determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 638 DEL 18/07/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO PER LA MESSA
IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER 170302
“MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301”
IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 03 TRATTA 2B PROGRESSIVO PK 33+600 IN
COMUNE DI MASON VICENTINO UBICATO LUNGO IL CANTIERE DELLA
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA E APPROVATO CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto
di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi codice CER 170302 “Miscele
bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” lungo il cantiere della superstrada
Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del
Grappa;
Dato atto che tale progetto sarà realizzato per stralci e quindi saranno rilasciate più autorizzazioni
all’esercizio in base allo stato di avanzamento dei lavori della costruenda Superstrada Pedemontana
Veneta;
Rilevato che con nota pervenuta in data 25/05/2017 e assunta al protocollo provinciale al n. 38018
del 26/05/2017 la società SIS ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il sito di
messa in riserva (R13) identificato nella tabella inserita nel parere della CTPA n. 02/0217 allegato
alla citata determina dirigenziale con il codice R13 – 03 tratta 2B progressivo pk 33+600;
Tenuto conto che nella medesima richiesta sono stati presentati il verbale di constatazione e
collaudato della citata messa in riserva effettuato in data 25/05/2017 realizzato in conformità al
progetto approvato, e la comunicazione di avvio dell’impianto in data 30/05/2017 corredati dalle
garanzie finanziarie generali previste dalla D.G.R.V. n° 2721 del 29/12/2014 relative all’intero
progetto approvato, e l’inpiduazione del tecnico responsabile della gestione dell’impianto;
Rilevato che nella medesima comunicazione sono stati presentati i documenti prescritti nel parere
della CTPA di approvazione progetto e in particolare: la mappatura dei pozzi piezometrici già
realizzati e ritenuti significativi per il monitoraggio della falda nei tratti interessati dagli interventi
progettuali complessivi, la verifica dell’ubicazione dei siti di messa in riserva esterna al raggio dei
200 metri rispetto ai punti di captazione o di derivazione acque destinate al consumo umano.
Tenuto conto della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del sito di messa in riserva codice R13-03 ubicato alla pk 33+600 in comune di Mason
Vicentino e della successiva richiesta di integrazioni del 21/06/2017, prot. n. 44968;
copia informatica per consultazione
Dato atto che in data 04/07/2017, prot. n. 48245, la ditta ha presentato la documentazione richiesta
in conformità con la prescrizione di cui al punto 1. lettera a) del parere CTPA n. 02/0217 che
prevedeva la presentazione, prima dell’avvio dell’attività, di una proposta di campionamenti tarata
su tratti di strada omogenei, con almeno un campione ogni 2 km, comprendente tutti i territori dei
Comuni coinvolti, con maggiore intensità nei tratti di scarifica di strade comunali al fine di attestare
la non pericolosità del rifiuto codice CER 17.03.02 “Miscele bituminose perse da quelle di cui
alla voce 17.03.01”;
Richiamati:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”.
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del
15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo
integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie;
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Vento n° 107 del 05.11.2009 di approvazione del
Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i.;
Visto l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima
degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158
del 24/11/2015;
AUTORIZZA
Il Consorzio Stabile SIS Scpa con sede legale Via Invorio, 24/A – Torino, all’esercizio
dell’impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali, non pericolosi, codice CER 170302
“Miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” identificato con il codice R13 - 03
Tratta 2B progressivo pk 33+600 in Comune di Mason Vicentino ubicato lungo il cantiere della
superstrada Pedemontana Veneta e approvato con Determina dirigenziale n. 280 del 03/04/2017
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 26 della L.R. 3/2000 e dell’art. 1 lettera g) del
D.Lgs. 36/2003 e loro s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’esercizio e ha
validità fino al 04/07/2020;.
FA OBBLIGO
Al Consorzio Stabile SIS Scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali.
1. Rispettare le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nell’area indicata,
come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo le
planimetrie di cantierizzazione presentate in allegato alla richiesta di approvazione progetto.
2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono
apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di
copia informatica per consultazione
eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività, ivi
compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.
3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste
dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia una relazione
sintetica, anche su supporto informatico, sull’attività effettuata nell’anno precedente, indicando i
quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall’azienda), distinti per singolo codice
C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate.
Vedi prescrizione commissione Via chiesta dai Comuni
5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale
variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione
dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
a. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
prevista.
b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso
dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
Gestione delle aree.
7. Mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare
possibili inquinamenti al terreno sottostante.
8. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti
di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
Gestione dei rifiuti.
9. I rifiuti di messa in riserva dovranno essere collocati in corrispondenza del sito identificato con
il codice R13 - 03 Tratta 2B progressivo pk 33+600 in Comune di Mason Vicentino.
10. Il codice CER attribuito al rifiuto derivante dalla fresatura delle aree oggetto di intervento è il
170302 miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
11. Caratterizzazione in ingresso
Non è prevista la caratterizzazione puntuale dei rifiuti in ingresso a seguito dell’ottemperanza a
quanto previsto dal parere CTPA allegato al decreto di approvazione progetto n. 280/2017
12. Caratterizzazione in uscita
test di cessione eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-
2 per i parametri dell’allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. con esclusione del parametro
Amianto;
L’idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità
all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 15
luglio
La caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica dovrà essere
eseguito come di seguito indicato:
• n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.
copia informatica per consultazione
Gestione degli scarichi idrici
13. Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 dovrà essere coperto con teli
impermeabili e posti su un telo a protezione del terreno sottostante.
Gestione delle emissioni in atmosfera.
14. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti
tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la
stagione estiva.
Gestione delle emissioni acustiche
15. Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta è in possesso di autorizzazioni
in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall’opera. Alla scadenza delle singole
autorizzazioni, qualora il cantiere sia ancora in esercizio, dovrà essere prodotta alla
Provincia e all’Arpav copia delle autorizzazioni comunali.
AVVERTE CHE
1. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
cui al presente provvedimento.
2. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo motivato almeno 180 giorni prima della scadenza
dello stesso.
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.
4. L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.
mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo.
6. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
copia informatica per consultazione
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del Consorzio Stabile SIS Scpa, al
Sindaco pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica, Bassano del
Grappa e al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.
Vicenza, 18/07/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 638 DEL 18/07/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO PER LA MESSA
IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER 170302
“MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301”
IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 03 TRATTA 2B PROGRESSIVO PK 33+600 IN
COMUNE DI MASON VICENTINO UBICATO LUNGO IL CANTIERE DELLA
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA E APPROVATO CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 18/07/2017.
Vicenza, 18/07/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione