determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 237 DEL 21/03/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società Brunelcars S.a.S. - con sede legale e operativa in Via Veneto 1 nel Comune
di Schio - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso,
avvenuto con il provvedimento n. 20/Suolo Rifiuti/2009 del 27.01.2009, prot. n. 6340, con scadenza
il 30.09.2017.
Considerato che:
• con documentazione presentata in data 24.03.2017, prot. n. 22231, la ditta citata in oggetto
ha chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
• con domanda presentata tramite PEC in data 24.03.2017, prot. n. 22117, la ditta citata in
oggetto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di
autodemolizione e contestualmente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura;
• con nota n. 38988 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio con contestuale sospensione del procedimento;
• con provvedimento n. 594 del 07.07.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016, con le
prescrizioni riportate nel parere n. 06/2017 allegato al citato provvedimento e di cui si
riportano i punti 2 e 3:
- punto 2: entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione
straordinaria dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per
la mitigazione dell’impatto visivo;
- punto 3: in via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
a) alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta mediante
sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali con lampade e fari a LED, nel rispetto
delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante l'inquinamento luminoso;
b) alla predisposizione di una procedura di gestione atta a garantire nel tempo l’integrità
della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della
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situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle
superfici.
Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti interessati dalla
suddetta nota di avvio procedimento n. 38988 del 30.05.2017.
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017 è stato autorizzato l’esercizio
dell’impianto in oggetto.
Considerato che, per mero errore materiale, i quantitativi dei rifiuti prodotti dall’attività di
recupero, indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017, sono errati risulta
opportuno rilasciare un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per
correggere i dati non corretti, aggiornando contemporaneamente le prescrizioni per le quali la ditta
ha già provveduto.
Considerati:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii., con
cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
• il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
• le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
• gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 17/07/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/19;
DETERMINA
Di autorizzare la Società Brunelcars S.a.S. all’esercizio dell’impianto di autodemolizione, sito in
Via Veneto 1 in Comune di Schio. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente
provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
ed ha validità fino al 30.09.2027.
Di obbligare la Società Brunelcars S.a.S. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
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sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3) Entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione straordinaria
dell’edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per la
mitigazione dell’impatto visivo.
4) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
5) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
6) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
7) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
8) Mantenere in condizioni di efficienza il sistema di illuminazione interno ed esterno della
ditta, costituito da lampade e fari a LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n.
17/2009 riguardante l’inquinamento luminoso.
9) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
delle aree interessate da dette attività;
d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
10) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
11) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
12) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
13) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
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14) Garantire la gestione e la manutenzione della pavimentazione esterna nel rispetto della
procedura gestionale proposta, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 61839 del
07/09/2017.
Gestione dei rifiuti
15) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
16) I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) capacità massima di trattamento 1200 veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 15
autoveicoli;
c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a:
- n. 296 autoveicoli messi in sicurezza e pressati (C.E.R. 16.01.06);
- 101,15 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- 12, 493 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
così come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
allegato 1.
Ai fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso
standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104*.
17) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n. 5 autoveicoli/anno.
18)Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
19) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
copia informatica per consultazione
20) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
del D.Lgs n. 152/2006;
21) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
22) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014.
Gestione degli scarichi idrici
23) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
24) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
25) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale
N. 671 del 26/07/2017.
27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
copia informatica per consultazione
copia informatica per consultazione
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Schio, al
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore della Società Alto
Vicentino Servizi S.p.A., all’ULSS n. 7, e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile
Club d’Italia.
Vicenza, 21/03/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 237 DEL 21/03/2018
OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247)
CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 22/03/2018.
Vicenza, 22/03/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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Attività di Autodemolizione - Allegato 1 – Ditta Brunelcars S.a.S. di Arco Brunello & C.
Q.TÀ
CODIFICA TIPOLOGIA DI RIFIUTO Origine Q.TÀ (n.)
(kg)
13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Prodotto 1˙575
13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) Prodotto 258
13 08 02* Altre emulsioni (Disoleazione acque di dilavamento) Prodotto 2˙000
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* Prodotto 100
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Prodotto 5˙000
16 01 04* Veicoli fuori uso Ingresso 12˙000 15 veicoli
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose 250
Prodotto 175˙000
(trattati/messi in sicurezza) veicoli
16 01 06
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
Prodotto 30˙000 46 veicoli
(trattati/messi in sicurezza) (sottoposti a riduzione volumetrica)
16 01 07* Filtri dell’olio Prodotto 400
16 01 08* Componenti contenenti Mercurio Prodotto 10
16 01 09* Componenti contenenti PCB Prodotto 10
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto Prodotto 50
16 01 12 Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11* Prodotto 400
16 01 13* Liquidi per freni Prodotto 90
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (nel disoleatore statico) Prodotto 1˙750
16 01 14*
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (nella vasca di raccolta Prodotto 3˙250
16 01 16 Serbatoi per gas liquidi Prodotto 1˙000
16 01 17 Metalli ferrosi Prodotto 20˙000
Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie plastiche,
16 01 19 Prodotto 6˙000
imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli auto, etc.
16 01 20 Vetri e parabrezza Prodotto 6˙000
16 01 22 Componenti non altrimenti specificati (Pezzi contaminati da oli) Prodotto 60˙000
16.06.01* Batterie al piombo Prodotto 2˙000
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,iridio,
16.08.01 Prodotto 150
platino (tranne 16.08.07*)
16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, persi da quelli di cui alla voce 16 10 01* Prodotto 100
17 04 02 Alluminio Prodotto 1˙000
19 12 07 Legno perso da quello di cui alla voce 19 12 06 Prodotto 1˙500
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di
19 12 11* Prodotto 1˙000
rifiuti, contenenti sostanze pericolose
TOTALE RIFIUTI 330˙643
Totale rifiuti non pericolosi 306˙150
Totale rifiuti pericolosi 24˙493
copia informatica per consultazione