Relazione tecnico-finanziaria 2020
Protocollo p_vi/aooprovi GE/2020/0044426 del 22/10/2020 - Pag. 1 di 8
PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Partita I.V.A. 496080243 – C.F.: 00496080243
Prot.n._____
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL’IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE – AREA COMPARTO – DELLA PROVINCIA DI VICENZA –
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
La relazione tecnico-finanziaria riguarda l’ipotesi di accordo integrativo del personale – area comparto –
della Provincia di Vicenza, criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2020, sottoscritta in data
15/10/2020 prot. n. 43449, ed è composta dai seguenti quattro distinti moduli:
1. costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. Il compito del presente modulo è di
rendere verificabili e quindi certificabili le perse voci dal punto di vista giuridico (in termini di
conformità alle norme o indicazioni contrattuali) e dal punto di vista economico (in termini di
corretta quantificazione);
2. definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. Il presente
modulo è dedicato all’esposizione della programmazione dell’utilizzo delle risorse del modulo I;
3. schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente fondo certificato dell’anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate – anno 2020 è stato costituito con determinazione prot. n. 528 del
14/05/2020 del Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, ove è evidenziata la distinzione
tra risorse stabili e risorse variabili, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 67 del CCNL del
21.5.2018.
DESCRIZIONE Importo
Risorse Stabili € 1.018.381,00
Risorse Variabili € 157.600,00
TOTALE € 1.175.981,00
FONDO RISORSE DECENTRATE nel dettaglio
RISORSE STABILI Anno 2019 Anno 2020
art. 67, comma 1 importo consolidato anno 2017 come certificate
revisori 1.494.537 1.494.537
Riduzioni
art. 67 comma 1 risorse destinate alle po nel 2017 201.384 201.384
art. 32, comma 7 CCNL 22.01.2004 0,1% monte salari 2001 18.632 18.632
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IMPORTO CONSOLIDATO 1.274.521 1.274.521
Incrementi comma 2 art. 67
lettera a) a valere dall'anno 2019 24.128 24.128
lettera b) differenziali incrementi stipendiali a regime senza i CPI 16.190 16.190
lettera c) RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio,
nel fondo l'anno successivo alla cessazione per intero compresa 13^
mensilità € 829 per l’anno 2017, € 87 per l’anno 2018 e € 1.803 per
l’anno 2019(*)
Riduzioni
lettera e) oneri trattamento economico personale trasferito - CPI dal
1/1/2018 296.458 296.458
TOTALE RISORSE STABILI 1.018.381 1.018.381
RISORSE VARIABILI
Compensi per incentivi avvocatura e lavori pubblici 150.000 150.000
Risparmi dall’anno precedente 8.949 7.600
TOTALE RISORSE VARIABILI 158.949 157.600
TOTALE FONDO 1.177.330 1.175.981
(*) voci non inserite per non superare il limite 2016
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti (art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018).
Le risorse storiche consolidate alla data del 31.12.2017 ammontano a complessive euro 1.494.537,00, a tale
somma sono state sottratte le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative pari ad euro 201.384,00 oltre alla somma di euro 18.632,00 relative alla risorse di cui all’art.
32, comma 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20 del monte salari anno 2001.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Gli incrementi con caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità acquisiti al fondo in
esame, si riferiscono alle previsioni di cui all’art. 67, comma 2:
lettera a): l’importo deriva dalla somma prevista su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dall’anno 2019. Il personale in
servizio, come da conto annuale, al 31/12/2015 era di n. 290 dipendenti, pertanto il fondo è incrementato
di € 24.128,00;
lettera b): si tratta delle risorse relative al valore differenziale sugli incrementi della posizione economica (v.
dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL). La delibera n. 19 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha
precisato che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del
CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello
nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi
previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
Alla luce di questa deliberazione sono stati inseriti in aumento ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera b) €
16.190,00.
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Si evidenzia infine quanto stabilito dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 che all’art. 11 ha previsto
quanto segue: “in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del D. Lgs.
165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di
diritto pubblico”.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Ulteriori incrementi previsti dal CCNL ammontano ad euro € 829,00 a titolo di retribuzioni inpiduali di
anzianità non più corrisposte al personale cessato nell’anno 2017 mentre, nel corso dell’anno 2018 si è
verificata la cessazione di un dipendente inserito nelle funzioni di vigilanza la cui somma per RIA annua è
pari ad € 87,00, per l’anno 2019 le indennità inpiduali di anzianità relative a personale cessato
ammontano complessivamente ad € 1.803,00;
Le predette somme, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23, d. lgs. n. 75/2017, sono state
indicate ma non sommate per rispettare il limite suddetto.
Sezione II – Risorse variabili
Per l‘anno 2020, visti i limiti normativi vigenti che fissano il tetto del fondo all’annualità 2016, non possono
essere finanziate risorse variabili soggette a detto limite.
Non soggette al limite del fondo sono le risorse decentrate finanziate da specifiche disposizioni di legge ex
art. 67, comma 3, lett. C) CCNL 21.5.2018, correlate agli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 2, d. lgs
n. 50/2016 e i compensi per l’Avvocatura. La somma inserita complessiva è stata stimata in € 150.000,00.
Le somme indicate quali risparmi degli anni precedenti sono somme ancora stimate, non soggette a detto
limite per € 7.600.
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo
Vengono indicati i vincoli normativi che riducono o limitano l’ammontare del Fondo costituito, secondo
quanto evidenziato nelle precedenti sezioni I e II:
Descrizione Importo
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 793, legge n. 205/2017 a
seguito del trasferimento del personale in servizio presso i Centri per
l’impiego dell’ambito di Vicenza a decorrere dal 1.1.2018 296.458,00
Decurtazione risorse limiti fondo anno 2016 ex art. 23, d. lgs. n. 75/2017
non inserite in aumento 829,00 per l’anno 2017, € 87 per l’anno 2018
ed € 1.803 per l’anno 2019
Totale riduzioni operate 296.458,00
Si ricorda quanto stabilito delle disposizioni normative contenute nell’art. 23 d. lgs 75/2017,
secondo le quali: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo
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1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.” Pertanto non si dovrà più procedere alla
decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione del
personale in servizio.
Non avendo destinato al fondo risorse di natura variabile, sia nel corso dell’annualità 2015 e sia nel
corso dell’annualità 2016 soggette al limite, l’ammontare delle risorse decentrate anno 2020, corrisponde
all’importo quantificato per l’anno 2016, ed è costituito da risorse di natura stabile, ridotto in misura
proporzionale al personale in servizio nell’anno 2016 (annualità in cui è cessato il personale assegnato alle
funzioni non fondamentali per l’inquadramento nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 19/2015).
Nell’anno 2018 il fondo inoltre è stato ridotto di € 296.458,00 per effetto del trasferimento a far data
1.1.2018 del personale assegnato ai Centri per l’Impiego.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
Risorse stabili (determinate dal totale della sezione I e II ridotta dalle 1.018.381
decurtazioni come quantificate nella sezione III)
Risorse variabili non sottoposte al limite stimate 157.600
Totale fondo sottoposto a certificazione 1.175.981
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.
Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del
Fondo, la relativa programmazione di utilizzo formalmente concordata in sede di accordo integrativo.
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente accordo integrativo, trattandosi di mera applicazione di istituti
contrattuali previsti dal CCNL, da precedenti accordi decentrati, sulla base dei presupposti legittimanti, le
seguenti somme:
Descrizione Importo
Indennità di comparto (valore relativo alla quota a carico delle risorse 73.000,00
decentrate ex art. 33, ccnl 22.1.2004)
Progressioni orizzontali (valore afferente alla fascia retributiva attribuita 448.000,00
al personale per progressioni economiche pregresse)
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indennità direzione ex art. 37 comma 4 CCNL 6.7.1995 3.000,00
Indennità di turno, reperibilità 55.000,00
Totale somme non regolate 579.000,00
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL sottoscritto il 21.5.2018 o di progressioni
economiche orizzontali pregresse.
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal presente accordo integrativo le seguenti somme:
Descrizione Importo
Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis 2.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018) 100.000,00
Indennità di funzione Polizia (art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018) 10.000,00
Indennità di servizio esterno Polizia provinciale (art. 56 sexies CCNL 21.5.2018) 14.400,00
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.8.2020 (art. 16 CCNL 31.317,00
21.5.2018)
Compensi correlati alla performance organizzativa di cui all’art. 7, comma 4, 144.632,00
lett. b)
Compensi correlati alla performance inpiduale di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) 144.632,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 7,
comma 4 lett. G) CCNL 21.5.2018 (per gli incentivi relativi ai lavori
150.000,00
pubblici i e avvocatura)
596.981,00
Totale risorse regolate contrattazione decentrata
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.
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Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Questa sezione riporta la sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti tabelle:
Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto integrativo 579.000,00
Somme regolate dal contratto 596.981,00
Totale risorse decentrate 1.175.981,00
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Non ricorre la fattispecie.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse complessive, al netto delle decurtazioni, che alimentano il fondo 2020 sono di natura stabile
nell’importo di euro 1.018.381,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa già regolate
dal CCNL (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di direzione, reperibilità, turno, ecc.)
ammontano ad euro 579.000. Il Contratto collettivo integrativo decentrato regola alcuni nuovi istituti
stabiliti dal CCNL Funzioni locali del 21/5/2018 che possono essere modificati di anno in anno, stabilendo
un impegno fisso e continuativo, dovuto a nuove progressioni orizzontali per l’anno 2020, per la soma di €
31.317. Ne deriva che le destinazioni di utilizzo, aventi natura certa e continuativa, non possono che essere
interamente finanziate con risorse stabili, nel rispetto del corretto equilibrio tra tipologia di fonti di
finanziamento e caratteristiche delle risorse destinate.
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto delle disposizioni del CCNL e la quota di risorse ad
incentivare la performance è erogata secondo il sistema permanente di misurazione e valutazione, in
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente ed in coerenza con il d. lgs. n. 150/2009 e con la
supervisione del Nucleo di Valutazione.
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
L’accordo siglato in data 28/10/2019, ha stanziato € 32.100 per progressioni orizzontali per l’anno 2020
con decorrenza 1/8/2020 applicando i medesimi criteri stabiliti nell’accordo dell’anno 2019 e per le quali
potranno beneficiare una limitata % inferiore al 50% dei dipendenti aventi diritto.
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Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Anno 2019 Anno 2020 Differenza
Descrizione (v. determinazione (v. determinazione
n.664 del n. 528 del 2019-2020
10/05/2019) 14/5/2020)
Risorse stabili (al netto del
finanziamento retribuzione
posizione e risultato p.o.
(euro 201.384) e al lordo 1.018.381 1.018.381 zero
delle risorse ex art. 32,
comma 7 CCNL 22.1.2014
(euro 18.632)
zero zero zero
Risorse variabili
Risorse variabili sterilizzabili
(incentivi progettazione 158.949 157.600 - 1.349
interna avvocatura e
economie fondo anno
precedente)
Totale 1.177.330 1.175.981 - 1.349
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei vari interventi della spesa del
personale, riferiti ai vari centri di costo previsti nel bilancio di previsione, e quindi la verifica tra il sistema
contabile e i dati del fondo sono costantemente monitorati.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato.
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2019 e del tetto di spesa fissato dall’art. 23, d. lgs. n. 75/2017 è stato
pienamente rispettato. Le risorse stabili non utilizzate sono state riportate tra le risorse variabili.
Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
perse voci di destinazione del Fondo
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente ipotesi contrattuale trovano integrale copertura
finanziaria negli stanziamenti di bilancio di previsione 2020 dell’Ente, approvato con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 3 del 03/02/2020.
In dettaglio si specifica che:
1) le risorse destinate ai bonus legati alla performance – anno 2020, che saranno erogate a valle delle
procedure di valutazione nell’esercizio successivo a quello in cui la prestazione resa si riferisce,
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trovano finanziamento nell’esercizio 2021 e, come previsto nel principio applicato nella
competenza finanziaria, trovano imputazione mediante la forma del Fondo Pluriennale vincolato
nell’esercizio 2020, in considerazione dell’esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario;
2) le risorse destinate al finanziamento degli istituti il cui pagamento avviene mensilmente trovano
finanziamento nell’esercizio 2020 e, come previsto nel principio applicato nella competenza
finanziaria, trovano imputazione negli stanziamenti di bilancio 2020, in considerazione
dell’esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario.
Vicenza, 22 ottobre 2020
Il Dirigente
Dr.ssa Caterina Bazzan
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