determina

                PROVINCIA DI VICENZA
               Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




             DETERMINAZIONE N° 499 DEL 29/05/2018

                  Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: CORREZIONE PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA GOBBO STEFANO & C. S.R.L. (P.I.: 03114330248) – STABILIMENTO DI VIA
STRADA STATALE UNDICI SIGNOLO N. 24/26 IN COMUNE DI MONTEBELLO
VICENTINO (VI)

                          IL DIRIGENTE

Premesso che:
1) la Ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. (p.i.: 03114330248) per lo stabilimento di via Strada Statale Undici
Signolo n. 24/26 in Comune di Montebello Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 25 del Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
3/AcquaSuoloRifiuti/2017 prot. n. 907 del 05/01/2017, per la tipologia di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2
(R13), 6.1 (R13-R3), 6.2 (R13-R3), 9.1 (R13-R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
con validità fino al 09/06/2018 compreso;
2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 12886 e 12888 in data 26/02/2018, la ditta ha
presentato la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), comunicando alcune
variazioni nell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
3) la Provincia, con nota prot. 28661 del 02/05/2018, ha comunicato la necessità di presentare domanda di
verifica o di VIA alla Provincia;
4) la Provincia, con determinazione n. 375/2018 prot. 29845 del 07/05/2018, ha prorogato l’iscrizione fino al
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e comunque non oltre il 31/12/2018 compreso;
Considerato che nella predetta determinazione n. 375/2018, per mero errore materiale, vi sono delle
imprecisioni riguardanti principalmente i quantitativi di rifiuti gestiti dalla ditta;
Ritenuto di dovere apportare le opportune correzioni al succitato provvedimento;
Ritenuto di non interrompere l’attività della Ditta in attesa dell’espletamento delle procedure di VIA e del
rilascio dell’AUA;
Considerato che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1
(R13, R3), 6.2 (R13, R3) e 9.1 (R13, R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di
comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e
pertanto sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal decreto
ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 19/08/2020.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi
registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli

                             pag.1di4
31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216
del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non
pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
                                 DETERMINA
1) di prorogare alla Ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. (p.i.: 03114330248), per lo stabilimento di via Strada
Statale Undici Signolo n. 24/26 in Comune di Montebello Vicentino (VI), l’iscrizione n. 25 al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per
le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
  Tipologia                1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
  D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
  Codice C.E.R.              150101 150105 150106 200101
  Attività di recupero           Messa in riserva (R13)
1) (D.M. 05/02/98)
  Q.tà max di messa in riserva      10 t
  istantanea (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto     90 t/anno
  (espressa in tonnellate/anno)


  Tipologia di rifiuti          3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
  D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
  Codici C.E.R.              100299 120101 120102 120199
  Attività di recupero          Messa in riserva (R13)
  (D.M. 05/02/98)
2) Q.tà max di messa in riserva
                      1,5 t
  istantanea (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto     5 t/anno
  (espressa in tonnellate/anno)
  Note                  Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13
                      e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


  Tipologia di rifiuti          3.2 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
  D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
  Codici C.E.R.              100899 120103 120104 120199 150104
  Attività di recupero          Messa in riserva (R13)
  (D.M. 05/02/98)
3) Q.tà max di messa in riserva
                      1,5 t
  istantanea (espressa in tonnellate)
  Q.tà max trattata all’impianto     5 t/anno
  (espressa in tonnellate/anno)
  Note                  Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13
                      e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)




                                     pag.2di4
   Tipologia               6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1  contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
   Codice C.E.R.             020104 150102 170203 191204 200139
   Attività di recupero         R13: Messa in riserva
   (D.M. 05/02/98)
                      R13-R3 (6.1.3): messa     in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle
                      materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per
4)
                      l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di
                      prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]
   Q.tà max di messa in riserva     136 t – R13
   istantanea (espressa in tonnellate)
                      16 t - R13-R3 (6.1.3)
   Q.tà max trattata all’impianto    350 t/anno – R13
   (espressa in tonnellate/anno)
                      1239 t/anno - R13-R3 (6.1.3)

   Tipologia               6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.             070213 120105 160119 160216 160306 170203
   Attività di recupero         R13: Messa in riserva
   (D.M. 05/02/98)
                      R13-R3 (6.2.3): messa     in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle
                      materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per
5)                     l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di
                      prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate .
   Q.tà max di messa in riserva     44,6 t - R13
   istantanea (espressa in tonnellate)
                      205,4 t - R13-R3 (6.2.3)
   Q.tà max trattata all’impianto    610 t/anno - R13
   (espressa in tonnellate/anno)
                      3640 t/anno - R13-R3 (6.2.3)

   Tipologia               9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.             150103
   Attività di recupero         R13-R3 (9.1.3.a): messa in riserva di rifiuti di legno   con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento
   (D.M. 05/02/98)            volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero : a) recupero nell'industria della
6)
                      falegnameria e carpenteria .
   Q.tà max di messa in riserva     10 t
   istantanea (espressa in tonnellate)
   Q.tà max trattata all’impianto    60 t/anno
   (espressa in tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
  a) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 425
  tonnellate.
  b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell'art. 183
  lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 31,5 tonnellate.
  c) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e
  comunque non oltre il 31/12/2018 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
on line.
                                INFORMA CHE
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del
29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per
via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale


                                     pag.3di4
del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista,
può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di
carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle
garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98. In
caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare
l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione nonché con
i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei
mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come
“rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica,
riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per
impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a
recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti
distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed
altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 375/2018 prot. 29845 del
07/05/2018.
La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune, al
Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda ULSS 8 Berica.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Vicenza, 29/05/2018

                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




                           pag.4di4