determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 116 DEL 16/02/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
     LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
     PERICOLOSI.


                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via Perosi,
     22/24 nel Comune di Cassola - è autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di
     veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 157/2007 del 28.09.2007 con scadenza il
     30.09.2017.
     Considerato che:
     - l’autorizzazione all’esercizio sopra citata è stata modificata con con vari provvedimenti successivi,
     di cui, da ultimo, il n. 64 del 16.04.2014, mantenendo la scadenza al 30.09.2017;
     - con documentazione presentata in data 09.12.2016, prot. n. 83051, la ditta citata in oggetto ha
     chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
     all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
     - con domanda presentata tramite SUAP in data 12.12.2016, prot. n. 83090, la ditta citata in oggetto
     ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
     - con provvedimento n. 144 del 15.02.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
     impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n.
     06/2017 allegato al citato provvedimento;
     - con nota n. 17558 del 09.03.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
     dell’autorizzazione all’esercizio;
     - ETRA, con nota n. 54913 del 27.06.2017 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al
     n. 46885, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
     in fognatura dei reflui industriali e domestici provenienti dall’insediamento di Via Perosi, 22/24.
     Dato atto che la ditta, con nota del 05.06.2017 e registrata al protocollo n. 40097 del 05.06.2017, ha
     trasmesso le integrazioni richieste.
     Considerato che la nota di ETRA riguarda aspetti e rapporti economici tra le parti e non aspetti
     tecnici relativi alle modalità di scarico dei reflui in pubblica fognatura.
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti
     interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 17558 del 09.03.2017, inviata per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.



copia informatica per consultazione
     Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 10/07/2017 è stato autorizzato l’esercizio
     dell’impianto in oggetto, con validità fino al 30.09.2027.
     Considerato che, per mero errore materiale, la capacità complessiva dei rifiuti prodotti dall’attività
     di autodemolizione, indicata nella Determinazione n. 606/2017, è errata, risulta opportuno rilasciare
     un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per correggere il dato non
     corretto, aggiornando contemporaneamente le prescrizioni per le quali la ditta ha già provveduto.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
     - la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
     stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
     modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
     integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.
     Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2017/19.

                          DETERMINA
     Di autorizzare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
     autodemolizione, sito in Via Perosi, 22/24 in Comune di Cassola. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
     152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di
     acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.09.2027.
     Di obbligare la Società Comauto Autodemolizioni S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in
     oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al
        collaudo funzionale.
      2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e




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        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.
      5) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      7) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
        Gestione delle aree
      8) La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
        Entro 30 giorni, dal ricevimento della presente, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia una
        procedura gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità delle pavimentazioni esterne,
        comprensiva di una descrizione della situazione attuale, fissando i criteri valutativi e le
        azioni da effettuare e definendo la periodicità con cui vengono effettuate tali azioni,
        finalizzate a prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
      9) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      10) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      11) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
        Gestione dei rifiuti
      12) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
        C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      13) Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) capacità massima di trattamento: 5000 veicoli/anno;
        b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 22
        autoveicoli;



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        c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a:
        - 712 veicoli bonificati non pressati e 54 veicoli autoveicoli messi in sicurezza e pressati
        (C.E.R. 16.01.06);
        - 89,9 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        - 17,87 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.
        Ai fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso
        standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104*.
      14) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
        rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
        capitolo 16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
        persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
        essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
      15) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
        e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;
        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      16) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      17) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
        nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
      18) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      19) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014.




copia informatica per consultazione
         Gestione degli scarichi idrici
        20) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
          indicati dal Gestore della fognatura.
        21) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
          acque prelevate esclusivamente allo scopo.
        22) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
          periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
        23) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale
          N. 606 del 10.07.2017.
        24) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
          diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
          sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
        25) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
          all'albo pretorio on line.
                            AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.
                            INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Cassola, al
     Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Direttore della Società ETRA
     S.p.A., all’ULLS n. 7 e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile Club d’Italia.
     Vicenza, 16/02/2018

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale

     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 116 DEL 16/02/2018


     OGGETTO: COMAUTO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 03383550245) CON SEDE
     LEGALE E OPERATIVA: CASSOLA – VIA PEROSI 22/24. AUTORIZZAZIONE
     ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN
     RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI,
     PERICOLOSI E NON PERICOLOSI




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 16/02/2018.


     Vicenza, 16/02/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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     Attività di autodemolizione - Allegato 1 – Ditta Comauto Autodemolizioni S.r.l.

     CODIFICA               TIPOLOGIA DI RIFIUTO                  Origine  Q.TÀ (kg)  Q.TÀ (n.)
     12 03 01*     Soluzione acquose di lavaggio (reflui di lavaggio e colaticci)      Prodotto   4˙500
             Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
     13 02 05*                                          Prodotto   4˙500
                           clorurati
     13 07 01*           Olio combustibile e carburante diesel            Prodotto   400
     13 07 03*           Altri carburanti (comprese le miscele)            Prodotto   400
             Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
     15 02 02*   altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze     Prodotto   100
                            pericolose
     16 01 03                Pneumatici fuori uso                Prodotto   6˙000
     16 01 04*                 Veicoli fuori uso                 Ingresso  22˙000   22 veicoli
            Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose    Prodotto  499˙600  712 veicoli
     16 01 06   Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
                                                   Prodotto  35˙000   54 veicoli
                     (sottoposti a riduzione volumetrica)
     16 01 07*                 Filtri dell’olio                 Prodotto   400
     16 01 08*            Componenti contenenti Mercurio               Prodotto   10
     16 01 09*             Componenti contenenti PCB                Prodotto   10
     16 01 11*           Pastiglie per freni, contenenti amianto            Prodotto   50
     16 01 12     Pastiglie dei freni, perse da quelle di cui alla voce 16.01.11*     Prodotto   300
     16 01 13*                 Liquidi per freni                 Prodotto   500
     16 01 14*   Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (antigelo e lavavetri)    Prodotto   2˙000
     16 01 16               Serbatoi per gas liquido               Prodotto   1˙000
     16 01 17                  Metalli ferrosi                 Prodotto  25˙000
     16 01 18                Metalli non ferrosi                 Prodotto  10˙000
            Plastica (materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie
     16 01 19   plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli   Prodotto   6˙000
                            auto, etc.)
     16 01 20                 Vetri e parabrezza                 Prodotto   4˙000
     16 01 22    Componenti non altrimenti specificati (Pezzi contaminati da oli)      Prodotto  35˙000
     16 01 99             Rifiuti non specificati altrimenti             Prodotto   100

     16.06.01*                Batterie al piombo                 Prodotto   5˙000

               Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, rodio, renio,
     16.08.01                                          Prodotto   1˙000
                   palladio,iridio, platino (tranne 16 08 07*)

     16 10 02  Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle di cui alla voce 16 10 01*    Prodotto   1˙500


                                                         664˙370
                                               TOTALE RIFIUTI

                                                         624˙500
                                      Totale Rifiuti NON PERICOLOSI

                                                         39˙870
                                          Totale rifiuti PERICOLOSI




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