determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 561 DEL 30/06/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: DAL SASSO MARIANO (P.IVA 0158500610240) CON SEDE LEGALE E
     OPERATIVA: BOLZANO VICENTINO – VIA COTOROSSI 2. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
     PERICOLOSI.


                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Società Dal Sasso Mariano - con sede legale e operativa in Via Cotorossi 2 nel
     Comune di Bolzano Vicentino - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di
     veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n° 096/2007 del 25.06.2007 con scadenza il
     30.06.2017.
     Considerando che:
     - con nota del 02.12.2016 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al n. 81136,
     trasmessa tramite SUAP del Comune di Bolzano Vicentino, la ditta ha chiesto il rinnovo
     dell’autorizzazione all’esercizio;
     - con provvedimento n. 64 del 23.01.2017 prot. 4639, trasmesso con nota n. 5390 del 25.01.2017, la
     ditta è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni;
     - con nota n.17565 del 09.03.2017 si è dato avvio al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
     all’esercizio dell’impianto in questione.
     Dato atto che la ditta, con nota del 29.05.2017 e registrata al protocollo n. 38656 del 30.05.2017, ha
     trasmesso le integrazioni richieste.
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti
     interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n.17565 del 09.03.2017, inviata con per il
     rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;




copia informatica per consultazione
     - le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
     approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 –
     842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del
     testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone
     le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
     integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
     - gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
     - il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
     2017;

                         DETERMINA
      1. Di autorizzare la Società DAL SASSO MARIANO all’esercizio dell’impianto di
        autodemolizione, sito in Via Cotorossi 2 in Comune di Bolzano Vicentino. Ai sensi dell’art.
        208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì
        autorizzazione allo scarico di acque reflue ed ha validità fino al 30.06.2027.
      2. Di obbligare la Società DAL SASSO MARIANO di procedere all’esercizio dell’impianto
        in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
        collaudo funzionale.
      b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.



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      g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        1) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        2) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        3) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        4) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      Gestione delle aree
      h) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
      k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      Gestione dei rifiuti
      l) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
        C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      m) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
        1) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione identificati con C.E.R.
        16.01.04*: 13 autoveicoli.
        2) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 72,21 Tonnellate di cui:
        • 44,1 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
          identificati con C.E.R. 16.01.06);
        • 21,7 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        • 6,41 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e
        relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.
      n) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
        ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 13 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
        calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 13 veicoli in ingresso, con una capacità
        annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 700 Tonnellate/anno, corrispondenti al
        trattamento di 700 autovetture.
      o) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:




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         - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
          successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
          (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
         - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
          l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
          16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
          indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
          destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
          esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
          smaltimento;
          - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
          - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
          all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
       p)  Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
          e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
          - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
          209/2003 e ss.mm.ii.;
          - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
          catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
          magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
          separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
          musicali – video;
          - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
          trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      q)  Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
         operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
         16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
         apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      r)  Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
         pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
         comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
         del D.Lgs n. 152/2006;
      s)  Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
         indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      t)  La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
         termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
         29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto n)
         entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
      Gestione degli scarichi idrici
      u) Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali nella rete delle acque meteoriche
        della lottizzazione collettata nello scolo consortile tombinato afferente al Rio Tergola, dovrà
        rispettare i limiti di cui Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle
        Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. approvato con Deliberazione del Consiglio
        Regionale n° 107 del 05.11.2009 e successive modifiche e integrazioni.
      v) La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge delle acque
        meteoriche di dilavamento piazzali, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico
        delle acque di dilavamento di cui al precedente punto u), indicando il metodo di
        campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno una (1) analisi
        all’anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo, e almeno per i seguenti
        parametri: pH, conducibilità elettrica, COD, SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro,
        Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati. Il prelievo dei



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        campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito
        verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere
        effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche, ritenute dal tecnico
        responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere
        specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi
        verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle
        autorità competenti al controllo.
      w) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      x) La ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
        manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
        meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al
        controllo.
      y) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
        recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
        e al Consorzio di Bonifica Brenta eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo
        scarico e all’impianto di trattamento.
      3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
        stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
        codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità
      4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.


                            AVVERTE CHE

     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.


                            INFORMA CHE

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



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     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Bolzano
     Vicentino, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dirigente della
     Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso,
     al Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’Aci –
     Automobile Club d’Italia.


     Vicenza, 30/06/2017



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 561 DEL 30/06/2017


     OGGETTO: DAL SASSO MARIANO (P.IVA 0158500610240) CON SEDE LEGALE E
     OPERATIVA: BOLZANO VICENTINO – VIA COTOROSSI 2. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/07/2017.


     Vicenza, 04/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




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