determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1039 DEL 21/11/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: PICCINATO RENATO AUTODEMOLIZIONI (P.IVA 01899360240) CON
     SEDE LEGALE E OPERATIVA IN VIA RONCOMOLINO N. 2 IN COMUNE DI
     MONTECCHIO MAGGIORE.
     AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
     MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E
     NON PERICOLOSI.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la società Piccinato Renato Autodemolizioni, con sede legale e operativa in Via
     Roncomolino 2 nel Comune di Montecchio Maggiore, è autorizzata all’esercizio di un impianto di
     autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n° 143/Suolo Rifiuti/2007 del
     16.07.2007 prot. 30272 e in scadenza il 31.08.2017.
     Considerato che:
     - con domanda del 86209 del 22.12.2016, la ditta citata in oggetto ha presentato domanda di
     screening per la verifica dell’assoggettibilità alla procedura di VIA dell’impianto citato in oggetto;
     - con domanda del 24.02.2017 prot. 28077 Suap Montecchio Maggiore, la ditta citata in oggetto ha
     presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione in
     essere, con scadenza al 31.08.2017;
     - con Determina n. 312 del 13.04.2017, trasmesso con nota n. 28712 del 18.04.2017 l'impianto è
     stato escluso dalla procedura di Via con le prescrizioni di seguito riportate:
     “2. In via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
     a) alla sistemazione della siepe esistente attraverso la piantumazione di nuove piante di lauro ceraso
     in sostituzione di quelle morte;
     b) all’inserimento, lungo la recinzione di via Roncomolino al confine sud-ovest, di n. 13 vasi, uno
     ogni metro lineare, nei quali verranno collocate altrettante piante di lauroceraso;
     c) all’acquisto di una spazzatrice del tipo elettrolux euroclean al fine di mantenere costantemente
     pulite le superfici delle pavimentazioni utilizzate per il deposito di rifiuti.
     3. Entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento di verifica di assoggettabiltà alla V.I.A. dovrà
     essere realizzata la sistemazione delle parti di pavimentazione esterna che risultano deteriorate
     attraverso uno specifico intervento di ripristino; dell’intervento verrà data comunicazione
     all’Amministrazione Provinciale.
     4. Nel rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dovrà essere previsto un monitoraggio periodico
     dell’impatto acustico.
     5. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
     a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide,



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     dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso,
     assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
     b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli
     svuotati da ogni contenuto di acqua;
     c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree
     interessate da dette attività;
     d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di
     eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a
     formarsi.
     Di quanto realizzato rispetto al punto 2 lettere a) e b) dovrà essere dato idoneo riscontro
     fotografico.”.
     Evidenziato che, con nota n. 38998 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo
     di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, chiedendo osservazioni e/o
     indicazioni agli Enti sulla pratica in questione;
     Preso atto che il Comune di Montecchio Maggiore, con nota trasmessa tramite SUAP e registrata al
     protocollo provinciale al n. 40164 del 05.06.2017, ha confermato quanto già trasmesso con nota
     SUAP n. 8877 del 23.01.2017 e registrato al protocollo provinciale in data 24.01.2017 al n. 4781
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni.
     Rilevato che, con nota agli atti con prot..n 51774 del 18.07.2017, la ditta ha dato riscontro
     dell’avvenuta ottemperanza dalle suddette prescrizioni.
     Vista la determina n. 704 del 03.08.2017 (agli atti con prot. n. 56209 del 07.08.2017) di
     autorizzazione all'esercizio dell’impianto di autodemolizione con messa in riserva , cernita e
     recupero , di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
     Rilevato che, per mero errore materiale, alcuni quantitativi di rifiuti prodotti ed indicati nel
     dispositivo e nell’allegato della determina n. 704/2017 risultano non esatti e che, pertanto, risulta
     necessario correggere il predetto errore.
     Considerati:
       • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
         vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
         province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
         rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
         ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
         acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
       • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
         approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
         27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
         approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
       • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
         materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
         modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
       • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
       • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
       • le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
         integrazioni;
       • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
         Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
         Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
         Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2017/19;




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                          DETERMINA
      1. Di autorizzare la Società Piccinato Renato S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
        autodemolizione, sito in Via Roncomolino 2 in Comune di Montecchio Maggiore. Ai sensi
        dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì
        autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al
        31.08.2027.
      2. Di obbligare la Società Piccinato Renato S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in
        oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
        pratica di procedura di screening citata in premessa.
      b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto a), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        1) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        2) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        3) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        4) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
      Gestione delle aree
      h) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.




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      k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      l) predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura
        gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri
        valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o
        intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
      Gestione dei rifiuti
      n) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
        C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      p) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
        - rifiuti pericolosi in ingresso giornaliero all’attività di autodemolizione identificati con
           C.E.R. 16.01.04*:5 autoveicoli.
        - stoccaggio massimo di autoveicoli da bonificare cod. C.E.R. 16 01 04*: 60 autoveicoli.
        - rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 108,42 Tonnellate di cui:
        • 46,9 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
          identificati con C.E.R. 16 01 06 – di cui 18,9 Tonn pari a 27 veicoli bonificati non
          pressati, 28,0 Tonn. pari a 40 veicoli bonificati da pressare e 40 veicoli bonificati
          pressati);
        • 54,07 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        • 7,45 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.
      o) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
        ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 5 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
        calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 5 veicoli in ingresso impianto, con
        una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 500 Tonnellate/anno,
        corrispondenti al trattamento di 500 autovetture.
      p) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
        l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
        16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
        indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
        destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;




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         - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
         all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
       q)  Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
         e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
         - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
         209/2003 e ss.mm.ii.;
         - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
         catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
         magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
         separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
         musicali – video;
         - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
         trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      r)  Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
         operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
         16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
         apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      s)  Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
         pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
         comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
         del D.Lgs n. 152/2006;
      t)  Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
         indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      u)  La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
         termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
         29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto o)
         entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
      Gestione degli scarichi idrici
      v) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
        quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
      x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
        acque prelevate esclusivamente allo scopo.
      y) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
        stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
        codici C.E.R. e relative quantità
      4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      5. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 704/2017.
      6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;




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     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.

                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Montecchio
     Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio
     Regionale sui Rifiuti di Treviso, al Direttore Generale dell’Ulss n.8 Berica, al Direttore della
     Società Acque del Chiampo S.p.A. e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’Aci – Automobile Club
     d’Italia.

     Vicenza, 21/11/2017



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale


     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1039 DEL 21/11/2017


     OGGETTO: PICCINATO RENATO AUTODEMOLIZIONI (P.IVA 01899360240) CON
     SEDE LEGALE E OPERATIVA IN VIA RONCOMOLINO N. 2 IN COMUNE DI
     MONTECCHIO             MAGGIORE.
     AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
     MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E
     NON PERICOLOSI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 21/11/2017.


     Vicenza, 21/11/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (BERTACCHE CRISTINA)
                                           con firma digitale




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                                             ALLEGATO 1

     CODIFICA                       TIPOLOGIA DI RIFIUTO              Origine  Q.TÀ (kg)  Q.TÀ (n.)
       12 03 01*    Soluzioni acquose di lavaggio (acqua lavaggio pezzi e canalette interne)    Prodotto   1˙000
       13 02 04*    Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati   Prodotto   100
                 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
       13 02 05*                                            Prodotto   700
                                clorurati
       13 07 01*                 Olio combustibile e carburante diesel1         Prodotto   100
       13 07 03*                Altri carburanti (comprese le miscele)2         Prodotto   100
                 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
       15 02 02*      altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze    Prodotto   50
                                pericolose
       16 01 03                       Pneumatici fuori uso            Prodotto   1˙000
                                                 3
       16 01 04*                Veicoli fuori uso - R13 / R12 / R3 / R4         Ingresso  60˙000   60 veicoli
                Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose    Prodotto  18˙900   27 veicoli
       16 01 06     Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
                                                       Prodotto  28˙000   40 veicoli
                         (sottoposti a riduzione volumetrica)
       16 01 07*                         Filtri dell’olio           Prodotto   200
       16 01 08*                  Componenti contenenti Mercurio           Prodotto   100
       16 01 09*                    Componenti contenenti PCB            Prodotto   150
       16 01 10*               Componenti esplosivi (ad esempio airbag)         Prodotto   50
       16 01 11*                 Pastiglie per freni, contenenti amianto        Prodotto   200
       16 01 12         Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11*    Prodotto   200
       16 01 13*                         Liquidi per freni           Prodotto   100
       16 01 14*             Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose        Prodotto   1˙400
       16 01 16                       Serbatoi per gas liquidi          Prodotto   1˙000
       16 01 17                          Metalli ferrosi            Prodotto  15˙000
       16 01 18                        Metalli non ferrosi           Prodotto  15˙000
                 PLASTICA? Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in
       16 01 19      materie plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli    Prodotto   1˙500
                            sportelli auto, etc.etc.
       16 01 20                        Vetri e parabrezza            Prodotto   5˙000
       16 01 22       Componenti non altrimenti specificati (Pezzi contaminati da olii)     Prodotto  15˙000

       16 06 01*                        Batterie al piombo            Prodotto   3˙000

                  Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, palladio,iridio,
       16 08 01                                             Prodotto   270
                                 platino
                 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o
       16 08 02                                             Prodotto   200
                       composti di metalli di transizione pericolosi

       16 10 02       Rifiuti liquidi acquosi, persi da quelli di cui alla voce 16 10 01    Prodotto   100

     * rifiuti pericolosi




     1   Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
     2   Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali
     3   Parti di ricambio per auto o autovetture o loro parti per uso didattico




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