Regolamento uso mezzi dipendenti

          PROVINCIA DI VICENZA




             R EGOLAMENTO
SULL ' UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO
 DA PARTE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
PER MISSIONI E TRASFERTE AUTORIZZATE

(Adottato con deliberazione del commissario straordinario n......... del........)
                INDICE




Art. 1  Ambito di applicazione
Art. 2  Autorizzazioni
Art. 3  Priorità utilizzo mezzi di trasporto
Art. 4  Utilizzo dei mezzi di trasporto
Art. 5  Indennizzo
Art. 6  Liquidazione indennizzo
Art. 7  Entrata in vigore
                - Art. 1 -
             Ambito di applicazione

   1. Ai dipendenti della Provincia di Vicenza è consentito l'utilizzo del
mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni ed al
ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti, in ottemperanza
alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio
2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010.




                - Art. 2 -
               Autorizzazioni

   1. Qualora il dipendente, per ragioni di servizio, debba recarsi fuori
dal comune dell'Ufficio di appartenenza per missioni e trasferte, deve
essere previamente autorizzato dal Dirigente del Settore da cui dipende.

   2. L'autorizzazione alla trasferta in generale ed all'uso del mezzo
proprio in particolare deve essere effettuata a cura del Dirigente del
Settore di cui il dipendente fa parte, sulla scorta della richiesta
presentata secondo le modalità vigenti (portale del dipendente) e delle
giustificazioni addotte dal dipendente stesso.




                 - Art. 3 -
         Priorità utilizzo dei mezzi di trasporto

   1. Il dipendente dovrà essere prioritariamente autorizzato, a
seconda della maggiore convenienza economica e/o organizzativa per
l'Amministrazione, all'uso:
a) del mezzo di trasporto pubblico;
b) del mezzo di trasporto di proprietà provinciale.




                – Art. 4 -
           Utilizzo dei mezzi di trasporto

   1. Il dipendente provinciale, preventivamente autorizzato ai sensi
dell'art. 2, può fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto
solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) quando non risultino disponibili mezzi di proprietà provinciale per lo
  svolgimento della trasferta;
b) quando l'uso del mezzo proprio risulti più conveniente del mezzo
  pubblico in termini economici od organizzativi, in quanto l'uso del
 mezzo pubblico non risulti compatibile con la trasferta per una delle
 seguenti ragioni:
 • gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di
  servizio e di svolgimento della trasferta;
 • il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo
  pubblico o manca del tutto;
 • in caso di trasferta particolarmente prolungata, l'utilizzo del mezzo
  proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un
  sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché
  l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

   2. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate
a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per
ragioni di servizio.




                - Art. 5 -
               Indennizzo

   1. Al dipendente inviato in trasferta spetta un indennizzo per le
spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo
rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, di
seguito specificate:
a) in caso di uso del mezzo pubblico:
   • rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione, ove
    prevista;
   • rimborso della spesa di altri mezzi di trasporto urbani, purché
    dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata.
    L'utilizzo del taxi è consentito dove non vi sia possibilità di scelta
    di altro mezzo pubblico, in caso contrario il rimborso sarà pari al
    prezzo del biglietto del mezzo urbano non utilizzato.
b) in caso di uso del mezzo di proprietà provinciale:
   • pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale;
   • pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché
    adeguatamente giustificati e documentati;
c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:
   • se l'utilizzazione è motivata dallo svolgimento di attività ispettive,
    viene corrisposta la misura di 1/5 del costo di un litro di benzina
    per km;
   • negli altri casi, l'indennizzo è corrispondente alla tariffa del mezzo
    pubblico di trasporto, per lo stesso percorso o per percorsi di pari
    chilometraggio, economicamente più vantaggiosa. Nell'indennizzo
    è compreso anche l'eventuale pedaggio autostradale nonché il
    pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo.
                - Art. 6 -
            Liquidazione indennizzo

   1. La procedura di liquidazione dell'indennizzo, sulla base delle
spese effettuate e documentate dal dipendente e verificate dal Dirigente
di riferimento, è eseguita dal Settore Organizzazione-Risorse Umane-
Innovazione che effettuerà il controllo della documentazione pervenuta e
del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.




                - Art. 7 -
              Entrata in vigore

   1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività
della deliberazione di approvazione.

   2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina
l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con esso.