determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 991 DEL 08/07/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL
     RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON
     CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON CONTEMPLATI
     NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
     DITTA: SORARIS S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI
     SANDRIGO.
     STABILIMENTO: VIA PONTE DI COSTOZZA – COMUNE DI LONGARE.

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita
     dall'articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata
     data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li
     definisce come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
     per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
     conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
     Visti
      •  il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
         08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
         modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto
         legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del
         Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in
         particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: “La realizzazione o l'adeguamento dei centri di
         raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia
         urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla
         Regione e alla Provincia”;
      •  la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di
         centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova
         disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
      •  le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB
         “Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali
         presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle
         indicazioni regionali”.
     Dato atto che il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti di via Ponte di Costozza in comune di Longare
     opera in base alla Delibera Comune n. 65 del 29/11/2017, pervenuta 12/12/2017, prot. n. 83989 che
     dispone l’utilizzo del CDR anche da parte del Comune di Castegnero.



copia informatica per consultazione
     Tenuto conto che la medesima DGRV prevede che i Comuni “hanno facoltà di chiedere alla
     Provincia l’autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto
     urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8
     aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”.
     Preso atto che con nota agli atti prot. 33996 del 20/06/2019, la società SORARIS S.p.A. in qualità
     di gestore del centro di raccolta rifiuti dei comuni di Langare e Castegnero in via Ponte di Costozza
     nel comune di Longare, ha presentato domanda di autorizzazione alla raccolta dei rifiuti con codice
     CER 200301 "Rifiuti urbani non differenziati" non previsti dal DM 8/4/2008 e s.m.i. relativi agli
     ausili da incontinenza, ai rifiuti provenienti dai ritrovamenti stradali e dalla pulizia delle aree
     pubbliche e dalla svuotatura dei cestini.
     Tenuto conto che nella medesima comunicazione viene indicato che i tempi di permanenza della
     tipologia dei rifiuti oggetto del presente provvedimento è inferiore alle 72 ore.
     Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione in
     relazione ai rifiuti extra DM 08/04/2008 e s.m.i. del 26/06/2019 prot. n. 35099 e che entro i termini
     indicati non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 ID PROC 821.
     Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..
     Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

                          DETERMINA

      1. La società SORARIS S.p.A. è autorizzata al ritiro, presso il centro di raccolta di via Ponte di
        Costozza in comune di Longare, dalle utenze esclusivamente domestiche la seguente
        tipologia di rifiuti:
        Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” limitatamente ai rifiuti quelli
        abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime e
        svuotatura dei cestini e conferiti dal Gestore del servizio e agli ausili da incontinenza
        conferiti anche da parte degli utenti.
      2. I rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e coperti e avviati agli impianti di
        recupero/smaltimento al massimo entro 72 ore al fine di prevenire la formazione di
        emissioni odorigene.
      3. Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M.
        08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni
        normative qualora emanate.
      4. Le aree esterne soggette a dilavamento dovranno essere mantenute pulite e non devono
        essere soggette a dilavamento di rifiuti e/o sostanze pericolose e pregiudizievoli per
        l’ambiente.
      5. Alla scadenza dell’attuale contratto di Servizio dovrà essere presentato da parte del Gestore
        il nuovo contratto, ovvero, lo stesso dovrà comunicare la cessazione del servizio.
      6. Il presente provvedimento ha validità di 10 anni dalla data di emanazione.




copia informatica per consultazione
                         INFORMA CHE

     Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n° 3043 del
     20/10/2009 da presentare al Comune di Longare.
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento viene inviato alla società SORARIS S.p.A., ai Sindaci pro tempore del
     Comune di Longare e del Comune di Castegnero, al Direttore del Dipartimento Provinciale di
     Vicenza dell’A.R.P.A.V. e all’ULSS n. 8 Berica.


     Vicenza, 08/07/2019



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 991 DEL 08/07/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL
     RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON
     CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON CONTEMPLATI
     NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
     DITTA: SORARIS S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI
     SANDRIGO.
     STABILIMENTO: VIA PONTE DI COSTOZZA – COMUNE DI LONGARE




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 08/07/2019.


     Vicenza, 08/07/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                         (PONZIO DESIREE)
                                          con firma digitale




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