determina

               PROVINCIA DI VICENZA
              Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 792 DEL 01/09/2017

                 Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: CONSORZIO STABILE SIS SCPA - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI,
PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DEL JET GROUTING DELLA GALLERIA
NATURALE DI MALO LATO TREVISO DELLA STRADA PEDEMONTANA VENETA,
NELL'AREA LOGISTICA PK 30+500 DEL TRACCIATO SPV IN COMUNE DI
BREGANZE.

                        IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 523 del 22/06/2017 è stato approvato il progetto
di messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, provenienti da lavorazione del jet grouting
della galleria naturale di Malo lato Treviso della Strada Pedemontana Veneta presentato dalla
società SIS scpa al km 30+500 del tracciato della SPV in comune di Breganze.
Dato atto che in data 06/04/2017, prot. n. 26020, all’interno del procedimento di approvazione
progetto, come previsto dal comma 6 della L.R. 3/2000, è stato presentato il collaudo delle opere
realizzate in corrispondenza del deposito temporanea situato all’altezza della pk 30+500 del
tracciato della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta.
Rilevato che in data 03/08/2017, prot. n. 57880 del 16/08/2017, la società SIS ha presentato
domanda di autorizzazione all’esercizio allegando il verbale di constatazione e collaudo, già
presentato in sede di approvazione progetto, come previsto dall’art. 25, comma 6 della L.R. 3/2000,
nonché il nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e la documentazione attestante le
garanzie finanziarie.
Dato atto che a seguito della comunicazione del 17/08/2017, prot. n. 57967 di avvio del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, non sono pervenute osservazioni da
parte degli enti coinvolti.
Tenuto conto della tipologia di rifiuti da autorizzati per i quali si rimanda al comma 1 dell’art. 2 del
d.lgs. 36/2003 alla lettera g) che stabilisce che gli stoccaggi di rifiuti in attesa di recupero o
trattamento sono consentiti per un periodo inferiore a tre anni e che, pertanto, la scadenza della
presente autorizzazione coincide con tale termine finale.
Tenuto conto che nella citata Determinazione di approvazione progetto n. 523 del 22/06/2017 è
previsto che la società SIS scpa deve inviare alla Provincia e all’ARPAV, entro un anno dalla data
del medesimo provvedimento, e quindi entro il 22/06/2018, un cronoprogramma con indicati i
tempi previsti per la destinazione dei rifiuti autorizzati in R13, qualora gli stessi non siano già stati
avviati ad operazioni di recupero;
Richiamati:
  •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
    vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
    province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
    rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
    s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
    di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”.
 •   la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato
    approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del
    15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo
    integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 •   la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie;
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Vento n° 107 del 05.11.2009 di approvazione del
Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i.;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

                      DETERMINA
   1. Il Consorzio Stabile SIS Scpa con sede legale via Invorio, 25/A nel comune di Torino è
    autorizzato all’esercizio dell’impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali, non
    pericolosi, provenienti dalla lavorazione del jet grouting della galleria naturale di Malo lato
    Treviso della SPV nell’area logistica pk 30+500 del tracciato della SPV in comune di
    Breganze come da progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 523 del
    22/06/2017.
   2. Ai sensi della lettera g) dell’art. 1 del d.lgs. 36/2003, il presente provvedimento ha validità
    fino al 28/08/2020.
   3.  Come previsto dalla Determinazione di approvazione progetto n. 523/2017, entro il
     22/06/2018 la ditta dovrà presentare un cronoprogramma con indicati i tempi previsti per la
     destinazione dei rifiuti autorizzati in R13;

                      FA OBBLIGO
Al Consorzio SIS Scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali.
1.    Rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni organizzative di
  stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici
  agli atti di questa Amministrazione.
2.    La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono
   apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V.
   di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
3.    Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
   DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al
   Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
   di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
   restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere
   inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni
   di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata
   presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
4. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale
  variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
  a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione
  dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
    i.      copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
    ii.      le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
5. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
    a. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
  prevista.
    b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
  445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso
  dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
Gestione delle aree.
6. Mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni e dei cumuli, in modo da
  evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante
7. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di
  fluido in genere, occorsi durante l’attività.
Gestione dei rifiuti.
8. I rifiuti sottoposti alle attività di messa in riserva devono provenire dalla realizzazione del
consolidamento del terreno con la tecnica del jet grouting impiegata in corrispondenza dell’imbocco
della Galleria Naturale Malo lato Treviso (GN1C002 dalla pK 16+779,25 alla pK 17+000,00). Al
materiale è stato attribuito il codice CER 170504 “Terra e rocce, perse da quelle di cui alla voce
170503”.
9. Il volume complessivo autorizzato di messa in riserva dei rifiuti alla pk 30+500 della costruenda
SPV, è di 24.276 mc pari a 41.269 t così sudpisi:
  4.652 mc cumulo A
  19.624 mc cumulo B.
10. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., le attività di gestione rifiuti svolte all’interno dell’impianto dovranno essere:
  a) messa in riserva preliminare ad operazioni di recupero, senza alcuna operazione di
     miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e
     dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a
     R12.
11.   Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
  indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
Gestione degli scarichi idrici – Risorsa Idrica
12. Non sono previsti scarichi in quanto i cumuli sono separati fisicamente dal suolo da un telo
   posto alla base e ricoperti da teli impermeabili per evitare fenomeni di dilavamento.
13. La gestione dell’attività dovrà essere effettuata in modo da evitare una contaminazione della
   falda.
14. Dovrà essere garantita la manutenzione e il controllo della funzionalità ed efficacia dei teli di
  copertura e la gestione delle acque di infiltrazione.
Gestione delle emissioni in atmosfera.
15. Al  fine di contenere il problema legato al sollevamento delle polveri indotto dalla
  movimentazione dei mezzi di cantiere, la gestione ambientale in atto nel cantiere SPV prevede
  la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti. Tale intervento dovrà essere
  effettuato tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature
  durante la stagione estiva.
16. I siti di messa in riserva saranno protetti da un telo impermeabile per evitare il sollevamento di
  polveri.
17. In fase di movimentazione, una volta inpiduato l’impianto di recupero, il materiale dovrà
  essere umidificato qualora necessario ed i mezzi di trasporto dovranno viaggiare con il cassone
  protetto dal telone scorrevole. I cumuli dovranno essere scoperti progressivamente in funzione
  dell’avanzamento della movimentazione verso l’impianto di recupero.
18. Nello  stoccaggio e nelle movimentazioni dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi,
   dovranno essere presenti misure e/o accorgimenti atti a prevenire l’insorgere di problematiche
   relative alle emissioni di sostanze polverulente.
Gestione delle emissioni acustiche.
19. L’esercizio dell’attività dovrà essere condotto nel rispetto delle condizioni vigenti per il rispetto
   delle normativa sull’inquinamento acustico e comunque dovranno essere evitati i rumori
   molesti. Qualora l’attività autorizzata sia ancora in esercizio alla scadenza dell’autorizzazione in
   deroga rilasciata dal comune di Breganze, valida fino al 31/12/2018, la ditta dovrà produrre una
   nuova autorizzazione, ovvero, rispettare i limiti non derogati.
                      AVVERTE CHE
   La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
   quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
   presente provvedimento.
   L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
   condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
   l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.
   ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
   Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
   seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
   Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
   comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta
   impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
   di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
   conformità degli impianti, ecc.

                      INFORMA CHE
    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
    entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
    giorni.
    Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
    sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
    TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
    Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on
    line.
    Il presente provvedimento rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal
    Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
    (Deliberazione di Consiglio 37/2013).
    Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del consorzio Stabile SIS
    Scpa, al Sindaco del Comune di Breganze e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.V. di
    Vicenza.

Vicenza, 01/09/2017
                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                  (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI