determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 562 DEL 30/06/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; DITTA CO.MA.C. S.R.L. (P.I.: 02150110241) –
STABILIMENTO DI VIA NARDI, SNC IN COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta Co.Ma.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241) per lo stabilimento di via Nardi, snc in Comune di Romano
d’Ezzelino (VI), risulta iscritta al n. 19/2011 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di
recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 153 / Servizio Suolo Rifiuti / 11 del
02/11/2011 prot. n. 75606, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 25/07/2016 compreso;
2) con nota trasmessa dal SUAP (acquisita agli atti con prot. n. 84136 e n. 84145 del 14/12/2015), la Ditta ha
presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale al fine di ottenere il rilascio dei seguenti titoli
abilitativi:
adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per rinnovo dell'autorizzazione n. 103 del
18/04/2005 prot. n. 23196 rilasciata da Provincia di Vicenza;
comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui
all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per rinnovo del provvedimento n. 153 del 02/11/2011 prot. n. 75606
rilasciato da Provincia di Vicenza;
3) con nota prot. n. 38985 del 07/06/2016 la Provincia ha comunicato la richiesta di presentazione della
domanda di verifica o di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) come previsto dalla Legge Regionale del
Veneto n. 4/2016 e la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento di A.U.A.;
4) con nota acquisita agli atti con prot. 43505 del 24/06/2016 la Ditta ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione al
Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, fino
all’espletamento delle procedure di V.I.A. e al rilascio del provvedimento di A.U.A.;
5) con nota prot. 47082 del 11/07/2016 la Provincia ha prorogato l’iscrizione al Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato fino al 31/01/2017;
6) con nota acquisita agli atti con prot. 3574 del 18/01/2017 la Ditta ha richiesto una proroga fino 28/01/2017
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime
semplificato, in attesa del completamento delle procedure di V.I.A. già attivate;
7) con nota prot. 6178 del 27/01/2017 la Provincia ha prorogato l’iscrizione al Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato fino al 25/07/2017;
copia informatica per consultazione
8) con nota prot. 5323 del 25/01/2017 il Servizio V.I.A. della Provincia, a seguito richiesta integrazioni alla
documentazione presentata dalla ditta, ha concesso una proroga dei termini di presentazione della
documentazione integrativa fino al 07/08/2017;
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto
dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 24/11/2017, acquisita
agli atti con prot. n. 25476 del 03/04/2008.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione dei
rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di
recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216
D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).–
indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti“;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
2017;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
DETERMINA
1) di prorogare alla Ditta Co.Ma.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241) per lo stabilimento di via Nardi, snc in
Comune di Romano d’Ezzelino (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività
di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
copia informatica per consultazione
Tipologia 7.1
D.M. 05/02/98 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
allegato 1, suball. 1 ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi di amianto
Codice C.E.R. 170101 170107 170904
Attività di recupero 7.1.3.a
(D.M. 05/02/98)
7.1.3.c
Q.tà max di messa in riserva 160 t (operazioni: R13 - R5)
istantanea (espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto 2990 t/anno (operazioni: R13 - R5)
(espressa in tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la
messa in riserva istantanea funzionale all’attività di recupero è pari a 160 tonnellate.
b) Il presente provvedimento ha validità fino al 31/12/2017 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3
copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica
certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o
la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
copia informatica per consultazione
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta,
al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
N° 391).
Vicenza, 30/06/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 562 DEL 30/06/2017
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA . D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; DITTA CO.MA.C. S.R.L. (P.I.: 02150110241) –
STABILIMENTO DI VIA NARDI, SNC IN COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 06/07/2017.
Vicenza, 06/07/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
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