determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 563 DEL 30/06/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: DITTA ESSE EMME PLAST (P.I. 03168860231) CON SEDE LEGALE E
OPERATIVA AD ASIGLIANO VENETO IN VIA DEL LAVORO 3. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA , SELEZIONE E
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• l'attività della Soc. Esse Emme Plast Srl era legittimata all'esercizio dell'impianto di messa
in riserva (R13), selezione/cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali, non pericolosi
(plastica), sito in via del Lavoro 3, in comune di Asigliano Veneto (VI) con provvedimento
provinciale n° 006/14 del 10.01.2014, prot. 1821 (recupero di rifiuti in regime
“semplificato”) e con provvedimento n° 241/Aria del 03.10.2008, prot. 71393 (emissioni in
atmosfera), ai sensi degli artt. 216 e 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• con Determinazione del Dirigente n. 01 del 30.01.2014 il progetto di ampliamento e
rmodifica dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Esse Emme
Plast S.r.l. è stato escluso - con prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario n°148 del 19/08/2014 è stato approvato il
progetto definitivo di ampliamento dell’impianto esistente di recupero rifiuti da effettuarsi
in Via del Lavoro 3 in Comune di Asigliano Veneto;
• con nota del 15.05.2016, acquisita con prot. 33072 del 15.05.2016, la Società ha comunicato
l'avvio dell'impianto a far data dal 19.05.2016;
• con comunicazione SUAP pratica n.02476100249 – 19052014 – 1125 - SUAP 4081 –
02476100249 – agli atti con prot.n. 40483 del 13.06.2016, la ditta ha comunicato l’avvio
dell’impianto a far data 01.03.2016;
• la Ditta, con note agli atti con prot.n.51231 del 28.07.2016 e n.70154 del 18.10.2016, ha
chiesto la proroga dei termini per la presentazione del collaudo funzionale dell’impianto,
proroghe concesse con note di risposta n. 55527 del 17.08.2016 e n. 74746 del 08.11.2016,
fino al 28.01.2017;
copia informatica per consultazione
• con nota, pervenuta tramite SUAP in data 30.01.2017, agli atti con prot.n.6449 del
30.01.2017, la ditta ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale dell’impianto con esito
favorevole.
Considerato che, con nota n. 10451 del 10.02.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
Preso atto che non sono pervenute osservazioni / indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto
delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
Richiamati:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
• l’All. ‘C’ al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente
all’operazione R12 ha specificato “che in mancanza di un altro codice R appropriato, può
comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,
l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”;
• le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
• il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
• le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
• gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
• il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio
dell'anno 2017;
DETERMINA
1. Di autorizzare la società Esse Emme Plast S.r.l. con sede legale e operativa a Asigliano
Veneto in Via del Lavoro 3 all’esercizio dell’impianto per la messa in riserva (R13), la
selezione ed il recupero di rifiuti non pericolosi. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006
copia informatica per consultazione
e ss.mm.ii, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque
reflue e alle emissioni in atmosfera ed ha validità fino al 30.06.2027.
2. Di obbligare la Società Esse Emme Plast S.r.l di procedere all’esercizio dell’impianto in
oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali.
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, riportato in
premessa.
b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
d) La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014;
e) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto (incluse le variazioni di lay out) e informare
tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che
dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività;
f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree.
g) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in
modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, le superfici dovranno essere
costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere,
occorsi durante l’attività;
h) I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla
messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione
dell’impianto;
k) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
i) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
- rifiuti in ingresso all’azienda;
- rifiuti prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti.
j) Nell’impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche
operazioni consentite, indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
l) I quantitativi di rifiuti trattabili e stoccabili all’impianto risultano essere così definite:
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- limite massimo rifiuti in stoccaggio: 491,5 Tonnellate di cui 34 Tonnellate di rifiuti di
metalli ferrosi e non ferrosi (punti 3.1 e 3.2 All.1, suball.1 al D.M. 5.2.98) e 29,5
Tonnellate di rifiuti prodotti dall'attività. ;
- limite massimo di rifiuti accettabili in impianto: 40 Tonnellate/giorno e 8.100
Tonnellate/anno;
- limite massimo rifiuti sottoposti a recupero R3 (recupero di rifiuti plastici): 36
Tonnellate/giorno e 7.920 Tonnellate/anno;
m) In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potra essere svolta la seguente attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti metallici (ferrosi e non ) non pericolosi.
- messa in riserva, selezione / cernita e recupero di rifiuti a base di plastica e componenti
RAEE (recupero Plastica)
- messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti a base di cellulosa
- messa in riserva, di rifiuti legnosi e vetro.
n) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
Gestione delle emissioni in atmosfera.
o) I limiti e le condizioni di emissione al camino da rispettare per le emissioni ed i relativi
parametri, sono indicati nella seguente tabella:
Camino Altezza1 Portata2 Parametro Limite
1/2 Vedi nota 3.200 Nm3/h Polveri totali 20 mg / Nm3
1
l'altezza definitiva dovrà essere realizzata ad almeno 1 metro oltre il colmo del tetto
2
- Ammesso con un range di variabilità di ±20%. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di
lavoro dovessero realizzarsi condizioni perse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista
comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione
dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.
p) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai
controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti
a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
q) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio
dell’impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti
per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento,
con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema in Allegato 2 al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
r) Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di
Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1..Tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad A.R.P.A.V.,che si esprime in merito. Il numero minimo di punti per la
misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella
norma UNI 10169 e ss.mm.ii.
s) La sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5
dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e
prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata
di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di
dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura. In caso
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di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa
secondo i criteri espressi con D.G.P. n °173 del 22.05.2012 e riportati nel sito:
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1.
t) La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi
di abbattimento, secondo un apposito piano di manutenzione. Ogni interruzione del normale
funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato
in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
u) Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà
essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza.
Gestione degli scarichi.
v) Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia recapitante nel collettore fognario delle
acque bianche, avente per destinazione finale il suolo, dovrà rispettare i limiti di cui alla
Tabella 4 – Allegato V – Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006.
w) La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge delle acque
meteoriche di dilavamento piazzali, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico
delle acque di dilavamento di cui al precedente punto v), indicando il metodo di
campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno una (1) analisi
all’anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo, e almeno per i seguenti
parametri: pH, conducibilità elettrica, COD, SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro,
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati. Il prelievo dei
campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito
verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere
effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche, ritenute dal tecnico
responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere
specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi
verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle
autorità competenti al controllo.
x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
y) La ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
controllo.
z) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia ed all’A.R.P.A.V. di
Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di
trattamento.
aa) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
copia informatica per consultazione
✔ a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
✔ ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali e autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
Il presente provvedimento non rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal
Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
(Deliberazione di Consiglio 37/2013).
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco del Comune di Asigliano Veneto, al
Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di
Treviso, all’ULSS n. 8 Berica di Vicenza.
Vicenza, 30/06/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 563 DEL 30/06/2017
OGGETTO: DITTA ESSE EMME PLAST (P.I. 03168860231) CON SEDE LEGALE E
OPERATIVA AD ASIGLIANO VENETO IN VIA DEL LAVORO 3. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA [R13], SELEZIONE [R12] E
RECUPERO [R3] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 06/07/2017.
Vicenza, 06/07/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione