determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 458 DEL 23/05/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: SOCIETA' CORRADIN STEFANO - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA
     IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI
     SPECIALI A BASE PLASTICA, NEL SITO IN VIA CA’ BERTA N. 5, IN COMUNE DI
     SOSSANO.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      • con provvedimento n.138/Suolo Rifiuti/2011 del 28 settembre 2011, la Provincia di Vicenza,
        per l'impianto sito in via Ca’ Berta n.5 – Sossano, ha autorizzato l'esercizio dell'impianto di
        recupero rifiuti di cui all’articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
        scadenza il 28/09/2021;
      • la società Corradin Stefano ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006
        e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 16110 del
        09 marzo 2018 per l’approvazione del progetto di modifica della suddetta attività di messa
        in riserva e recupero rifiuti in regime ordinario;
      • il Comune di Sossano non ha fatto pervenire osservazioni e/o pareri di carattere ostativo.
     Considerato che:
      • la modifica proposta non comporta alcun aumento delle superfici coperte attualmente
        utilizzate né di utilizzo del piazzale esterno e non sono inoltre previste modifiche della
        tipologia e dei codici CER attualmente autorizzati, del processo tecnologico e delle
        attrezzature, né aumento del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio;
      • le modifiche rispetto alla vigente autorizzazione riguardano:
        - l’introduzione dell’attività di recupero R12 relativa alle operazioni di selezione e cernita
        dei rifiuti plastici in ingresso;
        - la potenzialità di trattamento giornaliera che viene portata da 2 a 4 ton/giorno, con
        conseguente aumento della potenzialità annua di trattamento che, considerando che
        l’impianto lavori per 240 giorni all’anno, è di 960 ton/anno;
        - una modifica del lay-out per prevedere l’inserimento dell’area di carico/scarico;
        - la ridefinizione dei quantitativi di rifiuti/materie prime secondarie prodotte in stoccaggio,
        fermo restando il limite di 5 ton attualmente autorizzato.
     Visto che il progetto presentato dalla Corradin Stefano è stato esaminato in data 17 maggio 2018
     dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del parere
     favorevole all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.03/0518.




copia informatica per consultazione
     Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del
     D.Lgs. 152/06, espresso in data 17 maggio 2018, a seguito di regolare convocazione, che recepisce
     il predetto parere n.03/0518, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
     sostanziale.
     Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
     condizioni inpiduate dal citato parere n° 03/0518.
     Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
     autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
     richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
     Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
     all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
     Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
     dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
     nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
     articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
     Visti:
      • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
      • la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
      • la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

                           DETERMINA
       1. Di approvare il progetto presentato dalla società Corradin Stefano, con sede legale e
        produttiva in Via Ca’ Berta, 5 – Sossano, per la modifica dell’attività di messa in riserva
        (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica, come
        descritto nel parere n. 03/0518 espresso in data 17 maggio 2018 dalla Commissione Tecnica
        Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale del
        presente provvedimento;
       2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
        effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
        3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
        oggetto del presente provvedimento;
       3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
        dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
        12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
        provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
       4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
        configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
        della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di




copia informatica per consultazione
         allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
         inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
         delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
        5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
         funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
         3/2000.
        6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
         diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
         sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
        7. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
         all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
         Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
         nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
         dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
         medesimo decreto;
         Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
         durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
         Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

                            INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Corradin Stefano, al Sindaco del
         Comune di Sossano, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
         al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del
         Fuoco.

     Vicenza, 23/05/2018



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 458 DEL 23/05/2018


     OGGETTO: SOCIETA' CORRADIN STEFANO - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA
     IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI
     SPECIALI A BASE PLASTICA, NEL SITO IN VIA CA’ BERTA N. 5, IN COMUNE DI
     SOSSANO.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 23/05/2018.


     Vicenza, 23/05/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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                                   PROVINCIA DI VICENZA
                               AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                                           SETTORE AMBIENTE

                                      Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                           Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

                             Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



           COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
                        (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
                                  CORRADIN STEFANO
                                  VIA CA’ BERTA 5 - SOSSANO

                                       PARERE N. 03/0518
     La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di convocazione, il 17
     maggio 2018 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per
     l’approvazione progetto in procedura ordinaria per l’impianto di messa in riserva (R13), selezione e
     cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica.
                                       Relazione Istruttoria
     PROPONENTE:                   CORRADIN STEFANO
     SEDE LEGALE:                   Via Cà Berta n. 5 - Sossano
     SEDE INTERVENTO:                 Via Cà Berta n. 5 - Sossano
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ:               Impianto di recupero rifiuti
     COMUNE INTERESSATO:               Sossano
     DATA DOMANDA:                  09/03/2018 prot.n. 16110
     DATA INTEGRAZIONI:                \\\

     DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
      • Relazione tecnica
      • Relazione di compatibilità ambientale
      • Valutazione dell’impatto acustico esterno
      • Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
      • Piano di sicurezza
      • Piano di gestione operativa
     ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:
      • Inquadramento territoriale
      • Planimetria di lay-out.

                                         PREMESSE
     La ditta CORRADIN STEFANO è insediata in Comune di Sossano in Via Cà Berta, 5 dove già
     esercita un’attività di recupero rifiuti plastici, in base all’autorizzazione n.138/Suolo Rifiuti/2011
     del 28 settembre 2011, con scadenza il 28/09/2021.
     Al fine di rispondere alle esigenze di mercato la Ditta intende potenziare la propria attività
     ampliando la capacità di recupero del proprio stabilimento.
     Le operazioni autorizzate sono le seguenti:
     - R13 – messa in riserva
     - R3 – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
     STATO DI FATTO

     Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
     Settore Ambiente.
     Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA



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     Le operazioni di recupero svolte nell’impianto autorizzate e che si confermano) sono:
     - R13 – messa in riserva
     - R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
     Nell’impianto possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella:




     Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (operazione R13) è definito in 5 tonnellate, mentre il
     quantitativo massimo di rifiuti sottoposto a trattamento (operazione R3) è definito in 2
     tonnellate/giorno (240 t/anno).
     Nella vigente autorizzazione viene inoltre precisato che, per eventuale richiesta di incremento oltre
     le 5 tonnellate di rifiuti plastici in stoccaggio (operazioneR13), si dovrà procedere, oltre
     all’adeguamento delle garanzie finanziarie, anche dal relativoaggiornamento del Certificato di
     Prevenzione Incendi.
     L’attività comporta anche emissioni in atmosfera, che devono essere rispettate i seguenti limiti:




                   Ubicazione sito di messa in riserva
     L’impianto della Ditta CORRADIN Stefano è insediato in via Cà Berta n. 5 nel Comune di Sossano




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     L’impianto è ubicato su un lotto di terreno inpiduato catastalmente come segue: Comune di
     Sossano, Foglio N. 6, Mappali N. 609, 130.
     L’accesso all’impianto avviene da Via Ca’ Berta, 7 che si connette alla Strada Provinciale Berico
     Euganea (Via Circonvallazione).
     L’area è classificata dal Piano degli Interventi vigente come zona produttiva di tipo D1.
     STATO DI PROGETTO
     La modifica proposta non comporta alcun aumento delle superfici coperte attualmente utilizzate e
     non prevede, nemmeno, di utilizzare il piazzale esterno per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e/o
     prodotti (come peraltro previsto dalla vigente autorizzazione).
     Inoltre, non prevede nessuna modifica della tipologia e dei codici CER attualmente autorizzati, del
     processo tecnologico e delle attrezzature, né aumento del quantitativo massimo di rifiuti in
     stoccaggio.
     Le uniche modifiche rispetto alla vigente autorizzazione riguardano:
     - l’introduzione dell’attività di recupero R12 relativa alle operazioni di selezione e cernita dei rifiuti
     plastici in ingresso;
     - la potenzialità di trattamento giornaliera che viene portata da 2 a 4 ton/giorno, con conseguente
     aumento della potenzialità annua di trattamento che, considerando che l’impianto lavori per 240
     giorni all’anno, è di 960 ton/anno;
     - una lieve modifica del lay-out autorizzato per prevedere l’inserimento dell’area di carico/scarico;
     - la ridefinizione dei quantitativi di rifiuti/materie prime secondarie prodotte in stoccaggio, fermo
     restando il limite di 5 ton attualmente autorizzato.
     L’impianto mantiene la sua potenzialità al di sotto delle 10 ton/giorno e, pertanto, non è prevista la
     procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs 152/2006 e succ. mod. e int..
     L'attività di recupero continuerà ad essere svolta esclusivamente all’interno dello stesso capannone
     attualmente utilizzato senza bisogno di modifiche edilizie. L’area utilizzata è completamente
     pavimentata.
     Le tipologie di rifiuti che si potranno conferire all’impianto sono le stesse già autorizzate e
     precisamente:
     - CER 15 01 02: Imballaggi in plastica
     - CER 19 12 04: Plastica e gomma
     Le attività di recupero previste sono le stesse già autorizzate, con l’aggiunta dell’operazione R12.




     In considerazione delle dimensioni delle aree di stoccaggio e delle caratteristiche dei rifiuti che
     saranno conferiti presso l’impianto, si prevede che il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio
     sia pari a 4,3 tonnellate, così sudpise:
     - 3,9 ton di rifiuti in ingresso con codice CER 150102 e CER 191204;
     - 0,4 ton di rifiuti prodotti con codice CER 191212.




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     L’attività di recupero è finalizzata all’ottenimento di MPS conformi alle specifiche UNIPLAST-
     UNI 10667.
     GESTIONE ACQUE METEORICHE
     L’attività di recupero di rifiuti non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali. Gli unici scarichi
     idrici prodotti dall’attività sono quelli dei servizi igienici (reflui assimilati a domestici) e delle acque
     meteoriche di dilavamento del piazzale (scoperto), ove non avvengono operazioni di recupero e(o
     stoccaggi di rifiuti.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
     Le analisi annuali effettuate sulle emissioni dal camino n.1, i cui limiti riportati
     nell’autorizzazioneall’esercizio sono pari a 20 mg/Nmc, hanno evidenziato un livello di emissione
     pari a 2 mg/Nmc; non sono previsti impatti aggiuntivi da tale tipo di emissioni, non essendo
     modificata l’impiantistica utilizzata.
     GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
     La Valutazione di impatto acustico effettuata dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Francesco
     Mattiazzo ha evidenziato il rispetto dei limiti di emissione e emissione e anche quelli di
     differenziale secondo quanto previsto dal DCPN 14/11/1997 (cfr. Relazione allegata alla
     documentazione di progetto).
     PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
     I potenziali rischi che si potrebbero verificare nell’impianto di recupero rifiuti della Ditta
     CORRADIN Stefano, tali da comportare un incidente che potesse estendersi anche alle zone
     limitrofe esterne all'insediamento, considerato il tipo di attività svolta, sono connessi a:
     - incendio;
     - fenomeni naturali gravi.
     Incendio
     In caso di incendio, la procedura da seguire è la seguente:
     - l’operatore che per primo si accorge della presenza di un principio di incendio avvisa
     immediatamente il Responsabile dell’impianto;
     - il Responsabile dell’impianto o il suo sostituto segnala al personale addetto la necessità di
     sospendere il conferimento dei rifiuti e di evacuare la zona utilizzando un avvisatore sonoro o altra
     strumentazione a disposizione;
     - tutti i lavoratori si allontanano dall’area in cui si è verificato l’incendio;
     - gli addetti della squadra antincendio aziendale provvedono allo spegnimento o al contenimento
     dell’incendio utilizzando gli estintori presenti, mantenendo, comunque, la squadra a distanza di
     sicurezza;
     - se l’incendio è di notevoli dimensioni il telefonista provvede ad avvisare i Vigili del Fuoco (115)
     utilizzando il testo predisposto;
     - se sono presenti feriti o ustionati i responsabili di primo intervento praticano gli interventi di
     soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e provvedono ad avvisare il Soccorso Medico.
     Fenomeni naturali gravi
     In caso di inondazioni la procedura da seguire è la seguente:
     - il Responsabile dell’impianto o il sostituto aziona, se necessario, il segnale di evacuazione;
     - tutti i lavoratori si portano verso l’ingresso dell’impianto;
     - il caposquadra antincendio stacca la corrente.
     PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
     Stante l’assenza di modifiche alla struttura ed all’attività dell’impresa, non sono attese modifiche in
     tal senso.
        Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
     Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, del
     Genio Civile di Vicenza e del Comune di Sossano;
     Ritenuto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;



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                         ESPRIME PARERE
     Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta CORRADIN STEFANO per la
     messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica in
     Via Cà Berta n.5, in Comune di Sossano (VI) con le seguenti prescrizioni:
       1. Rifiuti
     I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
     premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
     rifiuti (elenco non esaustivo).
       a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 3,9 Tonn.
       b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 0,4 Tonn
       c) quantità massima di rifiuti in trattamento: 960 Tonn./anno e 4 Tonn/giorno sottoposte a
         operazioni R13/R12/R3.
       2. Avvio impianto:
         L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
         - comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
         - comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi
         previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica;
         - comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile
         dell’impianto (in possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1,
         della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai
         sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate
         secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
         Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
         durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
         Provincia di Vicenza, al Comune di Sossano e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.
      3. Esercizio provvisorio:
        a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree
        indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
        b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il
        Comune di Sossano e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che
        dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
        c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
        d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
        modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
        e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
        f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
        un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
        g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
        indicante il codice C.E.R..
        h) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione
        proposta, gestionale ed impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai
        limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato,
        oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della
        Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei
        limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.



copia informatica per consultazione
        i) In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
        dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
      4. Collaudo:
        a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti
        dall’art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
        b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out
        che tenga conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di
        collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.

         Il Segretario della Commissione          Il Presidente della Commissione
          f. to dott.ssa Cristina Del Sal           f.to ing. Filippo Squarcina




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