determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 703 DEL 03/08/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: DITTA ESO RECYCLING S.R.L. (P.I. 02887100242) CON SEDE LEGALE E
     OPERATIVA AD SANDRIGO IN VIA L.GALVANI 26/2. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA , SELEZIONE      E
     RECUPERO – DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON.

                          IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      •  con provvedimento N° Registro Acqua Suolo Rifiuti 142/2015 del 19 Agosto 2015, la ditta
        Eso Recycling è stata autorizzata all’esercizio dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti
        pericolosi e non, localizzato in oggetto;
      •  con Decreto del Presidente n°61 del 21.06.2016, è stato espresso il parere favorevole di
        compatibilità ambientale, a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di
        cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 04/2016 ss.mm.ii con contestuale approvazione del
        progetto definitivo di ampliamento dell’impianto esistente di recupero rifiuti citato in
        oggetto;
      •  i lavori di ampliamento dell'impianto sono stati avviati in data 27.06.2016 e terminati in
        31.08.2016 e, con documentazione trasmessa dallo SUAP del Comune di Sandrigo, agli atti
        con prot. nn. 3363/2017 e 3364/2017 del 17.01.2017, è stato trasmesso il collaudo
        funzionale.
     Dato atto che:
      •  con nota n.10446/2017 del 10.02.2017 si è dato avvio al procedimento di rilascio
        dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, comunicando agli Enti in
        indirizzo che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento si sarebbe proceduto alla conclusione del
        procedimento e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio chiesta;
      •  non sono pervenute osservazioni alla documentazione trasmessa dalla ditta, da parte degli
        altri Enti interessati;
      •  la società, con nota agli atti con prot.n.27123 del 11.04.2017, ha richiesto, quali modifiche
        non sostanziali, l’inserimento del codice CER 19 09 05 (resine a scambio ionico saturate o
        esaurite) e il trattamento dei pannelli fotovoltaici (cod. Cer 16 02 14 - apparecchiature fuori
        uso, perse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13);




copia informatica per consultazione
      •   che la suddetta documentazione è stata successiva integrata con note agli atti con prot.n.
         41906 del 09.06.2017 e n. 50773 del 12.07.2017;
      • che le modifiche richieste non comportano alcun aumento della capacità di recupero.
     Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio ai
        sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto
        delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
     Richiamati:
      • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
      •   l’All. ‘C’ al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente
         all’operazione R12 ha specificato “che in mancanza di un altro codice R appropriato, può
         comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
         come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,
         l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
         raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”;
      •   le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
         approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
         27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
         approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
      •   la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato
         approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
      •   la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
         materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006
         e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
      •   il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
      •   le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
          integrazioni;
      •   gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
        approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio
        dell'anno 2017;

                          DETERMINA
      1. Di autorizzare la società Eso Recycling S.r.l. con sede legale e operativa a Sandrigo in Via
        Galvani 26/2 all’esercizio dell’impianto per la messa in riserva (R13), la selezione ed il
        recupero - di rifiuti pericolosi e non. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
        il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue e alle
        emissioni in atmosfera ed ha validità fino al 01.08.2027.
      2. Di obbligare la Società Esorecycling S.r.l di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto




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        nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:


     Aspetti generali.
       a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, riportato in
        premessa.
       b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
       c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
       d) La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014;
       e) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto (incluse le variazioni di lay out) e informare
        tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che
        dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività;
       f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
     Gestione delle aree.
       g) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in
        modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, le superfici dovranno essere
        costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere,
        occorsi durante l’attività;
       h) I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla
        messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione
        dell’impianto;
       i) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
        movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
       j) Predisporre, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura
        gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri
        valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o
        intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
       k) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
        - rifiuti in ingresso all’azienda;
        - rifiuti prodotti dall’azienda.




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     Gestione dei rifiuti.
       l) Nell’impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche
         operazioni consentite, indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte
         integrante e sostanziale dello stesso;
       m) I quantitativi di rifiuti trattabili e stoccabili all’impianto risultano essere così definite:
         - limite massimo rifiuti in stoccaggio: 2000 Tonnellate di cui 350 Tonnellate di rifiuti
         pericolosi;
         - limite massimo di rifiuti accettabili in impianto: 160 Tonnellate/giorno e 44.000
         Tonnellate/anno;
         - limite massimo rifiuti sottoposti a recupero; 140 Tonnellate/giorno e 39.000
         Tonnellate/anno di cui 15.000 RAEE (su 250 giorni) e 24.000 di plastica (su 300 giorni);
       n) In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potra essere svolta la seguente attività di gestione rifiuti:
         - messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti a base di plastica,
         - messa in riserva, selezione / cernita e recupero di componenti RAEE;
         - messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti riportati nell’allegato 1
         - messa in riserva, di rifiuti riportati nell’allegato 1
       o) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
       Gestione delle emissioni in atmosfera.
       p) I limiti e le condizioni di emissione al camino da rispettare per le emissioni ed i relativi
         parametri, sono indicati nella seguente tabella:
     Camino     Altezza     Portata      Parametro            Limite di concentrazione          Limite di carico
                    6000 Nm3/      Polveri totali               10 mg / Nm3              100 g / ora
      1      10,5 m.
                      ora         CFC        D.Lgs. 152/06 – Parte V: Tab. D - All. I - Parte II    25 g / ora
                    9000 Nm3/      Polveri totali               10 mg / Nm3              100 g / ora
      2      10,5 m.
                      ora         CFC        D.Lgs. 152/06 – Parte V: Tab. D - All. I - Parte II    25 g / ora
                    21000 Nm / 3

      3       4m               Polveri totali               10 mg / Nm3              100 g / ora
                      ora
                    34000 Nm3/
      4       9m               Polveri totali               10 mg / Nm3              100 g / ora
                      ora
          1
            l'altezza definitiva dovrà essere realizzata ad almeno 1 metro oltre il colmo del tetto
          2
           - Ammesso con un range di variabilità di ±20%. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di
          lavoro dovessero realizzarsi condizioni perse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista
          comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione
          dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.

       q) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai
         controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti
         a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
         registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
       r) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio
         dell’impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti
         per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento,
         con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema in Allegato 2 al
         presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
       s) Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di




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         Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, riportate nel sito specifico
         www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
         atmosfera-controlli-analitici-1/. Tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
         contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
         comunicazione ad A.R.P.A.V.,che si esprime in merito. Il numero minimo di punti per la
         misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella
         norma UNI 10169 e ss.mm.ii.
       t) La sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5
         dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e
         prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata
         di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di
         dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura. In caso
         di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa
         secondo i criteri espressi con D.G.P. n °173 del 22.05.2012 e riportati nel sito:
         www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
         atmosfera-controlli-analitici-1.
       u) La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi
         di abbattimento, secondo un apposito piano di manutenzione. Ogni interruzione del normale
         funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
         straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione
         dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato
         in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
       v) Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà
         essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza.
       Gestione degli scarichi.
       w) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura..
       x) La ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
        manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
        meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
        controllo.
       y) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel
        corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia ed all’A.R.P.A.V. di
        Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di
        trattamento.
       z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
         periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                         AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
       ✔ a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
        provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.




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       ✔ ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali e autorizzazioni alle
     emissioni in atmosfera;
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Il presente provvedimento rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal
     Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
     (Deliberazione di Consiglio 37/2013).
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco del Comune di Sandrigo, al
     Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di
     Treviso, all’ULSS n. 8 Berica di Vicenza e alla società Acque Vicentine S.p.A. di Vicenza.
     Vicenza, 03/08/2017

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale




     --- Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 703 DEL 03/08/2017


     OGGETTO: DITTA ESO RECYCLING S.R.L. (P.I. 02887100242) CON SEDE LEGALE E
     OPERATIVA AD SANDRIGO IN VIA L.GALVANI 26/2. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA [R13], SELEZIONE [R12] E
     RECUPERO [R3] – [R4] DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/08/2017.


     Vicenza, 04/08/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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