determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 606 DEL 10/07/2017
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via Perosi,
22/24 nel Comune di Cassola - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di
veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n° 096/2007 del 25.06.2007 con scadenza il
30.09.2017.
Considerato che:
- con provvedimento n° 22/Suolo Rifiuti/2009 del 27.01.2009, è stato autorizzato all'esercizio
l'impianto di demolizione autoveicoli posto in Comune di Cassola in Via Perosi, 22/24, fino al
30.09.2017;
- con documentazione presentata in data 09.12.2016, prot. n. 83051, la ditta citata in oggetto ha
chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di un impianto di autodemolizione ”;
- con domanda presentata tramite SUAP in data 12.12.2016, prot. n. 83090, la ditta citata in oggetto
ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
- con provvedimento n.144 del 15.02.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere
n.06/2017 allegato al citato provvedimento;
- con nota n. 17558 del 09.03.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio;
- ETRA, con nota n. 54913 del 27.06.2017 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al
n. 46885, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
in fognatura dei reflui industriali e domestici provenienti dall’insediamento di Via Perosi, 22/24.
Dato atto che la ditta, con nota del 05.06.2017 e registrata al protocollo n. 40097 del 05.06.2017, ha
trasmesso le integrazioni richieste.
Considerato che la nota di ETRA riguarda aspetti e rapporti economici tra le parti e non aspetti
tecnici relativi alle modalità di scarico dei reflui in pubblica fognatura.
copia informatica per consultazione
Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti
interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n.17558 del 09.03.2017, inviata con per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Considerati:
- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
- le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 –
842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del
testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone
le modalità di prestazione.
Visti:
- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;
- gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016;
- il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
2017;
DETERMINA
1. Di autorizzare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
autodemolizione, sito in Via Perosi, 22/24 in Comune di Cassola. Ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione
allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.09.2027.
2. Di obbligare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. di procedere all’esercizio
dell’impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
a) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
collaudo funzionale.
b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
copia informatica per consultazione
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle
aree interessate da dette attività;
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
h) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;
dovrà essere prodotta una procedura gestionale atta a garantire nel tempo un adeguato stato
di integrità delle suddette pavimentazioni.
k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
l) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dal relativo codice
C.E.R. 16 01 04 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
m) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così sudpiso:
- rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione identificati con C.E.R.
16.01.04*: 22 autoveicoli.
- rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 624,5 Tonnellate di cui:
copia informatica per consultazione
• 534,6 Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati
identificati con C.E.R. 16 01 06 – di cui 499,6 Tonn pari a 712 veicoli bonificati non
pressati e 35 Tonn. pari a 54 veicoli bonificati pressati );
• 89,9 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
• 17,87 Tonnellate di rifiuti pericolosi.
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
allegato 1.
n) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli
ricevibili dall’impianto, viene stabilita pari a 22 Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale
calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n. 22 veicoli in ingresso, con una capacità
annuale complessiva di trattamento veicoli pari a 5000 Tonnellate/anno, corrispondenti al
trattamento di 5000 autovetture.
o) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere
destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
p) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
q) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
r) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187
del D.Lgs n. 152/2006;
copia informatica per consultazione
s) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
t) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014. La stessa deve adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto n)
entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
u) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
indicati dal Gestore della fognatura.
v) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
w) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
copia informatica per consultazione
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Cassola, al
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione
Tutela Ambiente della Regione Veneto, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, al
Direttore della Società Etra S.p.A. e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’Aci – Automobile Club
d’Italia.
Vicenza, 10/07/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 606 DEL 10/07/2017
OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 11/07/2017.
Vicenza, 11/07/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione