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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 458 DEL 23/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: SOCIETA' CORRADIN STEFANO - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA
IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE PLASTICA, NEL SITO IN VIA CA’ BERTA N. 5, IN COMUNE DI
SOSSANO.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con provvedimento n.138/Suolo Rifiuti/2011 del 28 settembre 2011, la Provincia di Vicenza,
per l'impianto sito in via Ca’ Berta n.5 – Sossano, ha autorizzato l'esercizio dell'impianto di
recupero rifiuti di cui all’articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
scadenza il 28/09/2021;
• la società Corradin Stefano ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006
e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 16110 del
09 marzo 2018 per l’approvazione del progetto di modifica della suddetta attività di messa
in riserva e recupero rifiuti in regime ordinario;
• il Comune di Sossano non ha fatto pervenire osservazioni e/o pareri di carattere ostativo.
Considerato che:
• la modifica proposta non comporta alcun aumento delle superfici coperte attualmente
utilizzate né di utilizzo del piazzale esterno e non sono inoltre previste modifiche della
tipologia e dei codici CER attualmente autorizzati, del processo tecnologico e delle
attrezzature, né aumento del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio;
• le modifiche rispetto alla vigente autorizzazione riguardano:
- l’introduzione dell’attività di recupero R12 relativa alle operazioni di selezione e cernita
dei rifiuti plastici in ingresso;
- la potenzialità di trattamento giornaliera che viene portata da 2 a 4 ton/giorno, con
conseguente aumento della potenzialità annua di trattamento che, considerando che
l’impianto lavori per 240 giorni all’anno, è di 960 ton/anno;
- una modifica del lay-out per prevedere l’inserimento dell’area di carico/scarico;
- la ridefinizione dei quantitativi di rifiuti/materie prime secondarie prodotte in stoccaggio,
fermo restando il limite di 5 ton attualmente autorizzato.
Visto che il progetto presentato dalla Corradin Stefano è stato esaminato in data 17 maggio 2018
dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del parere
favorevole all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.03/0518.
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Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/06, espresso in data 17 maggio 2018, a seguito di regolare convocazione, che recepisce
il predetto parere n.03/0518, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
condizioni inpiduate dal citato parere n° 03/0518.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visti:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
• la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla società Corradin Stefano, con sede legale e
produttiva in Via Ca’ Berta, 5 – Sossano, per la modifica dell’attività di messa in riserva
(R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica, come
descritto nel parere n. 03/0518 espresso in data 17 maggio 2018 dalla Commissione Tecnica
Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
oggetto del presente provvedimento;
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
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allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
3/2000.
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
medesimo decreto;
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Corradin Stefano, al Sindaco del
Comune di Sossano, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 458 DEL 23/05/2018
OGGETTO: SOCIETA' CORRADIN STEFANO - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA
IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE PLASTICA, NEL SITO IN VIA CA’ BERTA N. 5, IN COMUNE DI
SOSSANO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 23/05/2018.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
CORRADIN STEFANO
VIA CA’ BERTA 5 - SOSSANO
PARERE N. 03/0518
La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di convocazione, il 17
maggio 2018 presso gli uffici di Contra’ Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per
l’approvazione progetto in procedura ordinaria per l’impianto di messa in riserva (R13), selezione e
cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica.
Relazione Istruttoria
PROPONENTE: CORRADIN STEFANO
SEDE LEGALE: Via Cà Berta n. 5 - Sossano
SEDE INTERVENTO: Via Cà Berta n. 5 - Sossano
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
COMUNE INTERESSATO: Sossano
DATA DOMANDA: 09/03/2018 prot.n. 16110
DATA INTEGRAZIONI: \\\
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
• Relazione tecnica
• Relazione di compatibilità ambientale
• Valutazione dell’impatto acustico esterno
• Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
• Piano di sicurezza
• Piano di gestione operativa
ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:
• Inquadramento territoriale
• Planimetria di lay-out.
PREMESSE
La ditta CORRADIN STEFANO è insediata in Comune di Sossano in Via Cà Berta, 5 dove già
esercita un’attività di recupero rifiuti plastici, in base all’autorizzazione n.138/Suolo Rifiuti/2011
del 28 settembre 2011, con scadenza il 28/09/2021.
Al fine di rispondere alle esigenze di mercato la Ditta intende potenziare la propria attività
ampliando la capacità di recupero del proprio stabilimento.
Le operazioni autorizzate sono le seguenti:
- R13 – messa in riserva
- R3 – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
STATO DI FATTO
Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA
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Le operazioni di recupero svolte nell’impianto autorizzate e che si confermano) sono:
- R13 – messa in riserva
- R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
Nell’impianto possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella:
Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (operazione R13) è definito in 5 tonnellate, mentre il
quantitativo massimo di rifiuti sottoposto a trattamento (operazione R3) è definito in 2
tonnellate/giorno (240 t/anno).
Nella vigente autorizzazione viene inoltre precisato che, per eventuale richiesta di incremento oltre
le 5 tonnellate di rifiuti plastici in stoccaggio (operazioneR13), si dovrà procedere, oltre
all’adeguamento delle garanzie finanziarie, anche dal relativoaggiornamento del Certificato di
Prevenzione Incendi.
L’attività comporta anche emissioni in atmosfera, che devono essere rispettate i seguenti limiti:
Ubicazione sito di messa in riserva
L’impianto della Ditta CORRADIN Stefano è insediato in via Cà Berta n. 5 nel Comune di Sossano
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L’impianto è ubicato su un lotto di terreno inpiduato catastalmente come segue: Comune di
Sossano, Foglio N. 6, Mappali N. 609, 130.
L’accesso all’impianto avviene da Via Ca’ Berta, 7 che si connette alla Strada Provinciale Berico
Euganea (Via Circonvallazione).
L’area è classificata dal Piano degli Interventi vigente come zona produttiva di tipo D1.
STATO DI PROGETTO
La modifica proposta non comporta alcun aumento delle superfici coperte attualmente utilizzate e
non prevede, nemmeno, di utilizzare il piazzale esterno per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e/o
prodotti (come peraltro previsto dalla vigente autorizzazione).
Inoltre, non prevede nessuna modifica della tipologia e dei codici CER attualmente autorizzati, del
processo tecnologico e delle attrezzature, né aumento del quantitativo massimo di rifiuti in
stoccaggio.
Le uniche modifiche rispetto alla vigente autorizzazione riguardano:
- l’introduzione dell’attività di recupero R12 relativa alle operazioni di selezione e cernita dei rifiuti
plastici in ingresso;
- la potenzialità di trattamento giornaliera che viene portata da 2 a 4 ton/giorno, con conseguente
aumento della potenzialità annua di trattamento che, considerando che l’impianto lavori per 240
giorni all’anno, è di 960 ton/anno;
- una lieve modifica del lay-out autorizzato per prevedere l’inserimento dell’area di carico/scarico;
- la ridefinizione dei quantitativi di rifiuti/materie prime secondarie prodotte in stoccaggio, fermo
restando il limite di 5 ton attualmente autorizzato.
L’impianto mantiene la sua potenzialità al di sotto delle 10 ton/giorno e, pertanto, non è prevista la
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs 152/2006 e succ. mod. e int..
L'attività di recupero continuerà ad essere svolta esclusivamente all’interno dello stesso capannone
attualmente utilizzato senza bisogno di modifiche edilizie. L’area utilizzata è completamente
pavimentata.
Le tipologie di rifiuti che si potranno conferire all’impianto sono le stesse già autorizzate e
precisamente:
- CER 15 01 02: Imballaggi in plastica
- CER 19 12 04: Plastica e gomma
Le attività di recupero previste sono le stesse già autorizzate, con l’aggiunta dell’operazione R12.
In considerazione delle dimensioni delle aree di stoccaggio e delle caratteristiche dei rifiuti che
saranno conferiti presso l’impianto, si prevede che il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio
sia pari a 4,3 tonnellate, così sudpise:
- 3,9 ton di rifiuti in ingresso con codice CER 150102 e CER 191204;
- 0,4 ton di rifiuti prodotti con codice CER 191212.
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L’attività di recupero è finalizzata all’ottenimento di MPS conformi alle specifiche UNIPLAST-
UNI 10667.
GESTIONE ACQUE METEORICHE
L’attività di recupero di rifiuti non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali. Gli unici scarichi
idrici prodotti dall’attività sono quelli dei servizi igienici (reflui assimilati a domestici) e delle acque
meteoriche di dilavamento del piazzale (scoperto), ove non avvengono operazioni di recupero e(o
stoccaggi di rifiuti.
GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le analisi annuali effettuate sulle emissioni dal camino n.1, i cui limiti riportati
nell’autorizzazioneall’esercizio sono pari a 20 mg/Nmc, hanno evidenziato un livello di emissione
pari a 2 mg/Nmc; non sono previsti impatti aggiuntivi da tale tipo di emissioni, non essendo
modificata l’impiantistica utilizzata.
GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
La Valutazione di impatto acustico effettuata dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Francesco
Mattiazzo ha evidenziato il rispetto dei limiti di emissione e emissione e anche quelli di
differenziale secondo quanto previsto dal DCPN 14/11/1997 (cfr. Relazione allegata alla
documentazione di progetto).
PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO
I potenziali rischi che si potrebbero verificare nell’impianto di recupero rifiuti della Ditta
CORRADIN Stefano, tali da comportare un incidente che potesse estendersi anche alle zone
limitrofe esterne all'insediamento, considerato il tipo di attività svolta, sono connessi a:
- incendio;
- fenomeni naturali gravi.
Incendio
In caso di incendio, la procedura da seguire è la seguente:
- l’operatore che per primo si accorge della presenza di un principio di incendio avvisa
immediatamente il Responsabile dell’impianto;
- il Responsabile dell’impianto o il suo sostituto segnala al personale addetto la necessità di
sospendere il conferimento dei rifiuti e di evacuare la zona utilizzando un avvisatore sonoro o altra
strumentazione a disposizione;
- tutti i lavoratori si allontanano dall’area in cui si è verificato l’incendio;
- gli addetti della squadra antincendio aziendale provvedono allo spegnimento o al contenimento
dell’incendio utilizzando gli estintori presenti, mantenendo, comunque, la squadra a distanza di
sicurezza;
- se l’incendio è di notevoli dimensioni il telefonista provvede ad avvisare i Vigili del Fuoco (115)
utilizzando il testo predisposto;
- se sono presenti feriti o ustionati i responsabili di primo intervento praticano gli interventi di
soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e provvedono ad avvisare il Soccorso Medico.
Fenomeni naturali gravi
In caso di inondazioni la procedura da seguire è la seguente:
- il Responsabile dell’impianto o il sostituto aziona, se necessario, il segnale di evacuazione;
- tutti i lavoratori si portano verso l’ingresso dell’impianto;
- il caposquadra antincendio stacca la corrente.
PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA
Stante l’assenza di modifiche alla struttura ed all’attività dell’impresa, non sono attese modifiche in
tal senso.
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, del
Genio Civile di Vicenza e del Comune di Sossano;
Ritenuto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;
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ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla ditta CORRADIN STEFANO per la
messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali a base plastica in
Via Cà Berta n.5, in Comune di Sossano (VI) con le seguenti prescrizioni:
1. Rifiuti
I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in
premessa. Sono altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero
rifiuti (elenco non esaustivo).
a) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 3,9 Tonn.
b) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 0,4 Tonn
c) quantità massima di rifiuti in trattamento: 960 Tonn./anno e 4 Tonn/giorno sottoposte a
operazioni R13/R12/R3.
2. Avvio impianto:
L’inizio dell’attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione di:
- comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata;
- comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi
previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica;
- comunicazione di inizio attività con contestuale nomina del tecnico responsabile
dell’impianto (in possesso delle “idonee conoscenze tecniche” di cui all’art. 28, comma 1,
della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) e presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate
secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza, al Comune di Sossano e all’A.R.P.A.V. di Vicenza.
3. Esercizio provvisorio:
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree
indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il
Comune di Sossano e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che
dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
d) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
indicante il codice C.E.R..
h) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire nella nuova configurazione
proposta, gestionale ed impiantistica, e nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai
limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato,
oltre che all’Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della
Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
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i) In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
4. Collaudo:
a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti
dall’art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out
che tenga conto di tutte le eventuali variazioni inpiduate dalla Ditta durante la fase di
collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
f. to dott.ssa Cristina Del Sal f.to ing. Filippo Squarcina
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