Codice di comportamento

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti provinciali   a  norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Pubblicato in data 31 dicembre 2013 e vigente dal 1° gennaio 2014


                     Art. 1

            Disposizioni di carattere generale
          Riferimento: art.1, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce,
ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti provinciali in
quanto dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il codice di
comportamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.



                     Art. 2

                Ambito di applicazione
          Riferimento: art.2, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il presente codice si applica nei confronti dei seguenti destinatari:
a) dipendenti della Provincia di Vicenza, con contratto a tempo indeterminato e
determinato, compresi i dirigenti, a prescindere dal ruolo e dalla funzione
esercitata nell'ambito della struttura organizzativa e dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni in servizio presso la Provincia in posizione di comando o di
distacco;
b) collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a
qualsiasi titolo, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche e collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni e di servizi e che realizzano opere in favore
dell'Amministrazione, in forza di specifiche clausole di risoluzione da inserire
obbligatoriamente nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle
consulenze e dei servizi medesimi. Nei confronti di questa categoria di soggetti le
disposizione del presente codice si applicano in quanto compatibili.
2. Il codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed il presente codice
costituiscono norma di indirizzo per tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici
(di diritto pubblico o privato), controllati, collegati o finanziati in via
principale dall'Ente che dovranno adottare propri codici di comportamento di
contenuti conformi al codice generale ed al presente codice.

                     Art. 3

                  Principi generali
          Riferimento: art.3, D.P.R. n. 62/2013 codice generale


1.  Il dipendente assolve ai propri compiti nel rispetto dei doveri di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, osserva
la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
dello statuto, dei regolamenti, degli atti di organizzazione interna, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.
2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona
fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il
corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente
per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa
alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche
ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di
contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi,
altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari
dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale,
disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri
persi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
7. Il dipendente conforma il proprio comportamento nei confronti di superiori e
colleghi alla massima correttezza e collaborazione.

                      Art. 4

              Regali, compensi e altre utilità
          Riferimento: art.4, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre
utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo
quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali
relazioni  di  cortesia  e nell'ambito  delle consuetudini.  In  ogni  caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente
non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a
titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre
utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono
immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per
essere devoluti a fini istituzionali, direttamente o previa vendita. I regali od
altre utilità possono anche essere devolute a scuole od associazioni senza fini di
lucro ai fini di beneficenza.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a complessivi 150
euro, anche sotto forma di sconto, fatto salvo che non si tratti di uno sconto che
viene applicato, nell'ambito di particolari promozioni o offerte, a tutti i
clienti . Sono considerati unitariamente i regali od altre utilità corrisposti nel
corso dell'anno solare dallo stesso soggetto o da più soggetti legati fra loro dai
medesimi interessi (ad esempio i soci di una impresa od associazione, coniugi o
persone legate fra loro da rapporti di parentela od affinità, persone legate fra
loro da rapporti di lavoro ecc.). Non possono essere in nessun caso accettati regali
sotto forma di denaro.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano,  o  abbiano avuto nel  biennio precedente, un  interesse  economico
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il
responsabile dell'ufficio (dirigente, posizione organizzativa, alta professionalità
o responsabile di unità complessa) vigila sulla corretta applicazione del presente
articolo.

                      Art. 5

         Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
          Riferimento: art.5, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal
loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con
lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati. Per responsabile dell'ufficio di
appartenenza si intende il dirigente e per gli uffici che non siano diretti da un
dirigente l'alta professionalità o la posizione organizzativa. Il segretario
generale, il direttore generale, i dipendenti ed i collaboratori anche lavoratori
autonomi appartenenti agli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, i titolari di organi effettuano la comunicazione al Presidente dell'Ente
ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2.  La comunicazione si considera tempestiva se effettuata entro 30 giorni
dall'adesione o entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento nel
caso il dipendente appartenga già ad una delle suddette associazioni.
3.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

                     Art. 6

     Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
          Riferimento: art.6, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il
dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, e quindi entro i 10 giorni
lavorativi successivi, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque
modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o
il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche
a lui affidate.
2. Per i dipendenti già assegnati all'ufficio alla data dell'entrata in vigore del
presente codice la comunicazione va effettuata nei 30 giorni successivi dall'entrata
in vigore in questione. I dirigenti dovranno effettuare la comunicazione al
responsabile della prevenzione della corruzione.
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
4. Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto
di interessi, provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio diretto
superiore. Nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi riguardi
dipendenti di qualifica dirigenziale la comunicazione è data al responsabile della
prevenzione della corruzione. Ai fini della trattazione della pratica, ove non sia
possibile l'inpiduazione di altro dipendente, trovano applicazione le disposizioni
previste per il caso di esercizio del potere sostitutivo.
5. I dirigenti e il responsabile della prevenzione della corruzione cura
l'archiviazione delle comunicazioni di astensione che dovranno essere conservati
agli atti per almeno 10 anni.
                    Art. 7

                 Obbligo di astensione
          Riferimento: art.7, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1.Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Per i
dirigenti decide il responsabile della prevenzione della corruzione.
2.E' fatta salva l'eventuale adozione di atti totalmente vincolati     sia  con
riferimento all'obbligo di emanazione, sia ai tempi sia al contenuto.


                     Art. 8

               Prevenzione della corruzione
          Riferimento: art.8, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le misure e le
prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione, dando concreta
attuazione alle misure stesse, e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di
illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, con le tutele
riconosciute dalla legge e dal Piano Anticorruzione.
2. Nel caso l'illecito riguardi il superiore gerarchico la segnalazione va
effettuata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.
3.La segnalazione deve contenere gli elementi necessari per inpiduare la
situazione di illecito ed eventualmente identificare l'eventuale responsabile.
4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste
dalla legge a tutela dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità
non sia indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell'art. 54
bis del d. lgs. n. 165/2001 in base al quale:

  a) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può
  essere  rivelata,senza il  suo  consenso, sempre  che la  contestazione
  dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
  rispetto alla segnalazione;
  b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
  segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
  assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato;
  c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e
  seguenti della legge n. 241/1990.


                     Art. 9

               Trasparenza e tracciabilità
          Riferimento: art.9, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti,
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione
dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Il
dipendente osserva tutte le misure previste nel programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in
tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in
ogni momento la replicabilità.

                     Art. 10

             Comportamento nei rapporti privati
          Riferimento: art.10, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne'
menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non
gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione. Inoltre il dipendente:
   a)osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;
   b) non pulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per
   ragioni d'ufficio;
   c) salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
   tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni
   offensive nei confronti dell'amministrazione;
   d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog,
   social network, ecc.) dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa,
   indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, invia diretta o
   indiretta, all'ente;
   e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere
   l'immagine dell'amministrazione.



                     Art. 11

                Comportamento in servizio
          Riferimento: art.11, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il dipendente compie con diligenza i doveri del proprio ufficio, adempie con
efficienza ai compiti affidati ed impronta la propria prestazione a produttività ed
efficacia. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo,
il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali
da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza. Segue le procedure ed i procedimenti di competenza
evitando attività e richieste che possano aggravare inutilmente i procedimenti od
allungare ingiustificatamente i tempi necessari; il dipendente dà riscontro
tempestivamente  alle richieste  del  superiore  gerarchico sullo  svolgimento
dell'attività quando richiesto o ove ne ravvisi la necessità.
2. Applica nella propria attività e nel proprio comportamento i principi di parità
di trattamento, non discriminazione e trasparenza, e,salvo priorità indicate
dall'Amministrazione, svolge le pratiche secondo l'ordine cronologico d'arrivo.
3. Il dipendente informa tempestivamente il dirigente di tutte le cause che possono
impedire il rispetto dei tempi di procedimento od il raggiungimento degli obiettivi
previsti.
4. Il dipendente partecipa alle riunioni di servizio, cura l'aggiornamento e la
formazione professionale sia autonomamente sia partecipando a corsi e seminari a cui
venga inviato dall'Amministrazione.
5. Il dipendente osserva le disposizioni di servizio, rispetta l'orario di lavoro e
di servizio, utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. Comunica tempestivamente le assenze per malattia ed ogni altra esigenza
di assentarsi dal servizio. Evita durante i periodi di malattia i comportamenti o le
attività che possono rallentare la guarigione e la ripresa del servizio, rispetta le
fasce di reperibilità e comunica tutti i dati ed i fatti che consentano
l'effettuazione delle visite fiscali.
6. Il dipendente osserva gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza del lavoro e si attiva affinché   tali obblighi vengano rispettati anche
dalle persone che dipendano da lui gerarchicamente. Il dipendente si sottopone alle
visite del medico aziendale disposte a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, utilizza i sistemi di protezione inpiduale per la sicurezza del
lavoro, forniti dall'amministrazione.
7. Il dipendente cura l'igiene personale, utilizza un vestiario decoroso ed idoneo
alle mansioni svolte ed al ruolo ricoperto.
8. Mantiene un comportamento corretto ed educato riconosce e rispetta la parità e le
pari opportunità di genere, evita alterchi, litigi con o senza passaggio alle vie
di fatto e  comportamenti ingiuriosi, diffamatori o calunniosi nei confronti di
altri dipendenti o terzi. Evita atti e comportamenti aggressivi,ostili o denigratori
che assumano le forme della violenza morale o di persecuzione psicologica o nonché
tutti gli atti ed i comportamenti o le molestie, anche sessuali, lesivi della
dignità della persona. Evita in generale ogni altra forma di discriminazione,
diretta ed indiretta, che possa discendere dai seguenti fattori: genere, età,
orientamento sessuale, razza, religione,origine etica, disabilità e lingua.
Collabora per favorire condizioni di benessere lavorativo.
9. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli
posti dall'amministrazione e cura con diligenza la custodia dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
10. Il dipendente nel comportamento in ufficio e nell'utilizzo di attrezzature e del
materiale di ufficio evita danni o sprechi ed utilizza tale materiale ed il software
a disposizione solo per compiti d'ufficio e non per motivazioni personali.
11. Il dipendente evita manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, di
esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull’operato dei colleghi e dei
superiori.
12. Il dipendente adempie nei tempi previsti al trasferimento disposto dall'Ente per
motivi di servizio e lascia le consegne del lavoro in corso ai colleghi indicati dal
dirigente od al dirigente stesso.
13. Il dipendente non si occupa durante il servizio di attività estranee ai compiti
d’ufficio.
14. I dirigenti ed i responsabili di struttura controllano e verificano il corretto
adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dal presente articolo.

                     Art. 12

                Rapporti con il pubblico
          Riferimento: art.12, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a
disposizione dall'amministrazione, salvo perse disposizioni di servizio, anche in
considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio,
correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu'
completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o
per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della
medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio,
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente
rispetta, salvo perse esigenze di servizio o perso ordine di priorità stabilito
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Nei rapporti con il pubblico il
dipendente riconosce  e rispetta la parità e le pari opportunità di genere, evita
atti,comportamenti e molestie, anche sessuali, lesivi della dignità della persona,
nonché forme di discriminazione, diretta ed indiretta, che possano discendere dai
seguenti fattori: genere, età, orientamento sessuale, razza, religione, origine
etnica, disabilità e lingua.
2. Quando non previsto da una persa disposizione e quando l'istanza ricevuta non
dia avvio ad un procedimento amministrativo, viene data risposta agli utenti
tempestivamente ma comunque non oltre 15 giorni lavorativi, utilizzando in via
prioritaria la posta elettronica.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce
servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al
fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta
tra i persi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o
conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi
del sito internet. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire
informazioni, atti, documenti non accessibili in quanto tutelati dal segreto
d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente
dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che
la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
6. Il dipendente non   rilascia ad organi d’informazione pubbliche dichiarazioni
relative alle attività di servizio se non previa autorizzazione, inoltre non dà
interpretazioni personali o difformi dalle direttive impartite.
                     Art. 13

      Disposizioni particolari per il Corpo di polizia provinciale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di un tesserino di
riconoscimento  e del distintivo con le caratteristiche previste dalla normativa
specifica in materia di polizia locale, che dovranno sempre portare con sé ed
esibire ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica ed
appartenenza.
2. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di
riconoscimento e del distintivo di servizio.
3. Agli addetti del Corpo di Polizia Provinciale è fatto pieto di praticare la
caccia e la pesca dove di norma sono assegnati a prestare le funzioni di vigilanza
venatoria ed ittica.
4. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono
sempre vestire l’uniforme fornita dalla Provincia. Solo per motivate e particolari
esigenze di servizio possono, per brevi periodi, portare abiti civili previa
autorizzazione dei superiori.
E’ vietato indossare l’uniforme fuori dell’orario di servizio se non previa
autorizzazione.
Deve essere curata la pulizia della pisa ed indossarla con decoro. Particolare
cura deve essere prestata alla propria persona e all’aspetto esteriore al fine di
evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio ed al decoro
dell’Amministrazione.
5. L’utilizzo e la custodia delle armi in dotazione deve avvenire nel rispetto di
quanto stabilito nell'apposito regolamento, in particolare le armi devono essere
mantenute in perfetta efficienza e funzionalità e nel loro utilizzo e custodia si
devono sempre applicare le misure di sicurezza previste.


                    Art 14
           Disposizioni particolari per i dirigenti
          Riferimento: art.13, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del
presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che
svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di
innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di
conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei
servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti.
3. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto
di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un
comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge. I dirigenti devono effettuare
annualmente la comunicazione di cui sopra (prevista dall'art. 13,comma 3, del codice
generale),entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione
dei redditi prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere fatta per
iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e consegnata all'ufficio preposto alla gestione delle risorse
umane. Nel medesimo termine rassegnano copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
presentata.
5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al
suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun
caso, per esigenze personali. Nell'ambito della propria attività, mantiene un
comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando
il tempo lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e
all'espletamento dell'incarico affidato.
6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere
organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di
condizioni personali.
7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e
della professionalità  del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli
incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo
criteri di rotazione, dando attuazione alle eventuali disposizioni del piano
anticorruzione.
8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e'
preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. Il dirigente sovrintende, nell'esercizio del proprio potere     direttivo, al
corretto espletamento dell'attività del personale, anche a livello dirigenziale,
assegnato alla struttura nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento
e disciplinare. Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a
conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento
disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare,
prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le
rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte
di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e
non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai
sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed ai principi
stabiliti dalla Legge 190/2012.
10. Il dirigente informa l'Ente, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi
confronti è esercitata l'azione penale;
11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici
possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e
buoni esempi  al  fine  di rafforzare il  senso di fiducia  nei  confronti
dell'amministrazione.
12. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in
materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali,
trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione sull'utenza,
autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Egli
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio.
13. I dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In
particolare prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una
approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche
potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti
legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.

                     Art. 15

             Contratti ed altri atti negoziali
          Riferimento: art.14, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente
non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui
l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione
professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile (contratto concluso mediante moduli o formulari). Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene
dal  partecipare  all'adozione  delle decisioni ed  alle  attività relative
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da
conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il Responsabile dell'anticorruzione.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a
procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o
scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o
funzionale.



                     Art. 16

          Vigilanza, monitoraggio e attività formative
          Riferimento: art.15, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e del codice di comportamento
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, i dirigenti ed i responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e l'ufficio disciplina.
2. In particolare , il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale,
per le attività di propria competenza, della collaborazione dell'ufficio dei
procedimenti disciplinari.
3.Il responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell'ufficio
per i procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di
attuazione del codice, rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e
sanzionate ed in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di
violazioni. Questi dati saranno debitamente considerati in sede di predisposizione
di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice.
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni
accertate e sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l'ufficio per i
procedimenti disciplinari- le autorità giudiziarie competenti per i profili di
responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.
5. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di
violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l'obbligo di informare
tempestivamente il dirigente/responsabile della struttura di appartenenza del
dipendente inadempiente oltre al responsabile della prevenzione della corruzione.
6. L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono
secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite
dalla disposizioni vigenti.
7. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti
disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di
prevenzione della corruzione adottati dalla Amministrazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti
disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti
del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei
codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate,
assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio
annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della
comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello
svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti
disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
8.Il responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con il settore
organizzazione risorse umane ed in collaborazione con i dirigenti si attiva per
garantire idonee e periodiche attività formative che consentano ai dipendenti di
conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, delle
misure in materia di antiriciclaggio e di trasparenza, nonché    un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
La partecipazione dei dipendenti alla formazione in materia è obbligatoria.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L' Amministrazione provvede
agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e
strumentali disponibili a legislazione vigente.


                     Art. 17

              Sanzioni e codice disciplinare
          Riferimento: art.16, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o
contabile del pubblico dipendente, essa è comunque fonte di responsabilità
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa
quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente,
tenendo conto, anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del
comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o
al prestigio dell'Amministrazione.
3. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali
non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in
relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la
materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole
appositamente inserite all'interno dello stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
precedente.

                     Art. 18

 Violazione del Codice e collegamento con il Sistema di misurazione e valutazione
              della performance inpiduale


1. Le violazioni del Codice accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti
disciplinari, sono considerate anche ai fini della misurazione e della valutazione
della performance inpiduale, sia dei dipendenti che dei dirigenti, con le relative
conseguenze sul piano dell'attribuzione della premialità.
2. Il nucleo di valutazione della Provincia, mediante l'espressione del proprio
parere obbligatorio, assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il “
Sistema di misurazione e valutazione della performance inpiduale della Provincia
di Vicenza” vigente, nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti o dai dirigenti e della
rispettiva attribuzione della premialità.


                   Art. 19
           Disposizioni transitorie e di adeguamento


1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito
dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo
collegamento.
2. In coerenza ed in conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori
disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree inpiduate
particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 al Piano
Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla
realtà dell’ente.
                    Art. 20
                 Disposizioni finali
          Riferimento: art.17, D.P.R. n. 62/2013 codice generale

1. L'Amministrazione dà la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo
sul proprio sito internet istituzionale, alla sezione amministrazione trasparente e
nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri
dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi
titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di
servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento
dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque
denominati, copia del codice di comportamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si rinvia ai CCNL e
alla vigente specifica normativa.