determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 704 DEL 03/08/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: PICCINATO RENATO AUTODEMOLIZIONI (P.IVA 01899360240) CON
     SEDE LEGALE E OPERATIVA A MONTECCHIO MAGGIORE IN VIA RONCOMOLINO
     2. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE
     CON MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI,
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la società Piccinato Renato Autodemolizioni, con sede legale e operativa in Via
     Roncomolino 2 nel Comune di Montecchio Maggiore, è autorizzata all’esercizio di un impianto di
     autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n° 143/Suolo Rifiuti/2007 del
     16.07.2007 prot. 30272 e in scadenza il 31.08.2017.
     Considerato che:
       • con domanda del 86209 del 22.12.2016, la ditta citata in oggetto ha presentato domanda di
        screening per la verifica dell’assoggettibilità alla procedura di VIA dell’impianto citato in
        oggetto;
       • con domanda del 24.02.2017 prot. 28077 Suap Montecchio Maggiore, la ditta citata in
        oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di
        autodemolizione in essere, con scadenza al 31.08.2017;
       • con Determina n. 312 del 13.04.2017, trasmesso con nota n. 28712 del 18.04.2017
        l'impianto è stato escluso dalla procedura di Via con le prescrizioni di seguito riportate;
        - 2. In via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
        a) alla sistemazione della siepe esistente attraverso la piantumazione di nuove piante di lauro
        ceraso in sostituzione di quelle morte;
        b) all’inserimento, lungo la recinzione di via Roncomolino al confine sud-ovest, di n. 13
        vasi, uno ogni metro lineare, nei quali verranno collocate altrettante piante di lauroceraso;
        c) all’acquisto di una spazzatrice del tipo elettrolux euroclean al fine di mantenere
        costantemente pulite le superfici delle pavimentazioni utilizzate per il deposito di rifiuti.
        - 3. Entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento di verifica di assoggettabiltà alla
        V.I.A. dovrà essere realizzata la sistemazione delle parti di pavimentazione esterna che
        risultano deteriorate attraverso uno specifico intervento di ripristino; dell’intervento verrà
        data comunicazione all’Amministrazione Provinciale.
        - 4. Nel rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dovrà essere previsto un monitoraggio
        periodico dell’impatto acustico.




copia informatica per consultazione
        - 5. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
        Di quanto realizzato rispetto al punto 2 lettere a) e b) dovrà essere dato idoneo riscontro
        fotografico.
     Evidenziato che, con nota n. 38998 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo
     di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, chiedendo osservazioni e/o
     indicazioni agli Enti sulla pratica in questione;
     Preso atto che il Comune di Montecchio Maggiore, con nota trasmessa tramite SUAP e registrata al
     protocollo provinciale al n. 40164 del 05.06.2017, ha confermato quanto già trasmesso con nota
     SUAP n. 8877 del 23.01.2017 e registrato al protocollo provinciale in data 24.01.2017 al n. 4781
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni.
     Rilevato che, con nota agli atti con prot..n 51774 del 18.07.2017, la ditta ha dato riscontro
     dell’avvenuta ottemperanza dei punti 2a e 2b.
     Evidenziato che i termini di cui al punto 3 scadranno il 15.10 p.v. e pertanto di prescrivere la
     trasmissione della comunicazione di avvenuta ottemperanza a quanto ivi richiesto.
     Considerati:
       • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
         vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
         province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
         rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
         ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
         acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
       • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
         approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
         27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
         approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
       • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
         materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
         modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
       • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
       • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
       • le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
         integrazioni;
       • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
       • gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio




copia informatica per consultazione
     dell'anno 2017;

                         DETERMINA


      1. Di autorizzare la Società Piccinato Renato Autodemolizioni all’esercizio dell’impianto di
        autodemolizione, sito in Via Roncomolino 2 in Comune di Montecchio Maggiore. Ai sensi
        dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì
        autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al
        31.08.2027.
      2. Di obbligare la Società Piccinato Renato Autodemolizioni di procedere all’esercizio
        dell’impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
        pratica di procedura di screening citata in premessa.
      b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto a), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      c) Entro il 15.10.2017 dovrà essere realizzata la sistemazione delle parti di pavimentazione
        esterna che risultano deteriorate attraverso uno specifico intervento di ripristino e data
        comunicazione all’Amministrazione Provinciale nei successivi 30 giorni.
      d) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      e) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      f) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      g) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      h) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        1) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        2) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        3) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;



copia informatica per consultazione
         4) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
         pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
         comunque abbiano a formarsi.
      Gestione delle aree
      k) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
      i)  La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
         rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
         frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      j)  I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
         quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
         lavorazione dell’impianto.
      l)  Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
         apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
         all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      m) predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura
        gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri
        valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o
        intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
      Gestione dei rifiuti
      n) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
        C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      o) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
        - rifiuti pericolosi in ingresso giornaliero all’attività di autodemolizione identificati con
        C.E.R. 16.01.04*: 5 autoveicoli.
        - stoccaggio massimo di autoveicoli da bonificare cod. C.E.R. 16 01 04*: 60 autoveicoli.
        - rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 104,62 Tonnellate di cui:
        • 46,9 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
        identificati con C.E.R. 16 01 06 – di cui 18,9 Tonn pari a 27 veicoli bonificati non pressati e
        28,0 Tonn. pari a 40 veicoli bonificati pressati );
        • 52,67 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        • 5,05 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
         cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
         allegato 1.
      p) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
        ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 5 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
        calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 5 veicoli in ingresso impianto , con una
        capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 500 Tonnellate/anno,
        corrispondenti al trattamento di 500 autovetture.
      q) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;




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        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
        l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
        16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
        indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
        destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
      r) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e
        messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;
        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      s) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      t) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
        del D.Lgs n. 152/2006;
      u) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      v) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto o)
        entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
      Gestione degli scarichi idrici
      x) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
      y) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
        stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
        codici C.E.R. e relative quantità.
      4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).



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        5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
         all'albo pretorio on line.

                            AVVERTE CHE

         In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
         obbligata:
         - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
         provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
         - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
         ambientale;
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo;
         Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
         altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti.
                            INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato
         informaticamente agli atti della Provincia.
         Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di
         Montecchio Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
         all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, al Direttore Generale dell’Ulss n. 8 Berica,
         al Direttore della Società Acque del Chiampo S.p.A. e all’Ufficio Territoriale di Vicenza
         dell’Aci – Automobile Club d’Italia.

         Vicenza, 03/08/2017



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 704 DEL 03/08/2017


     OGGETTO: PICCINATO RENATO AUTODEMOLIZIONI (P.IVA 01899360240) CON
     SEDE LEGALE E OPERATIVA A MONTECCHIO MAGGIORE IN VIA RONCOMOLINO
     2. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE
     CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI
     SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/08/2017.


     Vicenza, 04/08/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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