determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 991 DEL 08/07/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL
RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON
CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON CONTEMPLATI
NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
DITTA: SORARIS S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI
SANDRIGO.
STABILIMENTO: VIA PONTE DI COSTOZZA – COMUNE DI LONGARE.
IL DIRIGENTE
Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita
dall'articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata
data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li
definisce come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
Visti
• il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in
particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: “La realizzazione o l'adeguamento dei centri di
raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia
urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla
Regione e alla Provincia”;
• la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di
centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova
disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
• le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB
“Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali
presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle
indicazioni regionali”.
Dato atto che il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti di via Ponte di Costozza in comune di Longare
opera in base alla Delibera Comune n. 65 del 29/11/2017, pervenuta 12/12/2017, prot. n. 83989 che
dispone l’utilizzo del CDR anche da parte del Comune di Castegnero.
copia informatica per consultazione
Tenuto conto che la medesima DGRV prevede che i Comuni “hanno facoltà di chiedere alla
Provincia l’autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto
urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8
aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”.
Preso atto che con nota agli atti prot. 33996 del 20/06/2019, la società SORARIS S.p.A. in qualità
di gestore del centro di raccolta rifiuti dei comuni di Langare e Castegnero in via Ponte di Costozza
nel comune di Longare, ha presentato domanda di autorizzazione alla raccolta dei rifiuti con codice
CER 200301 "Rifiuti urbani non differenziati" non previsti dal DM 8/4/2008 e s.m.i. relativi agli
ausili da incontinenza, ai rifiuti provenienti dai ritrovamenti stradali e dalla pulizia delle aree
pubbliche e dalla svuotatura dei cestini.
Tenuto conto che nella medesima comunicazione viene indicato che i tempi di permanenza della
tipologia dei rifiuti oggetto del presente provvedimento è inferiore alle 72 ore.
Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione in
relazione ai rifiuti extra DM 08/04/2008 e s.m.i. del 26/06/2019 prot. n. 35099 e che entro i termini
indicati non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 ID PROC 821.
Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..
Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.
DETERMINA
1. La società SORARIS S.p.A. è autorizzata al ritiro, presso il centro di raccolta di via Ponte di
Costozza in comune di Longare, dalle utenze esclusivamente domestiche la seguente
tipologia di rifiuti:
Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” limitatamente ai rifiuti quelli
abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime e
svuotatura dei cestini e conferiti dal Gestore del servizio e agli ausili da incontinenza
conferiti anche da parte degli utenti.
2. I rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e coperti e avviati agli impianti di
recupero/smaltimento al massimo entro 72 ore al fine di prevenire la formazione di
emissioni odorigene.
3. Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M.
08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni
normative qualora emanate.
4. Le aree esterne soggette a dilavamento dovranno essere mantenute pulite e non devono
essere soggette a dilavamento di rifiuti e/o sostanze pericolose e pregiudizievoli per
l’ambiente.
5. Alla scadenza dell’attuale contratto di Servizio dovrà essere presentato da parte del Gestore
il nuovo contratto, ovvero, lo stesso dovrà comunicare la cessazione del servizio.
6. Il presente provvedimento ha validità di 10 anni dalla data di emanazione.
copia informatica per consultazione
INFORMA CHE
Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n° 3043 del
20/10/2009 da presentare al Comune di Longare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato alla società SORARIS S.p.A., ai Sindaci pro tempore del
Comune di Longare e del Comune di Castegnero, al Direttore del Dipartimento Provinciale di
Vicenza dell’A.R.P.A.V. e all’ULSS n. 8 Berica.
Vicenza, 08/07/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 991 DEL 08/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL
RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON
CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON CONTEMPLATI
NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
DITTA: SORARIS S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI
SANDRIGO.
STABILIMENTO: VIA PONTE DI COSTOZZA – COMUNE DI LONGARE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 08/07/2019.
Vicenza, 08/07/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PONZIO DESIREE)
con firma digitale
copia informatica per consultazione