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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 116 DEL 16/02/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via Perosi,
22/24 nel Comune di Cassola - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di
veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 157/2007 del 28.09.2007 con scadenza il
30.09.2017.
Considerato che:
- l’autorizzazione all’esercizio sopra citata è stata modificata con con vari provvedimenti successivi,
di cui, da ultimo, il n. 64 del 16.04.2014, mantenendo la scadenza al 30.09.2017;
- con documentazione presentata in data 09.12.2016, prot. n. 83051, la ditta citata in oggetto ha
chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
- con domanda presentata tramite SUAP in data 12.12.2016, prot. n. 83090, la ditta citata in oggetto
ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
- con provvedimento n. 144 del 15.02.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n.
06/2017 allegato al citato provvedimento;
- con nota n. 17558 del 09.03.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio;
- ETRA, con nota n. 54913 del 27.06.2017 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al
n. 46885, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
in fognatura dei reflui industriali e domestici provenienti dall’insediamento di Via Perosi, 22/24.
Dato atto che la ditta, con nota del 05.06.2017 e registrata al protocollo n. 40097 del 05.06.2017, ha
trasmesso le integrazioni richieste.
Considerato che la nota di ETRA riguarda aspetti e rapporti economici tra le parti e non aspetti
tecnici relativi alle modalità di scarico dei reflui in pubblica fognatura.
Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti
interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 17558 del 09.03.2017, inviata per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
copia informatica per consultazione
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 10/07/2017 è stato autorizzato l’esercizio
dell’impianto in oggetto, con validità fino al 30.09.2027.
Considerato che, per mero errore materiale, la capacità complessiva dei rifiuti prodotti dall’attività
di autodemolizione, indicata nella Determinazione n. 606/2017, è errata, risulta opportuno rilasciare
un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per correggere il dato non
corretto, aggiornando contemporaneamente le prescrizioni per le quali la ditta ha già provveduto.
Considerati:
- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.
Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/19.
DETERMINA
Di autorizzare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
autodemolizione, sito in Via Perosi, 22/24 in Comune di Cassola. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di
acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.09.2027.
Di obbligare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in
oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
collaudo funzionale.
2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
copia informatica per consultazione
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
5) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
7) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
piovana;
b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
delle aree interessate da dette attività;
d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
8) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
Entro 30 giorni, dal ricevimento della presente, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia una
procedura gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità delle pavimentazioni esterne,
comprensiva di una descrizione della situazione attuale, fissando i criteri valutativi e le
azioni da effettuare e definendo la periodicità con cui vengono effettuate tali azioni,
finalizzate a prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
9) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
10) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
11) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
12) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
13) Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) capacità massima di trattamento: 5000 veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 22
autoveicoli;
copia informatica per consultazione
c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a:
- 712 veicoli bonificati non pressati e 54 veicoli autoveicoli messi in sicurezza e pressati
(C.E.R. 16.01.06);
- 89,9 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- 17,87 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
allegato 1.
Ai fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso
standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104*.
14) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
15) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
16) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
17) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
18) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
19) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014.
copia informatica per consultazione
Gestione degli scarichi idrici
20) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
indicati dal Gestore della fognatura.
21) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
22) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
23) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale
N. 606 del 10.07.2017.
24) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
25) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Cassola, al
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore della Società ETRA
S.p.A., all’ULLS n. 7 e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile Club d’Italia.
Vicenza, 16/02/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 116 DEL 16/02/2018
OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 16/02/2018.
Vicenza, 16/02/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Attività di autodemolizione - Allegato 1 – Ditta Comauto Autodemolizioni S.r.l.
CODIFICA TIPOLOGIA DI RIFIUTO Origine Q.TÀ (kg) Q.TÀ (n.)
12 03 01* Soluzione acquose di lavaggio (reflui di lavaggio e colaticci) Prodotto 4˙500
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
13 02 05* Prodotto 4˙500
clorurati
13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel Prodotto 400
13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) Prodotto 400
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze Prodotto 100
pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Prodotto 6˙000
16 01 04* Veicoli fuori uso Ingresso 22˙000 22 veicoli
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose Prodotto 499˙600 712 veicoli
16 01 06 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
Prodotto 35˙000 54 veicoli
(sottoposti a riduzione volumetrica)
16 01 07* Filtri dell’olio Prodotto 400
16 01 08* Componenti contenenti Mercurio Prodotto 10
16 01 09* Componenti contenenti PCB Prodotto 10
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto Prodotto 50
16 01 12 Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11* Prodotto 300
16 01 13* Liquidi per freni Prodotto 500
16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (antigelo e lavavetri) Prodotto 2˙000
16 01 16 Serbatoi per gas liquido Prodotto 1˙000
16 01 17 Metalli ferrosi Prodotto 25˙000
16 01 18 Metalli non ferrosi Prodotto 10˙000
Plastica (materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie
16 01 19 plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli Prodotto 6˙000
auto, etc.)
16 01 20 Vetri e parabrezza Prodotto 4˙000
16 01 22 Componenti non altrimenti specificati (Pezzi contaminati da oli) Prodotto 35˙000
16 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti Prodotto 100
16.06.01* Batterie al piombo Prodotto 5˙000
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, rodio, renio,
16.08.01 Prodotto 1˙000
palladio,iridio, platino (tranne 16 08 07*)
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle di cui alla voce 16 10 01* Prodotto 1˙500
664˙370
TOTALE RIFIUTI
624˙500
Totale Rifiuti NON PERICOLOSI
39˙870
Totale rifiuti PERICOLOSI
copia informatica per consultazione