determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 671 DEL 26/07/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
     CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
     PERICOLOSI.



                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Società Brunelcars S.a.S. - con sede legale e operativa in Via Veneto 1 nel Comune
     di Schio - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso,
     avvenuto con il provvedimento n° 20/Suolo Rifiuti/2009 del 27.01.2009, prot. n° 6340, con
     scadenza il 30.09.2017.
     Considerato che:
      • con documentazione presentata in data 24.03.2017, prot. n. 22231, la ditta citata in oggetto
        ha chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
        all'esercizio di un impianto di autodemolizione ”;
      • con domanda presentata tramite PEC in data 24.03.2017, prot. n. 22117, la ditta citata in
        oggetto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di
        autodemolizione e contestualmente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica
        fognatura;
      • con nota n. 38988 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
        dell’autorizzazione all’esercizio con contestuale sospensione del procedimento;
      • con provvedimento n.594 del 07.07.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di
        valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016, con le
        prescrizioni riportate nel parere n.06/2017 allegato al citato provvedimento con le
        prescrizioni riportate nel parere n.06/2017 allegato al citato provvedimento e di cui si
        riportano i punti 2 e 3:
        - punto 2: entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione
        straordinaria dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate
        per la mitigazione dell’impatto visivo;
        - punto 3: in via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:




copia informatica per consultazione
        a) alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta mediante
        sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali con lampade e fari a LED, nel rispetto
        delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante l'inquinamento luminoso;
        b) alla predisposizione di una procedura di gestione atta a garantire nel tempo l’integrità
        della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della
        situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle
        superfici.
     Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti interessati dalla
     suddetta nota di avvio procedimento n.38988 del 30.05.2017.
     Considerati:
      • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
      • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
        approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
        27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
        approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
      • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
      • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
      • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
      • le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
        integrazioni;
      • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
      • gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
      • la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 17/07/2017 con la quale è stato
        approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
      • il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio
        dell'anno 2017;

                          DETERMINA
      1. Di autorizzare la Società Brunelcars S.a.S. all’esercizio dell’impianto di autodemolizione,
        sito in Via Veneto 1 in Comune di Schio. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque
        reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.09.2027.
      2. Di obbligare la Società Brunelcars S.a.S. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto
        nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
        collaudo funzionale.
      b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto a), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,



copia informatica per consultazione
         previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
         nel presente provvedimento.
      c)  Entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione straordinaria
         dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato V.I.A. le soluzioni adottate per la
         mitigazione dell’impatto visivo.
      d)  La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
         intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
         l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
         corrente dell’attività.
      e)  La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
         a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
         UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
         provvedimento.
      f)  La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
         rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
         nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      g)  Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
         effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
         tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      h) Procedere, entro il 31.12.2017, alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed
        esterno della ditta mediante sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali con lampade
        e fari a LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante
        l'inquinamento luminoso;
      k) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        1) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        2) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        3) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        4) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      Gestione delle aree
      i) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
      j) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      l) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      m) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.




copia informatica per consultazione
      n) predisporre, entro 45 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura
        gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri
        valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o
        intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
      Gestione dei rifiuti
      o) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
        C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      p) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
         - rifiuti pericolosi in ingresso giornaliero all’attività di autodemolizione identificati con
           C.E.R. 16.01.04*: 6 autoveicoli.
         - stoccaggio massimo di autoveicoli da bonificare cod. C.E.R. 16 01 04*: 15 autoveicoli.
         - rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 624,5 Tonnellate di cui:
        • 207,2 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
           identificati con C.E.R. 16 01 06 – di cui 175 Tonn pari a 250 veicoli bonificati non
           pressati e 32,2 Tonn. pari a 46 veicoli bonificati pressati );
        • 101,15 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        • 12,49 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
         cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
         allegato 1.
      q) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
        ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 6 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
        calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 6 veicoli in ingresso impiato , con una
        capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 1200 Tonnellate/anno,
        corrispondenti al trattamento di 1200 autovetture.
      r) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
         successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
         (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
         l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
         16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
         indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
         destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
         esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
         smaltimento;
         - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
         - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
         all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
       s) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
         e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
         - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
         209/2003 e ss.mm.ii.;
         - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
         catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
         magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
         separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
         musicali – video;




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        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      t) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      u) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
        del D.Lgs n. 152/2006;
      v) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      w) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto n)
        entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
      Gestione degli scarichi idrici
      x) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
      y) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
        stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
        codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità
      4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.


                          AVVERTE CHE

     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad




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     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.


                         INFORMA CHE

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Schio, al
     Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione
     Tutela Ambiente della Regione Veneto, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, all’Ulss
     n.7 Pedemontana, al Direttore della Società Alto Vicentino Servizi S.p.A. e all’Ufficio Territoriale
     di Vicenza dell’Aci – Automobile Club d’Italia.
     Vicenza, 26/07/2017
                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 671 DEL 26/07/2017


     OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
     CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 27/07/2017.


     Vicenza, 27/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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