determina

              PROVINCIA DI VICENZA
             Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 1015 DEL 14/11/2017

                Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PICCINATO LUCIANO S.R.L. (P.IVA 02096380247) CON SEDE LEGALE E
OPERATIVA IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) IN VIA OLMO 73.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI
E NON PERICOLOSI.

                       IL DIRIGENTE

Premesso che la società Piccinato Luciano, con sede legale e operativa in Via Olmo 73 nel Comune
di Altavilla Vicentina, è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori
uso, avvenuto con il provvedimento n° 002/Suolo Rifiuti/2014 del 08.01.2014 prot. 1642 e in
scadenza il 30.11.2017.
Considerato che:
  • con domanda registrata al protocollo provinciale il 25.05.2017 al n. 37770, la ditta citata in
    oggetto ha presentato domanda di screening per la verifica dell’assoggettibilità alla
    procedura di VIA dell’impianto citato in oggetto;
  • con domanda registrata al protocollo provinciale il 29.05.2017 al n. 38574 tramite Suap di
    Altavilla Vicentina, la ditta citata in oggetto ha presentato domanda di rinnovo
    dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione in essere, con scadenza al
    30.11.2017;
  • con Determina n. 639 del 18.07.2017, trasmesso con nota n. 51868 del 19.07.2017
    l'impianto è stato escluso dalla procedura di Via con le prescrizioni di seguito riportate;
    - 2. In via preliminare al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
    - a) alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta mediante
    sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali (compresa l’insegna) con lampade e fari a
    LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante
    l'inquinamento luminoso;
    - b) alla predisposizione di una procedura di gestione atta a garantire nel tempo l’integrità
    della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall’analisi della
    situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle
    superfici.
    - 3. Al fine di promuovere l’ottimizzazione e massimizzazione delle operazioni di
    riciclaggio si dovrà provvedere alla rimozione dei seguenti componenti: catalizzatori,
    componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio),
    pneumatici, grandi componenti in plastica (qualora tali materiali non vengano separati nel
    processo di frantumazione), centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali –
    video; nel caso gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura si dovranno altresì rimuovere:
    motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
    - 4. Entro 36 mesi dalla data del presente parere dovrà essere effettuata una nuova, mirata ed
    accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di
    emissione ed indirizzata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto
    - 5. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
    - a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
    piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
    e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
    piovana;
    - b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
    averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
    - c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
    delle aree interessate da dette attività;
    - d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
    pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
    comunque abbiano a formarsi.
    - Di quanto realizzato rispetto al punto 2 lettere a) dovrà essere dato idoneo riscontro
    fotografico.
Evidenziato che, con nota n. 55198 del 02.08.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo
di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, chiedendo osservazioni e/o
indicazioni agli Enti sulla pratica in questione.
Preso atto che Acque Vicentine, con nota n.9703/17 e acquisita al protocollo provinciale in data
09.08.2017 al n.56851 ha dettato le prescrizioni e i valori limite di emissione allo scarico in
fognatura dei reflui di dilavamento piazzali.
Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti
interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 55198 del 02.08.2017.
Rilevato che, per mero errore materiale, i quantitativi di rifiuti prodotti ed indicati nel dispositivo
della determina n. 795/2017 risultano persi da quelli riportati in allegato 1 alla medesima
determina e che, pertanto, risulta necessario correggere il predetto errore.
Considerati:
  • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
    vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
    province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
    rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
    ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
    acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
  • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
    approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
    27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
    approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
  • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
    materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
    modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
  • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
  • le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
    integrazioni;
  •  la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
    Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

    Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.
    Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/19.

                     DETERMINA

  1. Di autorizzare la Società Piccinato Luciano S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
   autodemolizione, sito in Via Olmo 73 in Comune di Altavilla Vicentina. Ai sensi dell’art.
   208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì
   autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al
   30.11.2027.
  2. Di obbligare la Società Piccinato Luciano S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in
   oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
  Aspetti generali
  a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
    condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
    indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
    pratica di procedura di screening citata in premessa.
  b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto a), fermo restando il rispetto delle
    tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
    sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
    previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
    nel presente provvedimento.
  c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
    intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
    l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
    corrente dell’attività.
  d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
    a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
    UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
    provvedimento.
  e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
    rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
    nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
  f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
   effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
   tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
  g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
    1) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
    piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
    e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
    piovana;
    2) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
    averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
    3) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
  delle aree interessate da dette attività;
  4) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
  pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
  comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
h) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
  caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
  perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
  rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
  frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
  quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
  lavorazione dell’impianto.
j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
  apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
  all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
l) predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura
  gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri
  valutativi che, partendo dall’analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o
  intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
Gestione dei rifiuti
n) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
  C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
p) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
  - rifiuti pericolosi in ingresso giornaliero all’attività di autodemolizione identificati con
     C.E.R. 16.01.04*:20 autoveicoli.
  - stoccaggio massimo di autoveicoli da bonificare cod. C.E.R. 16 01 04*: 20 (18+2)
    autoveicoli.
  - rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 819,05 Tonnellate di cui:
  • 714,3 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
    identificati con C.E.R. 16 01 06 – di cui 636,3 Tonn pari a 909 veicoli bonificati non
    pressati, 28,0 Tonn. pari a 40 veicoli bonificati da pressare e 50 Tonn di veicoli bonificati
    pressati);
  • 81,30 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
  • 23,45 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
  cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
  allegato 1.
o) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
  ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 20 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
  calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 20 veicoli in ingresso impianto, con
  una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 3000 Tonnellate/anno,
  corrispondenti al trattamento di 3000 autovetture.
p) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
  in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
  ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
  rifiuti:
   - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
   successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
   (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
   - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
   l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
   16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
   indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
   destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
   esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
   smaltimento;
   - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
   - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
   all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
q)  Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
   e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
   - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
   209/2003 e ss.mm.ii.;
   - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
   catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
   magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
   separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
   musicali – video;
   - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
   trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
r)  Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
   operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
   16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
   apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
s)  Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
   pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
   comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
   del D.Lgs n. 152/2006;
t)  Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
   indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
u)  La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
   termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
   29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto o)
   entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
v) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
  quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura nella nota n.9703/17 e di seguito
  riportate:
  1) il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed
  accessibile;
  2) si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento delle
  acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori,
  allarmi, ecc.) , segnalando tempestivamente ad Acque Vicentine SpA eventuali anomalie o
  disfunzioni che si dovessero verificare;
  3) la ditta dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione
  programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
  eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
    annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
    4) dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata,
    dello scarico delle acque reflue di dilavamento , per i seguenti parametri:
    pH, COD, solidi sospesi totali , conducibilità elettrica, potenziale redox , ferro, nichel,
    rame, zinco, piombo, alluminio, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali.
    Entro quindici giorni dalla data della refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa
    agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.
    5) Limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme
    Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delleAcque approvato con Deliberazione del
    Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009.
  x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
   acque prelevate esclusivamente allo scopo.
  y) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
   periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
  3. Di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti
   stoccati prodotti e ricevuti dall’attività di autodemolizione cosi come identificati dai relativi
   codici C.E.R. e relative quantità
  4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
   diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
   sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
  5. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 795/2017.
  6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
   all'albo pretorio on line.


                     AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.

                     INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Altavilla
Vicentina, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio
Regionale sui Rifiuti di Treviso, al Direttore Generale dell’Ulss n. 8 Berica, al Direttore della
Società Acque Vicentine S.p.A. e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’Aci – Automobile Club
d’Italia.

Vicenza, 14/11/2017



                               Sottoscritta dal Dirigente
                               (MACCHIA ANGELO)
                                 con firma digitale




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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI