determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 758 DEL 22/08/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: SOCIETA' DCB SOLE ASFALTI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI
MESSA IN RISERVA (R13), RECUPERO (R5) E SELEZIONE (R12) DI RIFIUTI
SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE,
DEMOLIZIONE E SCAVI, NEL SITO IN VIA CASONI IN COMUNE DI SANDRIGO.
IL DIRIGENTE
Premesso che
• il progetto presentato dalla società DCB Sole Asfalti s.r.l. riguarda l’attività di messa in
riserva (R13), selezione e separazione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali inerti non
pericolosi provenienti da scavi e lavorazioni edili (demolizioni) effettuati dalla medesima
ditta, da realizzarsi presso il sito produttivo in via Casoni, in comune di Sandrigo;
• la Società D.C.B. Sole Asfalti svolge principalmente lavori stradali, movimento terra,
asfaltature, opere di urbanizzazione quali realizzazione di lottizzazioni, posa di reti
tecnologiche, tubazioni e canalizzazioni in genere e saltuariamente demolizioni di fabbricati.
• l’area progettuale, attualmente utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte,
attrezzature tecnologiche e più in generale quanto necessario per opere legate all’attività
edile, è oggetto di un riordino urbanistico e ambientale al fine di utilizzarla per l’attività di
messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti).
Dato atto che la Commissione Via nel parere n. 25/2015 ha espresso il parere favorevole
all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni;
Rilevato che il progetto presentato dalla Società DCB Sole Asfalti s.r.l. è stato esaminato in
data 3 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso
all’unanimità parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del progetto come descritte nel
parere n° 01/0817, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che l’attività di cernita (R12) richiesta dalla ditta è stata consentita per i soli
rifiuti codice CER 170504 “Terre e rocce perse da quelle di cui alla voce 170503” in ingresso
impianto con caratterizzazione per la verifica della non pericolosità, il rispetto di colonna B (Tabella
1 All. 5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/06) e il superamento del test di cessione;
Dato atto che nel medesimo parere della CTPA sono state recepite le prescrizioni correlate
agli aspetti ambientali formulate nel citato parere di VIA;
Visti i pareri rilasciati dai comuni di Sandrigo e di Monticello Conte Otto e dall’Ulss n. 8
che sono stati espressamente inseriti nel medesimo parere sulla base delle indicazioni in essi
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contenute;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel
rispetto delle condizioni inpiduate dal citato parere n° 01/0817;
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”:
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla società DCB Sole Asfalti s.r.l., con sede legale
comune di Monticello Conte Otto, via Villa Rossi, 52/A, per l’attività di messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali inerti non pericolosi, e selezione R12 per il solo
codice CER 170504 Colonna B, provenienti da scavi e lavorazioni edili (demolizioni)
effettuati dalla medesima ditta, da realizzarsi presso il sito produttivo in via Casoni, in
comune di Sandrigo, come descritto nel parere n. 01/0817 espresso in data 03/08/2017 dalla
Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
oggetto del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 25
della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione alla Provincia, della comunicazione
della normativa UNI di riferimento dell’EoW, come da prescrizione contenuta nel citato
parere CTPA, della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle
opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della
data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della
prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
funzionale dell'impianto, nei termini di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000 che dovrà contenere
quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 25/2015 ricompreso nella
determinazione dirigenziale n. 874 dell’11/12/2015 che prevede:
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“in sede di collaudo dell’impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa,
dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del
criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e
mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto.:
- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale
(scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi
di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari,
mediante una specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed
ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi”.
6. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse
nel presente decreto e nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle
sanzioni di cui all’art. 256 del medesimo decreto.
7. Di informare la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse
rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere
preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società DCB Sole Asfalti s.r.l., al
Sindaco del comune di Sandrigo, All’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, al
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di
Vicenza dell’A.R.P.A.V..
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
11. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
Vicenza, 22/08/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
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COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)
D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.
ATTIVITA': VIA CASONI – COMUNE DI SANDRIGO
PARERE N. 01/0817
La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e s.m.i, a seguito di convocazione il
03/08/2017 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato di installazione di
un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (inerti) con messa messa in riserva e recupero rifiuti in
procedura ordinaria – Operazioni R5 – R12 – R13 – con scarico delle acque meteoriche di dilavamento
piazzali, eccedenti la parte riutilizzata, in corso d’acqua superficiale
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Oggetto: approvazione progetto impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non perico-
losi (inerti)
PROPONENTE: D.C.B. Sole Asfalti S.R.L.
SEDE LEGALE: Comune di Monticello Conte Otto, Via Villa Rossi, 52/A.
SEDE INTERVENTO: Comune di Sandrigo, Via Casoni.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.
DATA DOMANDA: SUAP 20/03/2017 prot. nn. 20214, 20215, 20217 – 27/03/2017, prot. n.
22417 – Ditta 21/03/2017 prot. n. 20789
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
1. Relazione tecnica
2. Pareri varie enti e Determinazione Provincia n. 874 dell’ 11/12/2015 di esclusione dalla procedura di
VIA;
3. Comodato d’uso, visure catastali, estratto mappa, delega Suap, visura camerale;
4. Relazione recupero e trattamento acque meteoriche;
5. Elab 1.1 Corografia-CTR-Estratto di mappa - Foto Aeree - Mosaico PRG-PAT - Cartografia P.I.
6. Elab 2 Planimetria stato di fatto
7. Elab 3.2 Planimetria nuova sistemazione
8. Elab 4.2 Planimetria – lay Out impianto recupero rifiuti non pericolosi
9. Elab 5.2 Planimetria recupero e smaltimento acque meteoriche e Piano quotato
10. Elab 6.2 Sezioni
11. Elab 8 Planimetria impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera
La Società D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. svolge principalmente lavori stradali, movimento terra, asfaltature,
opere di urbanizzazione quali realizzazione di lottizzazioni, posa di reti tecnologiche, tubazioni e
canalizzazioni in genere e saltuariamente demolizioni di fabbricati.
La ditta dispone di tutte le attrezzature per lo svolgimento della propria attività ed in particolare di
escavatori gommati, cingolati, pale meccaniche e ogni tipologia di mezzo di trasporto e possiede un
impianto mobile di vagliatura e frantumazione che viene utilizzato per le campagne di recupero di rifiuti non
pericolosi presso cantieri edili.
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
L’area progettuale, attualmente utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte, attrezzature
tecnologiche e più in generale quanto necessario per opere legate all’attività edile sarà oggetto di un riordino
urbanistico e ambientale in quanto attualmente classificata dal PI del luglio 2013 come “zona agricola”, al
fine di utilizzarla per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) provenienti da cantieri
dove la ditta opera direttamente, in particolare per:
Terre e rocce (a matrice terrosa)
Terre e rocce (a matrice ghiaiosa)
Miscele bituminose
Inerti da demolizione.
UBICAZIONE
Il sito produttivo della ditta si trova a cavallo del confine tra i comuni di Monticello Conte Otto e di
Sandrigo pisi dalla strada comunale che termina a ridosso dello stesso sito produttivo.
L’area progettuale insiste nel comune di Sandrigo al foglio 25 mappali n° 185-213-317 e viene attualmente
utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte, ghiaioso, terra, attrezzature tecnologiche, mezzi
meccanici, materiale necessario per opere edili, ecc.
Complessivamente la superficie è di 13.600 mq di cui 7.914 mq esterni alla fascia di rispetto stradale.
Nell’area facente parte del territorio del comune di Monticello Conte Otto è da anni ubicata la sede della
ditta e vi sono un capannone uso ricovero mezzi e materiali, il diesel tank per il rifornimento dei mezzi e gli
uffici.
Ortofoto del sito
E’ stata acquisita l’autorizzazione prot. 244/16 del 10/02/2016 rilasciata dalla società Autostrade alla
realizzazione degli interventi di alberatura e raccolta acque meteoriche come prescritto nel parere di VIA n.
25/2015
L’impianto rispetta le distanze minime indicate dall’elaborato D dell’allegato A del Piano Rifiuti della
Regione Veneto approvato con delibera di consiglio n. 30 del 29 aprile 2015;
DESCRIZIONE DEL CICLO DI PRODUZIONE
La ditta D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. opera soprattutto nella realizzazione e manutenzione di strade,
lottizzazioni, posa e manutenzione delle linee di servizio interrate quali elettriche, fognature, acquedotto
ecc..
Con il progetto presentato si intende attivare la messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti inerti non
pericolosi provenienti in via esclusiva da scavi, costruzioni, demolizioni che la ditta esegue in proprio.
Il trattamento dei rifiuti consiste in una selezione manuale e/o meccanica, frantumazione ed eventuale
vagliatura. Lo stesso avverrà all’interno di un area di complessivi mq 2.680.
Per l’attività di recupero rifiuti sarà utilizzato l’impianto mobile già autorizzato dalla Provincia con
provvedimento n. 188/2015 del 25 Novembre 2015.
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SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
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Tipo impianto Modello Produttore Matricola Potenzialità max.
Frantoio
OMTRAK TK 33S OFFICINE MECCANICHE di Ponzano Veneto (TV) 33007 60 t./ora
mobile
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO
quantità max rifiuti in stoccaggio (ingresso) – 4.950 t – mc 2.720
quantità max rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) – 70 t
quantità max rifiuti sottoposti a trattamento – 90 t/giorno – 23.400 t/anno
GESTIONE E CONTROLLO RIFIUTI
Ingresso impianto
Rifiuti in ingresso impianto da recuperare:
17 05 04 terre e rocce perse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 03 02 miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni
17 01 07 miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, perse da quelle di cui alla voce
17 01 06
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, persi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 02 e 17 09 03.
Le operazioni di recupero e i materiali in uscita vengono elencate nella Tabella 1 allegata al presente parere.
Trattamento rifiuti
Operazioni di recupero che si intendono svolgere:
- R13 Messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
- R 5 Recupero rifiuti mediante frantumazione e/o vagliatura.
Analisi in ingresso
a) codici CER 170107, 170302 e 170904 dovranno essere muniti di test di cessione di cui all'Allegato 3 del
D.M. 186/2006;
b) CER 170107, se proveniente da demolizione selettiva di fabbricati civili o commerciali o parti di
fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, sono applicate le disposizioni previste dall’allegato A
della Dgrv n. 1773 del 28/08/2012;
c) CER 170504 Vedi parere Regione Veneto prot. n. 55370 del 02/08/2017 di seguito riportato.
Parere Regione Veneto - Codice CER 170504
A) Produzione di rilevati e sottofondi da terre e rocce da scavo (170504) – Linee A – A1- B – B1
1. la Ditta propone di effettuare operazioni di separazione con causale R12, prima dell’effettuazione
dell’operazione di recupero R5. Questo presuppone la registrazione di due perse operazioni; quali sono
i codici attribuiti alle frazioni (terra e ghiaia) prima dello scarico in R5? Si ritiene che tutte queste
lavorazioni debbano essere ricomprese nell’operazione R5, ferma restando la tracciabilità delle
lavorazioni;
2. il rifiuto in ingresso, pur con un unico CER, non proviene da cicli produttivi costanti e noti, bensì da
scavi con differenti provenienze; è pertanto necessario che:
a. il rifiuto sia caratterizzato per la verifica di non pericolosità (essendo codice a specchio); l’analisi
andrà effettuata su lotti omogenei per provenienza (se i cantieri sono persi, è necessaria una analisi
per ogni cantiere);
b. il rifiuto sia caratterizzato rispetto alle colonne A/B in modo da tenere distinti, fin dall’ingresso
nell’impianto, i due flussi;
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SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
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c. il rifiuto sia sottoposto, prima di essere commisto ad altri rifiuti e lavorato, al test di cessione
dell’All. 3 del DM 5.2.1998, in modo da avviare al recupero esclusivamente le partite che lo
rispettano (come previsto dal DM per l’utilizzo nei sottofondi stradali). E’ consentita l’esclusione
dell’analisi per il parametro COD.
3. una volta che la singola partita in ingresso è caratterizzata (NP, col.A/B, cessione), può essere effettuata
la separazione tra ghiaia/terra, e tra col A/B, nonché le successive lavorazioni; in uscita si potrà cessare la
qualifica di rifiuto esclusivamente sulle frazioni ghiaia e terra che rispettano la colonna A. La produzione
di EoW deve prevedere un “nuovo prodotto” che può essere immesso nel mercato e che abbia le
caratteristiche per poter essere utilizzato anche da chi non ha cognizioni di normativa ambientale;
produrre quindi un EoW costituito da terre che presenta i limiti della colonna B non può essere
conpisibile;
4. non è specificata la norma UNI di riferimento;
5. le frazioni in colonna B potranno uscire come rifiuto ed essere recuperate ai sensi del DM 05.02.1998.
Conclusioni:
(1) caratterizzazione (NP, distinzione col A/B, rispetto del test di cessione, COD escluso) in ingresso per
ciascuna provenienza per quantitativi massimi, non superiori ai 3000 mc;
(2) EoW possibile soltanto nei casi in cui si rispetti la colonna A;
(3) l’EoW dovrà rispettare la norma UNI di riferimento che la ditta dovrà indicare contestualmente alla
comunicazione di avvio dei lavori, mentre non sarà necessario ripetere il test di cessione in quanto
l’omogeneizzazione di più partite (di ghiaia o di terre, entrambe in colonna A) avviene soltanto tra
partite che rispettano in ingresso il test di cessione;
(4) i rifiuti che in ingresso non rispettano il test di cessione, non potranno essere recuperate, a meno che
non si dimostri che la frazione contaminata viene separata.
B) Produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali (170302 e 200301) – Linea C
I criteri di cessazione di questa EoW possono essere mutuati dal DM 05.02.1998, poiché i rifiuti e le
provenienze dichiarate sono analoghe, nonché la MPS. Pertanto si propone di prevedere esclusivamente che
il codice 200301 Rifiuti urbani indifferenziati sia costituito esclusivamente da materiali bituminosi e inerti.
Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 al
punto 7.6.4 lettera b) “materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate”
C) Produzione di materie prime secondarie per l’edilizia ( 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 07 17 09 04) –
Linea D
Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto al punto 7.1.4 del DM
05.02.1998 “materie prime secondarie per l’edilizia con carateristiche conformi all’allegato C della circolare
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205”.
Rifiuti prodotti dalle attività di recupero
Dall’attività di recupero rifiuti sono prodotti rifiuti con CER 19.1.XX. quali legno, plastica e gomma, vetro,
metalli ferrosi, metalli non ferrosi, minerali CER 191209 (recuperati in impianto), altri rifiuti persi da
quelli di cui alla voce 19.12.11. Tali rifiuti sono collocati in contenitori dedicati.
Scarichi idrici
Nel raggio di 200 metri dallo stabilimento non ci sono pozzi pubblici di prelievo acqua ad uso umano.
La superficie complessiva interessata dall’intervento è pari a mq. 13.600 di cui:
Esterno fascia di rispetto stradale mq 7.914 :
- mq. 500 coperta costituita dal fabbricato uso magazzino, ricovero mezzi, deposito olio, officina per
interventi di manutenzione ordinaria;
- mq. 700 con pavimento in asfalto a parcheggio veicoli;
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SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI
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- mq. 815 su fondo e pareti in calcestruzzo quale area per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi,
- mq. 1.865 con pavimento in asfalto sigillata con emulsione a caldo di bitume in modo da renderla
perfettamente impermeabile adibita al trattamento dei rifiuti e deposito in attesa delle analisi.
Tali aree scoperte per un totale di mq 3.380 risultano dotate di rete per la raccolta delle acque piovane.
- mq 4.034 con fondo ghiaioso, in parte adibiti a deposito materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto.
Interno fascia di rispetto stradale mq 5.686:
- mq 1.646 mq in ghiaia per occasionali inversioni di marcia dei mezzi;
- mq 4.040 a prato. Di questi, mq 1.856 posti all’interno della siepe saranno destinati a raccogliere le acque
meteoriche non riutilizzate nel processo produttivo.
Sistema di raccolta acque meteoriche
1) Raccolta e canalizzazione delle aree di sosta veicoli, di messa in riserva, trattamento e stoccaggio rifiuti
raccolte nella vasca n. 3 (26 mc) con elettropompa sommersa in funzione dopo 24 ore dal raggiungimento
del massimo livello per trasferire l’acqua al disoleazione (vasca 4) nelle successive 24 ore, nella vasca n. 5
(35 mc) per poi essere recuperate nel sistema di aspersione dell’area di recupero rifiuti per l’abbattimento
delle polveri.
2) Seconda pioggia raccolta nella vasca n. 6 (25 mc) per il riutilizzo nei cantieri esterni della ditta per
confezionare calcestruzzi, malte e nelle operazioni di asfaltatura oppure utilizzata per l’abbattimento delle
polveri.
La raccolta complessiva delle acque meteoriche è pari a 30 mc.
3) Surplus convogliato nel bacino di laminazione realizzato nell’area di rispetto stradale rivestito con telo
impermeabile con pendenza verso il pozzetto di raccolta con doppia griglia di protezione per lo scarico nel
fosso tubato sotto la strada di via Casoni .
4) Sono presenti due pozzetti fiscali per il campionamento, uno posto a valle del sistema di disoleazione
delle acque meteoriche di prima pioggia e uno posto a monte dello scarico finale nella roggia intubata.
L’acqua meteorica raccolta sarà riutilizzata nel sistema di aspersione dell’impianto e caricata nei camion
cisterna o in cisterna mobile per l’utilizzo nel cantieri esterni della ditta per abbattimento polveri o
confezionamento calcestruzzi, malte e nelle operazioni di asfaltatura.
Emissioni
Data la tipologia di attività e le relative modalità di recupero attuate, fra le possibili emissioni in atmosfera
significative si inpiduano unicamente le emissioni diffuse. Per il contenimento della polveri saranno
installati appositi nebulizzatori fissi per l’irrorazione periodica con acqua della viabilità di transito interna
all’impianto e dei cumuli di inerti. L’impianto di frantumazione è dotato di un sistema di nebulizzazione ad
acqua per l’abbattimento delle polveri durante la lavorazione.
Il sistema di bagnatura prevede l’utilizzo delle acqua meteoriche accumulate nelle vasche n. 5 e 6, oltre ad
un prelievo da pozzo. Per questa tipologia di prelievo è stata presentata domanda di concessione di prelievo
al Genio Civile.
Impatto Acustico
Il Comune di Sandrigo è dotato di piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCA) in vigore
dal 25 marzo 2013.
Allo scopo di minimizzare l’impatto acustico, si provvederà ad una perimetrazione dell'area realizzata in
parte mediante un muro in calcestruzzo di altezza pari a 3 m; dalle integrazioni pervenute alla
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, le emissioni di rumore dell’attività risultano compatibili
con i limiti di zona e non vi è il superamento del limite differenziale.
Il comune di Sandrigo, con nota del 29/05/2017 assunta al protocollo provinciale in data 05/06/2017, prot. n.
39979 ha confermato il parere espresso nella procedura di V.I.A. per quanto attiene la valutazione
previsionale dell’impatto acustico.
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In data 13/06/2017, prot. n. 42475 il comune di Sandrigo conferma quanto già inviato in relazione
all’impatto acustico ed evidenzia che per la parte edilizia/urbanistica la ditta ha in itinere un procedimento
tramite Suap.
Il comune di Monticello Conte Otto, con nota del 06/06/2017, prot. n. 40630 per l’aspetto acustico,
considerato che l’indice di zona equivale a classe III e che al punto 6 della Valutazione di Clima Acustico si
fa rifermento al nuovo capannone ad uso magazzini ma non vi è previsto alcun richiamo al recettore R1
(civili abitazioni), propone di eseguire una verifica dei valori reali rilevati con l’impianto in funzione a
ridosso e all’interno degli edifici (recettore R1).
Tale richiesta rientra tra le prescrizioni previste dal parere della commissione VIA con parere n. 25/2015 che
si riporta di seguito, e che la ditta dovrà ottemperare:
Prescrizione da Parere Commissione VIA n. 25/2015
in sede di collaudo dell’impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa, dovrà essere
effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del
limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità
dell’impianto.:
- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti
di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate
con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una
specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo,
saranno stati comunicati i risultati delle analisi.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
con nota del 12/06/2017, prot. n. 41990 con le prescrizioni espresse nell’ambito della procedura di Verifica
di Impatti Ambientale con la nota prot. n. 244/16 del 10/02/2016.
Dato atto che con nota del 22/06/2017, prot. n. 45201 l’Ulss n. 8 Berica ha comunicato il “nulla da rilevare
sotto il profilo sanitario” .
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P.
55509/538 del 19/10/2000;
Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Genio Ci-
vile di Vicenza;
Visto l’art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 49, comma 2, del D.L.
31/5/2010, n. 78, che recita “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”;
Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;
Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione
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ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE all’unanimità
all’approvazione del progetto dell’impianto di messa in riserva/recupero rifiuti non pericolosi come
descritto e in rispondenza alla documentazione agli atti citata nelle premesse con effettuazione
dell’operazione di R12 solamente per rifiuti in ingresso impianto con codice CER 170504 conformi alla
colonna B (Tab 1 All. 5 parte IV Tit. V D.Lgs. 152/06), considerato che negli altri casi le operazioni di
selezione sono finalizzate ed effettuate contestualmente all’operazione di recupero R5.
Nella Eow prodotta dalla lavorazione del rifiuto codice CER 170504 non sarà necessario ripetere il test di
cessione in quanto l’omogenizzazione di più partite (di ghiaia o di terre entrambe in colonna A) potrà
avvenire soltanto tra partite che rispettano in ingresso il test di cessione.
La realizzazione delle opere correlate al progetto approvato dalla Commissione Tecnica Provinciale
potranno essere effettuate solo al termine del procedimento di variante urbanistica e all’ottenimento del
titolo edilizio relativo in atto presso il comune di Sandrigo.
Potenzialità dell'impianto
quantità max rifiuti in stoccaggio (ingresso) – 4.950 t – mc 2.720
quantità max rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) – 70 t
quantità max rifiuti sottoposti a trattamento – 90 t/giorno – 23.400 t/anno
Alle seguenti prescrizioni:
1. Qualora il frantoio mobile autorizzato dovesse essere utilizzato per l’effettuazione di campagne
mobili (sia l’impianto che le specifiche campagne dovranno essere preventivamente autorizzate)
la ditta dovrà preventivamente comunicare alla Provincia e all’Arpav le date nelle quali il mezzo
non è presente nel sito di via Casoni in comune di Sandrigo ed i luoghi di utilizzo.
2. I rifiuti terre e rocce codice CER 170504 stoccati nei box A e B in attesa di lavorazione, dovranno
essere fisicamente distinti tra quelli i cui parametri rientrano in colonna A da quelli i cui parametri
rientrano in colonna B (Tab. 1 all. 5, parte IV del d.lgs. 152/06).
3. I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali devono
essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura
automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti
al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente
da altri eventuali apporti di acque reflue.
4. La ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un
laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale presso il pozzetto fiscale
posizionato a monte del punto di scarico in corso d’acqua superficiale, indicando il metodo di
campionamento e le metodiche analitiche.
5. Dovrà essere eseguita almeno un’analisi all’anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo
e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame,
Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali.
6. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed
impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che
dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni
dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di
prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo
dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
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7. Lo scarico delle acque meteoriche nella roggia intubata sotto via Casoni dovrà rispettare i limiti
definiti nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
8. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo.
9. Prima dell’avvio dell’impianto la ditta dovrà presentare copia della concessione idraulica per il
prelievo di acqua da pozzo e per lo scarico in corso d’acqua superficiale.
10. Nello stoccaggio e nelle movimentazioni dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi
dovranno essere presenti misure e/o accorgimenti atti a prevenire l’insorgere di problematiche
relative alle emissioni di sostanze polverulente ivi comprese le aree di deposito del materiale che ha
cessato la qualifica di rifiuto.
11. Al completamento dell’istruttoria da parte dell’ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza
dovrà essere inviata alla Provincia copia della concessione di derivazione acqua da pozzo.
Produzione di rilevati e sottofondi da terre e rocce da scavo (170504)
12. I rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti alla verifica della non pericolosità, al rispetto di
colonna A/B, di cui alla Tabella 1, Allegato 5, titolo V, parte IV del d.lgs. 152/06 e al rispetto del
test di cessione, dell’All 3 del D.M. 05/02/1998, COD escluso. Le tre tipologie analitiche citate
dovranno essere effettuate, prima della miscelazione con rifiuti con medesimo codice CER., sui
rifiuti in ingresso impianto per singola provenienza e comunque per quantitativi massimi, non
superiori ai 3000 mc.
13. I rifiuti che in ingresso non rispettano il test di cessione, non potranno essere recuperate, a meno che
non si dimostri che la frazione contaminata viene separata.
14. EoW possibile soltanto nei casi in cui si rispetti la colonna A.
15. I rifiuti in ingresso impianto in colonna B potranno essere assoggettati solamente alle operazioni
R13.
16. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la ditta dovrà indicare la normativa
UNI di riferimento dell’EoW.
17. Non sarà necessario ripetere il test di cessione in quanto l’omogeneizzazione di più partite (di ghiaia
o di terre, entrambe in colonna A) avviene soltanto tra partite che rispettano in ingresso il test di
cessione.
Produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali (170302 e 200301)
18. Il codice CER 200301 Rifiuti urbani indifferenziati dovrà essere costituito esclusivamente da
materiali bituminosi e inerti.
19. Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà rispettare quanto previsto dal D.M.
05/02/1998 al punto 7.6.4 lettera b) “materiali per costruzioni nelle forme usualmente
commercializzate”.
Produzione di di materie prime secondarie per l’edilizia (17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 07 - 17 09 04)
20. Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto al punto 7.1.4
del DM 05.02.1998 “materie prime secondarie per l’edilizia con carateristiche conformi
all’allegato C della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205.
Durante l’esercizio provvisorio:
21. La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni organizzative
di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come
richiamato negli elaborati tecnici presentati.
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22. La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Settore le variazioni che si intendono
apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di
Sandrigo e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi
nell’esercizio corrente dell’attività.
23. La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da
evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
24. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
25. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e dovranno essere identificate
in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
26. Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di
inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all’Amministrazione Comunale e ad
Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare
per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
dott.ssa Cristina Del Sal Ing. Filippo Squarcina
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Tabella 1 - D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. - Elenco Attività recupero e codici CER
Caratteristiche
C.E.R. Descrizione Verifiche sui rifiuti in ingresso Operazioni Codifica materiali in uscita
rifiuto
17.01.01 Cemento. / /
17.01.02 Mattoni / / D.M. 05/02/1998 7.1.4 - MPS per l’edilizia
Miscugli o scorie di cemento, con caratteristiche conformi all’allegato ‘C’
mattoni, mattonelle e ceramiche, R13/R5
17.01.07 perse da quelle di cui alla voce 17
Verifica di non pericolosità / alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del
15.07.2005.
01 06 Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX (1)
Rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione, persi da
17.09.04
quelli di cui alla voce 17.09.01*; Verifica di non pericolosità. /
17.09.02*; 17.09.03*.
EoW produzione di materiale per costruzioni
stradali e piazze industriali mediante selezione
Miscele bituminose perse da quelle Verifica di non pericolosità
17.03.02 preventiva (macinazione, vagliatura,
di cui alla voce 17.03.01*
R13/R5 separazione delle frazioni indesiderate,
/ eventuale miscelazione con materia inerte
vergine) con eluato conforme al test di
Rifiuti urbani non differenziati
cessione secondo il metodo in allegato 3
20.03.01 (Costituito esclusivamente da / D.M. 05.02.1998
materiali bituminosi e inerti)
Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX (1)
EoW “prodotti utilizzabili per la formazione di
Rifiuto non aree a verde pubbliche e private, giardini e
pericoloso aree agricole, formazione di rilevati e
Verifica di non pericolosità Colonna A R13/R5 sottofondi stradali, recupero ambientale” Terre
Caratterizzazione rispetto Superamento test di e rocce colonna A di cui Tabella 1 Allegato 5
Terre e rocce perse da quelle di cui colonna A/B cessione alla parte IV Titolo V D.lgs. 152/06 .
17.05.04 Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX (1)
alla voce 17.05.03* Test di cessione all. 3 DM
5/2/1998 (con esclusione del Rifiuto non
parametro COD) pericoloso CER 17.05.04 Terre e rocce perse da quelle
Colonna B R13/R\12 di cui alla voce 17.05.03* (Colonna B).
Superamento test di Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX (1)
cessione
NOTE: 1.Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle voci 19.12.xx, potrà
essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
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