Costituzione fondo dei dirigenti 2022

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                     PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA  C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINA N° 363 DEL 16/03/2022

                AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
            SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE



OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO
2022



                          IL DIRIGENTE

Considerato che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL relativo al
personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la di-
sapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

   - art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
   - art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22 febbraio
    2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
   - art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato).

Dato atto che ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono
incrementate come di seguito specificato:
  Riferimento al                     Descrizione
    CCNL
Art. 54, comma 4    Incremento dell’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, com-
            prensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coper-
            te alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di €
            409,50
Art. 54, comma 5    Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione
            e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni
            dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incremen-
            ti risultanti dall’applicazione del comma 4
Art. 56, commi 1 e 2 Incremento dell’1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1°
            gennaio 2018; detto incremento finanzia l’aumento di € 409,50, di cui al-
            l’art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzio-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti-
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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              ne di risultato



Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell’art. 57, dall’anno successivo a quel-
lo della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli
enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla re-
tribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, os-
servando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le ri-
sorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):
  a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi
    certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001
    - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui al-
    l’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
  b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge
    449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
  c) importo corrispondente alle retribuzioni inpiduali di anzianità non più corrisposte al perso-
    nale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL,
    compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dal-
    l’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per
    tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal
    servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo
    la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di
    mese superiori a quindici giorni (in analogia con l’art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett.
    d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
  d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai
    sensi dell’art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
  e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organiz-
    zative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma
    1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e con-
    tabili.

Vista la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2020, pari ad €
176.487,00 - si vedano a tal proposito le determinazioni n. 530 del 14/5/2020 e n. 1510 del
3/12/2020 - somma che costituisce l’unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art.
57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di ri-
sultato nell’anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall’organo di revi-
sione in data 28/4/2020 verbale n. 9 e 30/11/2020 verbale n. 22;

Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’anno 2022 negli
importi che seguono:

 Riferimento al                 Descrizione                        Valore
    CCNL
Art. 57, comma 2, unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse
lettera a)      certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di control-
           lo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 -          € 176.487,00
           destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020 e
           la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto
           anno
Art. 57, comma 2, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 - Incremento dell’1,53%              € 12.820,51
lettera a) e art. 56, del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a

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commi 1 e 2       decorrere dal 1° gennaio 2018 (€ 12.820,51); detto incremento
            finanzia l’aumento di € 409,50, di cui all’art. 54, comma 4, e
            per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risul-
            tato
Art. 57, comma 2,    ivi comprese la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre
lettera a)       del suddetto anno pari ad € 499,77 somma che non viene ri-
            portata per non superare il limite 2016/2018
Art. 57, comma 2,    risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle
lettera b)       di cui all’art. 43 della legge 449/1997, di cui all’art. 24, com-         € 30.000,00
            ma 3 del d.lgs. 165/2001- compensi avvocatura per cause vin-
            te
Art. 57, comma 2,    importo corrispondente alle retribuzioni inpiduali di anziani-
lettera c)       tà non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal              € ZERO
            2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;
Art. 57, comma 2,    ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso del-
lettera c)       l’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità resi-
(una tantum)      due dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei             € ZERO
            di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quin-
            dici giorni
Art. 57, comma 2,    le somme connesse all’applicazione del principio di onnicom-
lettera d)       prensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60 (Onnicom-              € ZERO
            prensività del trattamento economico)
Art. 57, comma 2,    risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il
lettera e)       Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base
            alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al             € ZERO
            comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai
            rispettivi ordinamenti finanziari e contabili
Art. 57, 3       Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate                   Non ancora
(una tantum)                                                determinate
                                               Totale    € 219.307,51

Ricordato che ai sensi dell’art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi
e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

Ricordato che:
  - le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e
  di risultato e che al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
  - eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile
  utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di
  risultato nel corrente anno;
   - nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse dell’anno 2022 non sia stata
   oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a
   retribuzione di risultato del fondo dell’anno successivo (2023);

Verificato che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell’art. 23 comma 2 del
d.lgs. 75/2017;

Preso atto che il limite del salario accessorio al 31/12/2016 è pari ad € 337.257 così sudpiso: €
198.087 risorse fisse e € 139.170 risorse variabili, come da determinazione n. 557 del 4/7/2017 e
che nel corso dell’anno 2018 la parte stabile del fondo è stata ulteriormente ridotta per il trasferi-
mento di un dirigente assegnato ai Centri per l’Impiego a Veneto Lavoro e pertanto la parte stabile
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risulta essere pari ad € 176.487, come risulta dalla DD. n. 1573 del 20/12/2018;

Dato atto che gli aumenti del fondo derivanti da accordi contrattuali nazionali, consentono di supe-
rare i limiti stabiliti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 11 D.L.135 del 14/12/2018 convertito
con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

Visti:
  - l’articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “Il controllo sulla compatibilità
    dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
    dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
    inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
    effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di
    bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. …”;
  - la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla
    rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare n. 25/2015, recante
    “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
    (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una
    certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto
    integrativo e ne chiede la relativa data all’interno della rilevazione;
  - le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la
    richiesta;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs
118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione
integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei
revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

Vista la relazione tecnico-finanziaria del 02/03/2022 prot. n. 9190, sottoscritta dal Dirigente, di cui
alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte
di costituzione del fondo, agli atti d’ufficio;

Dato atto che la citata relazione tecnico finanziaria prot. n. 9190 è stata trasmessa all’organo di revi-
sione;
Acquisita la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo da parte del-
l'organo di revisione, come da verbale n. 6 del 08/03/2022, prot. n.10534 in atti;

Visti:
  - il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
    contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
    così come corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
  - il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 40, come modificato dal d.lgs.
    150/2009;
  - la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’art. 1, commi
    557 e 557-ter;
  - l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l’ammontare
    complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell’anno 2016;
  - il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto
    2000, n. 267;
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  -  il Regolamento di contabilità;
  -  gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

    Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 07/03/2022 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

    Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2022/2024 approvato con Decreto
presidenziale n. 18 del 14/03/2022;

    Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestan-
te la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

    Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del
15/11/2018;

                         DETERMINA

  1. Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
    e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2022, come da prospetto
    che segue:

 Riferimento al               Descrizione                          Valore
 CCNL
 Art. 57, comma unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse
 2, lettera a)  certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di control-
         lo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 -            € 176.487,00
         destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020 e
         la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto
         anno
 Art. 57, comma ivi comprese quelle di cui all’art. 56 - Incremento dell’1,53%
 2, lettera a) e del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a
 art. 56, commi decorrere dal 1° gennaio 2018 (€ 12.820,51); detto incremento               € 12.820,51
 1e2       finanzia l’aumento di € 409,50, di cui all’art. 54, comma 4, e
         per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di ri-
         sultato
 Art. 57, comma ivi comprese la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre
 2, lettera a)  del suddetto anno pari ad € 499,77 somma che non viene ri-
         portata per non superare il limite 2016/2018
 Art. 57, comma risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle
 2, lettera b)  di cui all’art. 43 della legge 449/1997, di cui all’art. 24, com-            € 30.000,00
         ma 3 del d.lgs. 165/2001- compensi avvocatura per cause vin-
         te
 Art. 57, comma importo corrispondente alle retribuzioni inpiduali di anzia-
 2, lettera c)  nità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal                € ZERO
         2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;
 Art. 57, comma ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso del-
 2, lettera c)  l’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità resi-               € ZERO
 (una tantum)  due dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei
         di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quin-
         dici giorni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti-
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 Art. 57, comma le somme connesse all’applicazione del principio di onnicom-
 2, lettera d) prensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60 (Onnicom-                 € ZERO
         prensività del trattamento economico)
 Art. 57, comma risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il
 2, lettera e) Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base                 € ZERO
         alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al
         comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai
         rispettivi ordinamenti finanziari e contabili
 Art.57, 3   Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate                      Non ancora
 (una tantum)                                               determinate
                                       Totale           € 219.307,51

2. Di dare atto che tale costituzione del fondo rispetta l’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le
  norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

3. Di dare atto che si tratta di una costituzione provvisoria, soggetta a modifiche se necessarie a se-
  guito di interventi normativi o interpretativi;

4. Di dare atto che le somme sono correttamente stanziate e che trovano copertura nel bilancio di
  previsione 2022/2024, esercizio 2022;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provve-
  dimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
  patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione al-
  l'albo pretorio on line.




                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                         Caterina Bazzan
                                         con firma digitale




Responsabile del Procedimento: Biolo Oriella




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