determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 461 DEL 23/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: SOCIETA' D.R.G.M. SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE METALLICA, NEL SITO IN VIA DELLA TECNICA N. 20, IN
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta esercita un’attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura di
comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. ed è iscritta al n°29 del
Registro Provinciale, protocollo n. 14630 del 27/02/17, con scadenza al 08/06/2018;
• la società D.R.G.M. srl ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n.5025-5031
del 24/01/2018, con successive integrazioni in data 25/01/2018 prot.n. 5270 e 05/02/2018
prot.n. 7373, per l’approvazione del progetto di modifica della suddetta attività di messa in
riserva e recupero rifiuti mediante rilascio dell’autorizzazione in regime in regime ordinario;
• il Comune di Montecchio Maggiore ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, con nota
agli atti con prot.n.22838 del 06/04/2018.
Considerato che:
• la modifica proposta non comporta alcun aumento delle aree attualmente utilizzate e non
sono inoltre previste modifiche della tipologia e dei codici CER attualmente autorizzati, del
processo tecnologico e delle attrezzature, né aumento del quantitativo massimo di rifiuti in
stoccaggio;
• le modifiche rispetto alla vigente autorizzazione riguardano:
- il passaggio dell’impianto di recupero dal regime di comunicazione ex art.216
all’autorizzazione prevista ex art.208, sempre del D.Lgs. n.152/2006;
- l’introduzione dell’attività di recupero R12 relativa alle operazioni di selezione e cernita
dei rifiuti metallici in ingresso;
- una modifica del lay-out per attuale.
Visto che il progetto presentato dalla D.R.G.M. srl è stato esaminato in data 17 maggio 2018 dalla
Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del parere favorevole
all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.04/0518.
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del
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D.Lgs. 152/06, espresso in data 17 maggio 2018, a seguito di regolare convocazione, che recepisce
il predetto parere n.04/0518, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
condizioni inpiduate dal citato parere n° 04/0518.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visti:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
• la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla società D.R.G.M. srl, con sede legale e produttiva
in Via della Tecnica, 20 – Montecchio Maggiore, per la modifica dell’attività di messa in
riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica,
come descritto nel parere n. 04/0518 espresso in data 17 maggio 2018 dalla Commissione
Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
oggetto del presente provvedimento;
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
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4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
3/2000.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
medesimo decreto;
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49
del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
on line.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla società D.R.G.M. srl, al Sindaco del
Comune di Montecchio Maggiore, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza
dell’A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 461 DEL 23/05/2018
OGGETTO: SOCIETA' D.R.G.M. SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE METALLICA, NEL SITO IN VIA DELLA TECNICA N. 20, IN
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 23/05/2018.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
D.R.G.M. srl
VIA DELLA TECNICA 20 – MONTECCHIO MAGGIORE
PARERE N. 04/0518
La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di convocazione, il 17
maggio 2018 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per
l’approvazione progetto in procedura ordinaria per l’impianto di messa in riserva (R13), selezione e
cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica.
Relazione Istruttoria
PROPONENTE: D.R.G.M. srl
SEDE LEGALE: Via della Tecnica n.20 – Montecchio Maggiore
SEDE INTERVENTO: Via della Tecnica n.20 – Montecchio Maggiore
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
COMUNE INTERESSATO: Montecchio Maggiore
DATA DOMANDA: 24/01/2018 prot.n. 5025-5031
DATA INTEGRAZIONI: 25/01/2018 prot.n. 5270 e 05/02/2018 prot.n. 7373
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
• Relazione tecnica
• Relazione di compatibilità ambientale
• Valutazione dell’impatto acustico esterno
• Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
• Piano di sicurezza
• Piano di ripristino ambientale
ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:
• Inquadramento territoriale
• Planimetria di lay-out
• Documentazione fotografica.
PREMESSE
La ditta D.R.G.M. srl è insediata in Comune di Montecchio Maggiore in Via della Tecnica, 20 dove
già esercita un’attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura (“semplificata”) di
comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. ed iscritta al n°29 del Registro
Provinciale (protocollo n. 14630 del 27/02/17 in scadenza al 08/06/2018).
All’approssimarsi della scadenza della “comunicazione”, la ditta ritiene più conveniente, rispetto ad
un mero rinnovo), il “passaggio” al regime autorizzativo “ordinario” disciplinato dall’art. 208 del
D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto consente di effettuare, oltre alle operazioni R13-R4, anche
l’operazione R12 di cernita del rottame con la quale non si ha l’obbligo di ottenere una materia
Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA
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prima secondaria o EoW; il rottame selezionato in uscita, infatti, può essere avviato ad altri
impianti autorizzati, come rifiuto.
Per quanto sopra e anche per ragioni di mercato, che pongono le imprese in regime“semplificato” in
posizione di inferiorità rispetto a quelle in regime “ordinario”, D.R.G.M. intende “convertire” il
proprio titolo legittimante in un’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06.
Le operazioni autorizzate sono le seguenti:
- R13 – messa in riserva
- R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
STATO DI FATTO
Le operazioni di recupero svolte nell’impianto autorizzate e che si confermano) sono:
- R13 – messa in riserva
- R3 – riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
Nell’impianto possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella:
Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (operazione R13) è definito in 224 tonnellate, mentre il
quantitativo massimo di rifiuti sottoposto a trattamento (operazione R4) è definito come inferiore
alle 10 tonnellate/giorno (240 t/anno).
Ubicazione sito di messa in riserva
L’impianto della Ditta D.R.G.M. srl è insediato in via della Tecnica n. 20 nel Comune di
Montecchio Maggiore
L’impianto occupa parte di un sito produttivo al civico 20 di Via della Tecnica in Comune di
Montecchio Maggiore e più precisamente:
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- una porzione di capannone industriale avente una superficie utile complessiva di circa 1000 mq (in
cui la stessa ditta ha anche un magazzino di semilavorati metallici);
- una porzione (di circa 680 mq) di un’area tettoiata pavimentata compresa tra il capannone di cui
sopra e un altro capannone in cui trovasi insediata la ditta Danieli Metalli s.r.l., anch’essa
esercitante attività di recupero di rifiuti e formante con D.R.G.M. un unico complesso a conduzione
familiare (la Famiglia Danieli).
L’impianto ricade in un’area catastalmente censita in Comune di Montecchio Maggiore al Foglio
20, mappale n.57 (vedasi estratto di mappa catastale riportato nella Tavola 1). Con riferimento al
P.I. di Montecchio Maggiore, l’area ricade in Zona Produttiva..
STATO DI PROGETTO
La finalità del progetto proposto è il passaggio dell’impianto di recupero dal regime “semplificato”
al regime “ordinario”, confermando la struttura impiantistica ed organizzativa in essere e, in
particolare, la potenzialità e le tipologie di rifiuti accettabili già autorizzate.
Con l’occasione si prevedono marginali modifiche (adattamenti) del lay-out nonché l’introduzione
dell’operazione di cernita R12, in opzione all’operazione R4, per i rottami metallici ferrosi e non
ferrosi.
Per l’attività di recupero in esame non è quindi previsto alcun ampliamento delle dotazioni esistenti
che soddisfano le esigenze della ditta per la sua capacità in essere, che viene confermata.
Le operazioni di recupero svolte nell’impianto (autorizzate / che si confermano) sono:
- la messa in riserva (R13) dei rifiuti, separati per tipologia, in cumuli (prevalentemente) e in
contenitori;
- il recupero di metalli (R4) mediante operazioni di selezione manuale “a terra” (in cumulo) con
l’ausilio eventuale/saltuario di caricatore a polipo.
Parallelamente all’operazione di selezione qualificata come R4, che consente di ottenere
M.P.S./EoW (End of Waste), si chiede di poter svolgere in impianto anche l’operazione di cernita
qualificata come R12, al fine di rimuovere eventuali componenti (rifiuti) indesiderati e/o ottenere
partite qualitativamente omogenee (maggiormente valorizzabili dal punto di vista commerciale) di
rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati. L’operazione di cernita R12 verrà svolta con le
medesime modalità operative adottate per l’operazione R4, tramite selezione manuale (a terra) con
l’ausilio saltuario di caricatore a polipo.
Le tipologie di rifiuti che si potranno conferire all’impianto sono le stesse già autorizzate e
precisamente i CER: 10 10 03, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 03, 15 01
04, 16 02 14, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07
Le attività di recupero previste sono le stesse già autorizzate, con l’aggiunta dell’operazione R12.
In considerazione delle dimensioni delle aree di stoccaggio e delle caratteristiche dei rifiuti che
saranno conferiti presso l’impianto, si prevede che il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio
sia pari a 200 tonnellate, così sudpise:
- 170 tonn di rifiuti in ingresso;
- 30 tonn di rifiuti prodotti.
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L’attività di recupero è finalizzata all’ottenimento di conformità sulle M.P.S./EoW, secondo quanto
previsto dai Regolamenti Europei 333/UE/2011 (rottami di Ferro e Alluminio) e 715/UE/2013
(rottami di Rame), ovvero MPS di cui al DM 05/02/98.
GESTIONE ACQUE METEORICHE
L’attività non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali (di processo, lavaggio e
raffreddamento) e nemmeno di acque meteoriche di dilavamento posto che non vengono effettuate
lavorazioni in area scoperta e gli stoccaggi dei rifiuti e di altro materiale sono effettuati in area
pavimentata coperta con raccolta di eventuali colaticci entro pozzetti a tenuta, con contenitore
rimovibile, disconnessi dalla rete fognaria.
GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’impianto tratta rifiuti metallici non pericolosi, per i quali sono previste operazioni di messa in
riserva e di selezione/cernita manuali che non producono emissioni convogliate di sorta.
GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
L’impianto non dispone di macchinari essendo effettuate unicamente operazioni manuali; le uniche
emissioni acustiche dell’attività di D.R.G.M. derivano dalle operazioni di carico-scarico-
movimentazione dei materiali (prevalentemente con carrello elevatore dotato di pala) che, stanti i
limitati conferimenti e la modesta dimensione dell’impianto, sono ragionevolmente di entità poco
significativa nell’arco temporale di riferimento (il periodo diurno).
I risultati della “verifica di impatto acustico”attestano il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M.
14/11/97, in relazione alla Classificazione Acustica Comunale, ritenendosi al proposito che la
suddetta verifica descriva correttamente l’impatto acustico derivante dell’attività di D.R.G.M. anche
nella configurazione di progetto, in quanto l’unica modifica rispetto all’impianto esistente consiste
nell’introduzione dell’operazione di cernita manuale (R12) che, in termini di rumorosità, ha gli
stessi effetti delle operazioni di selezione (R4) già svolte nell’impianto.
PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
Il progettista ipotizza l’unico rischio ipotizzabile quale causa di “incidente grave” che possa
coinvolgere l’area anche oltre il perimetro dell’impianto è il “rischio incendio”, peraltro
oggettivamente basso in relazione alla natura incombustibile dei rifiuti trattati (rottami metallici).
- cause elettriche;
- cause da fumo
Le anomalie più gravi che hanno, comunque ripercussioni sull’impianto, riguardano essenzialmente
la linea di selezione ed al caricatore a polipo.
Il responsabile del controllo sulla corretta esecuzione di tali procedure è il Responsabile Tecnico
della Gestione dell’impianto.
PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
Il sito è da classificarsi come “sito ad uso commerciale e industriale” ed è da considerarsi
vulnerabile in relazione al livello di protezione naturale dell’acquifero sotterraneo; per questa
ragione è stato impermeabilizzato (mediante massetto di calcestruzzo armato) senza soluzioni di
continuità per tutte le aree interne ed esterne all’involucro edilizio interessate dall’attività di
recupero.
L’eventuale piano di caratterizzazione dovrà essere elaborato sulla base dell’identificazione delle
problematiche e dell’elaborazione del modello concettuale preliminare; saranno quindi pianificate le
indagini analitiche per la definizione della qualità di suolo, sottosuolo e falda sotterranea.
Successivamente si provvederà a verificare l’assenza di fenomeni di percolamento in
corrispondenza di punti potenzialmente “critici” quali i pozzetti di raccolta di eventuali colaticci
presenti nell’area tettoiata; sulla scorta dei risultati dell’investigazione analitica, saranno definiti
eventuali interventi e procedure per la bonifica del sito in relazione ai target qualitativi previsti dalle
norme vigenti.
Per quanto riguarda il ripristino dei luoghi, il fabbricato industriale esistente è situato in area a
destinazione produttiva e, risultando pertanto conforme allo strumento urbanistico vigente del
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Comune di Montecchio Maggiore, e, fatti salvi eventuali interventi complementari, presenta
caratteristiche tecniche per “sopravvivere” all’attività di recupero rifiuti in discussione.
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, del
Genio Civile di Vicenza e del Comune di Montecchio Maggiore;
Ritenuto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;
ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta D.R.G.M. srl per la messa in riserva
(R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali a base metallica in Via della
Tecnica n.20, in Comune di Montecchio Maggiore (VI) con le seguenti prescrizioni:
1. Rifiuti
I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
rifiuti (elenco non esaustivo).
a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 170 Tonn.
b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 30 Tonn
c) quantità massima di rifiuti in trattamento: 2060 Tonn./anno e 10 Tonn/giorno sottoposte a
operazioni R13/R12/R4.
2. Avvio impianto:
L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
- comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
- comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi
previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica;
- comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile
dell’impianto (in possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1,
della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate
secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza, al Comune di Montecchio Maggiore e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.
3. Esercizio provvisorio:
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree
indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il
Comune di Montecchio Maggiore e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o
incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
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g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
indicante il codice C.E.R..
h) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione
proposta, gestionale ed impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai
limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato,
oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della
Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
i) In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
j) L’azienda dovrà provvedere ad una pulizia periodica delle pavimentazioni, mediante uso
di spazzatrice, al fine di evitare l’imbrattamento dei pneumatici dei veicoli addetti alle
operazioni di carico-scarico.
k) Nella porzione di edificio ricadente all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto non
devono essere svolte attività lavorative che prevedano la permanenza di persone superiore
alle 4 ore giornaliere.
4. Collaudo:
a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti
dall’art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out
che tenga conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di
collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale;
andranno altresì definite le caratteristiche di dettaglio per i codici CER 120199 e 160216.
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
f. to dott.ssa Cristina Del Sal f.to ing. Filippo Squarcina
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