Nota MASE - Atto di interpello relativo agli articoli 3 del Dlgs 102/2002 e 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006
m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0232480.17-12-2024
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
DIPARTIMENTO ENERGIA
___________________________________________
IL CAPO DIPARTIMENTO
Confindustria
c.a. dott. Maurizio Tarquini
Direttore Generale
confindustria@pec.confindustria.it
Oggetto: Atto di interpello relativo agli articoli 3 del Dlgs 102/2002 e 271, comma 7bis, del Dlgs
152/2006. Procedura ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006. Rif. nota della Confindustria
del 16/12/2024, acquisita con il prot. MASE 231260 del 16/12/2024.
Con la nota in oggetto l’associazione di categoria in indirizzo ha proposto un atto di interpello
relativo all’articolo 3 del Dlgs 102/2020, recante la disciplina transitoria di applicazione dell’articolo 271,
comma 7bis, del Dlgs 152/2006, norma che prevede la limitazione e la progressiva sostituzione sostanze
o miscele classificate con particolari classi di pericolo, tossicità, ecc. presso gli stabilimenti e le installazioni
in cui sono utilizzate.
Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.
L’articolo 3, commi 3 e 7, del Dlgs 102/2020 prevede che i gestori degli stabilimenti o delle
installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore di tale decreto, in cui sono utilizzate sostanze o
miscele “classificate”, devono: 1) inviare all’autorità competente, entro un anno dall’entrata in vigore dello
stesso decreto 102/2020, la relazione prevista dall’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, 2)
presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 oppure entro la data precedente
indicata dall’autorità competente alla luce della relazione inviata.
Tale norma deve essere letta, come è logico, alla luce dell’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs
152/2006, dal quale risulta che:
- l’autorizzazione a cui si fa rinvio, attesa la collocazione della norma, è l’autorizzazione alle
emissioni (o quelle che la assorbono o la sostituiscono, come l’AUA, l’AIA, ecc.),
- la relazione da inviare all’autorità competente valuta la disponibilità di alternative, considera i
rischi e verifica la fattibilità tecnico/economica della sostituzione delle sostanze,
- la relazione è diretta a permettere all’autorità competente di valutare se richiedere o meno la
presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
In tale quadro normativo, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di
entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a
produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia
specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.
Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può
indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale
termine o indicarne uno precedente.
Dott. Federico Boschi
Federico Boschi
Ministero
dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
CAPO
DIPARTIMENTO
17.12.2024 18:06:16
GMT+02:00