ditta ha presentato l’integrazione
     al deposito cauzionale ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014;
     4) con nota acquisita agli atti con prot. n. 29770 del 21/04/2017 la ditta ha presentato l’attestazione
     del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto ministeriale n.
     350 del 21/07/1998.
     Considerato che i tempi per l’emissione del provvedimento conclusivo A.U.A. saranno superiori
     alla data di validità del provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n.
     73770 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti
     in procedura semplificata,
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1
     del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
     quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga
     dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
     procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal



copia informatica per consultazione
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la garanzia finanziaria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

                          DETERMINA

     1) di prorogare alla ditta Ditta Corradin S.n.c. di Corradin Claudio e Andrea (p.i.: 03384250241),
     per lo stabilimento di via Cà Berta n. 11 in Comune di in Comune di Sossano (VI), l’iscrizione al
     Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in
     procedura semplificata di cui al provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012
     prot. n. 73770 fino al rilascio del provvedimento conclusivo AUA e comunque non oltre il
     18/10/2018 compreso.
     2) Restano valide tutte le prescrizioni contenute nel precedente provvedimento n. 125/Servizio
     Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770.
     3) Il presente provvedimento deve essere tenuto unito e, all’occorrenza, esibito assieme al
     provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770.
     4) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     5) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.




copia informatica per consultazione
                          INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti
     Europei in materia di “End of Waste” ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal
     D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
     della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle
     polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
     rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
     elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
     dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
     consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.




copia informatica per consultazione
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.

     Vicenza, 02/10/2017



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 891 DEL 02/10/2017


     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN
     CLAUDIO E ANDREA (P.I.: 03384250241) – STABILIMENTO DI VIA CÀ BERTA N. 11 IN
     COMUNE DI IN COMUNE DI SOSSANO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 03/10/2017.


     Vicenza, 03/10/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione