determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 793 DEL 01/09/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA


     OGGETTO: DEMA (P.IVA 0077405024900774050249) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA
     A ALTAVILLA VICENTINA IN VIA TICINO 39. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI
     RIFIUTI, NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
     PRESIDI ANTINCENDIO. AMPLIAMENTO QUANTITATIVI STOCCAGGIO RIFIUTI
     PRODOTTI E INTEGRAZIONE NUOVE TIPOLOGIE RIFIUTI.

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la società Dema S.r.l., con sede legale e operativa in Via Ticino 39 nel Comune di
     Altavilla Vicentina 39, svolge attività di prevenzione ed antinfortunistica. Nell’ambito della sua
     attività effettua anche l’attività di stoccaggio rifiuti in conto proprio provenienti dall’attività di
     manutenzione e sostituzione di impianti e presidi antincendio. Detta attività risulta autorizzata
     all’esercizio con provvedimento n.111 del 28.05.2010 con validità fino al 28.05.2020.
     Considerato che:
       • Con domanda registrata al protocollo provinciale in data 21.02.2017 al prot. nn. 12797 –
         12799 ha chiesto un ampliamento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio e l’inserimento del
         codice CER 17 04 05 (ferro e acciaio) proveniente dalle operazioni di rimozione e
         sostituzione delle porte tagliafuoco.
       • Successivamente con nota del 04.04.2017 è stato chiesto l’ulteriore inserimento del codice
         CER 17 08 02 (cartongesso) proveniente dalle operazioni di installazione / rimozione delle
         sopracitate tagliafuoco.
       • Pertanto, dopo le due domande sopra riportate, il quantitativo di rifiuti stoccati passa da 5,7
         tonn. a 12 tonn.
       • La pratica in questione non è soggetta a procedura di screening di VIA in quanto effettua
         solo attività di messa in riserva .
       • Non risultano intercorse modifiche urbanistiche all’area di insediamento dell’impianto e
         quindi l’approvazione del progetto non comporta necessità di alcuna variante allo strumento
         urbanistico.
       • con nota del 14.03.2017 prot. 18891 si è dato avvio al procedimento amministrativo di
         rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, chiedendo osservazioni
         e/o indicazioni agli Enti sulla pratica in questione.
     Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni sulla pratica da parte degli Enti
     interessati.
     Ritenuto pertanto quindi di procedere alla formale approvazione dell'intervento, nel rispetto
     delle condizioni e secondo le modalità inpiduate dal parere 03/0817 espresso dalla citata C.T.P.A.
     in data 03.08.2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.




copia informatica per consultazione
     Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove
     occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.
     Considerati:
       • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
         vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
         province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
         rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
         ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
         acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
       • le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
         approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
         27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
         approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
       • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
         materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
         modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
       • il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
       • il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
       • le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
         integrazioni;
       • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
         Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
         Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
         Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2017/19;
                          DETERMINA
      1. Di approvare il progetto presentato dalla Dema S.r.l., con sede legale e operativa in Via
        Ticino 39 nel Comune di Altavilla Vicentina 39, come descritto nel parere n° 03/0817
        espresso in data 03 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, con
        funzioni di Conferenza dei Servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e
        sostanziale, nel rispetto delle relative prescrizioni e condizioni.
      2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e - ai sensi e per gli
        effetti degli artt. 178 e 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 24, comma 2, della
        L.R. 3/2000 – non costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di
        Altavilla Vicentina.
      3. Di evidenziare al proponente il rispetto dei seguenti obblighi:
        a) l’avvio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in
        esercizio entro 36 mesi, pena la decadenza del presente Decreto (art. 24, comma 4, della
        L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.).
        b) l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione
        alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle
        opere in conformità al progetto approvato, del collaudo delle opere relative agli stoccaggi,
        della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile
        dell’impianto e presentazione delle garanzie finanziarie commisurate alla fase di progetto




copia informatica per consultazione
          realizzata, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014.
        4. Di rammentare alla ditta l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo
          dell'impianto, nei termini di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000 e s.m.i..
        5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di rivedere le condizioni dell'esercizio
          dell'impianto successivamente al ricevimento del documento di cui al punto precedente.
        6. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse
          nel presente decreto e nell’allegato parere della C.T.P.A., comporta l’applicazione dei
          provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché delle
          sanzioni di cui all’art. 256 del medesimo decreto.
        7. Di informare inoltre la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che
          dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà
          essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Altavilla
          Vicentina, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.
        8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Dema S.r.l. al Sindaco pro
          tempore del Comune di Altavilla Vicentina, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di
          Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, all’Ulss n.8
          “Berica”.
        9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
          diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
          sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).
        10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
          entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
          giorni.
        11. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
          all'albo pretorio on line.

     Vicenza, 01/09/2017

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale


     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 793 DEL 01/09/2017


     OGGETTO: DEMA (P.IVA 0077405024900774050249) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA
     A ALTAVILLA VICENTINA IN VIA TICINO 39. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI
     RIFIUTI, NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
     PRESIDI ANTINCENDIO. AMPLIAMENTO QUANTITATIVI STOCCAGGIO RIFIUTI
     PRODOTTI E INTEGRAZIONE NUOVE TIPOLOGIE RIFIUTI.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 01/09/2017.


     Vicenza, 01/09/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
     Rif. Lay –                                                          Q.ta Stoccaggio  Q.ta Stoccaggio  Differenza (Kg)
             CER         Tipologia         Provenienza       Stato fisico     Tipologia
      out n.                                                            attuale (Kg)    futura (Kg)
                                   Collaudo negativo     Solido non     Ceste in ferro o
       4     15 01 04   Carcasse di estintori vuoti                                      1.000       1.000        00
                                     estintori      polverulento       sfusi
                   Componenti di estintori    Collaudo negativo     Solido non
       5     16 02 16                                           n.3 casse       100        500       + 400
                     vuoti - valvole         estintori      polverulento
                    Manichette in gomma e
                                   Collaudo negativo     Solido non
       6    16 03 06    poliestere da estintori e                          n. 2 Big – bag      100        500       + 400
                                     estintori      polverulento
                        idranti
                    Liquido schiumogeno       Revisione /
       2     16 03 06                                 Liquido     Cisterne in PE      1.000       2.000      + 1.000
                       esausto        Collaudo estintori
       1     16 05 05    Estintori dismessi pieni    Estintori scaduti      Solido        Sfusi        2.000       1.000       - 1.000
                                    Revisione /        Solido
       3     16 05 09  Polvere estinguente esaurita                         n. 6 sacconi da 1 m3    1.500       6.000      + 4.500
                                   Collaudo estintori    polverulento
                                  Collaudo negativo o
                                                Solido non
       7     17 04 05     Porte tagliafuoco     sostituzione porte                 Sfusi        000        500       + 500
                                                polverulento
                                    tagliafuoco
                                   sostituzione porte    Solido non    n. 1 saccone da 1
       8     17 08 02       Cartongesso                                           000        500       + 500
                                     tagliafuoco      polverulento       m3.
                                                             Tot.        5.700       12.000      + 6.300

     15 01 04 imballaggi metallici
     16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, persi da quelli di cui alla voce 16 02 15
     16 03 06 rifiuti organici persi da quelli di cui alla voce 16 03 05
     16 05 05 gas in contenitori a pressione, persi da quelli di cui alla voce 16 05 04
     16 05 09 sostanze chimiche di scarto perse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
     17 04 05 ferro e acciaio
     17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, persi da quelli di cui alla voce 17 08 01




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