determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 237 DEL 21/03/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
     CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
     PERICOLOSI.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la Società Brunelcars S.a.S. - con sede legale e operativa in Via Veneto 1 nel Comune
     di Schio - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso,
     avvenuto con il provvedimento n. 20/Suolo Rifiuti/2009 del 27.01.2009, prot. n. 6340, con scadenza
     il 30.09.2017.
     Considerato che:
       • con documentazione presentata in data 24.03.2017, prot. n. 22231, la ditta citata in oggetto
         ha chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
         all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
       • con domanda presentata tramite PEC in data 24.03.2017, prot. n. 22117, la ditta citata in
         oggetto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di
         autodemolizione e contestualmente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica
         fognatura;
       • con nota n. 38988 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
         dell’autorizzazione all’esercizio con contestuale sospensione del procedimento;
       • con provvedimento n. 594 del 07.07.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di
         valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016, con le
         prescrizioni riportate nel parere n. 06/2017 allegato al citato provvedimento e di cui si
         riportano i punti 2 e 3:
         - punto 2: entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione
         straordinaria dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per
         la mitigazione dell’impatto visivo;
         - punto 3: in via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
         a) alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta mediante
         sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali con lampade e fari a LED, nel rispetto
         delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante l'inquinamento luminoso;
         b) alla predisposizione di una procedura di gestione atta a garantire nel tempo l’integrità
         della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della




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         situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle
         superfici.
     Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti interessati dalla
     suddetta nota di avvio procedimento n. 38988 del 30.05.2017.
     Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017 è stato autorizzato l’esercizio
     dell’impianto in oggetto.
     Considerato che, per mero errore materiale, i quantitativi dei rifiuti prodotti dall’attività di
     recupero, indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017, sono errati risulta
     opportuno rilasciare un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per
     correggere i dati non corretti, aggiornando contemporaneamente le prescrizioni per le quali la ditta
     ha già provveduto.
     Considerati:
       • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
         vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
         province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
         rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e
         ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
         acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
       • la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii., con
         cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
       • la D.G.R. Veneto n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
         materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
         modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
       • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
       • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
       • le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
         integrazioni;
       • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
       • gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 17/07/2017 con la quale è stato
         approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
     Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
         Gestione 2017/19;

                          DETERMINA

     Di autorizzare la Società Brunelcars S.a.S. all’esercizio dell’impianto di autodemolizione, sito in
     Via Veneto 1 in Comune di Schio. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente
     provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
     ed ha validità fino al 30.09.2027.
     Di obbligare la Società Brunelcars S.a.S. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
     rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
     Aspetti generali
      1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
      organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
      relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
      2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,




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         sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
         previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
         nel presente provvedimento.
      3)  Entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione straordinaria
         dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per la
         mitigazione dell’impatto visivo.
      4)  La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
         intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
         l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
         corrente dell’attività.
      5)  La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
         a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
         UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
         provvedimento.
      6)  La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
         rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
         nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      7)  Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
         effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
         tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      8) Mantenere in condizioni di efficienza il sistema di illuminazione interno ed esterno della
        ditta, costituito da lampade e fari a LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n.
        17/2009 riguardante l’inquinamento luminoso.
      9) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      Gestione delle aree
      10) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
      11) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      12) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      13) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.




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      14) Garantire la gestione e la manutenzione della pavimentazione esterna nel rispetto della
        procedura gestionale proposta, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 61839 del
        07/09/2017.
      Gestione dei rifiuti
      15) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
        C.E.R., con le relative quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      16) I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) capacità massima di trattamento 1200 veicoli/anno;
        b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 15
        autoveicoli;
        c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a:
           - n. 296 autoveicoli messi in sicurezza e pressati (C.E.R. 16.01.06);
           - 101,15 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
           - 12, 493 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
        così come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.
        Ai fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso
        standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104*.
      17) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
        l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
        16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
        indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
        destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n. 5 autoveicoli/anno.
      18)Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
        e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;
        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      19) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;




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      20) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
        del D.Lgs n. 152/2006;
      21) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      22) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014.
      Gestione degli scarichi idrici
      23) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
      24) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      25) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale
        N. 671 del 26/07/2017.
      27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                            AVVERTE CHE

     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.


                            INFORMA CHE

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.



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     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Schio, al
     Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore della Società Alto
     Vicentino Servizi S.p.A., all’ULSS n. 7, e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile
     Club d’Italia.

     Vicenza, 21/03/2018

                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 237 DEL 21/03/2018


     OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
     CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 22/03/2018.


     Vicenza, 22/03/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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     Attività di Autodemolizione - Allegato 1 – Ditta Brunelcars S.a.S. di Arco Brunello & C.

                                                             Q.TÀ
     CODIFICA               TIPOLOGIA DI RIFIUTO                    Origine         Q.TÀ (n.)
                                                             (kg)
     13 02 05*  Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati    Prodotto    1˙575
     13 07 03*            Altri carburanti (comprese le miscele)              Prodotto    258
     13 08 02*        Altre emulsioni (Disoleazione acque di dilavamento)           Prodotto    2˙000
              Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
     15 02 02*                                             Prodotto    100
           altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
     16 01 03                 Pneumatici fuori uso                  Prodotto    5˙000
     16 01 04*                  Veicoli fuori uso                   Ingresso   12˙000  15 veicoli
             Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose                   250
                                                      Prodotto   175˙000
                        (trattati/messi in sicurezza)                            veicoli
     16 01 06
             Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
                                                      Prodotto   30˙000  46 veicoli
              (trattati/messi in sicurezza) (sottoposti a riduzione volumetrica)
     16 01 07*                   Filtri dell’olio                  Prodotto    400
     16 01 08*             Componenti contenenti Mercurio                 Prodotto    10
     16 01 09*               Componenti contenenti PCB                  Prodotto    10
     16 01 11*            Pastiglie per freni, contenenti amianto             Prodotto    50
     16 01 12      Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11*       Prodotto    400
     16 01 13*                  Liquidi per freni                   Prodotto    90
            Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (nel disoleatore statico)     Prodotto    1˙750
     16 01 14*
             Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (nella vasca di raccolta     Prodotto    3˙250
     16 01 16                Serbatoi per gas liquidi                 Prodotto    1˙000
     16 01 17                  Metalli ferrosi                   Prodotto   20˙000
            Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie plastiche,
     16 01 19                                             Prodotto    6˙000
             imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli auto, etc.
     16 01 20                 Vetri e parabrezza                   Prodotto    6˙000
     16 01 22     Componenti non altrimenti specificati (Pezzi contaminati da oli)        Prodotto   60˙000

     16.06.01*                 Batterie al piombo                   Prodotto    2˙000

            Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,iridio,
     16.08.01                                             Prodotto    150
                        platino (tranne 16.08.07*)

     16 10 02     Rifiuti liquidi acquosi, persi da quelli di cui alla voce 16 10 01*      Prodotto    100


     17 04 02                    Alluminio                     Prodotto    1˙000


     19 12 07         Legno perso da quello di cui alla voce 19 12 06           Prodotto    1˙500

           Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di
     19 12 11*                                            Prodotto    1˙000
                     rifiuti, contenenti sostanze pericolose

                                               TOTALE RIFIUTI      330˙643

                                            Totale rifiuti non pericolosi  306˙150

                                              Totale rifiuti pericolosi  24˙493




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