determina

                    PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DETERMINAZIONE N° 580 DEL 04/07/2017
                      Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
     IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.      214     D.LGS.   152/2006.
     DITTA METALFER 2000 S.R.L. (P.I.: 07255780632) – STABILIMENTO DI VIA A. MORO
     N. 21 IN COMUNE DI PIANEZZE (VI).

                             IL DIRIGENTE
     Premesso che:
     1) la Ditta Metalfer 2000 S.a.s. Di Bastone Anna & C. (p.i.: 07255780632) per lo stabilimento di via A. Moro
     n. 21 in Comune di Pianezze (VI), risulta iscritta al n. 4/2010 del Registro Provinciale delle imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 201/Acqua Suolo
     Rifiuti/2014 del 24/11/2014 prot. n. 89467 del 23/12/2014, per la tipologia di cui ai punti 3.1 (R13-R4), 3.1
     (R13), 3.2 (R13-R4), 3.2 (R13), 5.6 (R13), 5.7 (R13) e 5.8 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 02/02/2019 compreso;
     2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 43414 del 15/06/2017, la ditta ha comunicato la variazione della
     denominazione sociale in Metalfer 2000 S.r.l. (stessa partita I.V.A.) e la variazione del legale rappresentante,
     dichiarando che le modalità operative e gestionali dell’impianto di recupero rifiuti risultano conformi e
     invariate rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione presentata per l’ottenimento dell'iscrizione in
     vigore.
     Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n.
     715/2013, che comportano l’ottenimento di materiali “End of Waste” ed, in parte, soggette al D.M.
     05/02/1998.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui ai punti 3.1 (R13-R4), 3.1 (R13), 3.2 (R13-R4), 3.2 (R13), 5.6
     (R13), 5.7 (R13) e 5.8 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di
     comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore
     e pertanto sussistono i presupposti per l’aggiornamento dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2017 come determinati dal decreto
     ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 28/07/2019.
     Visti:
     Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio”;
     Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
     s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
     appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
     degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;




copia informatica per consultazione
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
     competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
     applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
     216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
     rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
     speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
     finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
     integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
     art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
     2017;
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
     già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                      DETERMINA
     1) di aggiornare alla ditta Metalfer 2000 S.r.l. (p.i.: 07255780632) per lo stabilimento di via A. Moro n. 21
     in Comune di Pianezze (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di
     recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
        Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 120101 120102 150104 170405 191202
       Q.tà max di messa in riserva istantanea     35 t (operazioni: R13)
     1) (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  4000 t/anno (operazioni: R13)
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


        Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
        Regolamento UE n. 333/2011
        Codici C.E.R.                 120101 120102 150104 170405 191202
     2) Q.tà max di messa in riserva istantanea     35 t (operazioni: R13 - R4)
       (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1500 t/anno (operazioni: R13 - R4)
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO


        Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 120103 120104 170401 170402 170407 191203
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    36 t (operazioni: R13)
        (espressa in tonnellate)
     3)                         36 t (operazioni: R13 - R4) *
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  2000 t/anno (operazioni: R13)
        tonnellate/anno)
                               580 t/anno (operazioni: R13 - R4) *
        Note                     Si applica il punto 3.2 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)




copia informatica per consultazione
       Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
       Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013
       Codici C.E.R.                 120103 120104 170401 170402 170407 191203 (operazioni: R13 - R4)
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
     4) (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami
                              di RAME


       Tipologia di rifiuti             rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 160214
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    60 t (operazioni: R13)
     5) (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  2000 t/anno (operazioni: R13)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 5.6 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


       Tipologia di rifiuti             spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 170402 170411
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    5 t (operazioni: R13)
     6) (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  200 t/anno (operazioni: R13)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 5.7 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


       Tipologia di rifiuti             spezzoni di cavo di rame ricoperto
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 170401 170411
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    5 t (operazioni: R13)
     7) (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  200 t/anno (operazioni: R13)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 5.8 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 212 tonnellate.
      b) Trattandosi di attività di recupero (R4) soggetta a persi tipi di regolamento (Regolamenti UE in
      materia di End of Waste e D.M. 05/02/1998), le quantità di rifiuti indicate nelle suddette tabelle devono
      intendersi come quantitativo cumulato per l’intera attività.
      c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell'art.
      183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
      d) La quantità massima di trattamento (operazione R4) dell’impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.
      e) Il presente provvedimento ha validità fino al 02/02/2019 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
     sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
     pretorio on line.




copia informatica per consultazione
                             INFORMA CHE
     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Europei in
     materia di “End of Waste” ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del
     05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
     del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3
     copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
     rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica
     certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
     D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o
     la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
     In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
     esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
     recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
     come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
     temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
     segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
     cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
     riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
     utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
     a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
     materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
     approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
     strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
     ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
     10) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta,
     al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
     ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
     competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
     N° 391).

     Vicenza, 04/07/2017
                                          Sottoscritta dal Dirigente
                                          (MACCHIA ANGELO)
                                            con firma digitale
     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 580 DEL 04/07/2017


     OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
     IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.      214     D.LGS.   152/2006.
     DITTA METALFER 2000 S.R.L. (P.I.: 07255780632) – STABILIMENTO DI VIA A. MORO
     N. 21 IN COMUNE DI PIANEZZE (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 06/07/2017.


     Vicenza, 06/07/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                          con firma digitale




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