determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 448 DEL 31/05/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: CARROZZERIA LESSIO SRL – P.IVA 01779130242 CON SEDE LEGALE E
OPERATIVA A ROMANO D’EZZELINO – VIA BASSANESE, 126. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE
(CAMION DEMOLIZIONE) CON MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI
RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società Carrozzeria Lessio Srl - con sede legale e operativa in Via Bassanese 126
nel Comune di Romano D’Ezzelino - è autorizzata all’esercizio provvisorio di un impianto di
demolizione veicoli a motore (camion demolizione) fuori uso con il provvedimento n° 230/2015 del
10.11.2015, è stato approvato il progetto di realizzazione dell'impianto di demolizione veicoli a
motore;
Considerando che
I. i lavori di ampliamento dell'impianto sono stati avviati in data 04.08.2014 e terminati in
07.09.2016;
II. con documentazione trasmessa a mano in data 15.02.2017 e registrata al protocollo
provinciale al n.11892 del 16.02.2017 è stato trasmesso il collaudo funzionale con esito
positivo, firmato in data 15.02.2017 a cura dell’Ing. Ruggero Rigoni;
III. la nota di avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
in questione n. 16477 del 06.03.2017 con cui si sono chieste ogni eventuale osservazione o
indicazione utile al procedimento in corso;
Preso atto che non sono pervenute osservazioni / indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio;
Considerati:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
• le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
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27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione;
Visti:
• il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
• le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
• gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
• il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio
dell'anno 2017;
DETERMINA
1. Di autorizzare la Società Carrozzeria Lessio Srl all’esercizio dell’impianto di demolizione
veicoli a motore (camion demolizione), sito in Via Bassanese 126 nel Comune di Romano
D’Ezzelino. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, il presente provvedimento
costituisce altresi allo scarico di acque reflue ed ha validità fino al 28.05.2027.
2. Di obbligare la Società Carrozzeria Lessio Srl di procedere all’esercizio dell’impianto in
oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
a. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
collaudo funzionale.
b. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
c. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
d. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
e. La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
f. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica
sull’attività effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti
all’impianto, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
copia informatica per consultazione
g. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
• conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile
fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi
acqua piovana;
• eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
• procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
delle aree interessate da dette attività;
• avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
h. La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
i. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
k. I settori destinati a conferimento dei veicoli a motore fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
j. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
l. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R. 16 01 04 – 16 01 06 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate
nell’allegato 1.
m. Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
• quantitativo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione
identificati con C.E.R. 16.01.04* o 16 01 06: 2 veicoli a motore (camion).
• quantitativo massimo di rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è
pari a 60,8 Tonnellate di cui:
• 16 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (camion messi in sicurezza / bonificati) –
identificati con C.E.R. 16.01.06);
• 39,5 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
• 5,3 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e
relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.
n. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di veicoli a motore
(camion) ricevibili dall’impianto, sia pericolosi che non pericolosi, viene stabilita pari a 16
Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale calcolo il peso standard di 8 tonnellata/veicolo
per n. 2 veicoli in ingresso, con una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari
a 120 Tonnellate/anno, corrispondenti al trattamento di 15 veicoli a motore.
o. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
copia informatica per consultazione
• Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio
alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
• Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice
del capitolo 16.01.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita
dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da
R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno
essere avviate a smaltimento;
• Attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3/R4) di componenti
riutilizzabili.
p. Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
• all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
• alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di
riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame,
alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali
non vengano separati nel processo di frantumazione”;
• centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali – video;
• qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
q. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
r. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
del D.Lgs n. 152/2006;
s. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
t. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014.
Gestione degli scarichi idrici
u. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali nella Roggia Cornara, dovrà
rispettare i limiti di cui Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n° 107 del 05.11.2009 e successive modifiche e integrazioni.
v. La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge delle acque
meteoriche di dilavamento piazzali, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico
delle acque di dilavamento di cui al precedente punto s), indicando il metodo di
campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno una (1) analisi
all’anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo, e almeno per i seguenti
parametri: pH, conducibilità elettrica, COD, SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel,
Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati. Il prelievo dei campioni dovrà
essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di
prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle
copia informatica per consultazione
condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche, ritenute dal tecnico responsabile più
gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate
nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno
essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
w. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
x. la ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
controllo.
y. La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
e al Consorzio di Bonifica Brenta eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo
scarico e all’impianto di trattamento.
z. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
✔ a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
✔ ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Romano
D’Ezzelino, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dirigente della
copia informatica per consultazione
Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso,
al Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella, e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’Aci –
Automobile Club d’Italia.
Vicenza, 31/05/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 448 DEL 31/05/2017
OGGETTO: CARROZZERIA LESSIO SRL – P.IVA 01779130242 CON SEDE LEGALE E
OPERATIVA A ROMANO D’EZZELINO – VIA BASSANESE, 126. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE
(CAMION DEMOLIZIONE) CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E
RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 31/05/2017.
Vicenza, 31/05/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Allegato 1
CODIFICA TIPOLOGIA DI RIFIUTO ORIGINE Q.TÀ: (kg) Q.TÀ: (n.)
13 01 03* Olio circuito idraulico Prodotto 180
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
13 02 05* Prodotto 500
lubrificazione, non clorurati
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
13 02 06* Prodotto 180
lubrificazione
13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Prodotto 180
13 08 02* Colaticci e percolati Prodotto 1.000
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non
15 02 02* specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, Prodotto 80
contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
15 02 03 Prodotto 400
persi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (filtri aria)
16 01 03 Pneumatici fuori uso Prodotto 5.000
16 01 04* Veicoli fuori uso - R13 / R12 / R3 / R41 Ingresso Max 16.000 Max 2
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti
16 01 06 Ingresso / Prodotto Max 32.000 Max 2 + 2
pericolose - R13 / R12 / R3 / R4
16 01 07* Filtri dell’olio (previa scolatura) Prodotto 100
16 01 08* Componenti contenenti mercurio Prodotto 20
16 01 09* Condensatori contenenti PCB Prodotto 20
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto Prodotto 20
Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce
16.01.12 Prodotto 500
16.01.11*
16.01.13* Liquidi per freni Prodotto 200
16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Prodotto 200
16.01.17 Metalli ferrosi Prodotto 10.000
16.01.18 Metalli non ferrosi (Alluminio) Prodotto 5.000
16.01.19 Plastica Prodotto 850
16.01.20 Vetri e parabrezza Prodotto 1.700
Componenti pericolosi persi da quelli di cui alle voci da
16.01.21* Prodotto 20
16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori,
16.01.22 Prodotto 15.000
etc. etc.)
16.05.05 Fluidi sistemi di condizionamento Prodotto 20
16.06.01* Batterie al piombo Prodotto 2.000
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio,
16.08.01 Prodotto 1.000
palladio,iridio, platino (tranne 16 08 07)
16.08.07* Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose Prodotto 500
16.10.01* Liquidi lavavetri Prodotto 100
1 Somma totale rifiuti 16.01.04 e 16.01.06 pari a 2 camion con peso complessivo pari a 16,000 Kg
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