determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 798 DEL 01/09/2017

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA


     OGGETTO: SOCIETA' PIVA SILVERIO S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI
     MESSA IN RISERVA (R13), MESSA IN RISERVA CON RIFIUTI DELLA STESSA
     TIPOLOGIA EX. D.M. 5.2.98 CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE
     VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO (R12) (RIFIUTI METALLICI), MESSA IN
     SICUREZZA E DEMOLIZIONE VEICOLI COD CER 16 01 04 E 16 01 06 (R13 - R12),
     SUCCESSIVA CERNITA PER SEPARAZIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI
     RECUPERABILI (R13 – R12) COD. CER 16 02 14 – 16 02 16 – 17 09 04 E RECUPERO
     RIFIUTI (R4 – TUTTI I CODICI CER) IN PROCEDURA ORDINARIA, D.LGS. 152/06 E
     L.R. 3/2000.

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che il progetto presentato dalla società Piva Silverio s.r.l. riguarda l’attività di messa in
     riserva (R13), selezione e separazione (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi e
     attività di demolizione e recupero veicoli rientranti nella categoria M1 – N1 dell’allegato II – a della
     Direttiva 70/156 CEE (gestiti secondo quanto previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 152/06 e smi);
         Considerato che, con Determina n, 593 del 07.07.2017, il progetto citato è stato escluso del
     dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni;
        Preso atto che l’impianto è esistente e lo stesso è urbanisticamente conforme alla
     destinazione dell’area;

        Rilevato che il progetto presentato dalla Società Piva Silverio s.r.l. è stato esaminato in data
     3 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di
     Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso
     all’unanimità parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del progetto come descritte nel
     parere n° 02/0817, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

         Dato atto che nel medesimo parere della CTPA sono state recepite le prescrizioni correlate
     agli aspetti ambientali formulate nel citato parere di VIA ed evidenziato che le opere correlate al
     progetto potranno essere effettuate al termine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e rilascio
     del permesso di costruire da parte del Comune di Sandrigo;

         Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel
     rispetto delle condizioni inpiduate dal citato parere n° 02/0817;
         Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora



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     richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
     dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
         Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
     all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
     Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
     dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
     nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
     articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
         Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
         Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
         Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”:
         Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
         Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
         Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
         Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2017/19;

                           DETERMINA

       1. Di approvare il progetto presentato dalla società Piva Silverio s.r.l., con sede legale e
        operativa in Comune di Sandrigo, Via Galvani 107/109, per l’attività di messa in riserva
        (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali metallici non pericolosi da realizzarsi presso il sito
        produttivo in Via Galvani in Comune di Sandrigo, come descritto nel parere n. 02/0817
        espresso in data 03/08/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
        (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

       2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
        autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
        effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
        3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
        oggetto del presente provvedimento, con le prescrizioni di cui al parere CTPA;

       3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
        dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
        12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
        provvedimento, pena la decadenza dello stesso;

       4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
        configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
        alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle
        opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della
        data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della
        prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;

       5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
        funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
        3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal provvedimento di esclusione dalla




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        procedura di Via al punto 5 (impatto acustico) e le prescrizione di cui ai punti 2 – 3 – 4 del
        citato provvedimento (valori limite di emissione allo scarico e prescrizioni gestionali
        impianto depurazione reflui), nonché quanto previsto nel parere CTPA 02/0817 del
        03.08.2017

                           AVVERTE CHE

        Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
        nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
        dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
        medesimo decreto;
        Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
        durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
        Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza;

                           INFORMA CHE
        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
        entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
        giorni;

        Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
        sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49
        del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);

        Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
        on line.

        Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Piva Silverio S.r.l., al Sindaco
        del comune di Sandrigo, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza
        dell’A.R.P.A.V., al Dirigente dell’Ulss n. 8 Berica e al Direttore Generale della Società
        Acque Vicentine S.p.A di Vicenza.



     Vicenza, 01/09/2017



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                 PROVINCIA DI VICENZA
                  AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                                SETTORE AMBIENTE
                             Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                  Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




         COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
                 (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

                           Piva Silverio s.r.l.
                 SITO DI SANDRIGO, VIA L.GALVANI 107/109
                            PARERE N. 02/0817
     La Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei servizi ai
     sensi dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, a seguito di regolare
     convocazione il giorno 03 agosto 2017 alle ore 10.00, presso gli uffici della Sede di Contrà Gazzolle, 1,
     esamina il progetto presentato.
     Premesso che:
       1. la ditta, con nota registrata al protocollo provinciale ai nn. 18012 - 18015 il giorno 10.03.2017, ha
        chiesto l’approvazione di un progetto di ampliamento dei rifiuti trattati e di modifica impiantistica
        all’impianto esistente;
       2. il progetto è stato valutato dalla competente Commissione VIA che ha dato precise prescrizioni
        tecniche, ritenendo che lo stesso non abbia impatti ambientali negativi e significativi tali da
        assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, e di seguito riportate;
        1) L’azienda è impegnata ad acquisire dalle autorità competenti le autorizzazioni necessarie per
        l’esercizio dell’attività, in particolare per quanto riguarda lo scarico dei reflui e la
        gestione/recupero dei rifiuti, provvedendo ad implementare nel progetto definitivo le prescrizioni di
        cui ai punti 2, 3, 4 e 5.
        2) Lo scarico delle acque di prima pioggia nella fognatura gestita da Acque Vicentine spa dovrà
        rispettare le seguenti prescrizioni:
          a) limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche di
          Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio
          Regionale n° 107 del 05.11.2009;
          b) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con
          una portata massima di 3 m3/h ed un tempo di ritardo di almeno 8 ore dal termine dell’ultimo
          evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà comunque essere sempre
          garantito ad ogni evento piovoso;
          c) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica dello scarico delle
          acque reflue di prima pioggia, per i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali,
          conducibilità elettrica, potenziale redox, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio,
          idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. Entro quindici giorni dalla data della
          refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;
          d) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
          misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2
          (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della
          strumentazione;




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          e) a seguente strumentazione, già installata, dovrà essere mantenuta in buono stato e
          periodicamente verificata e manutentata:
          - il contaore installato sulla pompa di rilancio, per lo svuotamento della vasca di accumulo;
          - il sensore visivo e/o acustico per la segnalazione in caso di rottura/blocco della pompa di
          sollevamento;
          - il sensore di pioggia, il quale dovrà essere mantenuto esposto direttamente agli agenti
          atmosferici e dovrà essere di tipo termo riscaldato o equivalente, al fine di evitare false
          segnalazioni dovute ad eventi persi da quello piovoso (nebbia, ghiaccio, condensa).
        Le evidenze delle operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere organizzate e gestite quali
        informazioni documentate.
        3) Lo scarico delle acque di seconda pioggia dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
          a) limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle Norme
          Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del
          Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
          b) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica delle acque reflue di
          seconda pioggia se possibile in coincidenza e con le stesse modalità del precedente punto 2)
          lettera c) relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, nichel,
          rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. I relativi
          rapporti di prova sono conservati quali evidenze che i fenomeni di dilavamento si esauriscono
          con le acque di prima pioggia.
        4) L’impianto di depurazione chimico-fisico, dovrà essere costantemente gestito in modo tale da
        garantire nel tempo l’efficienza di trattamento prevista in progetto e i relativi limiti normativi.
        5) In sede di collaudo dell’impianto dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine
        acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi
        con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto:
          - le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale
          (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di
          misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
          - nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari,
          mediante una specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV,
          a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;
          - l’indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all’estensore dello
          Studio Previsionale di Impatto Acustico.
       3. la ditta, nell’ambito del procedimento di Screening ha proceduto ad alcuni chiarimenti e integrazioni
        al progetto presentato che sostituiscono i corrispondenti atti presentati nella domanda di
        autorizzazione sopra riportata;
       4. le prescrizioni rilasciate dalla Commissione Via saranno ricomprese nel provvedimento di
        approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di
        autorizzazione all’esercizio in quanto, in particolare,i punti 2 – 3 – 4 sono prescrizioni gestionali.
     Breve descrizione del sito e dell'attività:
     L’area, oggetto di insediamento della ditta, è catastalmente inpiduabile al Fg. 11 mapp.le 242 del Comune
     di Sandrigo, Dal punto di vista urbanistico lo strumento di programmazione del Comune di Sandrigo (Piano
     degli Interventi) classifica l’area di intervento come “Zona per attività economiche – Tessuto produttivo”
     normata dall’Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione.
     Gli edifici ad uso civile / abitazione maggiormente prossimi all’area di intervento sorgono in direzione
     Nord-Est a circa 400 m lineari.
     I centri urbani maggiormente prossimi all’area di intervento sono:
          - il centro abitato di Sandrigo posto a Est a circa 2.000 m lineari di distanza;
          - il centro abitato di Montecchio Precalcino in direzione Ovest a circa 600 m lineari di distanza;
     Il lotto di proprietà della ditta Piva Silverio srl confina:
          • ad Ovest con un impianto di movimentazione terre;




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         • a Nord oltre la strada è presente una centrale dell’Enel;
         • ad Est e Sud confina con altre attività produttive.
     L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Piva Silverio srl è già in esercizio a seguito
     dell’autorizzazione n. 05/2015 del 13/01/15 rilasciata dalla Provincia di Vicenza, che comprende:
         - autorizzazione all’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi , per lo
     svolgimento delle operazioni di recupero R4/R12/R13;
         - autorizzazione allo scarico previo trattamento delle acque meteoriche di “prima pioggia” nella rete
     di pubblica fognatura acque nere;
         - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di “seconda pioggia” nella condotta acque
     bianche per poi conferirle in corpo idrico superficiale Roggia Brugnola.
                           Attività di Recupero
     Le attività di recupero vengono svolte su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, secondo la
     seguente sudpisione in linee produttive:
         Linea 1: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa;
         Linea 2: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa;
         Linea 3: Trattamento dei cavi aventi codice CER 170411 “cavi persi da quelli di cui alla voce
     170410*”;
         Linea 4: Trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
         Linea 5: Trattamento dei rifiuti aventi codice CER 170904
         Linea 6: Attività di solo R13 – Messa in Riserva.
     I codici CER attualmente autorizzati sono i seguenti
      12 01 01   12 01 99   16 01 17   16 02 16   17 04 03   17 04 06   17 09 04   20 01 40
      12 01 02   15 01 04   16 01 18   17 04 01   17 04 04   17 04 07   19 12 02
      12 01 03   16 01 06   16 02 14   17 04 02   17 04 05   17 04 11   19 12 03


     La ditta chiede, con il presente progetto:
          a) Inserimento di un nuovo macinatore, destinato principalmente (ma non esclusivamente) alla
     riduzione volumetrica dei metalli più leggeri caratterizzati da strutture voluminose ma aventi ridotto peso
     specifico (ad esempio gli scheletri metallici dei RAEE di grandi dimensioni come lavatrici, lavastoviglie,
     provenienti da impianti di trattamento dei RAEE ecc.). Il funzionamento del macinatore prevede anche
     l’inserimento di un sistema di aspirazione ed abbattimento delle emissioni polverose con attivazione del
     camino di emissione C1.
          La necessità di introdurre un nuovo macchinario da utilizzarsi per le riduzione volumetrica dei
     rifiuti, nasce dal fatto che la presso-cesoia attualmente utilizzata svolge come unica funzione la ri duzione
     della pezzatura dei rifiuti, mentre il macchinario di nuovo inserimento presenta anche una fase di selezione
     spinta che consente di differenziare le differenti tipologie di materiali metallici, attuando dunque una
     selezione spinta. Il macchinario di nuovo inserimento è una struttura tecnologica assemblata di seguito
     descritta:
         Mulino a martelli FPR 100 MATRICOLA S/N 10716/2016: Portata 1 – 10 m3/h
         Estrattore a corsa lunga “AVPR”: 40 – 90 t/h
         Separatore magnetico a nastro SMB75 – 100E: 2,0 ton/h
         Nell’area A6 dell’impianto è presente anche un gruppo elettrogeno a gasolio per la fornitura di
     energia necessaria al funzionamento del macchinario di macinazione. Tale gruppo elettrogeno ha una
     potenza termica nominale inferiore a 1MW (rif. scheda tecnica allegata) e conseguentemente rientra nella
     casistica degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai
     sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06.




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         b) Introduzione dell’operazione ossitaglio per la riduzione volumetrica dei rifiuti. Durante tali
     operazioni, che vengono realizzate con modalità estemporanea e non continuativa, verrà utilizzato un
     aspiratore carrellato con filtri a celle per la captazione e abbattimento delle emissioni generate durante la
     fase di taglio. La ditta stima una freque nza di 4 ore a settima n a per lo svolgime nto di tale
     attività. I rifiuti oggetto di trattamento saranno i seguenti:


      12 01 01   12 01 03   16 01 04   16 01 06   16 01 17   16 01 18   16 02 14   16 02 16

      17 04 02   17 04 07   17 05 04   17 09 04   19 12 02   19 12 03   20 01 40


          c) Implementazione dell’attività di recupero del rifiuto identificato dal CER 160106 “veicoli fuori
     uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose” attualmente autorizzato alla sola operazione di
     R13 (Messa in Riserva), per il quale viene richiesta l’autorizzazione all’attività di trattamento (R12 – R4).
     Scopo di tale implementazione e recuperare i metalli come materia prima secondaria (End of Waste)
     secondo quanto previsto dal Reg. UE 333/2011 (materiali a base di Ferro e Alluminio), dal Reg. UE
     715/2013 (materiali a base di Rame) e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli non ferrosi (esclusi Al e
     Cu) (R4).
        d) L’inserimento di un nuovo macchinario spelacavi per ottimizzare le operazioni di recupero e
     aumentare l’efficacia ed efficienza del trattamento. Il diametro dei cavi tecnica me n t e tratt a bile
     varia da un minimo di 6 mm ad un mas si mo di 90 mm;
        Il macchinario di nuovo inserimento verrà utilizzato in luogo delle attrezzature attualmente utilizzate
     per la separazione del conduttore interno dalla guaina esterna. Anche con l’utilizzo del nuovo macchinario
     non è prevista nessuna operazione di frantumazione del rifiuto, ma una semplice incisione della guaina




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     lungo la lunghezza del cavo con separazione del conduttore interno (metallo) dalla guaina esterna (plastica).
     Considerando che mediamente un metro lineare di cavo con spessore 90 mm presenta un peso massimo di
     150 gr circa, la potenzialità sarà pari a 2,25 kg/minuto pari a 135 kg/ora. Considerate 8 ore lavorative al
     giorno, la potenzialità massima giornaliera teorica sarà pari a 1.080 kg.
         e) L’inserimento del rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 16 01 04* “veicoli fuori uso” da
     sottoporre a messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) presso l’impianto. I veicoli in questione
     rientranti nelle categorie M1 e N1 dell’Allegato II – a della Direttiva europea 70/156 CEE: questi veicoli
     saranno costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti, etc non
     sottoposti alle operazioni di Messa in sicurezza e quindi contenenti liquidi o componenti pericolose; questa
     nuova tipologia di rifiuto sarà gestita dalla Ditta secondo i dettami dell’art. 231 del D.lgs. 152/06
     analogamente a quanto previsto per i veicoli fuori uso con codice CER 16 01 06 già autorizzati al
     conferimento e allo stoccaggio (R13).
         Le operazioni previste per la messa in sicurezza sono:
         a) Rimozione degli accumulatori eventualmente presenti nei veicoli.
         b) Prelievo del carburante.
         c) Estrazione di eventuali fluidi refrigeranti contenuti all’interno dei climatizzatori dei veicoli.
         d) Estrazione del liquido antigelo
         e) Rimozione dei catalizzatori
         f) Rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori di olio motore, di olio della
         trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di liquido dei freni.
         g) Rimozione del filtro-olio.
         h) Rimozione di condensatori eventualmente presenti nei veicoli.
         i) Rimozione delle pastiglie per freni. (Considerato che dal 1992 è stata vietata la produzione e la
         commercializzazione di prodotti contenete amianto, si prevede che solo i veicoli vecchi possono
         includere pastiglie per i freni contenenti amianto. In questo caso verrà attribuito il codice CER 16 01
         11*).
         A questo punto i veicoli verranno sottoposti alla fase di DEMOLIZIONE, che comprende anche anche
     i rifiuti CER 16 01 06 in ingresso all’impianto e di cui si illustrano le operazioni da effettuare per arrivare
     all’ottenimento di MPS /EoW:
         i. Rimozione dei sedili – cod. CER 16 01 22
         ii. Rimozione delle componenti in plastica presenti nel veicolo (paraurti, cruscotti e serbatoi in
         plastica, ecc.) – cod. CER 16 01 19
         iii. Rimozione dei vetri – cod. CER 16 01 20
         iv. Rimozione di componenti metalliche – cod. CER 16 01 17 o 16 01 18
         v. Rimozioni di componenti elettriche ed elettroniche– cod. CER 16 02 16
         vi. Rimozione dei pneumatici– cod. CER 16 01 03
         vii. Rimozione dei motori – cod. CER 16 01 22




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        f) Inserimento operazione di accorpamento rifiuti (R12) per successivo trattamento di recupero. La
     Ditta è autorizzata attualmente ad effettuare l’operazione come R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una
     delle operazioni indicate da R1 a R11”, intesa come selezione, cernita e riduzione volumetrica. Per esigenze
     gestionali legate alle dimensioni contenute dell’impianto, la Ditta chiede di poter svolgere su tutti i rifiuti
     conferiti in ingresso all’impianto anche l’accorpamento dei rifiuti aventi stesso codice CER e stesse
     caratteristiche merceologiche ma provenienti da produttori persi.
        g) Modifica del lay-out funzionale dell’impianto dovuto sia a quanto elencato precedentemente sia ad
     una migliore gestione dell’impianto.
        Con l’introduzione dell’impianto di triturazione di metalli si crea un nuovo punto di emissione in
     atmosfera (chiamato camino 1 oltre a quello esistente dovuto alla triturazione del cemento armato per
     recuperare ferro e cemento) prodotto dall’operazione fisica di riduzione della pezzatura dei metalli costituito
     da una struttura metallica a traliccio regolare, con fondo piano, profilati metallici di sostegno, una trave
     superiore di supporto del ventilatore e delle camere di contenimento delle maniche finalizzate alla
     captazione delle polveri. Le caratteristiche dell’impianto sono:
         - Portata: 7.500 m3/h
         - Maniche filtranti in poliestere 500 gr/m2 idrorepellenti con trattamento antifiamma
         - Superficie di filtrazione: 45.216 m2
         - Velocità di filtrazione: 2,77 m/sec
         - A valle del sistema di aspirazione l’aria sarà convogliata al camino (diametro 450 mm) posto in
         adiacenza al filtro a maniche avente altezza totale di 7,0 m circa come dettagliatamente descritto
         nella Tav.3-REV.01

     Camino  Fasi di processo  Inquinanti     Portata  Concentrazione  Flusso di massa  Tempo di impiego
                               3        3
      C1   Triturazione    Polveri   7500 m /h   < 10 mg/Nm     < 75 g/h     24 ore/giorno


       Assieme alle emissioni di polveri metalliche sono previste emissioni dal gruppo elettrogeno a servizio
     del trituratore con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell’art.
     272 del D.Lgs. 152/06 e emissioni dal sistema di ossitaglio mobile provvisto di carrello per la captazione e
     trattamento dei fumi generati. In linea previsionale si stima una frequenza di 4 ore a settimana per lo
     svolgimento di tale attività
       Piano di Gestione dei Rifiuti:
       Si evidenzia che le modalità di conferimento, le procedure di accettazione e caratterizzazione del rifiuto
     in ingresso all’impianto e le modalità di stoccaggio rimangono le stesse attualmente autorizzate dalla
     Provincia di Vicenza con Provvedimento n. 05/2015 del 13.01.15, e di cui la Provincia possiede apposita
     documentazione tecnico-descrittiva.
      Piano di Sicurezza dell’impianto:
      La ditta inpidua tre fattori di rischio.
       Il primo è il fattore incendio. Un eventuale incendio che si dovesse sviluppare presso il sito potrebbe
     coinvolgere il deposito di materiali e il fabbricato adibito ad ufficio. Il contenimento del rischio d’incendio è
     gestito mediante la dotazione dell’impianto di presidi antincendio, idoneamente segnalati, revisionati e
     manutentati. Si evidenzia che il diesel tank e il gruppo di cogenerazione per l’alimentazione del macchinario
     di macinazione dei rifiuti a matrice metallica presenti nell’impianto sono soggetti alle disposizioni di cui al
     DPR 151/11.
       Il secondo è il fattore alluvione. Date le caratteristiche dell’area si ritiene più aderente alla realtà
     ricercare le cause di un allagamento nell’incapacità, da parte del sistema di captazione dell’impianto, di far
     defluire le acque a seguito di un’anomala nonché imprevedibile precipitazione. il verificarsi di un
     allagamento potrebbe essere causato da una situazione di ingorgo nei pozzetti e nelle tubature della rete di
     raccolta delle acque o il verificarsi di una consistente precipitazione. Nell’ipotesi di tale scenario si esclude
     la dispersione di sostanze inquinanti vista la natura di “non pericoloso” dei rifiuti stessi e le modalità di
     stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti. In particolare i rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni di
     demolizione dei veicoli sono stoccati su superficie coperta, all’interno di contenitori a tenuta aventi adeguati




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     requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità del
     rifiuto.
       Comunque la più efficace misura adottata riguarda la prevenzione dell’allagamento. Allo scopo la Ditta
     ha compilato un programma di manutenzione di tutta la rete di raccolta delle acque piovane, che prevede una
     regolare pulizia dei piazzali, delle caditoie e del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima
     pioggia.
       Il terzo è il fattore vento di notevole entità (tromba d’aria e altri eventuali fenomeni atmosferici).
     Al sopraggiungere di un evento ventoso il responsabile tecnico dell’impianto e/o il capo squadra di primo
     intervento si accerterà che i contenitori siano fissi e ben coperti e valuterà la necessità di coprire
     opportunamente con teli anche i rifiuti a matrice ferrosa e non ferrosa stoccati in cumuli. Inoltre valuterà
     l’esigenza di trasferire temporaneamente le tipologie di rifiuti aventi peso specifico più leggero all’interno
     della porzione di fabbricato adibito ad alcune operazioni di recupero.
       Il piano di gestione delle emergenze evidenzia che la periodicità dei controlli, delle manutenzioni delle
     attrezzature ed in particolar modo della taratura della strumentazione di misurazione risulta sufficientemente
     garantista ad evitare eventuali situazioni di pericolo.
       Inoltre la Ditta con cadenza giornaliera svolge una verifica visiva dello stato di integrità della
     pavimentazione del piazzale esterno. Tale verifica viene svolta contestualmente all’attività giornaliera di
     spazzamento del piazzale. Nel caso in cui dalla verifica visiva emergano delle evidenti situazioni di non
     integrità della pavimentazione si procede al rispristino immediato dello strato di cemento chiamando una
     Ditta specializzata al ripristino o svolgendo il lavoro in “economia”.
         Potenzialità dell’impianto in progetto:
         Si evidenzia innanzitutto che le modifiche proposte non determinano un incremento
     dell’estensione dell’impianto di recupero rifiuti, bensì una riorganizzazione delle aree gestionali, che non
     comporta comunque un incremento della superficie complessiva di stoccaggio dei rifiuti.
       • quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.050 t.
       • quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 103 t.
       • quantità massima di rifiuti in trattamento (operazioni R12/R4): 200 t./giorno (62.000 t./anno)


         Piano di ripristino dell’area:
         Conseguentemente considerando la destinazione d’uso, gli obiettivi di ripristino e valutate le
     strutture edilizie presenti nell’area, gli interventi di ripristino a seguito della chiusura dell’impianto
     proposti dalla ditta sono i seguenti:
       •  Rimozione di tutti i rifiuti eventualmente presenti nell’area di impianto;
       •  Allontanamento del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto eventualmente presente
         nell’impianto;
       •  Rimozione dei macchinari utilizzati nelle linee di trattamento dei rifiuti oggetto dell’attività di
         recupero proposta;
       •  Pulizia di tutte le superfici pavimentate in cls mediante spazzatrice automatica;
       •  Allontanamento dei contenitori utilizzati durante l’attività di stoccaggio dei rifiuti.
         Non si ritiene invece necessario intervenire nella rimozione delle seguenti strutture in quanto
     ritenute consone al potenziale utilizzo futuro dell’area:
       •  pavimentazione in cls;
       •  pesa;
       •  rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
       •  sistema di trattamento delle acque di prima pioggia
       •  griglie, caditoie e vasche interrate, presenti all’interno del capannone e tettoia;
       •  recinzione esterna.
         Qualora durante l’esercizio dell’attività di recupero, dovessero verificarsi degli incidenti che
     possano causare un potenziale rischio di inquinamento dell’area, la ditta provvederà alla caratterizzazione
     del sito (anche mediante la realizzazione di carotaggi e/o trincee), utilizzando come valori limite quelli
     indicati in Tabella 1 – Colonna B – Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006.




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          Rifiuti trattati dall’impianto
                                   Verifiche sui rifiuti in
    Codice CER       Definizione Codice CER                       Operazione di recupero    Codifica materiali in uscita
                                       ingresso
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe)
           Limatura e trucioli di metalli ferrosi – pezzi                R13 – R13/R12 –
    12 01 01                                                     Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                 metallici di scarto                          R13/R4      R4)
                                                             12 01 01 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe)
                                                  R13 – R13/R12 –
    12 01 02    Polveri e particolato di metalli ferrosi                             Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                                                    R13/R4      R4)
                                                             12 01 02 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Al)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                             Materiale che ha cessato la qualifica
           Limatura, scaglie e polveri di metalli non                  R13 – R13/R12 –
    12 01 03                                                     di rifiuto (“MPS”) per industria
             ferrosi – pezzi metallici di scarto                      R13/R4      metallurgica conforme a specifiche
                                                             Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                             metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                             Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                             12 01 03 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
           Rifiuti non specificati altrimenti (lamierino
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
            proveniente da operazioni di taglio e                   R13 – R13/R12 –
    12 01 99                                                     Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
             rifilatura lastre di metalli Ferrosi o                     R13/R4      R4)
                   Alluminio)
                                                             12 01 99 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                             Materiale che ha cessato la qualifica
            Imballaggi metallici (Ferro Acciaio e                    R13 – R13/R12 –    di rifiuto (“MPS”) per industria
    15 01 04
           Ghisa / Metalli non Ferrosi e loro leghe)                     R13/R4      metallurgica conforme a specifiche
                                                             Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                             metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                             Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                                                             R4)
                                                             15 01 04 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                             Materiale che ha cessato la qualifica
                                                  R13 – R13/R12 –    di rifiuto (“MPS”) per industria
    16 01 04         Veicoli fuori uso
                                                    R13/R4      metallurgica conforme a specifiche
                                                             Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                             metalli non ferrosi
                                                             16 01 04 (se solo R13)
                                                             Rifiuti prodotti – 16 01 xx e altri
                                                             rifiuti prodotti
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                             Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                             Materiale che ha cessato la qualifica
           Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né   Previa verifica di non    R13 – R13/R12 –    di rifiuto (“MPS”) per industria
    16 01 06
              altre componenti pericolose          pericolosità         R13/R4      metallurgica conforme a specifiche
                                                             Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                             metalli non ferrosi(esclusi Al e Cu)
                                                             Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                             R4)
                                                             16 01 06 (se solo R13)
                                                             EoW secondo quanto previsto dal
                                                  R13 – R13/R12 –    Reg. UE 333/2011 (Fe)
    16 01 17          Metalli Ferrosi
                                                    R13/R4      Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                             16 01 17 (se solo R13)




copia informatica per consultazione
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Al)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                        Materiale che ha cessato la qualifica
                                               R13 – R13/R12 –
    16 01 18        Metalli non Ferrosi                              di rifiuto (“MPS”) per industria
                                                 R13/R4    metallurgica conforme a specifiche
                                                        Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                        metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                        Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R4)
                                                        16 01 04 (se solo R13)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                        Materiale che ha cessato la qualifica
          Apparecchiature fuori uso, perse da quelle Previa verifica di non    R13 – R13/R12 –  di rifiuto (“MPS”) per industria
    16 02 14
           di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13     pericolosità        R13/R4    metallurgica conforme a specifiche
                                                        Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                        metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                        Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                        R4)
                                                        16 02 14 (se solo R13)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
           Componenti rimossi da apparecchiature                           Materiale che ha cessato la qualifica
                                  Previa verifica di non  R13 – R13/R12 –  di rifiuto (“MPS”) per industria
    16 02 16  fuori uso, persi da quelli di cui alla voce
                                     pericolosità      R13/R4    metallurgica conforme a specifiche
                  16.02.15*
                                                        Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                        metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                        Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                        16 02 16 (se solo R13).
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                               R13 – R13/R12 –  Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
    17 04 01        Rame Bronzo Ottone
                                                 R13/R4    Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                        17 04 01 (se solo R13)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                               R13 – R13/R12 –
    17 04 02          Alluminio                                 Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                 R13/R4    R4)
                                                        17 04 02 (se solo R13)
                                                        D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli
                                                        non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                               R13 – R13/R12 –
    17 04 03           Piombo                                  Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                 R13/R4    R4)
                                                        17 04 03 (se solo R13)
                                                        Materiale che ha cessato la qualifica
                                                        di rifiuto (“MPS”) per industria
                                                        metallurgica conforme a specifiche
                                               R13 – R13/R12 –  Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
    17 04 04            Zinco
                                                 R13/R4    metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                        Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                        R4)
                                                        17 04 04 (se solo R13)
                                                        EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Fe)
                                               R13 – R13/R12 –
    17 04 05         Ferro e acciaio                               Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                                                 R13/R4    R4)
                                                        17 04 06 (se solo R13)
                                                        MPS confroD.M. 05.02.1998 e s.m.i.
                                                        per i metalli non ferrosi (esclusi Al e
                                               R13 – R13/R12 –  Cu)
    17 04 06           Stagno
                                                 R13/R4    Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                                                        R4)
                                                        17 04 06 (se solo R13)
    17 04 07          Metalli Misti                       R13 – R13/R12 –  EoW secondo quanto previsto dal
                                                        Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                 R13/R4




copia informatica per consultazione
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
                                                          Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                          Materiale che ha cessato la qualifica
                                                          di rifiuto (“MPS”) per industria
                                                          metallurgica conforme a specifiche
                                                          Uni ed ISO o DM 05.02.98 per
                                                          metalli non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                          Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                          16 02 16 (se solo R13)
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
             Cavi, persi da quelli di cui alla voce   Previa verifica di non  R13 – R13/R12 –   Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
    17 04 11
                    170410               pericolosità      R13/R4      Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                          17 04 11 (se solo R13)
            Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
            demolizione, persi da quelli di cui alle
                                                          Reg. UE 333/2011 (Fe)
             voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03      Previa verifica di non  R13 – R13/R12 –
    17 09 04                                                  Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 –
                (Limitatamente ai rottami         pericolosità      R13/R4      R4)
             ferrosi, metallici e affini contenenti
                                                          17 09 04 (se solo R13)
                frammenti di calcestruzzo)
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
                                                          Reg. UE 333/2011 (Fe)
                                                R13 – R13/R12 –
    19 12 02           Metalli ferrosi                                Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                                                  R13/R4      R4)
                                                          19 12 02 (se solo R13)
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
                                                          Reg. UE 333/2011 (Al)
                                                R13 – R13/R12 –   EoW secondo quanto previsto dal
    19 12 03       Metalli non Ferrosi (Cu e Al)
                                                  R13/R4      Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
                                                          Altri rifiuti – 19.12.XX (R12 - R4)
                                                          19 12 03 (se solo R13)
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
                                                          Reg. UE 333/2011 (Fe e Al)
                                                          EoW secondo quanto previsto dal
                                                          Reg. UE 715/2013 (Cu e sue leghe)
            Metallo (Ferro Acciaio e Ghisa / Metalli                R13 – R13/R12 –
    20 01 40                                                  D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i metalli
                non ferrosi e loro leghe)                      R13/R4      non ferrosi (esclusi Al e Cu)
                                                          Rifiuti prodotti – 19.12.XX (R12 -
                                                          R4)
                                                          20 01 40 (se solo R13)


     Altri rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero di bonifica e demolizione veicoli non contemplati nei codici CER 19 12 XX
                                   e 16 01 XX
      Cod. Cer          Altri Rifiuti          Cod. Cer                  Descrizione
      15 02 03    Assorbenti, materiali filtranti,      16 06 01               Batterie al Piombo
                 stracci e indumenti
             protettivi,persi da quelli di cui
                 alla voce 15 02 02
      16 05 05    Gas in contenitori a pressione,      16 06 05            Altre batterie ed accumulatori
             persi da quelli di cui alla voce
                   16 05 04


          Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
     Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P.
     55509/538 del 19/10/2000;
     Rilevato che risultano assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile di Vicenza;
     Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 49, comma 2, del D.L.
     31.05.2010, n° 78, che recita “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
     preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela
     ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori
     della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”;
     Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;




copia informatica per consultazione
     Ritenuto pertanto di procedere all’espressione del parere in merito al progetto in discussione;


                           ESPRIME PARERE

     FAVOREVOLE all’unanimità all’approvazione del progetto dell’impianto di messa in riserva / selezione
     - cernita / recupero rifiuti non pericolosi come descritto e in rispondenza alla documentazione agli atti
     citata nelle premesse con l’esclusione delle operazioni di R12 quando sono effettuate contestualmente
     all’operazione di recupero R4, mentre sono confermate nel caso in cui non venga effettuata l’operazione
     R4 sui rifiuti metallici.
     La realizzazione delle opere correlate al progetto approvato dalla Commissione Tecnica Provinciale
     potranno essere effettuate solo al termine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e rilascio del
     permesso di costruire da parte del Comune di Sandrigo.
     Alle seguenti prescrizioni:
     I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in premessa. Sono
     altresì indicati in premessa l’elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti (elenco non
     esaustivo) :
          a)   quantità massima di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.050 Tonn.
          b)   quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 103 Tonn.
          c)   quantità massima di rifiuti in trattamento (operazioni R12/R4): 200 Tonn./giorno pari a
              62.000 Tonn/anno
          d)   lo stoccaggio dei rifiuti cod. CER 16 02 14 – 16 02 16 (appartenenti alla categoria dei rifiuti
          RAEE) dovra essere conforme a quanto dettato dal D.Lgs 49/2014.


     Produzione di End of Waste di Ferro e Acciaio (Fe) (12 01 01 – 12 01 02 – 12 01 99 – 15 01 04 – 16 01
     04 – 16 01 06 – 16 01 17 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 05 – 17 04 07 – 17 09 04 – 19 12 02 – 20 01 40 )
     Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 3 del
     Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e
     tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 5 e 6 del sopracitato regolamento.

     Produzione di End of Waste di Rame (Cu) (12 01 03 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 – 16 01 18 – 16 02
     14 – 16 02 16 – 17 04 01 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)
     Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 3 del
     Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e
     tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 4 e 5 del sopracitato regolamento.

     Produzione di End of Waste di Alluminio (Al) (12 01 03 – 12 01 99 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 –
     16 01 18 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 02 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)
     Gli End of Waste derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 4 del
     Regolamento 333/2011, pubblicato sulla GUCE n. L 94/2 del 08.04.2011. I sistemi di gestione e
     tracciabilità dei lotti dovranno essere conformi agli artt. 5 e 6 del sopracitato regolamento.

     Produzione di MPS di metalli non ferrosi (escluso Al e Cu) (12 01 03 – 15 01 04 – 16 01 04 – 16 01 06 –
     16 01 18 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 03 – 17 04 04 – 17 04 06 – 17 04 07 – 19 12 07 – 20 01 40)
     Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto dal DM 05.02.1998
     all’Allegato 1 Suballegato 1 p.ti 3 e 5 per i metalli non ferrosi (esclusi ovviamente Cu e Al) ovvero, in
     caso di mancata citazione ai punti soprariportati del D.M. 05.02.98, alle normative tecniche Uni, Iso,
     Euro sui metalli in questione.

     Durante l’esercizio provvisorio:




copia informatica per consultazione
         a)   La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni
         organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate,
         come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
         b)    La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si
         intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune
         di Sandrigo e l’A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi
         nell’esercizio corrente dell’attività.
         c)   La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in
         modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
         d)   La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
         rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l’attività.
         e)   La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
         movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
         f)    Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
         indicante il codice C.E.R..
         g)    Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia
         di inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all’Amministrazione Comunale e ad
         Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare
         per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
         h)    In caso di variazione dell’esperto qualificato incaricato della sorveglianza radiometrica,
         dovrà essere comunicato ad Arpav e Provincia il nominativo dello stesso.
         i)    Dovrà essere verificata l’emissione del camino C1 relativo al processo di triturazione dei
         metalli per verificare l’efficacia dei sistemi di abbattimento a quanto riportato nella sottostante
         tabella:
     Camino   Fasi di processo  Inquinanti    Portata  Concentrazione   Flusso di massa   Tempo di impiego
                                3        3
      C1     Triturazione    Polveri   7500 m /h   < 10 mg/Nm       < 75 g/h      24 ore/giorno


         j)     Gli scarichi idrici delle acque di dilavamento piazzali dovranno rispettare quanto previsto ai
         punti 2 – 3 – 4 della determina n. 593 del 07.07.2017 di esclusione dalla procedura di VIA di cui
         all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
         k)     I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali
         devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con
         l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità
         competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere
         indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
         l)    Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed
         impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che
         dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni
         dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo
         da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere
         conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
         m)    I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione
         con acque prelevate esclusivamente allo scopo.


             Il Segretario della Commissione               Il Presidente della Commissione
                 Cristina Del Sal                       Andrea Baldisseri




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