determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 564 DEL 30/06/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PRIX QUALITY (P.IVA 03195090240) CON SEDE A GRISIGNANO DI
ZOCCO IN VIA DEL LAVORO 3. APPROVAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI
DI IMBALLAGGI, PROVENIENTI DAI PROPRI PUNTI VENDITA, NON PERICOLOSI
(R13 – R12) .
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta Prix Quality S.r.l nella ZAI di Grisignano (tra l’A4 e la ferrovia Verona – Padova),
ha chiesto, per il tramite del SUAP di Grisignano di Zocco, con nota del 04.11.2016 e
registrata al protocollo provinciale in data 7.11.2016 al n. 74506, l’autorizzazione alla
stoccaggio mediante messa in riserva (R13) – selezione e cernita e compattazione in press
container (R12) di imballaggi provenienti dai punti vendita aziendali trasportati mediante i
mezzi che la ditta già utilizza per rifornire i supermercati, sfruttandone il rientro.
• Il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA, con determina dirigenziale n. 434 del
21.06.2016, che ha fatto proprio il parere 06.2016 del Comitato VIA espresso nella seduta
del 01.06.2016. Si evidenzia che, per quanto riguarda i punti 3 e 5 del citato parere
riguardano prescrizioni da verificare in sede di collaudo dell’impianto mentre, per quanto
riguarda i punti 2 e 4, questi risultano ottemperati con quanto riportato al soprastante punto 1
con la posa di un altro pozzetto d’ispezione e il punto 2 con la nota del servizio VIA n.
10916 del 14.02.2017
• con nota n. 825986 del 07.12.2016 è stato comunicato l’avvio del procedimento
amministrativo per il rilascio della citata approvazione progetto e autorizzazione provvisoria
all’esercizio e, contestualmente, sospeso per la verifica delle prescrizioni dettate dal
provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.
Evidenziato che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, nella seduta del
07.04.2017 con funzione di Conferenza dei Servizi, ha approvato all’unanimità il progetto in
questione, con le prescrizioni riportate nel parere della Commissione;
Rilevato che:
✔ L’area, oggetto di insediamento della ditta, è catastalmente inpiduabile al Fg. 4 mapp.le
110 del Comune di Grisignano di Zocco.
✔ Il Piano Regolatore Generale del comune di Grisignano di Zocco mette in evidenza che
l’area interessata dall’intervento in progetto è classificata come Zona Territoriale Omogenea
copia informatica per consultazione
D1 “Industriale Artigianale di Completamento”. Il PRG e le Norme Tecniche di Attuazione
mettono in evidenza che la destinazione d’uso dell’area è compatibile con il progetto stesso
e pertanto analizzando quanto sopra indicato e considerando l’intervento in progetto, si
determina che esso non risulta in contrasto con quanto prescritto dal PRG;
✔ per quanto sopra riportato l’approvazione del progetto non comporta alcuna variante allo
strumento urbanistico.
Considerato che l’art. 208 c. 6 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede quanto di seguito riportato:
“omissis… L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori”.
Ritenuto pertanto quindi di procedere alla formale approvazione dell'intervento, nel rispetto
delle condizioni e secondo le modalità inpiduate dal parere 02/0417 espresso dalla citata C.T.P.A.
in data 07.04.2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.
Visti:
• il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. del Veneto del 21/01/2000, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. del Veneto del 16/08/2007, n. 20;
• la L.R. del Veneto del 16/02/2010, n. 11;
• gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
• che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017.
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla Società Prix Quality relativo all'impianto di
stoccaggio e selezione di rifiuti speciali, citati in oggetto,con sede a Grisignano di Zocco in
Via del Lavoro 3, come descritto nel parere n° 02/0417 espresso in data 07 aprile 2017 dalla
Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, con funzioni di Conferenza dei Servizi,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle relative
prescrizioni e condizioni.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e - ai sensi e per gli
effetti degli artt. 178 e 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 24, comma 2, della
L.R. 3/2000 – non costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di
Grisignano di Zocco.
3. Di evidenziare al proponente il rispetto dei seguenti obblighi:
a) l’avvio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in
esercizio entro 36 mesi, pena la decadenza del presente Decreto (art. 24, comma 4, della
L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.).
b) l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione
alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle
copia informatica per consultazione
opere in conformità al progetto approvato, del collaudo delle opere relative agli stoccaggi,
della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile
dell’impianto e presentazione delle garanzie finanziarie commisurate alla fase di progetto
realizzata, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014.
4. Di rammentare alla ditta l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo
dell'impianto, nei termini di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000 e s.m.i.;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di rivedere le condizioni dell'esercizio
dell'impianto successivamente al ricevimento del documento di cui al punto precedente;
6. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse
nel presente decreto e nell’allegato parere della C.T.P.A., comporta l’applicazione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché delle
sanzioni di cui all’art. 256 del medesimo decreto;
7. Di informare inoltre la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che
dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà
essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Grisignano di
Zocco, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. ;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Prix Quality, al Sindaco pro
tempore del Comune di Grisignano di Zocco, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di
Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente,
all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, all’Ulss n.8 “Berica” e al Consorzio di
Bonifica Brenta di Cittadella (PD);
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro
60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Vicenza, 30/06/2017
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
- Dott. Angelo Macchia -
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 564 DEL 30/06/2017
OGGETTO: PRIX QUALITY (P.IVA 03195090240) CON SEDE A GRISIGNANO DI
ZOCCO IN VIA DEL LAVORO 3. APPROVAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI
DI IMBALLAGGI, PROVENIENTI DAI PROPRI PUNTI VENDITA, NON PERICOLOSI
(R13 – R12) .
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 06/07/2017.
Vicenza, 06/07/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
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