determina

      

                    PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 605 DEL 10/07/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: MUCH GREEN SRL (P.I. 040214602431) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA
     A ROMANO D’EZZELINO IN VIA NARDI 48. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
     PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI


                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
       •  con Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 18.02.2016, prot 11364, è stato
         approvato, e contestualmente autorizzato all’esercizio provvisorio, il progetto della ditta
         SEA S.r.l. per la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti (R13) pericolosi e non
         pericolosi;
       •  con Determinazione del Dirigente n. 118 del 07.06.2016 prot. 38849, è stata intestata alla
         società Much Green S.r.l., società costituita per cessione di ramo d’azienda, la titolarità del
         provvedimento di approvazione progetto;
       •  con note del 14.06.2016, prot.n. 40734 del 14/06/2016, e del 24.06.2016, prot. n. 45102 del
         01/07/2016, la Società ha comunicato l'avvio e la successiva fine dei lavori per la
         realizzazione dell’impianto;
       •  con nota del 25.07.2016, acquisita con prot. n. 50623 del 26.07.2016, la ditta ha comunicato
         una riorganizzazione dell’impianto;
       •  con nota del 16.09.2016, acquisita con prot. n. 62172 del 16.09.2017, la ditta ha comunicato
         l’avvio dell’impianto, comunicando i nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del
         collaudatore dello stesso, allegando altresì la relazione finale del direttore dei lavori e le
         garanzie finanziare di cui alla DGRV 2721/2014;
       •  con nota provinciale n. 74732 del 08.11.2016, si è preso atto della comunicazione di
         modifica non sostanziale, fornendo inoltre alcuni chiarimenti su aspetti connessi al
         provvedimento di approvazione progetto;
       •  con domanda del 17.01.2017, acquisita con prot. n.3481 del 18.01.2017, la ditta ha chiesto
         l’autorizzazione all’esercizio allegando il certificato di collaudo funzionale dell’impianto, il
         lay out dell’impianto e copia della SCIA antincendio acquisita dai VV.F. di Vicenza.




copia informatica per consultazione
     Considerato che la ditta, con nota acquisita agli atti con prot n. 25251 del 06.04.2017, ha chiesto il
        nulla osta ad un ulteriore modifica dell’impianto, attraverso l’introduzione di ulteriori codici
        CER, sulla base della comunicazione del COBAT, e l’attivazione dell’operazione R12 su
        alcune tipi di batterie, allo scopo di garantire standard migliori di sicurezza e per rendere più
        semplice il trattamento e il recupero delle batterie separate;
     Preso atto che, con nota provinciale n. 37198 del 23.05.2017, si è comunicato alla ditta il nulla osta
        alla realizzazione alle modifiche proposte, chiedendo di procedere, per i nuovi stoccaggi,
        con un collaudo integrativo prima del loro avvio ed entro tre (3) mesi dalla data di
        protocollo della presente nota evidenziato altresì che “successivamente alla trasmissione
        della suddetta documentazione integrativa di collaudo, si procederà al rilascio
        dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva rifiuti e operazione di
        selezione / cernita (R13 – R12).”;
     Rilevato che la ditta, con nota del 14.06.2017 e acquisita con prot n. 43339 del 23.05.2017, ha
        trasmesso il collaudo integrativo chiesto nella nota provinciale n. 37189/2017 e che i citati
        collaudi funzionali hanno avuto esito positivo e attestato la rispondenza dell’impianto e
        degli stoccaggi a quanto approvato e autorizzato;
     Evidenziato che non sono giunte osservazioni alla nota n. 37198/2017 da parte degli Enti
        interessati;
     Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio ai
        sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto
        delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
     Richiamati:
      • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
      • l’All. ‘C’ al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente
        all’operazione R12 ha specificato “che in mancanza di un altro codice R appropriato, può
        comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
        come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,
        l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
        raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”;
      • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
        approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
        27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
        approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
      • la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato
        approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
      • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006
        e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
      •  il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
      •  le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
         integrazioni;
      •  gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;




copia informatica per consultazione
      •  la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
         approvato il Bilancio di Previsione 2016;
      •  il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio
        dell'anno 2017;

                         DETERMINA
      1. Di autorizzare la società Much Green S.r.l. con sede legale e operativa a Romano
        D’Ezzelino in Via Nardi 48 all’esercizio dell’impianto per la messa in riserva (R13), la
        selezione di rifiuti pericolosi e non Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, il
        presente provvedimento ha validità fino al 11.07.2027.
      2. Di obbligare la Società Much Green S.r.l di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto
        nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

      Aspetti generali.

      a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, riportato in
        premessa.
      b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      d) La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014;
      e) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto (incluse le variazioni di lay out) e informare
        tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che
        dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività;
      f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.

      Gestione delle aree.

      g) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo
        da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, le superfici dovranno essere
        costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere,
        occorsi durante l’attività;
      h) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
        movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
      i) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
        - rifiuti in ingresso all’azienda;



copia informatica per consultazione
        - rifiuti prodotti per selezione dall’azienda.

      Gestione dei rifiuti.

      j) Nell’impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche
        operazioni consentite, indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte
        integrante e sostanziale dello stesso;
      k) I quantitativi di rifiuti trattabili e stoccabili all’impianto risultano essere così definite:
        - limite massimo di rifiuti accettabili in impianto: 100 Tonnellate/giorno e 8.200
        Tonnellate/anno;
        - limite massimo di rifiuti stoccabili: 288 Tonnellate;
        - limite minimo e massimo di rifiuti pericolosi stoccabili; min. 152 Tonnellate / max 207
        Tonnellate;
        - limite minimo e massimo di rifiuti non pericolosi stoccabili; min. 81 Tonnellate / max 136
        Tonnellate.
      l) In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potra essere svolta la seguente attività di gestione rifiuti:
        - messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti batterie e pile cod CER 16 06 01 / 16 06 02 /
        20 01 33 / 20 01 34 .
        - messa in riserva, di altri rifiuti ricompresi nell’Allegato 1.
      m) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
      ✔ a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
       provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
       ✔ ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.




copia informatica per consultazione
                        INFORMA CHE


     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Il presente provvedimento rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal
     Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
     (Deliberazione di Consiglio 37/2013).
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco del Comune di Romano D’Ezzelino, al
     Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di
     Treviso
     Vicenza, 10/07/2017



                                   Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                     con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 605 DEL 10/07/2017


     OGGETTO: MUCH GREEN SRL (P.I. 040214602431) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA
     A ROMANO D’EZZELINO IN VIA NARDI 48. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
     PER L’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA [R13] E SELEZIONE [R12] DI RIFIUTI
     SPECIALI PERICOLOSI E NON




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 11/07/2017.


     Vicenza, 11/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (BERTACCHE CRISTINA)
                                           con firma digitale




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