Dectermina costituzione fondo 2023

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                     PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA  C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINA N° 868 DEL 14/06/2023

                AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
            SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE



OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE
DEL COMPARTO ANNO 2023.



                          IL DIRIGENTE

Richiamata la normativa vigente che regola la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, con
particolare riferimento alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 che impone a tutte le ammini­
strazioni pubbliche la costituzione del Fondo in parola quale presupposto per l'erogazione del sala­
rio accessorio ai dipendenti;
Dato atto:
  ­ che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali
    triennio 2019/2021;
  ­ che la costituzione del Fondo risorse decentrate non trova più le sue regole fondamentali
    nell’art. 67 del precedente contratto ma nell’art. 79 del sopracitato contratto nazionale;
  ­ che il suddetto CCNL ha confermato la sudpisione delle suddette risorse in risorse stabili,
    (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano ac­
    quisite al fondo anche per il futuro) e risorse variabili, (che presentano la caratteristica della
    “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui ven­
    gono definite e messe a disposizione del fondo);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza
dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto
alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Rilevato che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle ri­
sorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanzia­
rie dell’Ente;


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti­
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del
fondo per l'anno 2023 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente di­
ritto, degli istituti del salario accessorio previsti dai C.C.N.L. e dall'accordo integrativo decentrato;

Visto quanto prescritto dall’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” che voce per voce detta­
glia gli elementi che compongono il fondo per l’anno 2023:
comma 1:
lettera a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e 2 lettere a), b), c), d) e) f) g) del CCNL 21/5/2018,
sarà quindi riportato il valore del fondo 2022 per € 1.534.855,00, somma alla quale deve essere sot­
tratto il fondo destinato alle posizioni organizzative per € 220.016,00 come previsto dall’art. 67,
comma 1 e le somme derivanti dal trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego per €
296.458,00 ai sensi dell’art. 67, comma 2 lettera e);
lettera b) un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio al
31/12/2018 n. 145 la somma per il 2023 è pari ad € 12.252,50;
L’incremento ha decorrenza dal 1/1/2021 ma le somme relative gli anni 2021 e 2022 andranno in­
serite nella parte variabile del fondo 2023.
Lettera c) risorse stanziate in caso di incremento della consistenza del personale;
Lettera d) importo pari alle differenze stipendiali degli incrementi a regime di cui all’art. 76 ricono­
sciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto alle posizioni iniziali, tali differenze
sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono tali incrementi e
confluiscono da tale data nel suddetto fondo.
Con riferimento alla lettera d) il CFL 174 dell’ARAN stabilisce testualmente: “Atteso che la ratio
dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori
delle progressioni che gravano sul fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previ­
ste dall’allegato D, afferenti il 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo a regime
delle risorse per l’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime 1/1/2021 e gli
stessi incrementi riconosciti alle posizioni iniziali.”
per l’anno 2023 l’importo è stato valorizzato con il numero di personale in servizio al 1/1/2023 ed
è pari ad € 19.398,84;
Art. 79 comma 1 bis: a decorrere dalla data del nuovo sistema di classificazione 1/4/2023 nella par­
te stabile del fondo confluisce senza maggiori oneri per l’Ente, la quota di risorse a carico del bilan­
cio, corrispondente alla differenza tra B3 e B1 e D3 e D1, tale quota è utilizzata interamente per co ­
prire i differenziali del personale inquadrato in B3 e D3.
Come stabilito con il CFL 175 si deve tener conto del personale in part time secondo nota ARAN
trattandosi di risorse stabili non sono previste decurtazioni neanche nel caso di pensionamenti o tra­
sferimenti del personale, per l’anno 2023 visto che la decorrenza è dal 1/4/2023 saranno inseriti gli
importi per 9 mesi e per la tredicesima, mentre nel 2024 gli importi saranno riferiti a tutto l’anno.

Considerato che l’art. 79, comma 2 analizza le risorse variabili, in particolare la lettera a) prevede
la possibilità di destinare al fondo le risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j)
e k) del CCNL 21/5/2018;

Preso atto di quanto stabilito dall’art. 67, comma 3, lettera c) che prevede la possibilità di inserire le
risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge per trattamenti economici in favore del persona­
le, sono state indicate somme per € 30.000,00 destinate all’avvocatura per cause vinte;

Considerato che il comma 3, dell’art. 79 stabilisce che in attuazione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 604 della legge n. 234/2021 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di
bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 79 e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di
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una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018;

Dato atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n.
80/2021, non sono soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n.75/2017;

Visto il decreto del Presidente n. 65 del 3 maggio 2023 ad oggetto:”Indirizzi alla delegazione trat­
tante di parte datoriale per la conduzione delle trattative con la parte sindacale per l’anno 2023 e per
il triennio 2023­2025” con il quale sono stati incaricati il Presidente e la Componente della delega­
zione trattante di parte pubblica ad attuare gli indirizzi allegati al provvedimento;

Preso atto che tra gli indirizzi vi è la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo dello
0,22% del monte salari 2018 come previsto dall’art. 79, comma 3 del CCNL, destinando la somma
in parte al fondo dei dipendenti e in parte al fondo delle elevate qualificazioni in modo proporziona­
le;

Dato atto che i limiti del trattamento accessorio sono stabiliti dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. 25
maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare com­
plessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di li­
vello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 è abrogato”;

Visto il Decreto legge n. 162/2019 “Milleproroghe” convertito con modificazioni dalla legge n. 8
del 28/2/2020 il quale dedica l’art. 17 al personale delle Province, delle città metropolitane e dei
Comuni, aggiungendo, all’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modifica­
zioni dalla legge 28/6/2019, n. 58 dopo il comma 1, il comma 1 bis il quale tra l’altro stabilisce che:
…… omissis…..”Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garanti­
re l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo
a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Preso atto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito con note n. 161861 del 7/8/2020 e
prot. n.12454 del 15/1/2021 le modalità applicative della norma citata e che il salario accessorio po­
trà quindi essere aumentato per garantire l’invarianza del valore medio pro capite prendendo come
base il personale in servizio il 31/12/2018;

Considerato che al 31 dicembre 2018 i dipendenti in servizio erano 139 dopo aver effettuato il ri­
proporzionamento del personale in part time, come indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato
ed aver sottratto i dipendenti dei Centri per l’Impiego che in quell’anno sono stati trasferiti a Veneto
Lavoro;

Preso atto che tale dato deve essere confrontato con il personale in servizio al 31/12/2022 applican­
do la medesima metodologia sopra indicata, il personale in servizio non risulta essere aumentato e
pertanto l’ammontare del fondo rimane invariato;

Considerato che le riduzioni del trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell’ art. 9, c. 2­bis, D.L.
78/2010 e dell’art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente li­
mite dell’anno 2016 con riferimento al totale dei fondi personale dirigente e segretario generale;

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento al fine della

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costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2023;

Riassunto, quindi, di seguito il fondo 2016, al fine di verificare i limiti previsti per l’anno 2023:

       VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA
Fondo 2016
Risorse stabili                                             2016
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 ­ (ART. 31 C.2 CCNL 2002­05)                     1.914.241
INCREMENTI CCNL 2002­05 ­ (ART. 32 CC. 1,2,7)                                122.969
INCREMENTI CCNL 2004­05 ­ (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)                          55.617
INCREMENTI CCNL 2006­09 ­ (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)                         68.653
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001                                      ­
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO ­ (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002­05 ­ N.1 CCNL 2008­   35.668
09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO ­ (ART. 14 C.1 CCNL 1998­2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI ­ (ART.15, C.1, lett. L), CCNL
1998­2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA ­ (ART.15, C.5, CCNL                 133.574
1998­2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ­ (ART. 4, C.2, CCNL 2000­01) nardin 87 euro               207.900
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE TRASFERITA IN REGIONE (con segno meno)                        ­ 299.580
DECURTAZIONI DEL FONDO ­ PARTE FISSA ­ ART. 9 COMMA 2­BIS D.L. 78/2010
DECURTAZIONI DEL FONDO ­ PARTE FISSA ­ ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015                       209.336

DECURTAZIONI DEL FONDO ­ PARTE FISSA ­ ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011­2014 DAL 2015 IN POI                             535.169
                                      TOTALE RISORSE STABILI       1.494.537,00



Dato atto che l’art. 67 del CCNL 21/5/2018 ha completamente riscritto le modalità di costituzione
del fondo risorse decentrate stabilendo che: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentra­
te” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art.
31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori
dei conti, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che
hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del
CCNL del 22.1.2004. Pertanto le risorse vengono definite in un unico importo, relativo all’anno
2017, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 23/03/2021 relativa alla costituzione del fondo per le
risorse decentrate anno 2021;

Preso atto di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del citato CCNL Funzioni Locali, la
quale prevede che gli incrementi del Fondo delle risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2,
lettera a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste dai
quadri di finanza pubblica, non siano soggette ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vi­
genti;

Vista la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, con cui si precisa
che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del
CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi pre­
visti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.
75/2017;

Preso atto infine, di quanto stabilito dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 che all’art. 11 ha
previsto quanto segue: “in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23,
comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti­
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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a) agli incrementi previsti, successivamente alla entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al­
l’art. 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico”.

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2022 ai sensi
dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad € 1.018.381, somma
che rimane confermata anche per gli anni successivi;

FONDO RISORSE DECENTRATE
FONDO RISORSE DECENTRATE                                     ANNO 2022    ANNO 2023
RISORSE STABILI
art. 67, comma 1 CCNL 2016­2018
importo consolidato anno 2017 come certificate revisori                       1.494.537   1.494.537
Incrementi comma 2 art. 67
lettera a) a valere dall'anno 2019                                  24.128     24.128
lettera b) differenziali incrementi stipendiali a regime senza i CPI                 16.190     16.190
lettera c) RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio compresa 13^ mensilità,
nel fondo l'anno successivo alla cessazione per intero pari ad € 829 per l’anno 2018, € 87 per
il 2019, 1.803 per l’anno 2020, € 1.757 per l’anno 2021 e 1.593,67 per l’anno 2022(*)(*)
somma non inserita per non superare il limite 2016
IMPORTO CONSOLIDATO art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21/5/2018                       1.534.855    1.534.855
Riduzioni
art. 67 comma 1 risorse destinate alle po e ap nel 2017                       220.016     220.016
lettera e) oneri trattamento economico personale trasferito ­ CPI dal                296.458     296.458
1/1/2018

                                                   1.018.381   1.018.381
Applicazione nuovo CCNL 2019­2021 risorse fisse                             ­
Art. 79, comma 1 lettera b)                                             12.252,50
Art. 79, comma 1 lettera d) differenziali stipendiali                                19.398,84
Art. 79, comma 1 bis B3­D3                                              39.038,00
TOTALE RISORSE Stabili                                               1.089.070,34
Risorse variabili
Incentivi e incentivi avvocatura art. 67 lettera c) CCNL 2015­2018                  180.000     30.000,00
Art. 79, comma 1 lettera b) – anno 2021                                       12.252,50
Art. 79, comma 1 lettera b) – anno 2022                                       12.252,50
Art. 79 comma 3 0,22 Monte salari 2018                                        8.035,78
RISORSE VARIABILI                                                  62.540,78
Totale FONDO                                            1.198.381   1.151.611,12

Considerato inoltre che viene costituito uno specifico fondo per le Elevate qualificazioni, per la re­
tribuzione di posizione e per la relativa retribuzione di risultato per un totale di € 220.016, somma
che risulta incrementata rispetto alle precedenti annualità per la parte variabile relativa all’art. 79,
comma 3 dello 0,22% monte salari 2018 per € 1.831,77;

Tenuto conto che la somma dei Fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e delle Elevate qualifi­
cazioni 2023, così come definito con la presente determinazione, consentono di rispettare i vigenti
limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art.
1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, co­
munque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provve­
derà agli adempimenti previsti dall’art. 40­bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli
in materia di contrattazione integrativa”;

Vista la relazione tecnico­finanziaria predisposta dal dirigente del personale prot. n. 21668 del
18/5/2023, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti­
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Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come dal verbale n. 9 nella
seduta del 25 maggio 2023, prot. 23584 del 30/5/2023, agli atti;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’arti­
colo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 4, del CCNL 16/11/2022;

Ricordato che l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del sa­
lario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni
che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28/03/2023 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2023­2025;

Richiamati il decreti del Presidente n. 52 del 13/4/2023 che ha approvato il Piano esecutivo di ge­
stione ­ 2023/2025 e il decreto n. 74 del 30/5/2023 per l’adozione del PIAO 2023­2025;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la co­
pertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui
al Decreto presidenziale n. 40 del 31/03/2023

                            DETERMINA

  1. di dare atto che le premesse del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
  2. di costituire il fondo delle risorse decentrate anno 2023 come di seguito riportato:

                           DESCRIZIONE                       IMPORTI
     Fondo risorse decentrate Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
     art. 79 comma 1
     a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e 2 lettere a), b), c) d) e) f) g) del CCNL 21/5/2018  € 1.534.855,00
     decurtazione fondo retribuzione posizione e risultato PO                    €    220.016,00
     decurtazione art. 67 comma e lettera e) personale trasferito CPI                €    296.458,00
     Totale risorse art. 79 comma 1 lettera a)                            € 1.018.381,00
     b) importo su base annua pari ad € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018    €    12.252,50
     c) incremento stabile della consistenza del personale
     d) differenziale incrementi a regime di cui all'art. 76 ­ CFL 174                €    19.398,84
     art. 79 comma 1 bis 9/12 oltre la tredicesima dal 1/4/2023 personale in servizio a tale data   €    39.038,00
     differenza tra B3 e B1 ­ D3 e D1
     Totale Risorse Stabili                                      € 1.089.070,34
     Risorse Variabili
     art. 79 comma 1 lettera b) anno 2021                               €    12.252,50
     art. 79 comma 1 lettera b) anno 2022                               €    12.252,50
     art. 79, comma 3 0,22 monte salari 2018                               €   8.035,78
     Incentivi avvocatura                                         € 30.000,00


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti­
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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     Totale Risorse variabili                                     € 62.540,78
     TOTALE FONDO 2023                                        € 1.151.611,12


  3. di dare atto che è costituito anche il fondo relativo alle Elevate Qualificazioni per €
    220.016,00 per la parte fissa, mentre lo stanziamento per risorse variabile è di € 1.831,77 per
    un totale di € 221.847,77;

  4. di dare atto che il fondi per le risorse decentrate dell’anno 2023 per il personale del compar­
    to e per le elevate qualificazioni, rispettano i vincoli previsti dall’art. 23 del D. Lgs.
    n.75/2017;

  5. di dare atto che la determinazione dei Fondi per l’anno 2023 potrà essere suscettibile di ride­
    terminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative circolari interpretative e/o
    nuove disposizioni contrattuali;

  6. di attestare che il finanziamento relativo ai Fondi per l’anno 2023 e dei relativi oneri riflessi
    trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023
    afferenti la spesa del personale;

  7. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai
    sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 4 del CCNL 16/11/2022;

  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione:
    Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21,
    comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

   9. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
    provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico­
    finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla
    Legge 213/2012);

   10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.


                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                         Caterina Bazzan
                                         con firma digitale



Responsabile del Procedimento: Biolo Oriella




Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sosti­
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.